AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.1994.1
Data decisione, Autorità:
11.01.1996, TRAM
Incarto n.
50.94.00001
ES 12/94
cm
Lugano
11 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 novembre 1994 di
Eredi
fu __________
tutti
rappr. da: avv. __________
Contro
la
decisione 12 ottobre 1994 (no. 32/90-110) del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dal Comune di __________ per acquisire la proprietà di
105 mq del mapp. no. __________ RFD di __________ in vista della
realizzazione della strada di PR in zona __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
esperiti
i dovuti accertamenti;
ritenuto, in
fatto
A. Il mappale no. __________ di
__________, di complessivi mq 1'016, risulta così censito a RF:
mapp. no. __________
A) abitazione mq 269
B) depuratore mq 10
C) terrazze mq 12
d) piazzale accesso mq 254
e) terreno annesso mq 471
Sul fondo, in leggero declivio e di forma regolare, sorge una
palazzina d'appartamenti in proprietà per piani edificata nel 1974 (Condominio
__________); il terreno è incluso in zona R3 e si affaccia su Via __________,
strada che prolungandosi da Via __________ sale in direzione della cantonale
__________.
B. Una volta approvati i
progetti attinenti alla realizzazione della strada di PR in zona __________ (ai
sensi degli art. 32 ss. LS in vigore sino al 14 marzo 1995), il Comune di
__________ - mediante avviso personale 8 ottobre 1990 e pubblicazione degli
atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di
espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso
la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla
realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 105 mq
della part. no. __________, per i quali il Comune ha offerto ai proprietari
un'indennità di fr. 200.- il mq.
Il 14 novembre 1990 i privati hanno per contro notificato una
pretesa d'indennizzo di 600.- fr. il mq per la cessione dello scorporo dedotto
in esproprio e di fr. 150'000.- per titolo di svalutazione della porzione
residua, chiedendo nel contempo che il Comune fosse astretto ad erigere un
riparo protettivo contro le future immissioni provenienti dalla costruenda strada.
Con istanza 21 novembre 1990 l'ente pubblico ha domandato di
esser posto al beneficio dell'anticipata immissione in possesso. La richiesta è
stata osteggiata dagli espropriati in occasione dell'esperimento di
conciliazione tenutosi il 13 giugno 1991; nel corso di quell'udienza le parti
hanno altresì invitato il giudice ad attendere la conclusione dei lavori prima
di emanare la sentenza di stima, confermandosi per il resto nelle rispettive
posizioni avverse.
Il Tribunale ha accordato al Comune l'anticipata immissione
in possesso dei diritti espropriati con decreto 27 agosto 1991 regolarmente
cresciuto in giudicato.
In data 24 settembre 1993 il Municipio di __________ ha comunicato
che nel frattempo la costruzione della strada era stata portata a compimento.
C. Con sentenza 12 ottobre 1994
il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha quindi
riconosciuto ai comproprietari un indennizzo di fr. 333.- il mq per l'esproprio
del terreno, oltre a fr. 5'000.- per l'asportazione di una pergola, di un
tavolo e delle relative panche, nonché fr. 6'800.- per il taglio di alcune
piante.
Il primo giudice ha deciso in sostanza di accordare ai
privati un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo
espropriato calcolato partendo dai prezzi delle contrattazioni di fondi posti
in zona R3 di __________ realizzate negli anni 1990/91 (metodo
statistico-comparativo). Il risarcimento per l'eventuale ripristino della
pergola e dei relativi arredi è stato commisurato per apprezzamento, mentre
quello per la soppressione delle piante è stato quantificato in base alle
risultanze di un'apposita perizia commissionata pendente causa ad un architetto
paesaggista.
Il Tribunale di prima istanza ha tuttavia negato agli
espropriati la chiesta indennità per la svalutazione della porzione residua,
ritenendo che i modesti inconvenienti indotti dalla nuova strada non avrebbero
in alcun caso arrecato alla proprietà un danno tale da influire sul suo valore.
