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Numero d'incarto:
50.1996.7
Data decisione, Autorità:
02.02.1996, TRAM
Incarto n.
50.96.00007
ES 1/96
cm
Lugano
2 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Michele Rusca, quest'ultimo in sostituzione del Giudice
Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 agosto 1990 di
rappr.
da: st.leg. __________
contro
la
decisione 6 luglio 1990 (no. 32/87) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento di
espropriazione materiale che l'insorgente, con istanza 11 agosto 1987, ha
avviato nei confronti del Comune di __________ a dipendenza dell'imposizione
di un vincolo AP-EP sul mappale no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 8 agosto 1995 del Tribunale
federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il mapp. no. __________ RFD
di __________ fa parte del patrimonio immobiliare del dott. __________,
deceduto il 16 agosto 1991.
In data 3 febbraio 1976 il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore del Comune di __________, con la conseguente inclusione di
questa particella di 812 mq in zona EP. Il proprietario ha invano contestato
gli intendimenti pianificatori del Comune postulando l'assegnazione del suo
fondo alla zona edificabile: i suoi ricorsi sono stati infatti respinti dal
Consiglio di Stato (risoluzione no. __________ del 3 febbraio 1976),
rispettivamente dal Gran Consiglio con deliberazione del 19 gennaio 1987.
B. Ritenendo che il fondo fosse
colpito da espropriazione materiale, con istanza 11 agosto 1987 il dott.
__________ ha convenuto in giudizio il Comune di __________ innanzi al
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, chiedendo in via
principale che l'ente pubblico fosse astretto a conferirgli un fondo
equivalente alla part. __________; in via subordinata l'istante ha postulato
un'indennità di fr. 434'420.- (fr. 535.-/mq) per l'esproprio materiale del
terreno, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 1987, e in via ancor più
subordinata un risarcimento di fr. 454'720.- (fr. 560.-/mq) oltre interessi per
l'espropriazione totale della proprietà.
In sede di risposta, il Municipio di __________ ha proposto
l'acquisto del mappale al prezzo di 200.- fr. il mq.
C. Con sentenza 6 luglio 1990
il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto al proprietario un indennizzo
per titolo di espropriazione materiale di fr. 130.- il mq, cifra corrispondente
alla quotazione commerciale della part. __________ nel febbraio 1976 (fr.
140.-/mq) dedotto il valore della sua funzione residua (fr. 10.-/mq), oltre
agli interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a partire dall'11 agosto
1987. Per l'esproprio formale del terreno, lo stesso Tribunale ha accordato al dott__________
un'indennità di fr. 30.- il mq. In totale, un risarcimento in capitale di fr.
129'920.-.
D. Avverso questa pronunzia
__________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante
ricorso 10 agosto 1990.
L'insorgente ha domandato in via principale che l'indennità espropriativa
fosse aumentata a fr. 454'720.-, pari a fr. 560.-/mq, ribadendo la tesi della
decadenza del vincolo EP di PR già affacciata in prima istanza. Prendendo
spunto dalla decisione comunale 9 giugno 1989 con la quale veniva dichiarata la
pubblica utilità per l'acquisizione del mappale in questione, unitamente alla
vicina part. __________, e proposto l'acquisto dei due terreni al prezzo base
di fr. 200.-/mq, il ricorrente ha precisato che l'autorità comunale era ben
consapevole che il vincolo era decaduto e che era così venuta a cadere la
presunzione di pubblica utilità dell'art. 15 cpv. 3 LE: dichiarandola ex novo
ai fini della proposta di espropriazione formale, il fondo avrebbe di
conseguenza dovuto essere stimato in base al valore commerciale attuale.
Subordinatamente, nella ipotesi che il vincolo di PR non
venisse considerato decaduto, il dott. __________ ha proposto di considerare
quale dies aestimandi il 10 febbraio 1987, data della decisione del Gran
Consiglio che ha definitivamente sancito la collocazione del mappale __________
in zona EP-AP: postulando così il riconoscimento di una indennità di fr.
530.-/mq per l'espropriazione materiale e di fr. 30.-/mq per la successiva espropriazione
formale del fondo.
Infine, e quale ulteriore ed ultima richiesta alternativa
nell'eventualità che la stima venisse eseguita sulla scorta delle contrattazioni
del 1976, il ricorrente ha chiesto che l'indennità per l'espropriazione
materiale venisse aumentata a fr. 220.-/mq, ritenuto in fr. 250.-/mq il valore
edilizio pieno del fondo e in fr. 30.-/mq quello residuo, con interessi a far
tempo dal 3 febbraio 1976.
Con giudizio 28 febbraio 1992 il Tribunale cantonale
amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa, aumentando l'indennizzo
espropriativo a fr. 357'280.- oltre interessi ex art. 54 Lespr.
In sostanza, questo Tribunale ha trattato la fattispecie alla
stregua di un'espropriazione formale, ritenendo che in difetto di una
tempestiva proroga concessa dal Consiglio di Stato il vincolo generatore di
espropriazione materiale fosse diventato caduco per la decorrenza dei termini
di attuazione del PR.
