AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2000.6
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
Incarto n.
50.2000.00006
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 2000 del
contro
la decisione 31 marzo/6 aprile 2000 (no. 14/98-37)
del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata
nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino
per acquisire la proprietà di 95 mq del mapp. __________ RF di __________ in
vista della realizzazione delle opere di ricostruzione del ponte sul fiume
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il comune
di __________ è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di
complessivi 1801 mq così censito a RF:
A)
fabbricato mq 469
B)
autorimessa mq 258
C) rampa mq
101
d) strada mq
141
e)
giardino mq 832
Il terreno costeggia via __________ ed
ospita la sede della __________ __________ di __________, ente al quale è stato
concesso un diritto di superficie per sé stante e permanente della durata di 50
anni (dal 1.1.1985 al 31.12.2034) regolarmente intavolato a RF (foglio 1380).
Nel 1980 la proprietà è stata gravata da un
vincolo AP/EP in vista della costruzione di case sociali e per anziani. Una
successiva variante di PR entrata in vigore il 3 maggio 1983 l'ha tuttavia
collocata zona EP (edifici privati di interesse pubblico) al fine di accogliere
la centrale della __________, odierna destinazione del fondo. Al momento del
rilascio del permesso di costruzione, il mappale è stato considerato dal
profilo dei parametri edilizi come appartenente alla vicina zona R7.
B. Nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla
ricostruzione del ponte sul __________, lo Stato del Canton Ticino - mediante
avviso personale 30 marzo 1998 e pubblicazione degli atti - ha promosso la
procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione
dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 95 mq ca. della part.
__________ posti lungo via __________, di cui il Cantone ha sollecitato la
cessione gratuita impegnandosi nondimeno a spostare a sue spese le tubazioni
sottostanti.
Il 19 maggio 1988 il proprietario ha
notificato una pretesa d'indennizzo pari al 50% del valore commerciale del
terreno avulso e unitamente alla __________ ha chiesto la ricostruzione del
muretto di confine, lo spostamento delle piante di alto fusto, nonché il
ripristino della siepe e del prato lungo il nuovo confine.
All'udienza di conciliazione del 14 luglio
seguente lo Stato ha garantito l'esecuzione delle opere di ripristino,
ottenendo l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far
tempo dal 1° settembre 1998.
C. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza 31 marzo 2000 il Tribunale di espropriazione
si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati, riconoscendo fr.
5'205.20 al comune di __________ quale proprietario del fondo base e fr.
7'693.20, oltre a fr. 18'629.- per la soppressione di alcune piante, alla
__________ quale titolare del diritto di superficie.
Il primo giudice ha ritenuto in sostanza di
dover risarcire il danno soggettivo venutosi a creare in conseguenza
dell'esproprio. Per l'ente beneficiario della servitù il pregiudizio è stato
determinato capitalizzando la differenza tra il canone attualmente pagato e
quello teoricamente dovuto in funzione della superficie disponibile dopo l'espropriazione,
tenuto conto di un tasso del 5.5%, di una durata residua del diritto di superficie
di 34 anni e di un fattore di correzione giustificato dal pagamento anticipato
della mercede in due rate semestrali. Per il comune proprietario del terreno il
danno è stato invece individuato nel valore scontato del fondo libero da
servitù al momento della scadenza del diritto reale limitato.
Avvedutosi di un errore di copiatura, con
decisione del 6 aprile 2000 il Tribunale di espropriazione ha poi invertito
l'importo spettante alle parti.
D. Mediante ricorso
17 maggio 2000 il comune di __________ ha impugnato il dispositivo 1.1. delle
predette pronunzie innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando
che l'indennità da versargli a seguito dell'esproprio parziale del mapp.
__________ venga definita in fr. 42'294.80.
Evocati i fatti, il ricorrente ha preteso in
sostanza un risarcimento corrispondente a poco meno della metà del valore
commerciale del fondo (500.- fr. il mq), dedotta l'indennità riconosciuta al superficiario.
E. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto lo
Stato, il quale ha avversato partitamente le tesi del ricorrente con
argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che
seguono.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori. Le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti
sono note al Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Secondo la
giurisprudenza (DTF 112 Ib 517 e 536, 106 Ib 228), l'indennità di espropriazione
si calcola sia secondo il valore che il diritto espropriato rappresenta per un
potenziale acquirente, sia secondo l'interesse speciale dell'espropriato a
conservare tale diritto, fermo restando che gli elementi di questi due metodi
non possono essere combinati se così facendo si produce un indebito cumulo di
indennizzi (DTF 113 Ib 41). In altre parole, l'indennità dovuta viene
determinata in base al valore venale (oggettivo) del terreno sottratto o,
alternativamente, in base al danno soggettivo subito dall'espropriato se questa
variante gli è più favorevole (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N.
10 ad art. 19 LFespr; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2298).
In casu il Tribunale di espropriazione non
si è chiesto quale delle due soluzioni fosse più conveniente per il
proprietario ed il superficiario. Richiamata la giurisprudenza federale (DTF
112 Ib 514) ed una propria sentenza del 1991, confermata da questo Tribunale
(STA 21.12.1992 in re comune di __________), il primo giudice ha applicato
direttamente il metodo di stima secondo il reddito, giungendo ad un risultato inammissibile
ove solo si consideri che l'espropriante sarebbe tenuto a solvere un'indennità
complessiva - piante escluse - di fr. 12'898.40 per una striscia di terreno il
cui valore venale è stato accertato in fr. 47'500.-.
In realtà, nel caso di __________ questo
Tribunale - che è legato al divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4
PAmm) - aveva respinto il ricorso dell'ente espropriante e confermato di
conseguenza il giudizio impugnato siccome favorevole all'insorgente. Il
risarcimento fissato dall'istanza inferiore in funzione del danno soggettivo
patito dagli espropriati si era avverato infatti nettamente inferiore al danno
oggettivo subito dal proprietario e dal superficiario in conseguenza
dell'esproprio parziale che li aveva colpiti. In quell'occasione il Tribunale
cantonale amministrativo aveva annotato che "…applicando la teoria del
risarcimento in base al valore oggettivo il comune di Breganzona avrebbe dovuto
versare agli espropriati un'indennità in capitale di fr. 121'730.- (fr.
730.-/mq x 329 mq). Dal momento che questa cifra risulta di gran lunga
superiore al danno soggettivo calcolato dal primo giudice in complessivi fr.
104'491.15, appare evidente che la variante del risarcimento in base al valore
oggettivo torna maggiormente favorevole agli espropriati e ciò a prescindere
dalle modalità di ripartizione dell'indennizzo tra la proprietaria del fondo e
i beneficiari del diritto di superficie che lo grava. Le ragioni di questa
situazione, piuttosto atipica nell'ambito dell'esproprio di un terreno gravato
da un diritto di superficie, vanno ricercate nella particolare quanto inusuale
modicità del canone della servitù, che porta ad un danno soggettivo complessivamente
inferiore al valore oggettivo dei diritti espropriati. Con il risarcimento del
pregiudizio soggettivo il primo giudice ha riconosciuto agli espropriati un
indennizzo inferiore alle loro legittime spettanze, di conseguenza il ricorso -
che postula un ulteriore ridimensionamento delle indennità espropriative - non
merita tutela…"
Nell'evenienza concreta valgono mutatis
mutandis le stesse considerazioni, con la differenza che questo Tribunale può
riformare la querelata decisione essendo il proprietario del fondo a ricorrere
per ottenere un indennizzo maggiore. In aggiunta a quanto testé riportato mette
d'altronde conto di osservare che la soluzione abbracciata dal Tribunale federale
nel caso di Grindelwald pubblicato in DTF 112 Ib 514, relativo all'esproprio
totale di un fondo gravato da un diritto di superficie della durata di 100
anni, era stata condizionata con ogni evidenza dal cospicuo ammontare del
canone (fr. 99'000.-, rispettivamente 80'000.- per il primo anno e mezzo e
90'000.- per i 5 susseguenti) che il superficiario si era impegnato a pagare
per disporre di un'area edificabile ampia soli 1016 mq. Il caso di specie
concerne invece l'espropriazione parziale (95 mq) di un terreno già edificato
di 1801 mq gravato da un diritto di superficie di 50 anni al massimo per il
quale la CV versa un canone annuo di fr. 5'000.- adeguato ogni 5 all'indice del
costo della vita. Ma ciò che più conta è che contestualmente al diritto di
superficie il comune di __________ ha concesso alla CV anche un diritto di
compera trentennale a carattere obbligatorio in virtù del quale l'associazione
ha facoltà di acquistare il terreno al prezzo venale del momento (cfr.