D. Avverso la predetta decisione
insorgono i comproprietari del __________, chiedendo che il valore venale del
terreno avulso venga accertato in fr. 600.- fr. il mq. Gli espropriati
criticano il giudice di prime cure per aver quantificato l'indennizzo in base
alla quotazione media dei fondi di __________ situati in zona R3, senza tener
sufficientemente conto delle contrattazioni avvenute ad importi ben superiori a
fr. 333.-/mq; postulano pertanto un'analisi più attenta e completa dei prezzi
di mercato, sottolineando i pregi (posizione tranquilla, bella vista) del
proprio mappale.
I ricorrenti ribadiscono inoltre la richiesta di un'indennità
di fr. 150'000.- per il deprezzamento della frazione residua della part. no.
__________, rilevando in particolare come l'esproprio abbia comportato una
massiccia diminuzione dell'area verde della proprietà e li abbia privati di un
importante angolo di svago per lasciar spazio ad una nuova strada che passa
nelle immediate vicinanze delle finestre poste sul lato S dell'immobile.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Tribunale di espropriazione ed il Comune di __________, i quali
postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
F. In fase istruttoria il
Tribunale ha acquisito d'ufficio agli atti una copia del verbale di stima RG 1°
gennaio 1991 della part. __________ di __________ ed in seguito ha visionato la
proprietà dei ricorrenti sentendo le parti in contraddittorio. A richiesta del
giudice delegato il Comune ha prodotto un estratto del vigente piano del
traffico, un calcolo dettagliato dell'IS del __________ prima dell'esproprio,
gli atti pianificatori antecedenti il PR 1980 e un elenco delle transazioni
realizzate a __________ negli anni 1990/91 corredato delle relative pezze
giustificative; questa documentazione è stata trasmessa in visione agli
insorgenti, i quali hanno rinunciato a presentare osservazioni.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato,
è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti, integrati dalle
risultanze dei numerosi accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria. La
pronunzia può essere resa senza procedere all'assunzione delle altre prove
notificate dagli insorgenti (testi, perizia), che non appaiono invero idonee a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per
il giudizio (art. 18 LPamm).
- Giusta l'art. 9 Lespr,
l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa
è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno
individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione.
In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione
economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in
modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua
vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3
ss. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale,
N. 66 ad art. 22ter; DTF 95 I 455).
L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero
valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende
pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come
conseguenza dell'espropriazione.
Nella stima del valore venale si deve tener conto anche della
possibilità di un miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr); gli aumenti e
le diminuzioni di valore derivanti dall'opera dell'espropriante non vengono
però considerati.
Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità comprende
inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad
essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).
Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata
immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla
quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva
(art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata, sarà
determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del
Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale
sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa diventa
esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54
cpv. 1 Lespr).
In casu il dies aestimandi deve essere situato in
corrispondenza del 27 agosto 1991, giorno in cui il giudice delle
espropriazioni ha concesso al Comune l'anticipata immissione in possesso dei
diritti espropriati (art. 19 Lespr prima frase). Il Tribunale di prima istanza
è invero incorso in una svista redazionale laddove ha citato la data del 13
giugno 1991 (p. 4 dell'impugnata decisione) quale momento determinante per
l'estimo. Questo semplice lapsus calami non ha tuttavia alcuna rilevanza,
giacché da un altro passaggio della sentenza (consid. 6, p. 3) e dal
dispositivo della stessa (p.to 2) si desume con certezza che il dies aestimandi
è stato rettamente fissato al 27 agosto 1991.
- I ricorrenti contestano
l'ammontare dell'indennità, sostenendo che il valore venale della loro
proprietà sarebbe di gran lunga superiore a quello stimato dal Tribunale di
espropriazione sulla base del prezzo medio pagato per l'acquisto di fondi
situati in zona R3.
3.1. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il
valore venale di un fondo venga di regola stabilito in base al metodo
statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19
LFespr; DTF 115 Ib 408).
Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato
confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi
terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma
prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno
precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione,
dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati
aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che
l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente
alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare,
tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità
dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media
convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può
essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che
impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad
art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36; STA
2.5.1978 in re F.).
L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro
canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano
essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi
identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere
analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello
del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92).
Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico
vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse
negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.
Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce
alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una
tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che
può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
3.2. Dai dati raccolti dal Tribunale di espropriazione
relativi a transazioni avvenute tra il febbraio 1990 ed il dicembre 1991 aventi
per oggetto terreni situati in zona R3 del Comune di __________ vengono
reperiti, in ordine cronologico, i seguenti valori:
-
fr. 141.17
il mq per il mapp. __________ di mq 473 (iscr. a RF il __________);
-
fr.
650.- il mq per il mapp. __________ di mq 19'785 (iscr. a RF il __________);
-
fr.
250.- il mq per il mapp. __________ di mq 83 (iscr. a RF il __________);
-
fr.
380.84 il mq per il mapp. __________ di mq 449 (iscr. a RF il __________);
-
fr.
369.10 il mq per il mapp. __________ di mq 3'102 (iscr. a RF il __________).
Le contrattazioni appena elencate indicano che per i fondi di
__________ posti in zona R3 è stato soluto nel periodo di tempo considerato un
prezzo medio (calcolato in base a criteri prettamente matematici) che si aggira
attorno ai 358.- fr. il mq, importo che si riduce a fr. 333.-/mq se si
prescinde dai valori estremi di fr. 141.17 e di fr. 650.- il mq. Quest'ultima
cifra, definita nell'ambito della cessione di una quota di comproprietà del
mapp. __________, non sembra particolarmente indicativa del livello dei prezzi
nel territorio del comune, in particolare a fronte della altre transazioni che
si situano sempre a livelli decisamente, e di gran lunga, inferiori. Si
appalesa quindi lecito considerare l'operazione in oggetto come influenzata da
fattori non oggettivi, che inducono ad apprezzarla con estrema prudenza ai fini
della determinazione del valore venale dello scorporo espropriato.
Per quanto attiene al mapp. __________, le verifiche predisposte
da questo Tribunale hanno permesso di appurare che il fondo non è stato oggetto
di una compravendita, ma di un esproprio parziale di mq 83 per i quali il
Canton Ticino ha sborsato un indennizzo di fr. 250.- il mq. Lo Stato ha pagato
importi simili (da un minimo di fr. 240.-/mq ad un massimo di fr. 270.-/mq)
anche ai proprietari delle part. __________, __________, __________ e
__________ di __________ che sono state oggetto di espropriazione parziale in
vista della sistemazione della strada cantonale. Tutti questi dati riferiti ad
indennizzi espropriativi vanno valutati con prudenza, vuoi perché non è nota la
data esatta della stima (dies aestimandi), vuoi perché le negoziazioni tra privati
si sono svolte su quotazioni nettamente superiori.
Lo comprovano anche gli accertamenti esperiti in sede istruttoria,
che hanno consentito di individuare le seguenti compravendite realizzate nel
1989:
Tenendo in considerazione solo le transazioni veramente
significative, ovvero quelle che hanno portato al trapasso di proprietà tra
privati delle part. __________, __________, __________ e /,
e ponendo mente all'andamento generale del mercato immobiliare locale,
tendenzialmente improntato alla stagnazione (come dimostrano i prezzi piuttosto
omogenei delle contrattazioni appena citate, realizzate sull'arco di oltre due
anni), si perviene a ritenere che nel 1991 i terreni R3 di __________ potevano
avere un valore commerciale di circa fr. 380.-/mq.
3.3. La cifra indicativa di cui sopra va ora corretta ed
adeguata in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del mappale espropriato,
in modo da giungere al suo effettivo valore venale.
Le qualità ed i difetti del fondo (soprattutto la sua forma
regolare ed il fatto che si trova in una zona tranquilla, da una parte, le ridotte
dimensioni e la pendenza del terreno, così come la sua relativa lontananza dal
centro del paese, dall'altra) tendono a compensarsi fino a consentire un
riferimento attendibile alla cifra media dianzi esposta, di modo che al mapp.
__________ può essere attribuito un valore venale, al 27 agosto 1991, di fr.
380 .- il mq. Questa stima è confortata dal prezzo (fr. 369.-/mq) che una SA ha
pagato nel dicembre del 1991 per acquistare la part. __________ sita nelle
immediate vicinanze del mappale espropriato; trattasi di un fondo prativo più
grande (mq 3'102) di quest'ultimo ma dotato di un accesso nettamente peggiore
(cfr. STA 14.5.1989 in re __________, consid. 2.2.), da cui la differenza di
quotazione.
