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Numero d'incarto:
50.2000.5
Data decisione, Autorità:
08.02.2005, TRAM
Titolo:
stralcio dei ricorsi per intervenuta transazione sotto forma di permuta
Incarto n.
50.2000.5-8
Lugano
8 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 19 aprile 2000/6 luglio 2000 del
CO 1PA 1
b) 10 maggio 2002 dello
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Dipartimento del
territorio, Amm. immobiliare e strade
nazionali, 6500 Bellinzona,
contro
la decisione 3 aprile 2000 (no. 17/89-138) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire ca. 512 mq
del mapp. __________ di proprietà del CO 1 in vista della sistemazione dell'accesso
alla scuola media di __________;
viste le risposte:
al ricorso sub a);
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il CO 1 è proprietario del mapp. __________,
un fondo ampio 11'029 mq, di sagoma irregolare e parzialmente edificato,
confinante verso S con via __________ e verso N con la part. __________ dello
Stato sulla quale sorge la locale scuola media;
che nel 1989 lo Stato del Canton Ticino ha
sollecitato l'espropriazione formale di 512 mq della part. __________ al fine
di realizzare un adeguato accesso al centro scolastico, offrendo un indennizzo
di fr. 200.- il mq per la superficie del fondo censita come prato e di fr.
5.-/mq per quella considerata boschiva;
che con
memoria 3 ottobre 1989 il proprietario del mapp. __________ si è opposto all'esproprio
ed in via subordinata ha notificato una pretesa di indennità di fr. 520.- il
mq;
che all'udienza di conciliazione del 25
gennaio 1990 l'espropriato ha proposto al Cantone di liquidare il contenzioso
espropriativo operando una permuta tra i due fondi confinanti;
che svanita la possibilità di addivenire ad
un accordo, con decisione 5 novembre 1991 resa in applicazione dell'art. 45
Lespr il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione del CO 1 e
concesso allo Stato l'anticipata immissione in possesso dei diritti
espropriati;
che negli anni seguenti la procedura è
rimasta sospesa per dar modo alle parti di riallacciare le discussioni in vista
di un componimento bonale della controversia;
che dopo aver appreso del rifiuto del
Consiglio parrocchiale di ratificare il compromesso nel frattempo raggiunto tra
i negoziatori degli enti in causa, con sentenza 3 aprile 2000 il Tribunale di espropriazione
si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriato, riconoscendogli fr.
520.- il mq per l'area prativa e fr. 5.- il mq per la superficie di natura
boschiva;
che entrambi i contendenti sono insorti
davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che con gravame 6 luglio 2000 il CO 1 ha
postulato l'assegnazione di un indennizzo di fr. 520.- il mq per tutto lo scorporo
dedotto in esproprio, a suo parere interamente di natura edificabile;
che mediante ricorso 10 maggio 2000 lo Stato
ha invece criticato le cifre allocate dal Tribunale di espropriazione
sottolineando che al momento determinante del 5 novembre 1991 la superficie espropriata
si trovava in zona EP, per cui occorreva verificare se il fondo era stato
oggetto di una pregressa espropriazione materiale, rispettivamente ignorare il
suo successivo inserimento in zona R4 avvenuto nel 1994; in esito ad una valutazione
corretta della fattispecie, l'indennità dovuta all'espropriato non potrebbe in
ogni modo superare i 260.- fr. il mq;
che il Tribunale di espropriazione ha
proposto la reiezione di entrambi i gravami e la conseguente conferma della
sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni, mentre le parti si
sono avversate vicendevolmente con argomentazioni che non occorre illustrare;
che nel corso di un'udienza tenutasi il 10
settembre 2001 il giudice delegato ha prospettato alle parti il rinvio della
causa al Tribunale di espropriazione, invitandole a riprendere in considerazione
l'operazione di permuta discussa a suo tempo;
che dopo articolate negoziazioni, lo Stato
del Canton Ticino e il CO 1 sono addivenuti alla stipulazione del seguente accordo
datato 25 ottobre 2002:
"premesso
che:
a) la parte espropriata è proprietaria di
fondi e/o diritti che sono interessati dalla procedura espropriativa in oggetto
e che alla stessa è stato notificato l'avviso personale di espropriazione in
data 18 agosto 1989;
b) il Tribunale di espropriazione TE in
data 3 aprile 2000 ha emanato la propria decisione contro la quale, le parti,
hanno interposto ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo, presso il quale
la procedura è tuttora pendente;
c) le trattative intercorse hanno
premesso di addivenire all'accordo che viene qui stipulato.
e richiamato:
si pattuisce
quanto segue:
- La parte espropriata vende allo Stato,
che acquista, uno scorporo:
da aggregare alla part. no.__________,
come indicato nella planimetria 1:500 che viene allegata quale inserto A.
- Lo Stato riconosce alla parte
espropriata, che accetta, le seguenti indennità espropriative in natura, uno
scorporo:
-
circa mq
1415 prato da staccare dalla part. no.__________,
-
circa mq
581 bosco da staccare dalla part. no. __________,
da aggregare alla part. no. __________, il tutto come
indicato nella planimetria 1:500 che viene allegata quale inserto A.
-
I fondi e i diritti vengono ceduti
garantiti liberi da diritti reali limitati e da diritti personali.
-
Lo Stato resta incaricato di far
allestire i piani necessari, di procedere alle necessarie iscrizioni a Registro
fondiario.
Le spese della presente, dei relativi piani e ogni
altra iscrizione a Registro fondiario sono assunte dallo Stato, ad eccezione
dell'eventuale imposta sugli utili immobiliari che resta a carico della parte
espropriata a norma di legge e dei costi di cancellazione dal Registro
fondiario dei diritti reali limitati o dei diritti personali sul fondo da essa
ceduto (cifra 1).
