AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2002.14
Data decisione, Autorità:
05.11.2002, TRAM
Incarto n.
50.2002.00014-16
Lugano
5 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 29 gennaio 2002 dello
__________,
rappr. da: __________
b) 31 gennaio 2002 di
__________,
__________,
ambedue patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 14 dicembre 2001 (no. 41/99-106) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dallo __________ per occupare temporaneamente e acquisire
parte del mapp. __________ RFD di __________ in vista della formazione della
rotonda __________ nel contesto della sistemazione della strada cantonale
__________;
viste le risposte:
al ricorso sub a);
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
in ragione di 3/4, e __________, in ragione di 1/4, sono comproprietari del
mapp. __________ di __________, un fondo di 3326 mq censito a RF come campo.
La proprietà, di forma regolare e
pianeggiante, appartiene al comprensorio del __________ e si trova
all'intersezione tra via __________ e via __________, proprio sul confine
giurisdizionale tra i comuni di __________ e __________.
B. Il PR di
__________ entrato in vigore il 6 aprile 1982 ha collocato il mapp. __________
in una "area di studio per un interporto di interesse cantonale"
posta a ridosso di una vasta zona industriale e artigianale comprendente tutta
la porzione orientale del territorio comunale.
Tra il 1987 ed il 1992 il fondo si è trovato
inserito in una zona di pianificazione istituita dal Cantone sui comuni di
__________ e __________ al fine di proteggere il comparto del __________ da
ogni intervento suscettibile di rendere più ardua la pianificazione.
Nel
frattempo, il 5 luglio 1990, il Consiglio di Stato aveva adottato una scheda di
PD (scheda di coordinamento 11.4 di risultato intermedio) concernente il
comprensorio del __________, allo scopo di mantenerne la potenzialità
insediativa salvaguardando la qualità dell'ambiente e garantendo
l'approvvigionamento idrico del basso __________. A livello di rappresentazioni
grafiche del PD, il mapp. __________ di __________ risulta tuttavia assegnato
alla zona agricola, segnatamente alle superfici per l'avvicendamento colturale
(SAC).
Il progetto di revisione del PR attualmente
in fase di adozione prevede di includere il fondo in zona PP __________, al
pari di tutti i terreni di __________ situati a E dell'area ferroviaria.
C. Nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla
sistemazione della tratta stradale __________, lo __________ - mediante avviso
personale 31 agosto 1999 e pubblicazione degli atti (piano di espropriazione, tabella
di espropriazione e offerte di indennità, progetto dell'opera + piano
orientativo, relazione tecnica e preventivo) - ha promosso la procedura di
espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione di una rotonda
all'incrocio __________ (rotonda __________).
Per
quanto riguarda la part. __________ di __________, lo Stato ha sollecitato l'esproprio
di 463 mq e l'occupazione temporanea di 140 mq per la durata di un anno a
partire dall'immissione in possesso chiesta in corrispondenza del 1° ottobre
1999, offrendo un indennizzo di fr. 50.- il mq per l'acquisizione del terreno e
di fr. 0.20/mq/anno per la sua occupazione.
Il 4 ottobre 1999 i proprietari hanno
insinuato una pretesa di indennità di almeno 250.- fr. il mq per la cessione
della superficie oggetto di espropriazione definitiva, cifra corrispondente
alla quotazione dei terreni di __________ destinati al parco tecnologico del
__________. In via subordinata gli espropriati hanno postulato la concessione
di un'equivalente prestazione in natura.
All'udienza di conciliazione del 24 febbraio
2000 __________ e __________ hanno accettato l'indennità di occupazione temporanea
offerta dal Cantone, ribadendo per contro le richieste notificate in relazione
alla sottrazione forzata del terreno. Nel contempo, hanno accordato alla
controparte l'immediata presa in possesso dei diritti espropriati.
Con scritto 28 giugno 2000 lo Stato ha poi
comunicato agli espropriati di rinunciare all'anticipata immissione in possesso
a causa di una posticipazione dei lavori.
D. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza 14 dicembre 2001 il Tribunale di espropriazione
si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati, riconoscendo loro fr.
50.- il mq per l'esproprio del terreno, oltre interessi a far tempo dal 24 febbraio
2000.
Il primo giudice ha accertato innanzi tutto
che il giorno determinante per la valutazione dell'indennità e la decorrenza
degli interessi era il 24 febbraio 2000, allorquando le parti hanno convenuto
l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati. A suo parere, tale
accordo espropriativo, siglato in occasione dell'udienza di conciliazione, ha
infatti forza di decisione e non può essere infirmato dal semplice scritto del
22 giugno seguente con il quale lo Stato ha comunicato unilateralmente agli
espropriati di voler posticipare la presa di possesso della superficie dedotta
in esproprio.
