AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1997.5
Data decisione, Autorità:
17.07.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.97.00005
MM/nh
Lugano
17
luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1997 di
__________,
contro
la decisione del 11 dicembre 1997 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. Il 6 marzo 1989, durante un
corso di ripetizione, __________, é caduto sugli sci, riportando una frattura
bimalleolare sinistra, così come risulta dall’annuncio di cure mediche civili 6
marzo 1989, compilato dal dottor __________ (doc. _).
Il caso é stato assunto
dall’assicurazione militare che ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Con decisione 13 maggio 1994
- dopo aver accertato una menomazione dell’integrità pari al 5% - l’UFAM ha
assegnato all’assicurato una rendita di fr. 120.30 al mese, per un tempo
indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 1993. La rendita é poi stata
riscattata d’ufficio con il versamento di un importo di fr. 33’096.-,
capitalizzato al 1° aprile 1994 (doc. _).
La citata decisione é
cresciuta in giudicato incontestata: l’assicurato, allora rappresentato
dall’avvocato __________, si é tuttavia riservato “...ogni diritto nei
confronti dell’Assicurazione Militare a dipendenza dell’infortunio subito nel
1989” (doc. _).
1.3. In data 9 dicembre 1996,
__________ ha chiesto all’UFAM di poter esser sottoposto ad una visita medica
di controllo, e ciò sostanzialmente al fine di chiarire se i disturbi lamentati
al ginocchio sinistro, alla schiena ed all’anca potessero essere posti in
relazione di causalità con l’infortunio del 6 marzo 1989.
Fondandosi sul parere
espresso dal proprio Medico di sezione, il dottor __________, l’UFAM ha, in
data 20 giugno 1997, negato “...il riconoscimento di prestazioni assicurative
per i disturbi al ginocchio sinistro e le dorso-lombalgie su disturbi
statici...” (doc. _).
1.4. Con decisione 22 luglio 1997,
confermata con l’impugnata decisione su opposizione 11 dicembre 1997, l’UFAM ha
ribadito il rifiuto a riconoscere la propria responsabilità relativamente ai
poc’anzi menzionati disturbi fisici.
1.5. In data 22 dicembre 1997,
l’assicurato ha presentato tempestivo ricorso, chiedendo in sostanza che l’UFAM
venga condannato ad assumere “...le prestazioni future riguardanti il ginocchio
sinistro, l’anca parte sinistra nonché la schiena”.
A sostegno della propria
richiesta, il ricorrente fa segnatamente valere quanto segue:
" ... Considerazioni:
Non condivido la decisione dell'assicurazione in quanto ritengo
che lo svilupparsi dei mali nella parte sinistra (ginocchio, anca) sia a
testimoniare la relazione con l'infortunio alla caviglia sinistra.
Constato che i mali, in particolare quelli artritici e muscolari,
vanno peggiorando nei 4 punti (caviglia sinistra, ginocchio sinistro, anca
parte sinistra, schiena) invecchiamento accelerato.
Dolori e problemi fisici sono a mio vedere postumi tardivi,
quindi nel pieno rispetto dell'art. 6 della legge federale sull'assicurazione
militare.
Prima dell'incidente del 1989 non ho mai avuto problemi fisici,
nè risulta che i miei 6 fratelli abbiano problemi congeniti alla schiena o
costituzionali alla colonna vertebrale (rif. alla decisione UFAM a pagina 3).
La visita peritale su cui ci si basa per la decisione è stata
fatta da un medico alle dipendenze dell'UFAM, e il riesame è stato formulato
sempre da un medico alle dipendenze dell'UFAM il quale si basa su uno studio
standard riguardante l'amputazione o la differenza di lunghezza fra le due
gambe, è ovvio che non ha niente a che vedere con il mio caso (fortunatamente
ho tutti gli arti e sono della stessa lunghezza) (rif. alla decisione UFAM a
pagina 3).
Si cita a pagina 3-4 della decisione:
" Da queste considerazioni
risulta che, con probabilità preponderante i disturbi alla colonna vertebrale
non sono dei postumi dell'artrosi alla caviglia sinistra, ma una conseguenza
della posizione sbagliata della colonna vertebrale stessa."