3.4. L'importo di fr. 380.- il mq corrisponde al valore
edilizio pieno del fondo, riferito alle massime potenzialità edificatorie concesse
dal PR.
Stando alla documentazione acquisita durante l'istruttoria,
la palazzina eretta nel 1973 sul mapp. __________ ha completamente esaurito
l'I.s. dello 0.6 attualmente ammesso in zona R3; l'I.s. risulta anzi superato,
dato che il rapporto tra la superficie utile lorda del __________ (830.33 mq) e
la superficie edificabile del fondo (1'016 mq) è in realtà dello 0.817. Questa
situazione è dovuta al fatto che la proprietà è stata edificata prima
dell'entrata in vigore dell'attuale PR, il che ha permesso una costruzione intensiva
con poco terreno conformemente alla situazione pianificatoria vigente nel 1974.
Questa sovraedificazione fa sì che il valore del terreno
virtualmente necessario per ossequiare le norme di PR (il mapp. __________
dovrebbe avere una superficie edificabile di mq 1'384 per rispettare i
parametri di zona) rimane concentrato su un'area più ridotta; il valore
effettivo di ogni mq della proprietà è quindi superiore al valore edilizio
pieno accertato in antecedenza (cfr., sull'argomento, RDAT II-1991 N. 49; 1990
N. 63).
Lo scorporo necessario alla realizzazione di Via __________
viene tuttavia avulso da un tipico terreno complementare (sulla nozione di
"Vorgarten" cfr. RDAT 1981 N. 65), il cui valore economico è di norma
inferiore a quello del terreno pienamente sfruttabile a fini edilizi; di
quanto, è una questione di mera valutazione di ogni singolo caso si specie, ma
secondo la giurisprudenza risalente di questo Tribunale si può arrivare a
percentuali del 50% rispetto al valore edilizio pieno.
Nell'evenienza concreta, la plusvalenza dovuta alla
sovraedificazione può ritenersi compensata con il minor valore indotto dalla
complementarità del terreno attorniante il condominio, cosicché l'indennità
dovuta ai ricorrenti per l'espropriazione definitiva di ca. 105 mq del mapp.
__________ viene fissata in fr. 380.- il mq.
- Gli insorgenti invocano un
deprezzamento della frazione restante della loro proprietà e per tale titolo
pretendono un risarcimento di fr. 150'000.-, ovvero il 6% circa del presunto
valore commerciale (complessivo) della PPP.
4.1. In caso di espropriazione parziale di un fondo la conseguente
diminuzione della possibilità d'uso sulla parte restante è generalmente
compensata dall'indennizzo al pieno valore edilizio per quella staccata
(Wiederkehr, op. cit., p. 71 ss.). Tuttavia si ritiene dovuto un indennizzo per
la svalutazione della porzione residua non solo quando il suo rimpicciolimento
o il cambiamento di forma ne compromettono l'utilizzazione, ma anche quando
l'eventuale costruzione ivi esistente - privata di un'area di sfogo necessaria
per le sue caratteristiche - subisce un evidente pregiudizio che dal profilo
economico si traduce in una perdita di valore (STA 11.2.1980 in re Stato del
Cantone Ticino c. R.).
Trattandosi di una strada, la svalutazione può esser
cagionata in linea di massima dalla perdita di uno schermo protettivo e dagli
inconvenienti derivanti dal traffico veicolare (immissioni di polvere, rumore,
ecc.); tra l'evento espropriativo ed il danno deve comunque sussistere un nesso
di causalità adeguata (STA 28.10.1994 in re Cond. E.).