Posta questa premessa il Tribunale di
espropriazione ha poi considerato che al dies aestimandi il mapp. __________
era privo di capacità edilizia siccome incluso dal PR in un'area di studio per
un interporto di interesse cantonale. In prospettiva futura il suo inserimento
in zona artigianale appariva tuttavia verosimile, ancorché difficilmente
realizzabile a breve-medio termine. Tenuto conto di queste circostanze, ha
quindi deciso di aumentare la quotazione di fr. 30.- il mq normalmente
attribuita nel Cantone ai buoni terreni agricoli, assegnando allo scorporo
espropriato un valore venale di fr. 50.- il mq come proposto dall'ente espropriante.
E. Avverso questo
giudicato entrambe le parti in causa sono insorte davanti al Tribunale
cantonale amministrativo.
a) Con gravame 29 gennaio 2002 lo Stato ha
contestato la sussistenza di un'anticipata immissione in possesso suscettibile
di far decorre gli interessi dal 24 febbraio 2000 come deciso dal primo
giudice.
Secondo il ricorrente, così come è data
facoltà all'ente espropriante di recedere dall'espropriazione mediante semplice
notifica scritta alle condizioni indicate all'art. 7 Lespr, parimenti gli deve
essere riconosciuto il diritto di rinunciare unilateralmente all'anticipata
immissione in possesso. In concreto, la rinuncia esercitata il 28 giugno 2000
influirebbe sul dies a quo degli interessi, che in mancanza di una presa di possesso
anticipata inizierebbero a decorrere al tasso usuale di mora trascorsi venti
giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità d'espropriazione.
b) Mediante ricorso 31 gennaio 2002 i
proprietari del mapp. __________ di __________ hanno invece censurato l'ammontare
dell'indennità stabilita dal Tribunale di espropriazione, postulando che la stessa
venga definita in fr. 250.- il mq.
Evocati i fatti salienti, i ricorrenti hanno
rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo
statistico-comparativo per non aver preso in considerazione i prezzi di fr.
200.-/mq pagati per l'acquisto di terreni posti nelle immediate vicinanze del
mapp. __________ e inclusi nel piano regolatore particolareggiato del
__________ (PRP-PF) di __________, fondi che secondo le stime del municipio di
questo comune avrebbero addirittura un valore compreso tra 220.- e 250.- fr. il
mq. Analoga quotazione dovrebbe dunque essere riconosciuta alla particella
espropriata, che appartiene di fatto al comprensorio del futuro parco tecnologico
e che nell'ambito della revisione del PR di __________ risulta già attribuita
alla zona PP __________; non per nulla lo Stato ha deciso la costruzione della
rotonda, opera che si inserisce nel contesto di un potenziamento delle rete
viaria in vista della realizzazione del parco tecnologico.
Senza alcuna spiegazione gli insorgenti
hanno chiesto infine, in sede di petitum, che le ripetibili di prima istanza
vengano aumentate a fr. 5'000.-.
F. Il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Le parti si sono avversate vicendevolmente
con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - in appresso.
G. Preso atto
delle affermazioni e soprattutto delle richieste contenute nel gravame dello
Stato, il 3 ottobre 2002 questo Tribunale - dopo aver appreso dell'avvenuta
realizzazione della rotonda - ha invitato l'espropriante a spiegare come avesse
potuto eseguire l'opera senza far capo all'anticipata immissione in possesso.
In risposta, il Cantone si è limitato a far sapere di aver iniziato i lavori il
20 marzo 2002, posteriormente all'inoltro dell'impugnativa, e di aver
preventivamente avvisato i proprietari del mapp. __________ dell'imminente
occupazione del loro fondo.
Per chiarire la situazione del terreno
espropriato dal profilo pianificatorio il giudice delegato ha acquisito agli
atti la documentazione concernente l'area di studio dell'interporto cantonale
del __________, il PR del 1982, la zona di pianificazione istituita nel 1987 e
gli indirizzi dell'attuale revisione del PR. Delle risultanze emergenti da tali
documenti messi a disposizione dal comune di __________ si dirà nei considerandi
che seguono.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50
cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70
Lespr.
