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Numero d'incarto:
50.2002.1
Data decisione, Autorità:
17.09.2002, TRAM
Incarto n.
50.2002.00001
Lugano
17 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2002 del
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 14 dicembre 2001 (no. EM.00.593/103)
del Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda d'indennizzo
per titolo di espropriazione materiale che il ricorrente ha inoltrato il 14
dicembre 2000 nei confronti dello __________ relativamente ai propri mappali
no. __________, __________ e __________ RF di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decreto esecutivo 16 maggio 1990 (in
seguito: DE) entrato in vigore il 29 maggio 1990 e fondato sugli allora vigenti
art. 12 LMS e 24 RALMS il Consiglio di Stato ha stabilito un comprensorio di
protezione del complesso monumentale di __________ (BU 1990 p. 145); il
provvedimento è stato adottato al fine di proteggere formalmente l'integrità,
la dignità e la visualità delle chiese di __________, di __________ e di
__________, nonché gli spazi adiacenti a questi edifici iscritti nell'elenco
dei monumenti storici ed artistici del Canton Ticino;
che dalla planimetria pubblicata nel BU si
desume come numerosi fondi posti a ridosso delle chiese di __________ e
__________ siano stati assegnati ad un "territorio in cui è esclusa
l'edificazione" e nel quale "possono entrare in linea di conto limitati
cambiamenti della conformazione del terreno se non in contrasto con gli obiettivi
sanciti dal presente decreto" (cfr. art. 3 cpv. 2 DE); nella stessa
planimetria erano peraltro tratteggiati i limiti delle zone edificabili poste
all'interno del perimetro di protezione;
che a livello comunale, il piano delle zone
del PR di __________ approvato pochi mesi prima si era limitato ad indicare il
comprensorio oggetto del predetto piano di protezione di carattere cantonale
(cfr. risoluzione CdS no. 57 del 9 gennaio 1990, p. 7); nel piano del paesaggio
e nel piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico erano
comunque già stati fissati con precisione i terreni attribuiti alla zona
__________ (forestale) e alla zona AP-EP;
che il 1° settembre 1992 il Consiglio di
Stato ha approvato una modifica del PR 90 di __________ relativa in particolare
alla designazione delle zone residenziali NV, R2 e R3 all'interno del perimetro
di protezione del complesso monumentale; in questo comparto, solo i fondi
considerati edificabili dal DE sono stati oggetto di azzonamento di dettaglio,
mentre gli altri terreni hanno mantenuto lo statuto pianificatorio acquisito
nel 1990;
che con sentenza 6 dicembre 1995 il
Tribunale della pianificazione del territorio ha respinto i ricorsi dei
proprietari che erano insorti contro il DE censurando il vincolo
d'inedificabilità apposto sui loro fondi;
che alcuni di essi hanno allora convenuto in
giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione al fine
di ottenere un indennizzo per titolo di espropriazione materiale; le loro
istanze, considerate ricevibili dal Tribunale di espropriazione (STE del 28
luglio 1997), sono state tuttavia respinte in ordine dal Tribunale cantonale
amministrativo per carenza di legittimazione passiva del comune (cfr. STA del
18 dicembre 1997, confermata dal Tribunale federale con sentenza 29 aprile 1998
pubblicata nella RDAT II-1998 N. 34);
che nel 1998 tutti i proprietari dei fondi
gravati dal vincolo di inedificabilità istituito dal DE hanno quindi avviato
una causa di espropriazione materiale contro lo Stato;
che il 14 dicembre 2000 anche il comune di
__________ ha citato il cantone davanti al Tribunale di espropriazione,
postulando il riconoscimento di un congruo indennizzo per la presunta espropriazione
materiale dei mapp. __________, __________ e __________ conseguente alla loro
inclusione in zona Bo e AP-EP;
che in sede di risposta lo Stato ha
sollecitato la reiezione dell'istanza per intervenuta perenzione, annotando in
particolare che la causa era stata inoltrata tardivamente, oltre il termine di
dieci anni dall'entrata in vigore del provvedimento sul quale era stata fondata
la richiesta di indennità; il convenuto ha inoltre eccepito una carenza di legittimazione
passiva;
che dopo aver sentito le parti, con sentenza
14 dicembre 2001 il Tribunale di espropriazione ha respinto la notifica di
pretese del comune siccome tardiva; evocato il termine fatidico di cui all'art.
39 cpv. 1 Lespr, il primo giudice ha constatato in sostanza che il procedimento
era stato introdotto trascorsi oltre 10 anni dall'entrata in vigore del DE posto
a fondamento dell'azione giudiziaria;
che avverso questa pronunzia il comune di
__________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento; richiamandosi al contenuto di un recente giudicato di questo
Tribunale (STA 26 aprile 2001 in re __________), l'insorgente ha perorato la
tempestività della propria istanza sostenendo in pratica che l'espropriazione
materiale era stata provocata dalla variante di PR approvata dal Governo nel
1992;
che il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute; ad identica
conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato le tesi del ricorrente
con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm
grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il gravame è pertanto ricevibile in
ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere
deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art.
18 cpv. 1 PAmm);
che a norma di legge (art. 39 cpv. 1 Lespr)
le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione
materiale devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in
cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le
pretese;
che in quanto fondata sul DE e diretta
contro lo Stato, la pretesa risarcitoria avanzata il 14 dicembre 2000 dal
comune __________ si appalesa con ogni evidenza tardiva; il DE è infatti
entrato in vigore il 29 maggio 1990 con la sua pubblicazione nel BU (cfr. art.
4 cpv. 1 DE);
che a torto il ricorrente pretende ora di
poter poggiare la sua azione sulla variante di PR del 1992; a prescindere dal
fatto che debitore di eventuali indennità di espropriazione materiale sarebbe
in tal caso il comune stesso (RDAT II-1998 N. 34), quello strumento
pianificatorio volto a designare puntualmente le zone residenziali NV, R2 e R3
all'interno del perimetro di protezione del complesso monumentale non ha per
nulla interessato i mapp. 722, 741 e 747;
che l'assetto pianificatorio di quei fondi
non è stato invero influenzato nemmeno dal DE; in effetti, il loro statuto è
stato definito in modo vincolante con il pregresso PR del 1990, che li ha attribuiti
parte alla zona forestale, parte alla zona AP-EP;
che sotto questo profilo, la situazione
delle proprietà comunali in esame non è neppur lontanamente comparabile con
quella del mapp. __________ oggetto della STA 26 aprile 2001 in re __________;
questa particella - posta nella zona genericamente definita come edificabile
dal DE - è stata azzonata solo nel 1992 grazie alla variante che ha
caratterizzato le singole zone di utilizzazione all'interno del CPM;
che a giusto titolo dunque il Tribunale di
espropriazione ha considerato perente le pretese d'indennità per titolo di
espropriazione materiale notificate dal comune il 14 dicembre 2000;
che stante quanto precede, il ricorso
dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato; la
tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art.
50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 LPT; 28, 31 LALPT; 2, 39, 50 Lespr;
3, 12 LMS; 24 RALMS; 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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