AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1997.3
Data decisione, Autorità:
07.01.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.97.00003
RF/tf
Lugano
7
gennaio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 luglio 1997 di
__________,
contro
la decisione del 15 maggio 1997 emanata da
Uff. fed. assicurazione militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel 1970,
celibe, idraulico indipendente, il 24 ottobre 1990, durante la SR ha subito la
frattura del metacarpo III e IV della mano sinistra.
Riacquistata nel settembre
1991 la totale capacità lavorativa, il 7 ottobre 1991 l'interessato é entrato
nuovamente in servizio per un corso di ripetizione, durante il quale si sono
manifestati dolori e gonfiore alla mano lesionata.
La cura ha avuto termine
il 16 dicembre 1991.
Il 9 luglio 1993
l'assicurato ha fatto valere una prima recidiva, assunta dall'UFAM che gli ha
versato le prestazioni assicurative fino al 22 luglio 1993.
Il 23 giugno 1996
__________ si é riannunciato all'assicurazione militare.
Con decisione su
opposizione 15 maggio 1997 l'UFAM ha concesso al ricorrente una rendita per
menomazione rilevante del 2,5% a contare dal 1° giugno 1992.
1.2. Contro la graduazione della
menomazione e contro la data d'inizio della prestazione l'insorgente ha
presentato tempestivo ricorso. Egli fa valere:
" Per quanto attiene al
termine a partire dal quale é dovuta la rendita, ritengo che quanto stabilito
dall'autorità militare non sia corretto. Dopo il primo infortunio, avvenuto il
22 ottobre 1990, sono stato in cura presso l'Ospedale __________ sino al mese
di settembre 1991. A quella data il mio stato di salute si era stabilizzato tant'é
che il 7 ottobre 1991 sono entrato in sevizio per svolgere il corso di
ripetizione. Le condizioni della mia mano sono peggiorate nuovamente solo a
seguito di un secondo infortunio, avvenuto durante quest'ultimo corso di
ripetizione, che ho interrotto in data 21 ottobre 1991 proprio a causa del
sinistro.
Ora, in quanto alla
fine della cura presso l'Ospedale __________ lo stato di salute della mia mano
si era ormai stabilizzato, chiedo che in applicazione dell'art. 48 LAM venga
fissato il mese di settembre 1991 quale termine a decorrere dal quale é
accordata l'indennità.
In merito alla
percentuale della menomazione dell'integrità del 2,5%, a mio parere
insufficiente, non condivido le considerazioni che stanno alla base del
calcolo.
L'autorità ha
argomentato che la percentuale del danno all'integrità é fissata paragonando la
situazione anatomica e funzionale dell'interessato prima del subentrare
dell'affezione assicurata, con la situazione al momento di fissare la rendita.
Ha aggiunto che in sostanza viene valutata la perdita del godimento della vita
subita dall'assicurato a seguito dell'infortunio.
Nel mio caso,
considerato come il mio polso presenti una mobilità ridotta dell'articolazione
e di come io soffra di una riduzione della forza della mano e di dolori
rilevanti che si manifestano sotto sforzo, é stata stabilita una percentuale
del 2,5%. La circostanza che io svolga una professione prettamente manuale, che
richiede un utilizzo particolarmente inteso delle mani, non é stata presa
minimamente in considerazione.
Ora, quantunque
l'indennità per menomazione dell'integrità non copra la perdita di guadagno di
cui io comunque risento, ritengo che sia arbitrario non considerare per il
calcolo del danno immateriale l'intensità delle ripercussioni che l'infortunio
provoca in ambito lavorativo. Questo, non in senso di danno economico, bensì di
danno immateriale. In parole povere ritengo che il danno immateriale riportato
da un assicurato che come me lavora con le mani sia nettamente superiore al
danno immateriale che dovrebbe essere riconosciuto ad un assicurato che svolge
un'attività sedentaria. La perdita, per quanto concerne il godimento della
vita, di cui un assicurato soffre, non può essere correttamente quantificata
senza prendere in considerazione l'attività dell'assicurato, come se la
circostanza di poter svolgere senza difficoltà il proprio lavoro o di risentire
dei postumi di un incidente non influisse sulla qualità della vita.
Per questi motivi
chiedo che la rendita mi venga riconosciuta con effetto retroattivo a far data
dal mese di ottobre 1991 e che la percentuale della menomazione venga fissata
al 10%."