4.2. In concreto, è evidente che in conseguenza
dell'esproprio la part. __________ perde 105 mq di superficie verde: se si pon
mente al fatto che la proprietà ha soltanto 725 mq liberi da costruzioni (di
cui 254 mq occupati dal piazzale d'accesso), l'espropriazione incide in misura
non indifferente sull'area di sfogo dell'immobile. Tuttavia, come ben osserva
la prima istanza, tra l'unità abitativa ed il campo stradale resta pur sempre
uno spazio di 6 ml che consente non solo il rispetto degli arretramenti e delle
distanze sanciti dalle norme di PR, ma anche l'eventuale erezione di opere
protettive. D'altra parte, appare evidente che la situazione di disagio lamentata
dai ricorrenti, segnatamente la perdita dell'angolo di svago costituito dalla
pergola e dai suoi arredi, è dovuta essenzialmente all'eccesso edificatorio
posto in opera dal promotore del __________; se questi avesse costruito in modo
meno speculativo lasciando un'adeguata area verde di respiro attorno
all'edificio, oggi vi sarebbe senz'altro lo spazio necessario per ripristinare
la pergola in un altro punto della proprietà.
Quanto agli inconvenienti indotti dal traffico su Via
__________, non si vede come una strada secondaria a fondo cieco lunga 140 ml e
destinata a servire un numero esiguo di abitazioni possa arrecare i pregiudizi
paventati dagli insorgenti. I comproprietari del __________ avrebbero
sostanzialmente subito il medesimo, modesto incomodo anche se la nuova strada
fosse stata realizzata lungo il confine del mapp. __________, di modo che tra
l'esproprio e la presunta perdita di valore del fondo non sarebbe comunque
ravvisabile un rapporto di causalità sufficiente per giustificare il
riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr.
4.3. Resta da esaminare per scrupolo se la fattispecie non debba
essere configurata alla stregua di un'espropriazione di diritti di vicinato
suscettibile di risarcimento.
Secondo la giurisprudenza, sono dati gli estremi di un
indennizzo per titolo di espropriazione di diritti di vicinato se la strada è
fonte di immissioni gravi e intense (DTF 116 Ib 21, 110 Ib 346), speciali (DTF
116 Ib 21 consid. 3) e imprevedibili (DTF 112 Ib 529); solo se questi tre
requisiti sono adempiuti cumulativamente si può parlare di immissioni eccessive
ex art. 684 CCS atte ad essere risarcite (DTF 117 Ib 18; cfr. inoltre
Hess-Weibel, op. cit., N. 146 ss. ad art. 19 LFespr e RDAT 1990 N. 56, in particolare
consid. 11). Tuttavia il deprezzamento non è di norma ammesso negli agglomerati
urbani importanti, dove ogni proprietario deve prevedere la possibilità di
sistemazioni e allargamenti delle strade nelle immediate vicinanze (DTF 102 Ib
273 e rif.).
Nella fattispecie in esame, alle lamentate immissioni fanno difetto
non uno, ma tutti i requisiti dianzi evocati. A dipendenza dell'irrisoria
importanza di Via __________ dal profilo del traffico veicolare, è escluso che
la strada di cui si tratta possa essere fonte di immissioni gravi, intense e
speciali a danno del mapp. __________. Come se non bastasse, gli inconvenienti
non possono essere neppure qualificati siccome imprevedibili, giacché al
momento dell'erezione del condominio il piano viario comunale prevedeva già la
realizzazione della nuova strada; la documentazione prodotta dall'ente
espropriante dimostra in effetti come l'opera fosse contemplata nei progetti
pianificatori allestiti nel 1960.
- La regola prevista
dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di
ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art.
28 e 31 LPamm (STA 24.8.90 in re C.).
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone dunque
di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante
soccombenza dei ricorrenti (art. 28 LPamm). Considerato l'esito del gravame non
si riconoscono ripetibili che in misura ridotta (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 684 CCS; 32 ss. LS; 9, 11, 12, 19, 50, 52, 54, 73 Lespr; 18, 28 e 31
LPamm,
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è parzialmente accolto
§. E di conseguenza il dispositivo 1.1. della sentenza 12 ottobre
1994 (no. 32/90-110) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina è annullato e riformato come segue:
"1.1. un'indennità di fr. 380.- il mq per il terreno;"
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'200.- (milleduecento) è posta per 1/6 a carico del
Comune di __________ e per il resto a carico dei ricorrenti in solido. Il
Comune di __________ verserà agli insorgenti fr. 300.- (trecento) per titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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