AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2001.7
Data decisione, Autorità:
20.09.2001, TRAM
Incarto n.
50.2001.00007
Lugano
20 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 del
contro
la decisione 6 dicembre 2000 (no. 34/99-90) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata
nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________
per acquisire la proprietà di 43 mq del mapp. __________ di __________ in
vista dell'allargamento di via __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Maria e
__________ __________ -__________ sono comproprietari in ragione di 1/2
ciascuno del mapp. __________ di __________ così censito a RF:
A) abitazione mq 66
b) giardino mq 311
mq
377
La proprietà è inclusa in zona R2 del PR di
__________ e si trova sulla sinistra di via __________ circolando in direzione
dell'intersezione con via __________. Di forma regolare e pianeggiante, ospita
la prima di una serie di villette a schiera edificate alla fine degli anni
ottanta.
B. Nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi
all'allargamento di via __________, il comune di __________ - mediante avviso
personale e pubblicazione degli atti durante il mese di agosto del 1999 - ha
promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla
realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 43 mq
del mapp. __________, per i quali ha offerto un'indennità di fr. 250.- il mq.
Il 13 settembre 1999 gli espropriati hanno
comunicato che l'offerta era troppo bassa, poiché a __________ il valore dei
terreni edificabili aveva ormai raggiunto i 450.-/550.- fr. il mq.
All'udienza di conciliazione tenutasi il 1°
dicembre 1999 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Il 10 dicembre 1999 il Tribunale di
espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti l'allargamento di
via __________.
C. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza 6 dicembre 2000 il Tribunale di espropriazione
si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati, riconoscendo loro fr.
420.- per ogni mq di terreno sottratto.
Esperite le usuali indagini a RF ed
accertato l'ammontare del prezzo medio pagato negli ultimi quattro anni a
__________ per l'acquisto di terreni R2 (1997: fr. 465.-/mq; 1998: fr.
398.-/mq; 1999: fr. 522.-/mq; 2000: fr. 435.-/mq), il primo giudice ha stimato
in fr. 420.- il mq il valore edilizio pieno dei fondi posti nella zona
residenziale adiacente a via __________, assegnando tale quotazione anche al
mapp. __________ dedotto in esproprio.
D. Mediante
ricorso 22 gennaio 2001 il comune di __________ ha impugnato la predetta
pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità
accordata agli espropriati venga ridotta a fr. 250.- il mq.
A mente del ricorrente, a __________ i
prezzi pagati negli ultimi due anni per i terreni R2 sono rimasti
sostanzialmente stabili assestandosi attorno a 450.- fr. il mq. Diverse
transazioni ritenute dal primo giudice per l'anno 1999 (mapp. __________,
__________, __________, __________, __________ e __________) hanno infatti
falsato il quadro di riferimento, vuoi perché realizzate nell'ambito di
un'operazione di stampo chiaramente speculativo, vuoi perché attinenti in
realtà a diritti di compera costituiti nel 1998 a prezzi nei quali era compresa
anche una quota di comproprietà su una strada in coattiva. Ciò che conta
comunque è la quotazione media prima del dies aestimandi, che per i fondi
inedificati posti nella zona R2 di __________ si aggira sui 435.- fr. il mq.
Dato che il mappale espropriato si trova in un comparto assai meno pregiato
rispetto a quelli considerati per l'estimo e che la sua componente edilizia è stata
completamente sfruttata per la costruzione della casetta ivi esistente, il suo
valore edilizio pieno non può essere quello fissato dalla prima istanza. L'area
necessaria per l'allargamento di via __________ viene d'altronde prelevata da
tipico terreno complementare, per cui il suo valore non raggiunge nemmeno i
250.- fr. il mq offerti dal comune per scrupolo di parità di trattamento con
gli altri espropriati.
E. Il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione sono pervenuti
__________ e __________ __________ -__________, i quali hanno avversato
partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove
occorresse - nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le caratteristiche del mappale espropriato e
dei luoghi circostanti sono note al Tribunale.
- L'esproprio
all'esame interessa il confine N-O del mapp. __________ per una superficie di
complessivi 43 mq. Trattasi in pratica di una striscia di terreno che costeggia
via __________ lungo una trentina di metri, per la quale il comune di
__________ ha offerto un indennizzo di fr. 250.- il mq.
Il Tribunale di espropriazione ha
considerato insufficiente tale proposta, tant'è che ha accordato ai proprietari
un'indennità di fr. 420.- il mq.
Come in prima istanza, anche in questa sede
la lite si concentra dunque sull'ammontare dell'indennizzo da corrispondere
agli espropriati per l'avulsione di 43 mq della loro proprietà.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata
dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale,
né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre
parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in
cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per
effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari
(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16
LFespr).
