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Numero d'incarto:
50.2003.3
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
50.2003.3/AMM
DAP
1734/2002
Bellinzona
18 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per giudicare
__________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato il
__________ __________ __________ a __________, attinente di __________,
domiciliato a __________, Via __________, divorziato, __________ __________,
a
dipendenza dell'avviso di recidiva DAP /
del __________ __________ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Nicola Respini,
__________, con cui è stata proposta la revoca del beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei
confronti dell'interessato dal Ministero pubblico il 9 dicembre 1997;
vista l'opposizione
interposta da __________ __________ il 14 gennaio 2003;
preso atto che
l'accusato non ha presentato osservazioni nel termine di 10 giorni assegnatogli
da questo giudice con ordinanza del 29 gennaio 2003;
considerato che
il Procuratore pubblico, con l'avviso di recidiva del 6 dicembre 2002, ha
comunicato all'interessato come "la proposta di cui sopra si riterrà
accettata e acquisterà forza di giudicato se l'accusato non avrà inoltrato
formale opposizione scritta al Ministero pubblico entro 15 giorni
dall'intimazione del presente decreto";
che
tale decisione è stata intimata per raccomandata all'interessato, al suo
domicilio di __________, il 6 dicembre 2002, ed è quindi giunta al destinatario
– nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza
presso l'ufficio postale – il 16 dicembre 2002;
che
l'opposizione interposta da __________ __________, datata 14 gennaio 2003 e
spedita al Ministero pubblico il giorno successivo per lettera semplice non prioritaria,
è dunque manifestamente tardiva;
per questi
motivi, visto l'art. 349 CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore
pubblico per quanto di sua competenza.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– relative al presente
giudizio sono a carico dell'opponente.
-
Intimazione
a:
– __________ __________, via __________, __________,
– Procuratore pubblico Nicola Respini, via __________
__________, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro il
presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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