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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2003.9
Data decisione, Autorità:
30.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
50.2003.9/fc
DA
792/2003
Bellinzona
30
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per statuire nella procedura penale avviata con istanza
21 luglio 2003 da
__________ __________ e __________ __________
/__________ (__________) il __________.1976, cittadina brasiliana, residente
a __________ in __________, operaia, coniugata
mediante la quale è chiesta la
revoca dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n.
/ del __________ 2002, cresciuto in giudicato;
preso atto che
con osservazioni 25 luglio 2003 il Procuratore generale Bruno Balestra si è
rimesso al giudizio di questo giudice, non senza rilevare che l'istante dopo il
decreto d'accusa citato è stata oggetto di altri due decreti d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto
e in diritto
che con
decreto di accusa 31 luglio 2002 del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi,
__________ __________ e __________ è stata dichiarata colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di
esercizio illecito della prostituzione ed è stata condannata alla pena di 10
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un
periodo di 3 anni (cfr. act 1);
che questo
decreto d'accusa le è stato regolarmente notificato e tradotto nella sua lingua
materna da un interprete (cfr. act. 2);
che ciononostante
l'istante è rientrata in Svizzera a metà ottobre dello stesso anno ed ha
esercitato illecitamente la prostituzione sino al 5 novembre 2002, venendo
condannata con decreto di accusa n. / del __________ 2002
ad una pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalemente per un periodo
di prova di 3 anni;
che in
dispregio di questa nuova condanna e del precedente decreto di accusa la
signora __________ è rimasta in Svizzera dal 7 dicembre 2002 al 26 febbraio
2003, esercitando la prostituzione a __________ per un periodo imprecisato e a
__________ dal 1 al 8 febbraio 2003: per questi fatti è stato emanato a suo
carico un ulteriore decreto di accusa n. / del __________
2003 mediante il quale è stata condannata alla pena di 40 giorni di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
che l'istante
chiede ora la revoca dell'espulsione a causa di matrimonio, contratto a __________
(__________) il 20 maggio 2003, con il signor __________ di __________;
che da
una verifica risulta che il matrimonio non è ancora stato confermato in
Svizzera;
che agli
atti non vi sono elementi che diano sufficiente certezza che il matrimonio sia
stato contratto con la reale volontà di formare una famiglia in Svizzera;
che per
contro dal comportamento della signora __________ si evince una sua particolare
refrattarietà al rispetto delle leggi e dell'ordine pubblico;
che pertanto
la questione del ricongiungimento famigliare appare del tutto secondaria
rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;
che l'istanza
deve così essere respinta;
visti gli
art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia
-
L'istanza
è respinta.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Procuratore generale Bruno Balestra, Via __________,
__________,
__________ __________, c/o __________, Via __________,
__________,
__________, Via __________, __________,
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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