I gravami sono pertanto ricevibili in ordine
e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla scorta degli
atti completati d'ufficio, senza procedere all'assunzione delle prove
(sopralluogo, perizie, ispezione a UR e all'UTC di __________ e __________)
notificate dagli insorgenti siccome insuscettibili di apportare la conoscenza
di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le
caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti sono note al
Tribunale. Quanto alla perizia, mezzo di prova sollecitato dagli espropriati
per accertare il valore commerciale dei terreni posti nel comprensorio di
riferimento, basterà ricordare che l'estimo compete al Tribunale e che
l'esproprio in discussione concerne una comune porzione di terreno per la cui
valutazione non occorrono nozioni specialistiche più estese di quelle in
possesso dei giudici delle espropriazioni.
- Dies
aestimandi
2.1. In materia di espropriazione formale
retta dal diritto cantonale il dies aestimandi si situa al momento
dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far
tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità
definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata,
determinante sarà invece il momento dell'emanazione della decisione di stima da
parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e
l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in
cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua
fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr). L'anticipata immissione in possesso,
ovvero la facoltà di disporre del diritto espropriato prima della stima e del
pagamento dell'indennità, ha dunque conseguenze importanti nel contesto della
procedura di esproprio formale: la sua concessione non solo determina il dies
aestimandi e fa decorrere gli interessi, ma influenza pure l'iter di stima in
caso di diritti contestati (vedi art. 46 cpv. 2 Lespr) e se esercitata effettivamente
impedisce all'espropriante di rinunciare all'espropriazione una volta
conosciuto il quantum dell'indennizzo (cfr. art. 7 cpv. 2 Lespr).
Nel corso delle discussioni parlamentari che
hanno preceduto l'adozione della Lespr 1971 si è lungamente dibattuta la problematica
relativa al momento determinante per la valutazione dell'indennità. In tema di
espropriazione formale il disegno di legge prevedeva infatti di fissare il dies
aestimandi al momento del sopralluogo da parte dell'autorità di stima (art. 18
M). La Commissione della Legislazione ha invece suggerito quale momento
determinante per la valutazione dell'indennità quello dell'anticipata
immissione in possesso e, in difetto di questa, la data dell'emanazione della
decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19). In Parlamento
questa proposta è stata combattuta soprattutto dall'on. __________, il quale
riteneva più opportuno che fosse il giudice, di volta in volta, a fissare il
dies aestimandi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato durante la
procedura di espropriazione (cfr. RVGC, sessione autunnale 1970, p. 1541); a
mente del deputato, siffatta soluzione avrebbe meglio ossequiato i principi
generali del diritto espropriativo che impongono il pieno risarcimento del
danno derivante dall'esproprio, come se questo non avesse luogo. Avversata dal
Direttore del Dipartimento costruzioni, la proposta di stralcio dell'art. 19
formulata dall'on. __________ è stata infine respinta e la norma di legge
approvata nel testo stilato dalla Commissione della Legislazione. La
maggioranza del Legislativo, per esigenze di chiarezza, ha ritenuto insomma
necessario ancorare nella Lespr rigide e precise disposizioni per la determinazione
del dies aestimandi.
2.2. Nel caso di specie, le parti hanno concordato
l'immediata anticipata immissione in possesso all'udienza di conciliazione del
24 febbraio 2000. In questa sede lo Stato sostiene tuttavia di avervi
rinunciato il 28 giugno seguente mediante semplice lettera indirizzata agli
espropriati, cosicché il dies aestimandi slitterebbe al giorno del giudizio di
stima e la data di decorrenza degli interessi al momento in cui l'indennità di
espropriazione diventa esigibile.
L'anticipata immissione in possesso può
essere accordata dal Tribunale di espropriazione mediante decreto impugnabile
se determinate condizioni sono adempiute (cfr. art. 51 Lespr), o convenuta
direttamente tra le parti in causa. In quest'ultima evenienza, se pattuito in
costanza di procedura, segnatamente in occasione dell'udienza di conciliazione,
l'accordo siglato davanti al giudice si configura alla stregua di un contratto
espropriativo di diritto amministrativo retto dal diritto pubblico (Thalmann,
Der Vertrag im Enteignungsverfahren, p. 102; Grisel, Traité de droit
administratif, p. 762/763; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, N. 1325 ss.; DTF 114 Ib 142 consid. 3b) ed ha
forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr). Eventuali contestazioni riguardanti
simili contratti vanno sottoposte al Tribunale di espropriazione, autorità
davanti alla quale è stata stipulata la convenzione (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht
des Bundes, N. 12 ad art. 53 LFespr; Thalmann, op. cit., p. 117).