La posizione
sbagliata di cui si fa riferimento è dovuta all'andatura compensatoria e
claudicante che sono stato costretto ad assumere dopo l'incidente del 1989, per
ovviare alla mancanza di inclinazione della caviglia sinistra... "
1.6. L’UFAM, in risposta, chiede
che il gravame venga respinto, riprendendo le argomentazioni già sviluppate
nell’impugnata sua decisione su opposizione e di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
1.7. In sede di replica, il
ricorrente procede ad alcune puntualizzazioni, con particolare riferimento a
quanto affermato dall’UFAM con l’allegato di risposta.
" ... Ribadisco la mia
opposizione alla risoluzione emanata dall'Ufficio federale dell'assicurazione
militare del 22 dicembre 1998.
La rendo attenta
al fatto che in passato il dott. _____________, il quale mi ha in cura da anni
e mi ha anche operato il 25 settembre 1992, ha stilato una perizia
specialistica confermando i miei attuali disturbi.
Sostengo inoltre
che l'Ufficio federale incaricato sapeva dei miei problemi al ginocchio e alla colonna
vertebrale, in quanto già a partire dalle prime sedute di fisioterapia dovevo
sottopormi ad esercizi legati ai disturbi della colonna vertebrale e del
ginocchio.
Considerazioni e
chiarimenti (lettera avv. _______, del 19 gennaio 1998)
- pagina 5 cita:
" appare tuttavia
sottinteso che egli chiede il riconoscimento della responsabilità della
Confederazione per i postumi tardivi da lui attribuiti all'infortunio
assicurato. Ciononostante non appare chiaro se il ricorrente postuli una
modifica del tasso di menomazione dell'integrità fisica oppure anche
l'assunzione delle eventuali spese di cura per questi postumi tardivi."
La mia posizione al
riguardo è chiara e senza sottintesi; l'assicurazione militare deve rispondere
del ginocchio sinistro, anca parte sinistra e colonna vertebrale, in quanto la
causa del male è direttamente legata all'incidente del 1989.
In sostanza quindi,
nel mio caso, è lecito dubitare che l'assicurazione militare abbia omesso di
informarmi quali parti del corpo sono e quelle che non sono a beneficio di
eventuali prestazioni AM, ben sapendo, dalla perizia medica, l'elenco di tutti
i disturbi presentatisi dopo l'infortunio del 1989 (caviglia sinistra,
ginocchio sinistro, anca e colonna vertebrale) e quindi registrati in modo
ufficiale nei rapporti.
In seguito non ho
mai ricevuto informazioni dove venivo avvisato che unicamente l'affezione alla
caviglia sinistra era indicata come unico danno all'incidente 1989, in tal caso
non avrei per nessun motivo accettato il preavviso del 8 febbraio 1994, con il
quale mi si riconosceva una menomazione all'integrità fisica del 5% equivalente
al danno della caviglia sinistra (danno principale) e ad un disconoscimento di
fatto alle altre parti doloranti (affezioni soggette a postumi tardivi).
Le faccio inoltre
presente che in data 27 maggio 1992 (allego copia della lettera), il mio
patrocinatore avv. __________, aveva richiesto una perizia specialistica alle
parti menzionate, ma l'Ufficio assicurazione militare ha preferito (per motivi
che non so spiegare) informarmi solo ora dei miei diritti e non prima della
convalida della decisione del 13 maggio 1994, cresciuta ora in giudicato."
(V)
in diritto
2.1. L’UFAM ha emesso la sua
decisione il 22 luglio 1997, posteriormente dunque all’entrata in vigore della
legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992. La presente
vertenza deve pertanto essere esaminata alla luce di quest’ultima (art. 109 LAM
2.2. L'assicurazione militare
copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti
accertata durante il servizio (art. 5 cpv 1 LAM).
L'assicurazione militare
non è responsabile qualora fornisca la prova:
a.
che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto
certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione
non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il
servizio.
(art. 5 cpv 2 LAM).
L'assicurazione militare,
se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata
al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova
prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione
assicurata. (art. 5 cpv 3 LAM).