L'importo
dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato
(art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi
subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione. Nel caso di espropriazione
parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il valore venale della
frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).
Il dies
aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19
prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi
al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è
presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione
della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19
seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere
dalla data in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla
sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).
In casu il dies aestimandi va situato in
corrispondenza del 6 dicembre 2000, giorno in cui il Tribunale di
espropriazione si è pronunciato sull'indennità dovuta agli espropriati.
2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano
nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in
base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad
art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337,
115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene
individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per
analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di
norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate
nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma,
situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto
attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore
o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente
determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi
possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr.
Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo
presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a
fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che
si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei
fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni
ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre
indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate
in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il
fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo
non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in
evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata
zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la
caratterizza.
2.3. Le numerose transazioni rinvenute dal
Tribunale di espropriazione indicano che il prezzo medio pagato a __________
per l'acquisto di fondi inedificati inclusi in zona R2 è stato di fr. 465.- il
mq nel 1997 (escluso il valore anomalo di fr. 152.-/mq), fr. 398.- il mq nel
1998, fr. 522.- il mq nel 1999 (una volta depennata la punta estrema inferiore
di fr. 105.-/mq) e fr. 435.- il mq nel 2000.
Come sottolinea a giusto titolo il
ricorrente, determinanti ai fini dell'estimo sono tuttavia le compravendite
immediatamente anteriori al dies aestimandi (DTF 122 II 344 consid. 5a), ovvero
quelle riferite all'anno 2000 (otto casi) che indicano una quotazione media
dell'ordine di fr. 435.- il mq. Inutile quindi indagare sulla controversa affidabilità
delle contrattazioni concernenti i mapp. - e, di riflesso,
sulla natura più o meno indicativa del risultato che il primo giudice ha
ottenuto per il 1999.
2.4. L'importo
di cui sopra (fr. 435.- il mq) va ora corretto ed adeguato in funzione delle
specificità giuridiche e fattuali della proprietà espropriata, in modo da
giungere al suo effettivo valore venale.
Pianeggiante, di forma regolare ed edificato
nel pieno rispetto dei parametri previsti dal PR (i.s. 0.4; i.o. 25%), il mapp.
__________ non presenta caratteristiche particolari degne di rilievo. Il fondo
risulta tuttavia penalizzato dalla sua posizione a margine di una zona
industriale e della rispettiva strada di servizio. I difetti della proprietà
tendono quindi a sopravanzare leggermente le virtù, di modo che alla stessa può
essere senz'altro attribuito il valore venale di 420.- il mq stimato dal primo
giudice, di poco inferiore alla quotazione media della zona R2.
2.5. Contrariamente a quanto pensa l'ente
espropriante, lo scorporo avulso non è terreno complementare (sulla nozione di
"Vorgarten" cfr. RDAT 1981 N. 65). A registro degli indici la part.
__________ appare effettivamente ormai priva di quantità edificatorie, ma in
concreto tale risultato è dovuto al fatto che dalla superficie edificabile del
fondo è già stata dedotta l'area espropriata. Orbene, se da un lato è corretto
non computare nella SE il sedime vincolato dal PR ai fini di un allargamento
stradale (cfr. art. 38 LE; Scolari, Commentario, N. 1133 ad art. 38 LE), dall'altro
è inammissibile che in sede espropriativa il comune si prevalga di un
esaurimento degli indici dovuto solo all'esproprio per ottenere una riduzione
sull'indennità che deve solvere. Fatta astrazione dall'evento espropriativo, il
terreno libero da costruzioni del mapp. __________ contiene ancora degli indici
non sfruttati che ora vanno indennizzati pienamente.
Quand'anche fosse stata prelevata da un
cosiddetto terreno complementare, la striscia necessaria alla sistemazione di
via Rompada viene espropriata da un'area verde di respiro e protezione che per
residenze come quella insediata sulla part. __________ riveste malgrado tutto
notevole importanza (cfr. Wiederkehr, op. cit., p. 71); ne segue che nel caso
di specie si avvera in ogni modo corretto riconoscere agli espropriati un indennizzo
corrispondente al valore edilizio pieno del loro fondo.
L'indennità espropriativa viene quindi
fissata in fr. 420.- come deciso dalla prima istanza.
- Ferme
queste premesse, il ricorso è respinto con la conseguente conferma del giudizio
impugnato.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza, atteso che la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa
stato soltanto in prima istanza, mentre in questa sede sono applicabili, giusta
il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9
giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 54 NAPR di
__________; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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