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Numero d'incarto:
52.1994.10
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00010
DP 327/94
cm
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 novembre 1994 di
entrambi
rappr. da: avv. __________
Contro
le decisioni 30 marzo 1994/10 gennaio 1995 con le
quali il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e passaporti,
ha assicurato dapprima in via di massima __________ e poi definitivamente all'Associazione
__________ il rilascio di un permesso di mescita, cat. II F), in occasione
del gioco della tombola per i giorni di Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica
dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
viste le risposte:
preso atto della replica 31 gennaio 1995 e delle
dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 30 marzo
1994 il Dipartimento delle istituzioni ha assicurato in via di massima alla
__________ a __________, il rilascio di un permesso per l'apertura di una
mescita Cat. II F) al mappale no. __________ di __________; apertura prevista
esclusivamente nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 20.00 alle
ore 24.00 in occasione del gioco della tombola;
che contro la premessa
risoluzione dipartimentale , titolare della patente d'esercizio
pubblico relativa al "" a __________ e l'omonima società
__________, hanno interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
postulando l'annullamento del permesso;
che in sostanza le
insorgenti affermano che il permesso dovrebbe essere rilasciato solamente per
le attività sporadiche, mentre quelle che, come in specie, si ripetono lungo
l'arco dell'anno con una frequenza di 4 volte alla settimana dovrebbero essere
assoggettate all'obbligo della patente;
che il Dipartimento delle
istituzioni ha anzitutto eccepito la ricevibilità del gravame in considerazione
del fatto che la __________ é solamente al beneficio di una garanzia di massima
e non di un permesso. La resistente da parte sua contesta la tempestività del
gravame come pure la legittimazione attiva degli insorgenti: dei motivi da essa
addotti a sostegno del proprio assunto si dirà se del caso nei considerandi che
seguono;
che in sede di replica i
ricorrenti dichiarano di estendere l'atto ricorsuale anche al permesso di
mescita nel frattempo rilasciato all'Associazione __________ con decisione 10
gennaio 1995. Rivendicata la legittimazione attiva, essi sostengono che il permesso
impugnato andrebbe annullato già solo per il fatto che il suo beneficiario,
l'Associazione __________, risulta avere la medesima gerente della __________ e
ciò in dispregio alla regola secondo cui alla stessa persona non può essere
affidata la gerenza di più esercizi pubblici: per il resto ripropongono, sostanziandolo,
l'assunto relativo all'obbligatorietà della patente;
che in sede di duplica la
resistente ribadisce, sviluppandole, le argomentazioni sollevate nel proprio
allegato responsivo, opponendosi fermamente alla richiesta di estensione
dell'impugnativa alla decisione di rilascio del permesso. Dal canto suo
l'autorità dipartimentale afferma di aver ammesso la gerenza contemporanea dei
due esercizi pubblici in applicazione dell'art. 27 LEP;
Considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza discende dall'art. 60
LEP;
che in sede di risposta le
ricorrenti chiedono di estendere il loro ricorso anche alla decisione di
rilascio del permesso 10 gennaio 1995;
che dal profilo
procedurale tale richiesta si palesa improponibile: niente impedisce tuttavia
di considerare l'allegato di replica quale ricorso avverso tale decisione. I diritti
di difesa della resistente non vengono d'altro canto pregiudicati avendo essa avuto
l'opportunità di farli valere compiutamente nell'allegato di duplica;
che, inteso quale ricorso,
l'atto di replica presentato il 31 gennaio 1995, deve considerarsi tempestivo:
infatti, solamente quando hanno potuto visionare gli atti di causa il 30
gennaio 1995 le insorgenti si sono accorte che nel frattempo l'autorità aveva rilasciato
il permesso di mescita;
che non essendo la
predetta decisione pubblicata sul FU le ricorrenti non avrebbero infatti potuto
accorgersi del rilascio del permesso nemmeno prestando tutta la diligenza
richiesta dalle circostanze, non potendosi d'altro canto nemmeno tener conto
dell'apertura del locale quale dies a quo giacché l'organizzazione delle
tombole era già iniziata abusivamente da parecchi mesi;
che alle insorgenti, in
quanto titolari di una patente d'esercizio pubblico della medesima categoria di
quella della resistente, deve pure essere riconosciuta la legittimazione a
ricorrere (STA 29 maggio 1992 in re G.; STA 22 maggio 1995 in re M. e LLCC).
che il ricorso é dunque
ricevibile in ordine giusta l'art. 60 LEP e può essere deciso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che a torto le insorgenti
pretendono l'annullamento della decisione impugnata prevalendosi del fatto che
la gerenza è affidata alla medesima persona che già gestisce l'attigua
__________;
che giusta l'art. 40 §
RLEP, applicabile anche ai permessi su rinvio dell'art.66 § RLEP, l'Ufficio
permessi e passaporti, trattandosi di esercizi di ridotta importanza o aperti
in determinati periodi dell'anno, può autorizzare eccezionalmente una persona a
gestire in proprio o per conto di un terzo, più esercizi;
che nel caso concreto,
essendo aperta solamente 4 sere la settimana, la suddetta attività di mescita
può tutto sommato essere equiparata ad un esercizio di ridotta importanza ai
sensi della menzionata disposizione di legge;
che pertanto il fatto che
alla medesima persona che gestisce la __________ venga affidata anche la
gerenza della mescita non inficia la validità del controverso permesso;
che anche la censura
relativa all'obbligatorietà della patente deve essere disattesa;
che infatti, la patente si
distingue dal permesso non tanto per la frequenza con cui l'esercizio resta
aperto al pubblico, come sostengono gli insorgenti, quanto piuttosto per il
carattere di continuità dell'apertura (cfr. messaggio accompagnante il disegno
di legge sugli esercizi pubblici del 25 febbraio 1966, pag. 788 cifra 3.);
che nel caso che ci occupa
non v'é chi non veda come l'apertura della mescita durante quattro sere la
settimana non rivesta ancora quel carattere di continuità indispensabile per
l'assoggettamento dell'esercizio all'obbligo della patente;
che in siffatte evenienze
la decisione dipartimentale di rilascio del permesso di mescita, immune da
violazioni di legge, deve essere tutelata;
che la conferma della
suddetta decisione rende di conseguenza superfluo l'esame della risoluzione 30
marzo 1994, con la quale il Dipartimento delle istituzioni ha assicurato in via
di massima alla resistente il rilascio del controverso permesso;
che spese, tassa di
giustizia e ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art.27, 60 LEP; 19, 40, 66, 66 RLEP; 3, 18,
28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico dei
ricorrenti in solido, che alle stesse condizioni rifonderanno alla resistente
fr. 1000.-- (mille) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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