istromento no. 1066 rogato il 19 dicembre 1985 dal notaio avv. Bolzani). A
seguito dell'espropriazione il proprietario del mapp. __________ perde dunque
95 mq di terreno che gli sarebbero stati restituiti nel 2034 (con il resto del
fondo e le costruzioni esistenti) o che avrebbe potuto addirittura alienare
prima a prezzo pieno. Ne segue che l'indennità di fr. 7'693.20 assegnatagli dal
Tribunale di espropriazione non copre che in minima parte il danno provocato dall'esproprio
e questo a causa del reddito modesto prodotto dal diritto di superficie
rispetto al valore intrinseco del terreno gravato. Il risarcimento va quindi
fissato in base al valore oggettivo del diritto espropriato.
- 3.1. Dottrina e
giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga
di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel,
op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF
122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di
un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di
cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del
possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni
attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali
differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento,
ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il
valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una
normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di
acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in
zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di
gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato
non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal
momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo
oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo
presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a
fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che
si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei
fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni
ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre
indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate
in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il
fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo
non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in
evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata
zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la
caratterizza.
3.2. Pur avendo accertato che al dies
aestimandi la quotazione dei terreni R7 di __________ si aggirava attorno ai
1'200.- il mq, il Tribunale di espropriazione ha assegnato alla part.
__________ un valore edilizio pieno di fr. 500.- il mq tenuto conto del suo
statuto pianificatorio, di alcune peculiarità negative (posizione, immissioni
stradali) e della servitù che la grava. Ai fini del presente giudizio non
occorre approfondire questa valutazione. Innanzi tutto perché la cifra in
discussione si appalesa con certezza estremamente prudenziale, non appena si
considerino il valore medio dei fondi R7 di __________, la particolarità del
vincolo di PR apposto sul mapp. __________ (che non è quello classico AP/EP con
valenze di divieto di costruzione preventivo in prospettiva di un futuro
trasferimento della proprietà all'ente pubblico che lo ha istituito) e gli
accordi intercorsi tra i contraenti il diritto di superficie in vista
dell'eventuale cessione dell'intero particellare al prezzo di mercato del
momento. Secondariamente perché il comune, alle cui domande ricorsuali il Tribunale
è vincolato, non pretende un indennizzo maggiore.
Poste queste premesse e preso atto della
crescita in giudicato delle indennità attribuite alla __________, il
risarcimento dovuto al comune di __________ viene determinato in fr. 42'294.80
(fr. 500.-/mq x 95 mq dedotti i 5'205.20 fr. assegnati al superficiario) come
postulato nel gravame.
- Sulla scorta di
quanto precede il ricorso del comune di __________ deve essere accolto, con la
conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso dianzi esposto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza
(art. 28 PAmm giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr; STF 9
giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno).
Per questi motivi,
visti gli art. 9,
11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1.1. della decisione 31 marzo/6 aprile
2000 (no. 14/98-37) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina è riformato come segue:
1.1. fr. 42'294.80 al comune di
__________ quale proprietario del fondo base.
-
La tassa
di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster