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Numero d'incarto:
50.2003.16
Data decisione, Autorità:
18.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
50.2003.16/KRM
DAC
306/2001
Bellinzona
18
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata
con istanza __________ __________ 2003 da
__________ , .., di __________ e
__________ , nata a __________ / (Distretto __________
__________), cittadina rumena, domiciliata a __________, __________
__________ __________ __________ __________,
difesa
da: Avv. __________ __________, __________ __________
mediante la quale è chiesta la
revoca dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. /
del __________ aprile 2001, cresciuto in giudicato;
preso atto che con osservazioni
__________ __________ 2003 il Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ ha formulato preavviso
negativo alla revoca dell'espulsione;
letti ed
esaminati gli atti;
sentito
come teste il signor __________ __________;
richiamato l'incarto
..__________di questa Pretura penale, sfociato nella
decisione negativa di revoca dell'espulsione del ____________________ 2003;
considerato
in fatto
ed in diritto:
che con
decreto di accusa ____________________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________ __________, ora coniugata __________, è stata dichiarata
colpevole di falsità in certificati e di violazione della Legge federale sulla
dimora ed il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 60
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni e alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
anni;
che con
decisione ____________________ 2003 è stata respinta un'istanza di revoca
dell'espulsione, in sostanza perché la situazione non appariva chiara e non vi
era sufficiente sicurezza che il matrimonio con il cittadino svizzero
__________ __________ fosse stato celebrato con la reale intenzione di formare
una famiglia in Svizzera;
che con
l'istanza che ci occupa si chiede nuovamente la revoca dell'espulsione;
che il
matrimonio è ora stato regolarmente confermato in Svizzera (cfr. doc. 2);
che il
marito, sentito come teste, ha chiarito i punti che apparivano oscuri al
momento del primo giudizio, concernenti il suo incontro con l'istante e il
mantenimento della relazione durante la sua permanenza all'estero;
che il
signor __________ ha pure confermato l'importanza che la moglie ha assunto per
lui come compagna di vita e come aiuto a superare i suoi problemi di stabilità
psichica descritti nel rapporto del dottor __________ agli atti (cfr. doc. 3);
che dall'insieme
degli elementi agli atti emerge ora la serietà dell'unione e la volontà di
formare un nucleo famigliare;
che nelle
suddescritte circostanze, tenuto pure conto che la maggior parte della pena
accessoria è già stata scontata, questo giudice ritiene di poter procedere alla
revoca dell'espulsione;
visti gli
art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia: 1. In
accoglimento dell'istanza la pena accessoria dell'espulsione dal territorio
svizzero per un periodo di 3 anni inflitta a __________ __________, ora
__________ con decreto di accusa __________ __________ 2001 è revocata con
effetto immediato.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico
dell'istante.
-
Intimazione
a:
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________
__________,
__________ __________, c/o __________ __________r, Via
__________ __________, __________ __________ __________
Avv. __________ __________, Via __________ __________/Via
__________, __________ __________,
Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Taverne-Torricella
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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