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Numero d'incarto:
50.1996.21
Data decisione, Autorità:
16.09.1996, TRAM
Incarto n.
50.96.00020-21
ES 14-15/96
cm
Lugano
16 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 2 luglio 1990 e 26 aprile 1993 di
tutti
rappr. da: avv. __________
contro
le
decisioni 19 giugno 1990 e 25 marzo 1993 (inc. no. 34/88) del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolate nell'ambito del
procedimento espropriativo promosso dal Comune di __________ per acquisire la
proprietà di ca. 906 mq del mapp. no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
al
ricorso del 2 luglio 1990;
al
ricorso del 26 aprile 1993;
richiamata la sentenza 22 febbraio 1996 del Tribunale
federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Gli eredi __________ sono
proprietari del mappale no. __________ RFD di __________, di complessivi mq
1628, così censito a RF:
A) abitazione e laboratorio mq 260
b) giardino e accessi mq 997
C) abitazione mq 152
D) autorimessa mq 177
E) autorimessa mq 20
F) autorimessa mq 22
Il fondo si trova in località __________ (zona R2), nei
pressi dell'intersezione tra Via __________ (W) e Via al __________ (S), a
confine con la part. no. __________ (N) appartenente al Comune. Questa
favorevole posizione ha indotto il Municipio di __________ ad intavolare lunghe
ed articolate trattative con la famiglia __________ per acquistare una parte
della proprietà, ritenuta idonea ad accogliere alcuni servizi del Comune da tempo
confinati in spazi troppo esigui.
B. A fronte dell'improvviso
rifiuto di un coerede di concludere il contratto di compra-vendita, nel 1988 il
Comune ha deciso di procedere all'esproprio formale della porzione W della
part. __________ (il sub. A di 260 mq, il sub. D di 177 mq e 469 mq del sub. b,
per un totale di 906 mq), offrendo ai proprietari - mediante avviso personale -
un indennizzo di fr. 1'065'990.-.
Con notifica del 23 dicembre 1988 gli espropriati si sono
opposti all'esproprio contestandone sia la pubblica utilità che la proporzionalità
e in via subordinata hanno insinuato una pretesa d'indennità di fr.
1'500'000.-.
All'udienza di conciliazione del 30 maggio 1989 e nel
successivo scambio di memorie scritte le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle rispettive posizioni avverse. Con l'allegato introduttivo 25.8.1989 ed
una specifica istanza 29 dicembre 1989 il Comune ha peraltro chiesto
l'anticipata immissione in possesso, che gli espropriati hanno osteggiato in
tutte le loro comparse.
Con decisione 19 giugno 1990 il Tribunale di espropriazione
ha sospeso l'esame dell'opposizione all'esproprio per dar modo al Comune di
produrre i progetti definitivi circa la destinazione e trasformazione della
superficie esproprianda; nel contempo ha accordato all'ente pubblico
l'anticipata immissione in possesso a partire dal 1° luglio 1990.
C. Adito dagli espropriati con
ricorso del 12 luglio 1990, il Tribunale cantonale amministrativo ha dapprima
limitato in via provvisionale l'esecutività dell'immissione in possesso
consentendo al Comune di procedere solo ai rilievi e agli atti necessari all'ottenimento
dell'autorizzazione a costruire (cfr. decreto presidenziale 19 luglio 1990),
indi ha deciso di sospendere la procedura ricorsuale e di ritornare gli atti al
Tribunale di espropriazione affinché si pronunciasse sull'opposizione
all'esproprio in base alla documentazione nel frattempo prodotta dall'ente
pubblico (decreto 5 ottobre 1990).
D. La procedura di prima
istanza è ripresa con la presentazione di un ulteriore allegato 13 novembre
1990 da parte degli espropriati, cui ha fatto seguito una nuova udienza di
conciliazione (19 febbraio 1991), l'assunzione di altre prove documentali
richieste dai privati (25 marzo 1991), un'ennesima presa di posizione scritta
della famiglia __________ (8 aprile 1991), lo scambio delle memorie conclusive
(21/26 agosto 1993) ed il dibattimento finale (11 febbraio 1993).
Nel frattempo, adottando il nuovo PR 1989, il Consiglio comunale
di __________ ha imposto un vincolo EAP sullo scorporo del mapp. __________
oggetto di esproprio (RCC 3/4.2.1992).
E. Al termine di questo iter a
dir poco laborioso, con sentenza 25 marzo 1993 il Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina ha statuito sull'opposizione
all'espropriazione respingendo tutte le eccezioni sollevate dalla famiglia
__________.
Riferendosi alla presunta violazione degli art. 20 e 21 Lespr
invocata dagli espropriati, il primo giudice ha ammesso le carenze documentali
manifestatesi all'inizio della procedura, ma ha tuttavia escluso che una simile
lacuna, peraltro colmata in prosieguo di causa, potesse costituire un vizio di
forma talmente grave da giustificare l'annullamento dell'intero procedimento
espropriativo, dal momento che il diritto di essere sentiti dei privati è stato
sempre ampiamente salvaguardato; in effetti, gli eredi __________ hanno avuto
la facoltà di esporre in modo congruo e completo ogni loro tesi difensiva
nell'ambito di una procedura che in pratica è stata riassunta ab initio una
volta completata la documentazione.