L'UFAM con risposta 28
agosto 1997 propone invece di respingere l'impugnativa.
in diritto
2.1. Secondo l'art. 48 cpv. 1 LAM
"se l'assicurato è colpito da una rilevante e durevole menomazione
dell'integrità fisica o psichica, ha diritto a una rendita per menomazione
dell'integrità".
Quanto all'inizio del
diritto, l'art. 48 cpv. 2 LAM stabilisce che "la rendita per menomazione
dell'integrità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la
continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle
condizioni di salute dell'assicurato".
L'art 49 LAM fissa i
principi di calcolo e l'adeguamento della rendita.
Il cpv. 1 di questa
disposizione precisa che "la gravità della menomazione dell'integrità è
determinata equamente tenendo conto di tutte le circostanze" (da notare
che l'art. 25 cpv. 1 LAM della vecchia LAM, in vigore fino al 31 dicembre 1993,
prevedeva che "la rendita per menomazione dell'integrità fisica o psichica
è determinata equamente secondo le circostanze").
Secondo l'art. 49 cpv. 2
LAM "la rendita per menomazione dell'integrità è stabilita in percentuale
dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il
capoverso 4 e tenendo conto della gravità della menomazione dell'integrità. In
caso di perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista, di
massima, è accordata una rendita per menomazione dell'integrità del 50 per
cento."
La rendita per menomazione
dell'integrità è concessa per una durata indeterminata. In generale è
riscattata (cfr. art. 49 cpv. 3 LAM).
Infine, in virtù dell'art.
49 cpv. 4 LAM, "il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, l'importo
annuo che serve da base per il calcolo di tute le rendite per menomazione dell'integrità.
Parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo
adegua periodicamente al mutare delle condizioni, segnatamente all'evoluzione
dei prezzi."
L'art. 50 LAM
("revisione") stabilisce che "nel caso di un successivo rilevante
aumento della menomazione dell'integrità, l'assicurato può domandare una
rendita suppletiva per menomazione dell'integrità".
Per l'art. 103 LAM, le
rendite per menomazione dell'integrità sorte prima del 1° gennaio 1994
continuano ad essere versate secondo il diritto previgente.
Tuttavia la revisione
giusta l'art. 50 LAM è operata secondo i criteri fissati dalla presente legge.
L'art. 25 cpv. 1 OAM
precisa che "vi è una rilevante menomazione dell'integrità fisica e
psichica ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 della legge qualora essa corrisponda
almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l'udito
o la vista".
Secondo l'art. 25 cpv. 2
OAM "l'importo minimo per una rendita per menomazione dell'integrità
ammonta al 2,5 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo
delle rendite giusta l'art. 49 cpv. 4 della legge. Le rendite per menomazione
dell'integrità assegnate in caso di menomazioni di singole funzioni vitali sono
fissate secondo la gravità della menomazione dell'integrità, in graduazioni di
2,5 per cento tra il 2,5 e il 50 per cento dell'importo annuo che serve da base
per il calcolo delle rendite".
La giurisprudenza federale
ha stabilito che l'art. 25 OAM é contrario alla legge nella misura in cui stabilisce
una soglia minima determinante per l'assegnazione di una rendita (DTF 122 V
242).
L'art 25 cpv. 2 OAM
precisa poi che "in caso di menomazioni multiple dell'integrità, gli
importi percentuali delle singole menomazioni dell'integrità sono cumulati per
determinare la rendita per menomazione dell'integrità. Il valore massimo di una
rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 100 per cento dell'importo
annuo che serve da base per il calcolo".
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OAM "l'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per
menomazione dell'integrità ammonta a 28'867 franchi. La rendita annua risulta
dall'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla
percentuale della menomazione dell'integrità e dalla percentuale della
responsabilità della Confederazione".
L'adeguamento dell'importo
annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione
dell'integrità secondo l'art. 49 cpv. 4 della legge avviene ogni volta
simultaneamente all'adeguamento delle rendite secondo l'art. 43 della legge (art.
26 cpv. 2 OAM).
L'art. 27 cpv. 1 OAM
stabilisce che "il valore attuale della rendita viene calcolato fondandosi
sull'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, applicato al
momento dell'emanazione della decisione. Se una rendita è concessa
retroattivamente, le quote mensili della rendita devono esser pagate
successivamente".
