Suspended sentence not revoked after recidivism warning

50.2004.4Altro tribunale4 mar 2004Confirmed

Sintesi

The Pretura penale dealt with a recidivism notice concerning a convicted person who had committed new offences during the probation period of a 1999 suspended detention sentence. Despite the new offences, the court held that the circumstances still allowed it to refrain from ordering execution of the sentence under Art. 41 no. 3 para. 2 CPS. It therefore did not revoke the conditional release, issued a formal warning, and ordered that no fees or costs be collected.

Regest

Art. 41 n. 3 cpv. 2 CPS; revocation of suspended sentence and formal warning in case of reoffending during probation: where the court still has reason to believe that the convicted person will behave properly, and the case is of slight gravity, it may abstain from ordering execution of the sentence, warn the offender, and refrain from revocation notwithstanding new offences committed during the probation period (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 50.2004.4

Data decisione, Autorità: 04.03.2004, PRPEN

Incarto n. 50.2004.4 ROC/MAM DA 1635/2003

Bellinzona 4 marzo 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sull’avviso di recidiva del 4 febbraio 2004 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale contro

__________ __________, di __________ e __________ nata __________, nato a __________, il __________.1971, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________ __________, divorziato, aiuto-bidello; difeso da: lic. iur. __________ __________, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

che __________ __________ è stato condannato il 15.12.1999 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, __________, alla pena di 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per il titolo di vie di fatto, minaccia e danneggiamento;

che l’interessato è incorso durante il periodo di prova in nuove infrazioni, le ultime sfociate poi nella condanna - pronunciata dallo scrivente Giudice in data 14 novembre 2003 per il titolo di circolazione in stato di ebrietà, circolazione senza licenza di circolazione e circolazione malgrado la revoca - a 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, come pure alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico ticinese in data 9.12.2002 - che non aveva, in quell’occasione, revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla predetta condanna del 15.12.1999 prolungandone però di un anno il periodo di prova, da cui la necessità della presente decisione -, non revocando però il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico __________ in data 3.02.2003. Nel predetto giudizio, inoltre, lo scrivente Giudice ha ammonito formalmente il condannato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS, intimandogli pure, quale norma comportamentale (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) l’astensione dal consumo di qualsivoglia bevanda alcolica per tutta la durata del periodo di prova;

che in data 4 febbraio 2004, il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva ed ha assegnato al condannato un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni;

che __________ __________ è rimasto silente;

considerato in diritto

che per l’art. 41 n. 3 cpv. 1 CPS “se durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del Giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il Giudice ordina l’esecuzione della pena”;

che, nondimeno, “se v’è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il Giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell’esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella senzenza” (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);

che, in concreto, questo Giudice ha avuto modo di accertare al dibattimento del 14 novembre 2003 l’adempimento dei requisiti posti dall’art. 41 n. 3 cpv. 2 CPS per soprassedere all’esecuzione della pena in esame e pronunciare un semplice ammonimento, quanto precede avuto particolare riguardo alla decisione di non revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei confronti di __________ dal Ministero Pubblico del Cantone __________ in data 3.02.2003;

pronuncia: 1. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 giorni di detenzione decretata nei confronti di __________ dal Ministero Pubblico del Cantone __________, __________, il 15.12.1999, ma lo ammonisce formalmente.

  1. Non si prelevano né tasse né spese

  2. Intimazione:


Il giudice: Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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