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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2003.15
Data decisione, Autorità:
03.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
50.2003.15
DA
892/2003
DA
2300/2003
Bellinzona
3
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco
Agustoni per giudicare sull'istanza __________ __________ 2003 di
__________ __________ __________ __________, di __________ e fu __________ nata
__________, nato il __________ __________ __________ a __________ (Ecuador),
cittadino ecuadoriano, residente a __________ (Ecuador), senza fissa dimora,
celibe, __________ __________,
patr.
da: avv. __________ __________, __________,
con la
quale chiede la restituzione in intero dei termini per interporre
opposizione ai decreti d'accusa DA / del __________
__________ 2003 e DA / del __________ __________ 2003;
preso atto delle
osservazioni __________ __________ 2003 del Sostituto Procuratore pubblico,
Clarissa Torricelli Bernasconi;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto:
-
Con
decreto d'accusa DA __________/__________del ____________________ 2003 il
Sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto il signor __________ __________
__________ __________ colpevole di infrazione alla Legge federale concernente
la dimora ed il domicilio degli stranieri per essere entrato in Svizzera da un
valico non meglio precisato in data ____________________ 2003 senza essere in
possesso di validi documenti di legittimazione (passaporto privo del necessario
visto), nonché per aver soggiornato illegalmente a __________, __________ e in
altre località non meglio precisate dal all' marzo 2003,
svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di
polizia degli stranieri. In applicazione della pena, egli ne ha proposta la
condanna a 10 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, ed all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per 3
anni. Al decreto d'accusa, intimato brevi manu il giorno successivo al fermo, l'istante
non ha introdotto opposizione.
-
Con
decreto d'accusa DA __________/__________del ____________________ 2003 il
medesimo magistrato ha ritenuto l'istante colpevole di violazione del bando,
per essere entrato in Svizzera dal valico doganale di __________ in data
____________________ 2003 privo di certificati validi di legittimazione
(passaporto privo del necessario visto) e nonostante la pena accessoria
dell'espulsione decretata nei suoi confronti con il decreto d'accusa di cui al
punto precedente. In applicazione della pena, egli ne ha proposta la condanna a
15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
anni, e il mantenimento del beneficio della sospensione condizionale concesso
alla precedente pena. Pure contro questo decreto d'accusa, intimato il giorno
successivo al fermo, l'istante non ha interposto opposizione.
-
Con decreto
d'accusa DA __________/__________del ____________________ 2003 lo stesso
magistrato ha ritenuto l'istante colpevole di violazione del bando, per avere,
a __________ e altre località del Cantone, nel periodo dal ____________________
al __________2003, soggiornato in Svizzera nonostante l'espulsione contro di
lui pronunciata dal Ministero pubblico, valida sino al ____________________ 2006.
In applicazione della pena, egli ne ha proposta la condanna a 30 giorni di
detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 anni, ed il mantenimento del beneficio della
sospensione condizionale concesso alle precedenti pene.
Questo
procedimento penale è attualmente pendente presso la scrivente Pretura penale,
in quanto l'istante, per il tramite del difensore d'ufficio, avv. __________
__________, ha formulato opposizione al decreto d'accusa. Il relativo
dibattimento è stato aggiornato al ____________________ 2003 da questo stesso
giudice. Con scritto di data __________ __________ 2003 il difensore ha chiesto
il rinvio del dibattimento, rispettivamente di decidere in merito all'istanza
in oggetto prima di tale data, sia per ragioni di economia processuale sia
poiché la stessa è strettamente collegata con il procedimento in corso.
-
Con
l'istanza in esame il signor __________ __________ __________ __________ ha
postulato la restituzione dei termini per inoltrare, per il tramite del proprio
difensore, opposizione ai suddetti decreti d'accusa, adducendo in sostanza che
le "sbrigative" procedure applicate dagli inquirenti non gli hanno
consentito di difendersi adeguatamente.
-
Secondo
l'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere concessa se la parte o
il suo patrocinatore prova di non avere potuto rispettare la scadenza perché
impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia,
assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
L'istanza va presentata, sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP).
Presupposto
indispensabile è dunque l'assenza di colpa da parte dell'istante o del suo
patrocinatore.
Il
rimedio è di natura eccezionale. La durata e l'intensità dell'impedimento vanno
esaminate concretamente (Rep 1997, pag. 285).
Nel
caso di specie, bisogna unicamente analizzare se l'istante è stato impedito
senza sua colpa ad opporsi ai decreti d'accusa in parola. In effetti, il
difensore d'ufficio, venuto a conoscenza dei motivi che legittimerebbero la
restituzione dei termini soltanto in occasione del verbale di conferma
dell'arresto di fronte al GIAR, avvenuto in data ____________________ 2003, ha
introdotto la presente istanza il ____________________ 2003, dunque nel
rispetto dei termini di cui all'art. 22 cpv. 1 CPP.