Fissato pertanto il dies aestimandi al 6 luglio 1990 ed
accertato il valore venale dei terreni R2 di __________ a quell'epoca, il Tribunale
cantonale amministrativo ha accordato al proprietario (rectius: agli eredi
__________ e __________ e __________, figli del defunto) un risarcimento di fr.
440.- il mq per la cessione definitiva della part. __________ al Comune.
E. Adito dal Comune di
__________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 8 agosto
1995 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.
L'Alta Corte federale ha in pratica ripristinato la decisione
emanata dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina
partendo dal presupposto che al momento in cui il dott. __________ ha
presentato la sua domanda d'indennità il vincolo EP imposto sul mapp.
__________ era valido e generatore di espropriazione materiale; in effetti, il
Consiglio comunale di __________, ovvero l'organo comunale competente per l'adozione
del PR, aveva deliberato sul mantenimento del PR entro il termine di vigenza,
dando mandato al Municipio di richiedere all'esecutivo cantonale la proroga dei
termini d'attuazione.
Respinta l'eccezione dei resistenti secondo cui il vincolo
non sarebbe stato comunque valido poiché utilizzato per uno scopo diverso da
quello inizialmente previsto, il Tribunale federale ha confermato integralmente
l'ammontare del risarcimento in capitale deciso dal giudice delle
espropriazioni, precisando nondimeno che gli interessi sulla quota d'indennità
per l'espropriazione materiale sarebbero decorsi dall'11 agosto 1977 per tener
conto del crasso ritardo (dieci anni) con il quale il Gran Consiglio aveva
evaso il ricorso interposto dal dott. __________ avverso la risoluzione di
approvazione del PR emanata il 3 febbraio 1976 dal Consiglio di Stato.
Donde il presente, nuovo giudizio volto unicamente a definire
la ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base
agli atti senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 LPamm).
- Come ricordato in
narrativa, con sentenza vincolante dell'8 agosto 1995 il Tribunale federale ha
ritenuto siccome infondate le censure sollevate dalla famiglia __________ in
ordine alla validità del PR di __________ e del vincolo EP imposto sul mapp.
no. __________ RFD. Ammessa la sussistenza di un'espropriazione materiale in
conseguenza dell'entrata in vigore del PR, l'Alta Corte ha confermato in toto
le indennità decise dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina con argomentazioni che in questa attuale sede, per brevità
d'esposizione, basta dare come integralmente riprodotte.
Rispetto al giudizio della prima istanza cantonale,
l'autorità di ricorso federale ha fatto tuttavia decorrere gli interessi dovuti
sull'indennità di espropriazione materiale a partire dall'11 agosto 1977
(sentenza TE: dall'11 agosto 1987), poiché "tra il momento in cui con
l'approvazione del Consiglio di Stato (3 febbraio 1976) la restrizione indotta
dal vincolo EP è entrata in vigore ed ha fatto nascere la pretesa al pagamento
dell'indennità per l'espropriazione materiale, ed il momento in cui il Gran
Consiglio ha finalmente liquidato il ricorso interposto dal dott. __________ contro
l'imposizione del vincolo (10 febbraio 1987) sono trascorsi oltre 11 anni. Ciò
costituisce un caso particolarmente crasso di ritardata giustizia lesiva
dell'art. 4 Cost. Tenendo conto di una durata normale della procedura di
ricorso davanti al parlamento cantonale (1 anno; v. la sentenza del 7 aprile
1982 nella causa A.r c. Gran Consiglio, apparsa in Rep 1983 pag. 318 segg. e
l'art. 80 cpv. 1 LPamm), ben si può dire che si è accumulato un ritardo di
dieci anni...(omissis)... In considerazione di tutte le circostanze -
ha soggiunto il TF - si deve pertanto ritenere che gli effetti dell'istanza
11 agosto 1987 del dott. __________ debbano esser fatti risalire nel tempo per
il periodo decennale costituente ritardata giustizia. L'indennità per
espropriazione materiale (fr. 105'560.-) frutterà quindi interesse dall'11
agosto 1977.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso 10 agosto 1990 di
__________ avrebbe dovuto essere accolto parzialmente, con la conseguente
riforma del giudizio impugnato quo alla sola decorrenza degli interessi dovuti
agli eredi dell'insorgente per titolo di espropriazione materiale.
- La regola prevista
dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di
ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art.
28 e 31 LPamm (STA 24.8.90 in re C.).
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa avrebbe imposto
dunque di ripartire tra le parti la tassa di giustizia e le ripetibili, tenendo
conto della preponderante soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 LPamm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 11, 39, 50, 73, 75 Lespr; 18, 28 e 31 LPamm,
dichiara e pronuncia:
- Il dispositivo 2 della
sentenza 28 febbraio 1992 (ES 13/90) del Tribunale cantonale amministrativo è
modificato come segue:
"La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- (tremila) è posta per 5/6 a carico degli eredi del
ricorrente in solido e per il resto a carico del Comune di __________. Gli eredi
del ricorrente in solido verseranno al Comune di __________ fr. 8'330.-
(ottomilatrecento-trenta) a titolo di ripetibili."
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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