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Numero d'incarto:
50.1996.12
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, TRAM
Incarto n.
50.96.00012-13
Lugano
15 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a)
b)
6
maggio 1996 del
14 maggio 1996 del
contro
la
decisione 4 aprile 1996 (no. 246/78) con la quale il Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina, constatato come la
procedura di espropriazione materiale promossa il 25 novembre 1985 da
__________ fosse diventata priva d'oggetto, ha stralciato la causa dai ruoli
ponendo a carico degli insorgenti in solido la tassa di giudizio, le spese e
le ripetibili;
viste
le risposte:
-
22
maggio 1996 del Comune di __________
-
28
maggio 1996 del Dipartimento del territorio, Servizi generali
-
28
maggio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
-
31
maggio 1996 di __________
al
ricorso del Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________;
-
28
maggio 1996 del Dipartimento del territorio, Servizi generali
-
28
maggio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
-
31
maggio 1996 di __________
-
12
giugno 1996 del Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________
al
ricorso del Comune di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di
__________, un fondo di 3299 mq parzialmente edificato sito a ridosso della
__________;
che il primo PR dei Comuni del __________, allestito su scala
regionale tramite un consorzio, è stato approvato dal Consiglio di Stato il 12
luglio 1985; a dispetto delle contestazioni sollevate dalla proprietaria, la
part. __________ è stata inclusa in zona non edificabile al fine di
salvaguardare il paesaggio circostante la Chiesa parrocchiale;
che mediante ricorso 16 agosto 1985 __________ ha impugnato
la misura pianificatoria innanzi al Gran Consiglio; il 25 novembre successivo
ha inoltre convenuto in giudizio il Consorzio per il piano regolatore dei
Comuni del __________ (in seguito: Consorzio), il Comune di __________ e lo
Stato del Canton Ticino, chiedendo al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina il riconoscimento di un indennizzo di fr. 460'000.-
per titolo di espropriazione materiale;
che in accoglimento del gravame inoltratogli dalla
proprietaria, il Gran Consiglio ha ordinato al Consorzio di elaborare e pubblicare
una variante che regolasse in maniera unitaria le possibilità edificatorie
dell'intero comprensorio sito fra la Chiesa ed il limite della zona R2
(deliberazione 12 dicembre 1989);
che il successivo iter di modificazione del PR ha portato
all'inserimento della part. __________ in una "zona (edificabile) di piano
di quartiere"; questo assetto, approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione 12 aprile 1994, ha reso priva di oggetto la causa di espropriazione
materiale pendente davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sopracenerina;
che a richiesta di __________, con sentenza 4 aprile 1996 il
giudice delle espropriazioni si è quindi pronunciato sulla ripartizione di
tasse, spese di giustizia e ripetibili; accertato il buon fondamento
dell'azione promossa a suo tempo dall'espropriata, la prima istanza ha
condannato il Consorzio e il Comune di __________ in solido al pagamento di
tutti gli oneri indotti dalla procedura (in totale fr. 9'436.20, di cui fr.
8'500.- per ripetibili);
che avverso il predetto giudizio il Consorzio ed il Comune
insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che spese e
ripetibili vengano poste integralmente a carico dello Stato del Canton Ticino;
a mente di entrambi i ricorrenti, l'esclusione del mapp. __________ dalla zona
edificabile sarebbe stata decisa dal Dipartimento dell'ambiente in sede di
esame preliminare del progetto di PR, per cui toccherebbe al Cantone assumersi
le conseguenze delle scelte pianificatorie imposte agli enti locali;
che lo Stato propone la reiezione delle impugnative,
annotando di non aver imposto il controverso provvedimento pianificatorio e di
essersi sempre dichiarato estraneo alla vertenza per carenza di legittimazione
passiva; il Tribunale di espropriazione sollecita in sostanza la conferma della
propria decisione, mentre __________ si rimette al prudente giudizio di questo
Tribunale;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di
espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda
sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che i gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulati, sono pertanto ricevibile in ordine e possono essere
decisi in base agli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti
d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni
volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei
confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di
espropriazione materiale; di regola, debitrice di un'indennità per titolo di
espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione
equivalente ad esproprio (STF 19.3.1990 in re Eredi L. = RDAT 1990 N. 57);
che discostandosi da questo principio, la legge di
espropriazione ticinese prevede chiaramente che eventuali pretese per titolo di
espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente
a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr.
