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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2004.2
Data decisione, Autorità:
02.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
50.2004.2/KRM
DA
4025/2003
Bellinzona
2
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 16 gennaio
2004 da
_________ _________, _________
difeso
da: _________ _________, _________
mediante la quale è chiesta la
restituzione del termine per interporre opposizione al decreto di accusa DA
_________ /_________ del _________ 2003;
preso atto che
con osservazioni 20 gennaio 2004 il __________ ha formulato preavviso negativo
alla richiesta;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al domicilio
dell'accusato il 4 dicembre 2003 e non essendo stato ritirato presso l'ufficio
postale dove era in giacenza e stato ritornato il 15 dicembre 2003 al mittente,
il quale lo ha rispedito per posta B il 22 dicembre seguente (cfr. busta originale
di intimazione);
che
per costante giurisprudenza la notificazione di atti giudiziari per
raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del
destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale,
qualora il destinatario dovesse contare sulla notifica (cfr. da ultimo DTF 127
I 31);
che
in concreto _________ _________ sapeva di avere in corso un procedimento penale
e doveva quindi attendersi di ricevere una comunicazione in merito;
che
l'accusato giustifica il mancato ritiro della raccomandata con il fatto di
essersi trasferito dalla madre il 29 novembre 2003 e si essere intenzionato a
cambiare domicilio;
che
per l'art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere
concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto
osservare perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;
che
in specie la raccomandata è stata inviata al regolare domicilio dell'accusato,
il quale se il recapito non era più corretto avrebbe dovuto e potuto notificare
tempestivamente all'ufficio postale il cambiamento: il fatto di non aver preso
conoscenza del decreto di accusa è quindi da imputare esclusivamente a
negligenza dell'accusato stesso;
che
di conseguenza l'istanza deve essere respinta, perché _________ _________ non
ha potuto fare tempestivamente opposizione per propria colpa;
che
tasse e spese vanno a carico dell'istante;
visti gli
art. 21 e 22 CPP;
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di fr. 20.- sono a carico
dell'istante.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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