Revocation of expulsion granted after confirmation of marriage

50.2003.16Altro tribunale18 set 2003Granted

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Sintesi Omnilex

The applicant requested revocation of an accessory expulsion order imposed together with a 2001 criminal decree. The Pretura penale found that the marriage to a Swiss citizen had since been duly confirmed, the husband’s testimony clarified the earlier uncertainties, and the record now showed a serious union with an intention to form a family. Given these circumstances and the fact that most of the expulsion period had already elapsed, the court granted the request and revoked the expulsion with immediate effect. Court fees and costs were charged to the applicant.

Massima Omnilex

Art. 55 CP; revocation of an accessory expulsion order after a later-established genuine marital union. Where subsequent evidence dispels earlier doubts as to the authenticity and seriousness of the marriage and shows a real intention to form a family, the court may revoke the expulsion, taking into account the overall circumstances, including the extent to which the measure has already been served (consid. 1). Costs may nevertheless be charged to the applicant according to the dispositive rules of the procedure (consid. 2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 50.2003.16

Data decisione, Autorità: 18.09.2003, PRPEN

Incarto n. 50.2003.16/KRM DAC 306/2001

Bellinzona 18 settembre 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza __________ __________ 2003 da

__________ , .., di __________ e __________ , nata a __________ / (Distretto __________ __________), cittadina rumena, domiciliata a __________, __________ __________ __________ __________ __________, difesa da: Avv. __________ __________, __________ __________

mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. / del __________ aprile 2001, cresciuto in giudicato;

preso atto che con osservazioni __________ __________ 2003 il Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ ha formulato preavviso negativo alla revoca dell'espulsione;

letti ed esaminati gli atti;

sentito come teste il signor __________ __________;

richiamato l'incarto ..__________di questa Pretura penale, sfociato nella decisione negativa di revoca dell'espulsione del ____________________ 2003;

considerato

in fatto ed in diritto:

che con decreto di accusa ____________________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, ora coniugata __________, è stata dichiarata colpevole di falsità in certificati e di violazione della Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

che con decisione ____________________ 2003 è stata respinta un'istanza di revoca dell'espulsione, in sostanza perché la situazione non appariva chiara e non vi era sufficiente sicurezza che il matrimonio con il cittadino svizzero __________ __________ fosse stato celebrato con la reale intenzione di formare una famiglia in Svizzera;

che con l'istanza che ci occupa si chiede nuovamente la revoca dell'espulsione;

che il matrimonio è ora stato regolarmente confermato in Svizzera (cfr. doc. 2);

che il marito, sentito come teste, ha chiarito i punti che apparivano oscuri al momento del primo giudizio, concernenti il suo incontro con l'istante e il mantenimento della relazione durante la sua permanenza all'estero;

che il signor __________ ha pure confermato l'importanza che la moglie ha assunto per lui come compagna di vita e come aiuto a superare i suoi problemi di stabilità psichica descritti nel rapporto del dottor __________ agli atti (cfr. doc. 3);

che dall'insieme degli elementi agli atti emerge ora la serietà dell'unione e la volontà di formare un nucleo famigliare;

che nelle suddescritte circostanze, tenuto pure conto che la maggior parte della pena accessoria è già stata scontata, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell'espulsione;

visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP

pronuncia: 1. In accoglimento dell'istanza la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni inflitta a __________ __________, ora __________ con decreto di accusa __________ __________ 2001 è revocata con effetto immediato.

  1. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell'istante.

  2. Intimazione a:

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, __________ __________, c/o __________ __________r, Via __________ __________, __________ __________ __________ Avv. __________ __________, Via __________ __________/Via __________, __________ __________, Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona, Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Taverne-Torricella

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

expulsionrevocationmarriagefamily lifecriminal decreecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accessory expulsion order should be revoked

Decisione estratta

Yes. The court held that the marriage was now sufficiently confirmed, the witness clarified the earlier uncertainties, the union appeared serious and aimed at forming a family, and most of the expulsion term had already been served.

Motivazione estratta

The evidence now showed a genuine marital union and a stable family intention; the prior doubts had been dispelled, so revocation was justified.

Questione giuridica chiave

Who must bear the court fee and costs

Decisione estratta

The applicant must bear the CHF 100 court fee and CHF 50 costs.

Motivazione estratta

Because the application was granted on the merits but the court ordered costs against the applicant as stated in the dispositive part.

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