art. 39 cpv. 2 Lespr); tale assetto giuridico consente di ovviare alle
problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni
ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver
sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale ad esclusivo beneficio
di un'altra collettività;
che in esito all'esame preliminare del PR le competenti
autorità cantonali si esprimono unicamente sulla congruenza del progetto con
gli obiettivi della pianificazione del territorio e sul coordinamento con il
piano direttore e le pianificazioni dei comuni vicini, attirando se del caso
l'attenzione del comune interessato su evidenti errori d'impostazione o lacune
del PR; trattasi di un semplice parere fondato su criteri di mera apparenza e
non di una decisione avente carattere vincolante (cfr. art. 33 cpv. 1 LALPT;
Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 24-28 ad art. 15 LE);
che nell'evenienza concreta è quindi a giusta ragione che il
Tribunale di espropriazione ha dimesso lo Stato dalla lite esonerandolo dal
pagamento di spese e ripetibili; la soluzione prospettata dagli insorgenti non
si sarebbe imposta neppure se il Cantone avesse effettivamente ordinato (e non
solo suggerito) la misura pianificatoria che ha indotto la proprietaria del
mapp. __________ ad adire il giudice delle espropriazioni;
che nella misura in cui entrambi i ricorrenti chiedono di
essere esentati dal pagamento di qualsiasi spesa connessa alla causa, occorre
valutare se la situazione di fatto e di diritto non avrebbe giustificato una
ripartizione dei costi procedurali diversa da quella operata dal primo giudice;
che il Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del
__________ - di cui fanno parte i Comuni di __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ ed __________ - è una
corporazione di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) con personalità
giuridica propria (art. 9 LCCom) avente per scopo l'elaborazione di un piano
regolatore in comune e l'attuazione delle opere di interesse regionale (cfr.
art. 1 e 4a dello Statuto del Consorzio, documento acquisito d'ufficio agli
atti); l'attuazione delle opere di interesse comunale compete invece al Comune
interessato (art. 4a in fine dello Statuto);
che riservate le ipotesi di cui all'art. 2 Lespr, in funzione
della predetta suddivisione di competenze spetterà di norma al Consorzio
espropriare formalmente i terreni necessari alla realizzazione di opere
d'interesse regionale assumendosi le relative spese; i singoli Comuni
acquisiranno invece i fondi occorrenti al soddisfacimento delle proprie
esigenze locali;
che lo Statuto del Consorzio non contiene norme di sorta riferite
all'espropriazione materiale; in tema resta pertanto valido il principio
dedotto dalla legislazione cantonale secondo cui debitore di un'eventuale
indennità ex art. 5 cpv. 2 LPT è l'ente a favore del quale è stata sancita la
restrizione della proprietà;
che in concreto l'esclusione del mapp. __________ dalla zona
edificabile è stata decisa a tutela dell'ambiente circostante la Chiesa
parrocchiale di __________; anche se il PR è stato elaborato a livello
regionale per presumibili ragioni di coordinamento e di economicità,
beneficiario del provvedimento in oggetto era soltanto il Comune di __________;
che __________ avrebbe pertanto dovuto convenire in giudizio
esclusivamente il Comune di , unico ente tenuto a versarle un
indennizzo nel caso in cui fosse stata giudizialmente accertata la sussistenza
dell'espropriazione materiale; non per nulla altri proprietari di fondi siti
nel , ritenendosi vittime di un'espropriazione materiale in
conseguenza dell'approvazione del PR, hanno citato il Comune che aveva
beneficiato della restrizione alla loro proprietà (e non il Consorzio o entrambi)
per cercare di ottenere un risarcimento (vedasi le cause __________ /Comune di
__________ e __________ /, portate sino innanzi al Tribunale federale,
così come la vertenza __________ / di cui alla STA 2 febbraio 1994,
iniziatasi come espropriazione formale e conclusasi con la condanna del Comune
al pagamento di un'indennità per solo titolo di espropriazione materiale);
che a prescindere da queste considerazioni, non è comunque
dato di comprendere i motivi che hanno indotto il Tribunale di espropriazione a
ravvisare nell'agire del Consorzio e del Comune una responsabilità di natura
addirittura solidale;
che nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale
le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale
procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del
grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto
dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82);
che nel caso di specie la causa incoata da __________ non
avrebbe mai potuto esserle completamente favorevole; in effetti, se non fosse
diventata priva d'oggetto, l'istanza che l'espropriata ha inoltrato nei
confronti del Cantone e del Consorzio avrebbe dovuto essere respinta in ordine
per carenza di legittimazione passiva di questi due convenuti;
che a fronte di tale verosimile esito del procedimento, il
primo giudice non poteva esimersi dal condannare l'istante al pagamento di una
parte della tassa di giustizia e delle spese; parimenti, le ripetibili allocate
all'espropriata avrebbero dovuto essere commisurate in funzione della sua
parziale soccombenza, resa ancor più evidente dalle rivendicazioni conclusive
esplicitamente formulate nei confronti di tutti e tre gli enti convenuti (cfr.
lettera 4 marzo 1996 E./TE);
che stante quanto precede i ricorsi vanno accolti, con il
conseguente annullamento del giudizio impugnato ed il rinvio degli atti
all'autorità inferiore affinché emani un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm)
sulla base dei considerandi che precedono;
che date le circostanze questo Tribunale rinuncia al prelievo
di una tassa di giustizia ed all'assegnazione di ripetibili;
visti
gli art. 5 LPT; 1, 9 LCCom; 33 LALPT; 2, 39, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 4 aprile 1996 (no.
246/78) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio.
- Non si prelevano spese, né
tassa di giustizia.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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