Se l'affezione è accertata
solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata
in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi
o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità
preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio
oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di
postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
In concreto, la
responsabilità dell’AMF potrebbe dunque essere ammessa soltanto qualora fosse
accertato con probabilità preponderante che i disturbi lamentati da __________
al ginocchio sinistro, alla schiena ed all’anca si trovano in relazione causale
con l’infortunio del 6 marzo 1989.
2.3. Alla luce di quanto precede,
si tratta prima di tutto d’esaminare se é provata, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un nesso di
causalità naturale fra i disturbi fisici di cui soffre attualmente l’insorgente
e l’infortunio del 6 marzo 1989.
Cause, nel senso della
causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato
evento non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in altro modo o
in altro tempo (DTF 112 V 32 consid 1a con riferimenti dottrinali; 113 V 307ss,
consid 3a)
L'esistenza del legame di
causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei
rapporti medici.
In forza del criterio
della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove
nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss.
consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile:
una semplice possibilità non basta (Ghélèw, Ramelet, Ritter, Commentaire de la
loi sur l’assurance-accidents, p. 51).
2.4. Come visto (cfr. consid.
1.1), il 6 marzo 1989 l’insorgente é rimasto vittima di un infortunio sugli
sci, allorquando stava assolvendo un corso di ripetizione, ciò che ha reso
necessario tutta una serie di trattamenti terapeutici ed ha pure provocato
un’incapacità lavorativa d’entità variabile.
Dalla documentazione agli
atti, segnatamente dal certificato 15 aprile 1993 del dottor __________ (doc.
_), si evince che __________ ha riacquistato la piena capacità lavorativa a far
tempo dal 1° maggio 1993. Con decisione 13 maggio 1994, il ricorrente é stato
posto al beneficio di una rendita per menomazione dell’integrità decorrente dal
1° gennaio 1993, riscattata con il versamento di un importo di fr. 33’096.-,
capitalizzato al 1° aprile 1994. A notare che l’UFAM, nello stabilire la
percentuale della menomazione, ha considerato esclusivamente il danno alla
caviglia sinistra (cfr. doc. _).
A seguito della visita di
controllo avvenuta in data 24 gennaio 1997, visita sollecitata dall’insorgente
stesso, il già menzionato dottor __________, dopo aver così descritto i diversi
disturbi fisici lamentati da __________:
" Ginocchio sinistro:
i disturbi
consistono in dolori localizzati nella parte mediale del ginocchio, una
sensazione di tensione a fascia, sensazione di debolezza.
L’umidità peggiora
questi disturbi. Essi hanno avuto inizio molto tempo fa, l’assicurato non
ricorda quando.
Schiena:
l’assicurato
lamenta una sensazione di affaticamento alla schiena, compare periodicamente un
dolore acuto centrato nella regione toraco-lombare. I disturbi peggiorano
sollevando pesi, essi sono già presenti da molto tempo.
Anca sinistra:
l’assicurato ha già
avuto disturbi all’anca sinistra con dolori localizzati in sede inguinale e
gluteale sinistra, ora non presenti”
ha espresso le seguenti
considerazioni riguardanti la causalità:
" L’assicurato, il 6 marzo
1989, ha subito un infortunio in servizio riportando la frattura bimalleolare a
sinistra. Ha quindi sviluppato un’artrosi tibiotarsica radiologicamente di
entità media (radiografie del 1991), attualmente con una limitazione funzionale
abbastanza importante, nessun segno infiammatorio e nessuna atrofia muscolare.
Il Dott. Med.
__________ già nel 1990, come sopra indicato, aveva visto una relazione tra le
lombalgie croniche, la sindrome dolorosa del ginocchio sinistro e l’artrosi
della caviglia sinistra conseguenza dell’infortunio avvenuto durante il Corso
di ripetizione del 1989.
Questa posizione
non era mai stata contestata dal nostro Ente.
D’altro canto nella
valutazione del danno all’integrità fisica era unicamente stata presa in
considerazione l’affezione alla caviglia sinistra.
Dal punto di vista
medico-scientifico non vi sono argomenti, studi, ricerche che dimostrano o
parlano a favore di una relazione tra artrosi della caviglia e disturbi
dolorosi alle ginocchia, anche, sindrome lombovertebrale” (doc. _).