2.2. Secondo i principi sviluppati
dalla costante giurisprudenza del TFA relativi al vecchio art. 25 LAM e
recentemente confermati
(DTF 122 V 245-246), un
danno all'integrità dà diritto ad una rendita dell'AM qualora l'assicurato sia
oggettivamente limitato in modo rilevante (erheblich) nel godimento della vita
(DTF 113 V 143; DTF 112 V 380; DTF 112 V 389; DTF 110 V 120).
La menomazione deve, cioè,
avere carattere durevole (P.Y. Greber, Le droit suisse de la sécurité sociale,
1982, p. 547) ed essere di una certa importanza.
Il carattere rilevante
della menomazione va poi valutato non nel senso quantitativo, bensì qualitativo
(Schatz, FJS 882).
Una menomazione
dell'integrità corporale giustifica di regola il riconoscimento di una rendita
dell'assicurazione militare quando da un punto di vista oggettivo comporta per
l'assicurato un pregiudizio considerevole nella qualità della vita. Sono
considerati pregiudizi giuridicamente considerevoli ai sensi di questa
definizione i disturbi delle funzioni primarie della vita.
E' in forza di queste
considerazioni che quali danni giuridicamente rilevanti sono considerate unicamente
le mutilazioni, gli sfiguramenti o i continui dolori acuti e lancinanti, come
pure ogni altro disturbo delle funzioni vitali primarie. Non lo sono invece dei
semplici impedimenti negli altri settori della vita, come ad esempio la pratica
di uno sport, la partecipazione a manifestazioni della vita sociale e altre
attività simili (DTF 110 V 120; STFA del 16 aprile 1996 nella causa L.).
La determinazione della
rendita ex art. 48 deve basarsi, indipendentemente da considerazioni sulla
capacità lavorativa, sul pregiudizio corporale come tale, che va valutato in
percentuale, sulla base di raffronti dello stato funzionale ed anatomico prima
e dopo l'evento pregiudizievole per la salute, tenuto conto del grado di
assuefazione dell'assicurato (DTF 96 V 112; DTF 112 V 390; DTF 113 V 143; DTF
117 V 76; STFA del 26 agosto 1992 nella causa I.P, non pubblicata).
Tale determinazione
avviene in primo luogo attuando un paragone con i casi precedentemente
trattati, così da assicurare una certa uguaglianza di trattamento. E in
quest'ambito, il TFA ha avuto modo di giudicare utili le apposite tabelle
allestite dall'UFAM (STFA - non pubblicata - del 18.10.1983 nella causa Molliet).
Il tenore stesso dell'art.
48 cpv. 1 vieta, però, una valutazione puramente astratta ed egualitaria. Il
criterio oggettivo deve quindi essere ponderato con una valutazione
dell'aspetto soggettivo (con riferimento all'età, alla professione, ...) in
modo che in ogni singolo caso si possa determinare in che misura l'assicurato,
in seguito al pregiudizio delle proprie funzioni vitali primarie, sia stato
limitato nel godimento della vita.
Non è, dunque, la
menomazione oggettiva in sé che va indennizzata, quanto le ripercussioni che
questa ha per l'assicurato.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha ancora stabilito che la determinazione percentuale o in
gradi della menomazione dell'integrità non può essere basata direttamente né
per analogia sui tassi indicati nell'allegato 3 dell'OAINF (DTF 113 V 140; 117
V 71).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha dunque sottolineato che nel settore dell'assicurazione contro
gli infortuni il legislatore ha già prestabilito quale valutazione dare ad una
determinata menomazione ed, inoltre, ha prescritto che la gravità della
menomazione deve essere valutata astrattamente e in modo ugualitario.
Invece, in materia di
assicurazione militare, il grado di menomazione rilevante è determinato
"equamente tenendo conto di tutte le circostanze", ragion per cui il
margine di apprezzamento degli organi dell'assicurazione militare è molto più
esteso rispetto a quelli dell'assicurazione contro gli infortuni.
L'assicurazione militare
può in particolare valutare la gravità della menomazione tenendo conto delle
caratteristiche individuali dell'assicurato da indennizzare.
2.3. Come si é visto, dopo
l'infortunio del 22 ottobre 1990, l'assicurato é stato inabile al lavoro:
al
100% fino al 3 febbraio 1990
al
50% fino al 30 giugno 1990
al
20% fino alla fine di settembre 1990
Riacquistata la piena
capacità lavorativa, il 7 ottobre 1990 l'interessato ha iniziato un corso di
ripetizione, ma dopo pochi giorni il ricorrente ha accusato una recrudescenza
dei disturbi alla mano.