Contrariamente a quanto adduce lo Stato, il
principio della sicurezza del diritto e la natura contrattuale degli accordi
espropriativi impediscono che gli stessi possano essere modificati validamente
mediante semplice dichiarazione di uno dei due contraenti. A maggior ragione se
l'intesa verte sull'anticipata immissione in possesso, poiché altrimenti le
parti verrebbero messe in grado di influire a piacimento, in maniera
unilaterale, sui momenti chiave del procedimento espropriativo correlati a quell'istituto,
ossia il dies aestimandi, che a sua volta condiziona l'ammontare dell'indennizzo,
nonché il giorno dal quale vengono computati gli interessi. Una volta concordata
con la controparte la data dell'anticipata immissione in possesso, operazione
che presuppone peraltro un'urgente realizzazione dello scopo per il quale si
espropria (vedi art. 51 Lespr), l'espropriante non può dunque pretendere di
variare quel momento come meglio gli aggrada per rimediare alle conseguenze di
disfunzioni organizzative proprie. Può esercitare la presa di possesso vera e
propria quando più gli conviene a dipendenza delle circostanze o, caso estremo,
rinunciare all'esproprio e desistere dalla causa ponendo fine alla procedura,
ma di certo non può spostare autonomamente il giorno dell'immissione in
possesso giuridica e con esso il dies aestimandi e il dies a quo degli
interessi dovuti agli espropriati. Ammettendo il contrario si eluderebbe la
volontà del Legislatore di far coincidere il dies aestimandi con un momento ben
preciso e di principio immutabile. Ma non solo. Si finirebbe anche per favorire
l'insorgere di situazioni inammissibili come quella venutasi a creare
nell'evenienza concreta, con lo Stato che domanda ed ottiene l'anticipata
immissione in possesso, poco dopo fa sapere agli espropriati di rinunciarvi,
attende il giudizio di stima, lo impugna con effetto sospensivo chiedendo che
in assenza di presa di possesso anticipata gli interessi abbiano a decorrere
dal momento in cui l'indennità diventerà esigibile e pendente ricorso occupa il
terreno espropriato per costruire l'opera senza neppure informare il Tribunale
adito; con il risultato, dando credito alle tesi del ricorrente, di produrre se
non due dies aestimandi, almeno un dies a quo degli interessi del tutto diverso
da quello sollecitato nel gravame.
Ne segue che laddove ha accertato che il giorno
determinante per la valutazione dell'indennità e la decorrenza degli interessi
è il 24 febbraio 2000, la decisione impugnata resiste alle critiche
dell'insorgente. In quanto volta a propugnare la possibilità di revocare
unilateralmente l'anticipata immissione in possesso concordata in occasione
dell'udienza di conciliazione e ad ottenere il computo degli interessi
trascorsi venti giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità
d'espropriazione l'impugnativa dello Stato va quindi respinta.
- Valore
venale dello scorporo espropriato e relativa indennità
I proprietari del mapp. __________
contestano invece il risarcimento di fr. 50.- il mq stabilito dal Tribunale di
espropriazione per l'avulsione di ca. 463 mq del loro fondo.
3.1.
Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione
di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve
subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto
dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la
stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse
avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né
consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, op. cit., 1986, N. 3 ss. ad art. 16
LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art.
22ter).
L'importo
dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato
(art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi
subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione. Nella stima del
valore venale si deve tener conto anche della possibilità di un miglior uso del
fondo, ma gli aumenti e le diminuzioni di valore derivanti dall'opera
dell'espropriante non vengono considerati (art. 12 cpv. 1 e 2 Lespr).
3.2. Dottrina e giurisprudenza concordano
nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in
base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad
art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337,
115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene
individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per
analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di
norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate
nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma,
situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto
attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga
inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è
evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento
che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo
(cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo
presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a
fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che
si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei
fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni
ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre
indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate
in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il
fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo
non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in
evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata
zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la
caratterizza.
3.3. I ricorrenti ritengono che per
accertare il valore venale del loro terreno il Tribunale di espropriazione
avrebbe dovuto appoggiarsi direttamente alle quotazioni dei fondi confinanti,
posti nella zona industriale del PRP-PF di __________. A torto, poiché un
simile approccio estimativo avrebbe portato ad un confronto diretto tra proprietà
situate in zone di utilizzazione completamente diverse, disattendendo chiaramente
i principi del metodo statistico-comparativo.