Constatato come gli espropriati non siano stati in grado di
sovvertire la presunzione di pubblica utilità che la legge attribuisce
all'intervento espropriativo, il Tribunale di prime cure ha inoltre disatteso
le censure riferite ad una presunta violazione del principio della
proporzionalità; in mancanza di ragionevoli, concrete e valide alternative l'esproprio
parziale della proprietà __________ sarebbe infatti del tutto idoneo a
soddisfare gli scopi divisati dall'ente pubblico.
F. Avverso la predetta
pronunzia gli eredi __________ sono insorti innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo con tempestivo ricorso 26 aprile 1993, riproponendo essenzialmente
i medesimi argomenti già addotti senza successo in prima istanza.
Come in antecedenza i ricorrenti hanno quindi attaccato
l'espropriazione, considerata viziata dal profilo formale e materiale. In tema
di procedura hanno lamentato una violazione degli art. 20 ss. Lespr, rilevando
come a torto fosse stato concesso all'ente pubblico di soprassedere alla
pubblicazione degli atti. Nel merito hanno ribadito che l'intervento
espropriativo sarebbe sprovvisto del requisito della pubblica utilità e lesivo
del principio di proporzionalità.
G. Nella sua seduta del 18
novembre 1993 il Consiglio comunale di __________ ha deciso di stanziare un
credito di fr. 2'635'000.- per l'acquisto della part. no. __________ di
__________ __________, immobile da destinare a magazzino comunale e a uffici
per l'UTC; nel contempo il Legislativo ha risolto di annullare la propria
decisione del 16.6.1988 relativa all'esproprio del mapp. no. __________ e di
svincolare il fondo dalla zona EAP.
Con scritto 31 gennaio 1994 il Comune di __________, tramite
il proprio patrocinatore, ha comunicato al Tribunale cantonale amministrativo
di ritirare formalmente la procedura avente per oggetto l'espropriazione
parziale della proprietà __________.
In data 22 luglio 1994 il giudice delegato ha quindi invitato
gli insorgenti a desistere dai ricorsi ormai divenuti privi d'oggetto,
proponendo loro lo stralcio delle cause pendenti senza aggravio di spese e
tasse di giustizia, compensate le ripetibili. In risposta, gli eredi __________
hanno chiesto al Tribunale di emanare un giudizio sulla ripartizione di spese e
indennità di ripetibili.
Esperiti i dovuti accertamenti, con pronunzia 23 dicembre
1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi stralciato i ricorsi dai
ruoli, ponendo 3/4 della tassa di giustizia di fr. 1'600.- e delle spese a
carico degli insorgenti; quest'ultimi sono stati inoltre condannati a rifondere
al Comune di __________ fr. 3'200.- per titolo di ripetibili.
In sostanza, questo Tribunale ha operato la citata
ripartizione di spese, tasse e ripetibili ritenendo che se non fossero
diventate prive di oggetto in conseguenza della rinuncia all'esproprio decisa
dall'ente pubblico, con ogni verosimiglianza le impugnative presentate dalla
famiglia __________ sarebbero state accolte solo in minima parte.
H. Adito dagli espropriati
mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 22 febbraio 1996 il
Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.
Secondo l'Alta Corte federale, il Tribunale cantonale amministrativo
non poteva addossare agli espropriati alcuna spesa derivante dalle procedure
ricorsuali poiché l'ente pubblico che rinuncia all'espropriazione va
considerato desistente e come tale deve sopportare integralmente tasse e
ripetibili alla stessa stregua di qualsiasi altra parte soccombente.
Donde il presente, nuovo giudizio volto a sostituire la
pronunzia cassata dall'autorità di ricorso federale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
I gravami in oggetto, tempestivi e correttamente formulati,
sono ricevibili in ordine e possono essere decisi in base agli atti (art. 18
PAmm).
-
Come brevemente ricordato
in narrativa, con sentenza vincolante del 22 febbraio 1996 il Tribunale
federale ha chiaramente indicato che il Comune di __________ - avendo
rinunciato all'esproprio - deve assumersi integralmente le spese cagionate dal
procedimento, comprese le ripetibili e la tassa di giudizio di seconda istanza.
In effetti, "... nel caso in cui - come in concreto - l'intera
procedura venga meno per la rinuncia all'espropriazione, non v'è alcun spazio
per l'esame retrospettivo delle probabilità di esito favorevole di un eventuale
ricorso. In altre parole, qualora l'espropriante decida per una libera scelta
di rinunciare all'esproprio, esso è parte desistente e come tale deve sopportare
spese e ripetibili, di guisa ad una qualsiasi altra parte soccombente..."
-
Sulla scorta di quanto
precede i ricorsi 2 luglio 1990 e 29 luglio 1993 vanno stralciati dai ruoli in
quanto diventati privi d'oggetto.
Spese e ripetibili sono poste a carico dell'ente
espropriante, totalmente soccombente secondo la giurisprudenza federale in
funzione della rinuncia all'esproprio decisa pendente causa.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 22 ter CF; 2, 20 ss., 45, 50, 73; 18, 28 e 31 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi 2 luglio 1990 e 29
luglio 1993 sono stralciati dai ruoli in quanto privi d'oggetto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'600.- (milleseicento) e le spese sono poste a carico del Comune di
__________, con l'ulteriore obbligo di versare agli espropriati fr. 4'267.-
(quattromiladuecentosessantasette) per titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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