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Numero d'incarto:
50.2004.15
Data decisione, Autorità:
17.12.2004, PRPEN
Titolo:
revoca dell'espulsione per ricongiungimento famigliare
Incarto
n.
50.2004.15/KRM
DAP
2833/2002
Bellinzona
17
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 16
novembre 2004 da
IS 1
rappr.
da: RA 1
mediante la quale è chiesta la
revoca della pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero
pronunciata con sentenza 9 maggio 2003 dal Giudice della Pretura penale Claudio
Rotanzi, cresciuta in giudicato;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto l’istanza
non è stata intimata per osservazioni;
considerato in
fatto ed in diritto
che
con sentenza 9 maggio 2003 il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, IS
1 è stata dichiarata autrice colpevole di violazione della Legge federale sulla
dimora e il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 10
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni
e alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo
di 3 anni;
che
il 29 giugno 2004 ella ha contratto matrimonio a __________ nella Repubblica
domenicana con RA 1;
che
con l’istanza che ci occupa, presentata dal marito, è chiesta la revoca
dell’espulsione, per il ricongiungimento famigliare;
che
la richiesta è stata presenta da persona non autorizzata, poiché in ambito
penale chi non agisce personalmente deve farsi rappresentare da un avvocato;
che
si dovrebbe quindi assegnare un termine per ripresentarla da parte
dell'interessata o di un legale munito di regolare procura: tuttavia in
concreto non è necessario procedere in tal senso, siccome la domanda deve
essere respinta per altri motivi;
che
dagli atti risulta solo che IS 1 si è coniugata nella Repubblica domenicana
con uno spagnolo domiciliato in Svizzera, ma nulla si evince sulle circostanze
e le motivazioni che hanno portato al matrimonio;
che
l'unione non è ancora stata iscritta in Svizzera, dove il signor RA 1 risulta
divorziato da __________ dal 27 novembre 1991;
che
al momento del matrimonio quest'ultimo doveva essere perfettamente al corrente
che la moglie non avrebbe potuto entrare in Svizzera sino al 10 maggio 2006;
che
nulla nell'incarto permette di concludere che il matrimonio sia avvenuto con la
reale volontà di costituire una famiglia nel nostro paese;
che
nelle suddescritte circostanze la questione del ricongiungimento famigliare
appare di secondaria importanza rispetto alla legittima tutela dell'ordine
pubblico;
che
l'istanza deve così essere respinta;
visti gli
art. 55 CP; 347 cpv. lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile l’istanza è respinta.
-
Non
si prelevano né tasse né spese
-
Intimazione
a:
per sé e per la moglie
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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