Prima d’emettere
l’impugnata decisione, l’UFAM ha provveduto ad interpellare il Servizio del
medico capo, diretto dal PD Dr. med. __________, spec. FMH in Medicina interna,
chiedendogli in particolare di voler prendere posizione riguardo agli argomenti
sollevati da __________ in sede d’opposizione 18 agosto 1997.
Dalla perizia redatta dal
dottor __________, spec. FMH in Chirurgia ortopedica, e vistata dal già citato
Prof. __________ (doc. _), giova qui riprendere i seguenti passaggi:
" ... Valutazione
Durante il CR nel
marzo 1989 il paziente, sciando, si fratturò la caviglia sinistra, la quale
dovette poi essere operata.
L'AM assunse la
piena responsabilità per quest'affezione e le sue conseguenze.
Col passare del
tempo si sviluppò un'artrosi pronunciata alla caviglia sinistra; nel 1993 la
menomazione dell'integrità fu ritenuta del 5%.
Dall'inizio del
1990 il paziente lamentava dolori alla colonna lombare, al ginocchio sinistro e
ora anche all'anca sinistra. Egli attribuiva questi disturbi al cattivo
funzionamento della caviglia sinistra.
In occasione della
visita medica del 24 gennai 1997, si riscontrò una mobilità chiaramente ridotta
della caviglia sinistra con leggera zoppia. A quanto pare non vi era alcun
segno di atrofia che indicasse in modo oggettivo un uso ridotto dell'estremità
in questione. Per quanto concerne la schiena si constatò, oltre ad una
posizione sbagliata congenita, un dolore alla palpazione della regione
toraco-lombare e una mobilità ridotta. Non vi erano anormalità a livello
radicolare. A parte un dolore alla palpazione del compartimento interno del
ginocchio sinistro non si riscontrarono alcuni reperti patologici al ginocchio
sinistro né all'anca sinistra.
Per poter prendere
posizione in merito alla domanda relativa al nesso fra questi disturbi e
l'affezione alla caviglia, coperta dall'AM, occorre innanzitutto accertare cosa
ha provocato tali disturbi.
Per quanto concerne
la colonna vertebrale, tutti i medici consultati constatarono una scoliosi,
una cifosi toracale e una lordosi lombare compensatoria. Non vennero mai
menzionati dei sintomi radicolari che indicassero un'affezione del disco
intervertebrale. Già negli anni '70 Wilcke, in due sue pubblicazioni
concernenti dei controlli che aveva eseguito su pazienti con una gamba amputata
(Mschr. Unfallheilk. 74, 236-248, 1971 e Mschr. Unfallheilk. 76, 403-411,
1973), aveva sostenuto che le dorsolombalgie potevano essere viste come postumi
di un'altra affezione dell'apparato locomotore soltanto se sussistevano dei
chiari segni patofisiologici per un carico sbagliato della colonna vertebrale a
causa dell'affezione. Con questo intendeva una differenza di lunghezza fra le
due gambe superiore a 2 cm oppure i movimenti a forbice del bacino e della
colonna lombare inferiore che risultano camminando. Affermò inoltre che a causa
del carico sbagliato risultano, entro pochi anni, dei cambiamenti degenerativi
alla colonna vertebrale, i quali superano di molto le degenerazioni
generalmente dovute all'età. Di solito questi cambiamenti provocano delle
irritazioni del sistema nervoso.
Mutazioni del
genere non sono comunque mai state descritte dai medici curanti. Negli ultimi
anni la scienza ha pure dimostrato che i movimenti a forbice provocano
generalmente dei cambiamenti precoci all'articolazione ileo-sacrale. Tuttavia,
finora questo tipo di disturbo non è stato menzionato. Un'artrosi grave alla
caviglia, nel peggiore dei casi, provoca un accorciamento della gamba di appena
1 cm. Secondo quanto sta scritto nei rapporti medici, l'andatura del paziente
non è così patologica da avere ripercussioni negative sulla colonna vertebrale.
I disturbi menzionati dal paziente possono invece certamente essere messi in
relazione con la malposizione costituzionale della colonna vertebrale. Questo
risulta evidente anche dalle valutazioni dei medici curanti, i quali parlano
sempre di "disturbi statici".