I fondi di __________ cui alludono gli
insorgenti sono inseriti in una zona edificabile. Il mappale espropriato
fruisce invece di uno statuto edificatorio del tutto opposto, tant'è che ancora
oggi risulta assegnato all'area di studio per un interporto che l'autorità
cantonale ha voluto inserire nel PR 82 di __________ al fine di evitare edificazioni
suscettibili di pregiudicare la pianificazione futura (vedi scritto 9 gennaio
1979 del Dipartimento del territorio ai municipi di __________ e __________).
Secondo gli studi allestiti all'epoca dall'Ufficio delle ricerche economiche
(cfr. il documento Problemi del traffico internazionale merci, Interporto del
__________, Proposte di nuove strutture, del 29 settembre 1977), la creazione
dell'interporto, un complesso di rampe per lo scambio delle merci strada-strada
e strada-ferrovia, magazzini e uffici disposto su una superficie di almeno
80'000 mq, avrebbe comportato un investimento di oltre 27 milioni di fr., di
cui 10'400'000.- fr. per la sola acquisizione dei terreni (= fr. 130.- il mq).
Quest'ultimo dato desunto da un'apposita perizia commissionata all'Ufficio
espropriazioni del Dipartimento delle pubbliche costruzioni lascia chiaramente
intendere che in caso di realizzazione del progetto il comparto interporto,
considerato edificabile, avrebbe dovuto essere incluso in una zona AP-EP o di
analoga natura in vista della sua espropriazione.
Quanto sin qui brevemente ricordato porta a
formulare due prime conclusioni intermedie.
La prima è che la part. __________, al pari
degli altri terreni inseriti nell'area di studio dell'interporto, potrebbe
essere stata colpita da espropriazione materiale con l'entrata in vigore del PR
82 di __________. Questione, questa, che non occorre comunque approfondire ai
fini del presente giudizio, poiché eventuali diritti dei ricorrenti discendenti
da espropriazione materiale, ancorché accertati, sarebbero ormai
irrimediabilmente estinti per intervenuta perenzione delle relative pretese
(vedi art. 39 cpv. 1 Lespr e 75 cpv. 2 Lespr; RDAT II-1994 N. 64).
La seconda è che i terreni assegnati alla
"zona interporto", inedificabili a contare perlomeno dal 1982, sono
tuttora privi di componente edilizia e possiedono quindi un valore che non
supera quello di un qualsiasi buon terreno agricolo (notoriamente aggirantesi
attorno a fr. 30.- il mq; RDAT II-1994 N. 64, 1990 N. 58, 1989 N. 73). La zona
di pianificazione istituita dal Cantone nel 1987 nulla muta a questa
situazione, dato che il provvedimento - voluto soprattutto per proteggere la
parte del __________ adagiata nel comprensorio di __________ dopo la mancata
approvazione del PR comunale limitatamente a quella specifica porzione di
territorio - è decaduto nel 1992 senza che a __________ venissero operate
modifiche al piano di utilizzazione locale.
3.4. Resta da esaminare se nell'estimo del
mapp. __________ si possa tener conto di un miglior uso del fondo ai sensi
dell'art. 12 cpv. 1 Lespr suscettibile di incrementarne il valore venale. Dottrina
(Hess-Weibel, op. cit., N. 56 ss., in particolare N. 78 ad art. 19; Wiederkehr,
op. cit., p. 26; Merker, Der Grundsatz der vollen Entschädigung im
Enteignungsrecht, p. 18; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2304) e
giurisprudenza (DTF 119 Ib 370, 115 Ib 26, 114 Ib 330, 113 Ib 45, 112 Ib 533)
sono concordi infatti nell'affermare che stimando il valore venale di una
proprietà il giudice delle espropriazioni deve prendere in considerazione la
possibilità di una sua migliore utilizzazione non appena questa appaia lecita e
verosimilmente attuabile in un prossimo futuro, escluse dunque le prospettive
frutto di mere teorie o speculazioni.
A questo proposito, non si può ignorare che
dal 1995 i terreni posti a est del mappale espropriato si trovano in zona
industriale grazie al PRP-PF che il comune di Balerna si è affrettato a concepire
per colmare il vuoto pianificatorio creato dal diniego del Consiglio di Stato
di approvare le proposte di azzonamento del comparto __________ contenute nel
PR comunale ordinario del 1987. Questo assetto lascia supporre che anche i
terreni di __________ situati a valle di via __________ potrebbero essere
presto inclusi in zona industriale, andando a formare una fascia di territorio
assegnata ad una zona di utilizzazione omogenea ancorché appartenente a due
comuni distinti.
