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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2004.1
Data decisione, Autorità:
28.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
42.2004.1
dc/sc
Lugano
28 luglio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2004 di
- RI1
- RI2
contro
la decisione del 17 giugno 2004 emanata
da
CO1
in materia di armonizzazione e
coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto che gli assicurati hanno inoltrato
presso il TCA un ricorso in lingua tedesca contro una decisione del 17
giugno 2004 dell'CO1 di __________ con la quale è stata assegnata a RI1 una
prestazione assistenziale di Fr. 3'200.- (prestazioni ordinarie) e di fr.
31.- (prestazioni ricorrenti) (cfr. Doc. A1);
visto che , secondo l'art. 33 Laps:
"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e
delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo
all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30
giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."
considerato che, di conseguenza, il
presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto il TCA può
pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo
amministrativo che le ha emesse (cfr. art. 33 cpv.2 Laps);
sottolineato che l'amministrazione ha
peraltro correttamente indicato nel retro della decisione impugnata che vi era
la possibilità di inoltrare un reclamo
" Possibilità
di reclamo
Contro la presente decisione è possibile
inoltrare un reclamo all'CO1, __________, entro 30 giorni dalla
notifica. L'atto di reclamo deve contenere un'esposizione concisa dei fatti,
una breve motivazione e le conclusioni." (doc. A1)
ricordato che, in una sentenza
dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01), il TFA ha confermato che
"l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a
quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V
406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF);
ricordato inoltre, a titolo abbondanziale, che un eventuale
ricorso presso il TCA contro la decisione su reclamo dovrà essere redatto in
lingua italiana (cfr. art. 1a della Legge di procedura presso il TCA, RDAT II-
1993 pag. 216-217, RDAT I- 2002 pag. 296-298).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
del 10 luglio 2004 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi
all’CO1 affinché proceda ad emanare una decisione su reclamo.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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