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50.2007.1 ΓÇó Restoration of time limits for objection to criminal decree
50.2007.1Altro tribunale8 feb 2007Dismissed
The President of the Pretura penale considered a request by IS 1, defended by DI 1, for restoration of the time limit to object to criminal decree DA 4590/2006. The court held that the decree had not yet been validly served on defence counsel, so the objection period had not started to run for the defence. The objection filed together with the request was therefore timely. As a result, the restoration request was moot. No fees or costs were imposed.
Art. 21 CPP, Art. 209 CPP; restitution of a time limit is unnecessary where the deadline has not yet begun to run because the criminal decree has not been validly served on defence counsel. Service of the decree must be made on the accused, defence counsel and the private party; absent service on counsel, an objection filed by counsel is timely and a restoration request becomes moot (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2007.1
Data decisione, Autorità: 08.02.2007, PRPEN
Titolo: restituzione dei termini
Incarto n. 50.2007.1 DA 4590/2006
Bellinzona 8 febbraio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 15 gennaio 2007 da
IS 1 difesa da: DI 1
con la quale chiede la restituzione del termine per interporre opposizione al DA 4590/2006 dell’11 dicembre 2006;
rilevato che con il medesimo scritto il difensore formula opposizione al citato decreto di accusa;
preso atto che con osservazioni 1° febbraio 2007 il CRTE 1 ha comunicato “che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per errore direttamente all’accusata il giorno 11 dicembre 2006”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che per l’art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare, perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;
che il decreto di accusa in discussione non è stato intimato al domicilio della prevenuta, ma al centro __________ dove ella soggiornava al momento del primo interrogatorio di polizia (cfr. verbale 31 agosto 2006);
che già al momento dell’ultimo interrogatorio non soggiornava più in quel luogo (cfr. verbale 9 novembre 2006);
che il decreto di accusa è stato fatto proseguire, verosimilmente ad opera dei responsabili del centro, all’indirizzo del padre a __________;
che il 1° settembre 2006 l’avv. DI 1 si era notificato al Ministero pubblico come difensore (cfr. act 1), chiedendo l’invio del rapporto di polizia e promettendo l’inoltro entro breve della procura;
che il legale ha poi invero negligentemente omesso di far pervenire quest’ultima all’autorità inquirente, la quale da parte sua non ha spedito al patrocinatore quanto da lui richiesto;
che, nondimeno, il 28 settembre 2006 l’accusata è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio, previo richiamo di una precedente decisione, nella quale l’avv. DI 1 era stata nominato difensore d’ufficio (cfr. act 6);
che per l’art. 209 CPP il decreto di accusa è intimato all’accusato, al difensore e alla parte civile;
che in concreto il decreto di accusa non è ancora stato intimato al difensore (v’è invero anche da chiedersi se sia stato validamente intimato alla prevenuta);
che per il difensore il termine per fare opposizione non ha quindi nemmeno cominciato a decorrere;
che l’opposizione interposta assieme all’istanza di restituzione del termine è quindi da ritenere tempestiva;
che l’istanza in esame è di conseguenza priva di oggetto;
visti gli art. 21, 22, 209 CPP,
pronuncia: 1. L’istanza è priva di oggetto.
2.1. La Pretura penale avvierà la procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP con riferimento al DA 4590 del 11 dicembre 2006.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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