Revocation of expulsion for family reunification denied

50.2004.15Altro tribunale17 dic 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

IS 1, previously convicted and expelled for three years, asked for revocation of the expulsion after marrying abroad, through a request filed by her husband RA 1. The President of the Pretura penale held that the filing was made by an unauthorized person, but found it unnecessary to set a cure period because the request lacked merit. The file did not show a genuine family-project in Switzerland, the marriage had not yet been registered there, and the spouse knew the expulsion would prevent entry until 10 May 2006. The request was therefore rejected and no fees or costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 55 CP; revocation of an accessory expulsion for family reunification. A request for revocation presupposes a sufficiently substantiated showing that the marital union is genuinely intended to establish family life in Switzerland; the mere existence of a marriage abroad is insufficient. Where the file does not permit the conclusion that the marriage was concluded with such genuine purpose, the interest in family reunification yields to the protection of public order (consid. relevant). A filing made by a non-authorized person may remain uncured if the application is in any event untenable on the merits. Costs may be waived when the request is rejected without allocating fees.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 50.2004.15

Data decisione, Autorità: 17.12.2004, PRPEN

Titolo: revoca dell'espulsione per ricongiungimento famigliare

Incarto n. 50.2004.15/KRM DAP 2833/2002

Bellinzona 17 dicembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 16 novembre 2004 da

IS 1 rappr. da: RA 1

mediante la quale è chiesta la revoca della pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con sentenza 9 maggio 2003 dal Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, cresciuta in giudicato;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto l’istanza non è stata intimata per osservazioni;

considerato in fatto ed in diritto

che con sentenza 9 maggio 2003 il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, IS 1 è stata dichiarata autrice colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

che il 29 giugno 2004 ella ha contratto matrimonio a __________ nella Repubblica domenicana con RA 1;

che con l’istanza che ci occupa, presentata dal marito, è chiesta la revoca dell’espulsione, per il ricongiungimento famigliare;

che la richiesta è stata presenta da persona non autorizzata, poiché in ambito penale chi non agisce personalmente deve farsi rappresentare da un avvocato;

che si dovrebbe quindi assegnare un termine per ripresentarla da parte dell'interessata o di un legale munito di regolare procura: tuttavia in concreto non è necessario procedere in tal senso, siccome la domanda deve essere respinta per altri motivi;

che dagli atti risulta solo che IS 1 si è coniugata nella Repubblica domenicana con uno spagnolo domiciliato in Svizzera, ma nulla si evince sulle circostanze e le motivazioni che hanno portato al matrimonio;

che l'unione non è ancora stata iscritta in Svizzera, dove il signor RA 1 risulta divorziato da __________ dal 27 novembre 1991;

che al momento del matrimonio quest'ultimo doveva essere perfettamente al corrente che la moglie non avrebbe potuto entrare in Svizzera sino al 10 maggio 2006;

che nulla nell'incarto permette di concludere che il matrimonio sia avvenuto con la reale volontà di costituire una famiglia nel nostro paese;

che nelle suddescritte circostanze la questione del ricongiungimento famigliare appare di secondaria importanza rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;

che l'istanza deve così essere respinta;

visti gli art. 55 CP; 347 cpv. lett. e, e cpv. 3 CPP

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’istanza è respinta.

  1. Non si prelevano né tasse né spese

  2. Intimazione a:

per sé e per la moglie

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

expulsionfamily reunificationadmissibilityrepresentationpublic ordermarriagecriminal executioncosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request to revoke the accessory expulsion was admissible when filed by the husband rather than by the convicted person or a lawyer.

Decisione estratta

The request was filed by an unauthorized person, since in criminal matters a party not acting personally must be represented by a lawyer; however, no time limit had to be set because the request failed on the merits.

Motivazione estratta

Although the filing defect existed, the court did not cure it because the application lacked substantive grounds in any event.

Questione giuridica chiave

Whether the accessory expulsion should be revoked to allow family reunification after the applicant's marriage abroad.

Decisione estratta

Revocation was denied because the file did not show a genuine intention to establish a family life in Switzerland, and public order considerations prevailed.

Motivazione estratta

The marriage circumstances and motives were unclear; the marriage was not yet registered in Switzerland; the spouse knew the wife could not enter Switzerland until the expiry of the expulsion period; the family-reunification interest was therefore secondary to the protection of public order.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and fees should be charged.

Decisione estratta

No fees or costs were imposed.

Motivazione estratta

The dispositive expressly waived the collection of court fees and expenses.

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