- L'istante
si duole del fatto che la facoltà di opporsi al decreto d'accusa ed il diritto
di chiedere la nomina di un difensore d'ufficio sono stati concretamente
vanificati dall'effettiva ed immediata espulsione, in quanto gli stessi gli
sono stati comunicati solo al momento della notifica del decreto d'accusa,
ossia poche ore prima dell'espulsione già predisposta ed organizzata.
L'istante
si lamenta inoltre del fatto che, nella situazione in cui si era venuto a
trovare, non è stato in grado di capire la portata dei diritti garantitigli
solo formalmente e dunque di esercitarli. Egli sostiene che una persona straniera
senza conoscenze della lingua italiana, senza cognizioni giuridiche e con una
comprensibile diffidenza verso le istituzioni giuridiche straniere, non voglia
né possa avvalersi del diritto di opporsi al decreto d'accusa. L'inibizione ad
esercitare tale diritto, sarebbe, a suo dire, ancora più marcata dalla
formulazione del punto n. 1 del verbale di notifica del decreto d'accusa, con
la quale è stato avvertito (a mo' di monito) del "seguito
giudiziario" in caso di opposizione. A titolo abbondanziale egli rileva
infine che l'interprete, non avendo le conoscenze giuridiche necessarie, non
poteva supplire alla mancanza di un legale.
- Come
correttamente sostenuto dal magistrato inquirente, l'esercizio dei diritti
riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico non è subordinato alla
contemporanea residenza in Svizzera.
In
altre parole, il rimpatrio immediato, pur rendendo più difficoltoso l'esercizio
di tali diritti, non lo impedisce affatto.
Analogo
discorso va fatto per quanto concerne l'asserita mancata padronanza della
lingua italiana. In effetti, dalla documentazione risulta che tutti gli atti
procedurali sono stati effettuati con l'ausilio di un interprete. Egli poteva
dunque rivolgersi a quest'ultimo per chiedere agli agenti di polizia eventuali
delucidazioni circa il significato e la portata di quanto gli veniva
notificato.
- Secondo
l'art. 207 cpv. 4 CPP non possono essere pronunciate, sotto pena di nullità
pene privative di libertà né revoca della sospensione condizionale di una
precedente condanna senza che l'accusato sia stato informato del diritto di
essere interrogato dal Procuratore pubblico.
Giusta
l'art. 49 cpv. 1 CPP, l'accusato può valersi in ogni stadio del procedimento
dell'assistenza di un difensore. Tale facoltà deve essergli comunicata con la
promozione dell'accusa. Il decreto d'accusa deve indicare l'avvertenza che
possono essere chiesti la nomina immediata di un difensore d'ufficio e il
gratuito patrocinio (art. 208 cpv. 1 lett. f CPP).
Nella
presente fattispecie, l'istante si è visto notificare in ambedue le occasioni
un decreto d'accusa con una proposta di pena privativa della libertà senza
avere potuto far capo ad un legale e, verosimilmente, senza avere avuto il
tempo per valutare adeguatamente se esigere l'ascolto da parte del Procuratore
pubblico, come prescritto, sotto pena di nullità, dall'art. 207 cpv. 4 CPP.
Si
può convenire che il metodo utilizzato dagli inquirenti non sia esente da
critiche, specie quando si procede all'espulsione immediata. Tuttavia, dagli
atti risulta che l'istante è stato compiutamente informato circa il contenuto
del decreto d'accusa e circa i suoi diritti.
In
effetti, in entrambi i casi egli ha firmato senza riserve, previa traduzione da
parte di un interprete, sia la dichiarazione contenente il richiamo all'art.
207 cpv. 4 CPP, sia il verbale di notifica del decreto d'accusa.
Da
quest'ultimi documenti si evince in particolare che egli ha preso conoscenza
dell'espulsione dal territorio svizzero per la durata di tre anni e delle relative
conseguenze in caso di violazione del bando. Al proposito si rileva inoltre che
su entrambi i verbali di notifica figura esplicitamente il giorno fino al quale
l'istante non sarebbe potuto rientrare in Svizzera.
Del
resto, l'istante, a ragione, nell'istanza in oggetto non pretende nemmeno il
contrario e non è minimamente stato provato che egli non abbia compreso quanto
gli è stato tradotto. Anzi in occasione dell'interrogatorio a seguito del
secondo fermo da parte della polizia, avvenuto il ____________________ 2003,
egli ha dichiarato esplicitamente di essere a conoscenza del provvedimento
emanato in precedenza nei suoi confronti.
Anche
sotto questo aspetto, l'istanza non merita pertanto accoglimento.
- Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 9 cpv. 1 CPP). Data la
particolarità del caso, e considerato che l'istante è stato posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, si prescinde dal riscuotere tasse e spese.
visti gli
art. 21 e 22 CPP;
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
§ Il
pubblico dibattimento nel procedimento penale inc. n.
..__________, già aggiornato per il ____________________
2003, è confermato.
-
Non
si riscuotono né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Sostituto Procuratore pubblico Clarissa Torricelli
Bernasconi, __________,
__________ __________ __________ __________, c/o avv.
__________ __________, __________,
Avv. __________ __________, __________.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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