- La parte
espropriata concede inoltre allo Stato:
a) un diritto di passaggio
fognatura servitù prediale "Passaggio fo- gnatura
diametro 20 cm e no. 10 pozzetti" gravante le particelle no.
__________ ed a favore della
particella no. __________.
b) un diritto di passaggio
tubazione acque chiare servitù prediale "Passaggio canalizzazione acque
chiare diametro 35 cm. con immissione nel riale__________ e no. 4
pozzetti".
Il tutto
come indicato nella planimetria inserto B).
- Lo Stato concede
inoltre alla parte espropriata:
-
un diritto di allacciamento alla
fognatura e alla tubazione acque chiare, di proprietà dello Stato esistenti
sulla particella no.__________, allacciamento che dovrà essere tecnicamente definito
di comune accordo tra le parti;
-
il diritto di chiedere la rimozione del
materiale di scavo attualmente depositato sul fondo da essa ricevuto in permuta
secondo la cifra 2 che precede, con preavviso di un anno per una scadenza
trimestrale.
- Mediante la presente convenzione, le
parti si dichiarano tacitate da ogni ulteriore reciproca pretesa, d'indennità o
di retrocessione, dipendente dall'espropriazione richiamata in premessa. La
liquidazione di eventuali pretese di retrocessione di terzi sul fondo ceduto
dallo Stato viene assunta dalla parte espropriata o dai suoi successori in
diritto.
7.1. Diritto
di risoluzione
Alla parte espropriata è riconosciuto un diritto di
risoluzione della presente convenzione da esercitare al più tardi entro il 31
dicembre 2004 tramite dichiarazione scritta. In caso di esercizio di tale
diritto le parti si impegnano reciprocamente alla restituzione dei fondi
permutati senza computo di interessi e/o spese di qualsiasi natura e accettano
già sin d'ora la presente quale:
a) titolo e istanza per la
conseguente reiscrizione delle attuali proprietà a Registro fondiario;
b) titolo e istanza per la
riattivazione e/o riassunzione della procedura di espropriazione attualmente
pendenti al Tribunale cantonale amministrativo per effetto del ricorso delle parti
contro la sentenza del 30 aprile 2000;
c) diritto della parte più
diligente di inoltrare le richieste di cui alle lett. a) e b) che precedono.
-
Con la firma della presente
convenzione, le parti sospendono sin al 31 dicembre 2004 i rispettivi ricorsi
pendenti presso il Tribunale cantonale amministrativo: in assenza di esercizio
di diritto di risoluzione di cui alla cifra 7.1 che precede detti ricorsi
decadranno automaticamente con effetto al 1. gennaio 2005 con l'assunzione di
eventuali spese e tasse e versamento di complessivi fr. 3'000.-- a titolo di
ripetibili di prima e seconda istanza all'espropriata.
-
La validità della presente convenzione
è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato e del Tribunale
cantonale amministrativo.
-
Le spese a carico dello Stato, relative
alla presente sono addebitate al Dipartimento delle finanze e dell'economia.";
che preso atto di tale intesa, debitamente
sottoscritta dai rappresentanti delle parti ed approvata dal Consiglio di
Stato, con decreto 5 dicembre 2002 il giudice delegato l'ha formalmente ratificata
e nel contempo ha disposto la sospensione delle procedure pendenti sino al 31 dicembre
2004;
che così richiesto, il 28 gennaio 2005 il
patrocinatore del CO 1 ha confermato che l'espropropriato e l'attuale
proprietaria del fondo non si sono avvalsi del diritto di risoluzione della
convenzione di cui al punto 7.1 della stessa;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr; la
comparsa scritta che il CO 1 ha inoltrato il 19 aprile 2000 al Tribunale di
espropriazione va infatti considerata atto di ricorso a tutti gli effetti ancorché
introdotta innanzi ad un'autorità incompetente (art. 4 cpv. 2 PAmm);
che entrambi i gravami sono pertanto
ricevibili in ordine e possono essere vagliati sulla scorta degli atti,
integrati dal testo degli accordi intercorsi tra le parti (art. 18 cpv. 1
PAmm);
che come esposto in narrativa, pendente
causa è stata siglata un'intesa ai sensi della quale lo Stato corrisponde alla
controparte un'indennità espropriativa in natura in cambio del sedime che gli
abbisogna dando origine ad una permuta di terreno senza conguagli in denaro tra
i mapp. __________;
che la transazione di cui trattasi,
ossequiosa del diritto e come tale senz'altro omologabile da parte del
Tribunale cantonale amministrativo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa,
N. 1a ad art. 27 PAmm), appiana tutte le controversie sorte in relazione all'esproprio
parziale del mapp. __________;
che il CO 1 ha rinunciato ad esercitare il
diritto di risoluzione della convenzione di cui al punto 7.1 della stessa, cosicché
i ricorsi ancora pendenti davanti al tribunale possono essere stralciati dai
ruoli senza aggravio di spese e tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
che all'espropriato vanno tuttavia assegnati
fr. 3'000.- di ripetibili, come convenuto dalle stesse parti in causa.
Per questi motivi,
visti gli art. 9,
11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 27, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono stralciati dai ruoli in quanto divenuti privi di oggetto per intervenuta
transazione.
2.Non si prelevano spese, né tassa di giudizio.
Lo
Stato verserà al CO 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
- Intimazione
a:
,
rappr. da:
terzi implicati
- CO 1
1 patrocinato da: PA 1
- CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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