Sotto questi
aspetti giungiamo alla conclusione che i disturbi alla colonna vertebrale, con
probabilità preponderante, non sono dei postumi dell'artrosi alla caviglia
sinistra, bensì devono esser ricondotti alla posizione sbagliata della colonna
vertebrale.
Non è facile
interpretare i disturbi al ginocchio e all'anca sinistra (cioè ipsilaterali)
come postumi di un'artrosi alla caviglia. In questo contesto occorre ricordare
ancora una volta che per i dolori citati dal paziente non vi sono dei reperti
oggettivi che potrebbero spiegare i rispettivi sintomi. Sicuramente non esiste
un sovraccarico dell'estremità, da una parte perché il paziente è piuttosto
cauto con la gamba a causa dell'artrosi e, dall'altra perché non è documentato
che vi sia un'ipertrofia della muscolatura della coscia quale segno oggettivo
del sovraccarico. Come già detto in precedenza, in questo caso non sussiste né
un accorciamento rilevante della gamba né un'andatura patologica che potrebbero
spiegare un carico sbagliato con ripercussioni negative sul resto delle
articolazioni.
Sotto questi
aspetti giungiamo alla conclusione che, anche se non conosciamo la causa esatta
di questi dolori, con probabilità preponderante non si tratta di postumi
dell'artrosi alla caviglia sinistra.
... " (doc. _)
2.5. Il TCA, chiamato a pronunciarsi
su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi
di scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i medici dell’__________, in
particolare dalla valutazione espressa dai dottori __________ ed __________, se
si considera che per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209;
sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre
1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.
30 seg.).
Il TFA, in DTF 122 V
157ss, ha inoltre precisato che dagli artt. 4 Cost e 6 n. 1 CEDU non può essere
dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da
parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di
prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é in linea di
principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni
sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne
dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze
severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico è determinante il fatto che il rapporto
per quel che concerne i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio
esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle
relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag.
191ss).
Realizzate queste
condizioni - come è il caso in concreto - i pareri redatti dai medici di
fiducia dell'amministrazione hanno pieno valore probatorio anche quando essi si
sono espressi unicamente in base agli atti (cfr STFA 2.7.1996 in re A.M. c.
INSAI).
La perizia eseguita dai
dottori __________ e __________ - il primo specialista FMH in Chirurgia
ortopedica e, pertanto, senz’altro in grado di poter fornire un apprezzamento
qualificato nel caso in esame, il secondo addirittura attivo in ambito
universitario - si fonda, non soltanto su di un approfondito esame
dell’anamnesi riguardante l’assicurato, ma pure (e soprattutto) su di un esteso
studio della dottrina medica. Si rileva inoltre che la valutazione espressa dai
dottori __________ e __________ concorda perfettamente con il parere 1° marzo
1997 del dottor __________ (doc. _).
D’altro canto, quanto
sostenuto dall’insorgente - ossia che esisterebbe una relazione di causalità
certa fra l’infortunio del 6 marzo 1989 ed i disturbi al ginocchio sinistro,
alla schiena ed all’anca - non trova invero conferma alcuna nelle tavole
processuali. In particolare, se é vero che - così come risulta dal referto 1°
marzo 1997 del Medico di sezione - il dottor __________, già primario presso la
Clinica __________, manifestò l’opinione secondo cui i disturbi alla schiena
erano da considerare, perlomeno parzialmente, d’origine traumatica (cfr. doc.
_), é altrettanto vero che il medesimo medico, solo qualche tempo dopo,
modificò il suo parere, ritenendo che i medesimi disturbi fossero di natura
statica (doc. _), parere quest’ultimo d’altronde condiviso anche dal Prof.
dr. med. __________, spec. FMH in Chirurgia ortopedica e Ortopedia, il quale
pose la diagnosi di “scoliosi toraco-lombare convessa con gobba” (doc. _),
nonché dal dottor __________, spec. FMH in Reumatologia (doc. _).
In queste condizioni
occorre ritenere provato - perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante - che i disturbi fisici annunciati da __________ all’UFAM non si
trovano in relazione di causalità naturale con l’infortunio del 6 marzo 1989.
Giustamente, dunque, l’UFAM ha negato l’erogazione di ulteriori prestazioni
assicurative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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