Siffatta congettura, per quanto sostenibile,
si appalesa assai fragile sotto almeno due aspetti.
Innanzi tutto per ragioni d'ordine
temporale. __________ si è dotata di un nuovo PR nel 1987 e dal 19 settembre
1995 dispone di un PP per il __________ che nel frattempo è già stato aggiornato
a due riprese. __________ invece si ritrova tuttora nella situazione
pianificatoria del 1982 e non ha ancora adottato la revisione del PR ordinario.
I progetti sin qui elaborati prevedono invero di assegnare tutti i terreni del
comune situati a E dell'area ferroviaria ad una zona PP __________, ma siamo
molto lontani dall'approvazione di un atto pianificatorio che abbia a conferire
al mapp. __________ una collocazione stabile e ben precisa; occorre prima
adottare e far approvare il PR, indi seguire lo stesso iter per il PP, che necessita
di analisi preliminari approfondite.
Il
secondo elemento di debolezza dipende dal fatto che, per finire, l'azzonamento
del fondo potrebbe risultare diverso da quello prospettato. Ne sono
dimostrazione le risultanze emergenti dal piano di indirizzo e dal PP
concernente tutto il __________ allestito a suo tempo dal pianificatore di
__________ nell'ambito di un concetto urbanistico generale. Questo studio
individua le finalità di utilizzazione ed organizzazione territoriale
dell'intero __________ nei comuni di __________, __________ e __________,
inclusa l'area ferroviaria dello scalo merci, di cui ne propone la riconversione
al fine di realizzare un parco tecnologico o un parco industriale-terziario innovativo
con un orizzonte temporale di riferimento dell'ordine di 30-50 anni (cfr.
PRP-PF comune di __________, rapporto di pianificazione agosto 1994, p. 4-28).
Per quanto attiene in particolare ai terreni di __________ collocati a
meridione di via __________, il progetto di PP di cui trattasi ne suggerisce
l'inserimento in zona agricola. Ora, è ben vero che tale studio non può
vincolare il comune di __________, tant'è vero che in sede di approvazione del
PRP-PF il Consiglio di Stato ne ha limitato la portata giuridica al territorio
giurisdizionale di __________ (vedi ris. no. 5249 del 19 settembre 1995, p. 9),
ma è altrettanto vero che le sue indicazioni potrebbero essere riprese
nell'ambito del PR o al PRP-PF di __________ e portare all'inclusione del mapp.
__________ in zona agricola, come previsto dal PD. In sede di approvazione del
PRP-PF di __________ il Governo si è infatti espresso in termini contraddittori
in punto al destino della parte di __________ sita a __________, chiedendo
esplicitamente che nell'ambito della revisione del PR di questo comune
venissero consolidate le indicazioni contenute nel piano generale di sintesi
sottoposto al suo esame, da un lato, e promosso lo stesso concetto insediativo,
dall'altro (cfr. decisione citata, p. 9, N. 4.3.2).
Se deve concludere, insieme al Tribunale di
espropriazione, che al momento determinante una migliore utilizzazione della
part. __________ non appariva attuabile in un avvenire prossimo. Anche volendo
accreditare l'ipotesi tutt'altro che scontata di una futura attribuzione del
fondo ad una zona edificabile del PR o del PRP-PF di __________, tale
collocamento, oggettivamente, si prospettava e si prospetta tuttora molto
lontano nel tempo, al punto da non poter influire in modo tangibile sul suo valore
commerciale.
In quanto
volta contestare l'indennità di fr. 50.- il mq riconosciuta dal primo giudice
per l'esproprio parziale della proprietà, l'impugnativa di __________ e
__________ si avvera dunque infondata.
- Sulla
scorta di quanto precede entrambi i ricorsi devono essere respinti integralmente,
con la conseguente conferma del giudizio impugnato.
Visto l'esito del contenzioso, la tassa di giustizia
viene ripartita tra le parti secondo la loro reciproca soccombenza. La
reiezione del ricorso dello Stato impone tuttavia l'assegnazione di congrue
ripetibili agli espropriati patrocinati da un legale. In effetti, la regola
prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in questa
sede sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr,
gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 51, 52, 54, 70, 73
Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa
di giudizio di fr. 2'500.- è posta a carico dello Stato nella misura di fr.
1'250.- e degli espropriati in solido per la differenza.
-
Lo Stato
verserà agli espropriati fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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