Riferisce a questo
proposito il dott. __________ (doc. _):
" Dopo 2 giorni di lavoro nei
boschi e un leggero trauma il paziente si é presentato alla visita il 10.10.91.
Ho constatato una dolenza alla pressione, e un leggero gonfiore al metatarso
III distale, e una dolenzia dove c'é stata la frattura. La terapia é stata con Voltaren
locale, e immobilizzazione parziale della mano sinistra. Nonostante questo il
dolore é diminuito solo lentamente. Inoltre lavorando in cucina ha anche
sviluppato una leggera tendinite al gomito sinistro laterale sopra l'epicondilo.
Questo dolore é scomparso dopo il week end di guardia.
Il paziente non ha
sopportato il Voltaren pistemico.
Visto il decorso
difficile, e il rischio di recidiva ho deciso di licenziare il paziente il
21.10.91. Alla visita di oggi c'era sempre una dolenzia alla pressione, e un
deficit di ca. 10% gradi della estensione del III dito (presente anche
prima)."
Il 31 ottobre 1991 (doc.
_) il dott. __________, __________, così descriveva il reperto:
" Dolori ai muscoli interossei
polso mano sinistra con leggera rigidità del tendine flessore del 3° dito mano
sinistra (disturbi evocatori di un morbo di Sudeck iniziale)."
La cura medica é stata
chiusa il 16 dicembre 1991. Sono comunque rimasti "piccoli dolori da
sforzi" (doc. _).
Il 6 maggio 1993
l'assicurato si é riannunciato all'AM.
In quell'occasione egli é
stato visto dal medico di circondario, dott. __________ (doc. _) il quale ha
rilevato:
" Il 22 ottobre 1990,
all'altezza del villaggio __________, rimase coinvolto in un incidente della
circolazione passeggero su di un __________, rovesciatosi nell'affrontare una
curva. Quali postumi il milite __________ riportò una ferita alla mano sinistra
(doc. _).
Per le cure venne
inviato all'Ospedale __________ (doc. _).
Il 26 aprile 1993
lavorando su una caldaia sentì un'improvvisa scossa nella mano sinistra. Dopo
quattro giorni di cure con ultrasuoni il dolore era di nuovo scomparso. Il
paziente non ha dovuto interrompere il suo lavoro.
DICHIARAZIONI
DEL PAZIENTE
Attualmente
starebbe bene. Avrebbe sempre meno forza alla mano sinistra a causa
dell'incidente subito.
Lavora come
indipendente dal mese di novembre 1991 e non ha operai.
CONCLUSIONI
L'odierno esame
clinico in sede evidenzia una mano sinistra funzionale con una lieve
diminuzione della forza muscolare che però non impedisce il lavoro come
montatore d'impianti sanitari al 100%.
Esiste ancora una
relazione tra l'annuncio 15 giugno 1993 del Dott. med. __________ con
l'incidente riportato durante la Scuola reclute 1990 a __________."
Il 23 gennaio 1996
l'assicurato ha chiesto un risarcimento per i danni subiti.
L'UFAM ha allora ordinato
una perizia specialistica a cura del dott. __________.
Il perito interpellato
dall'amministrazione con rapporto 9 maggio 1996 (doc. _) ha posto in evidenza
quanto segue:
" Soggettivamente il paziente
ha disturbi alla mano sinistra lesa, difficili da essere espressi, inizianti
più al palmo (altezza del III. e IV. metacarpo) che non al polso.
Questi dolori che
subentrano sotto sforzo aumentano e dopo un periodo di riposo di circa un
giorno scompaiono nuovamente per poi ritornare dopo uno sforzo successivo.
Dalla mano
irradiano poi verso il polso fin verso l'avambraccio.
All'esame
clinico si impone dapprima l'accorciamento del IV. metacarpo a sinistra e
il modico rigonfiamento nella regione della CMC2 e CMC3.
La funzione della
mano é praticamente intatta per quel che riguarda il movimento ma é ridotta per
quel che riguarda la forza (110pt a destra, 80pt a sinistra).
Alla palpazione si
può provocare una squisita dolenzia sulla CMC3 e CMC4 in corrispondenza del II.
punto dolente alla mano sinistra del paziente.
Radiologicamente:
accorciamento del IV. metacarpo di 8mm (a destra 60, a sinistra 52mm).
Deviazione ulnare
della testa del III. metacarpo rispetto alla diafisi di 25 gradi.
Alterazione
dell'articolazione tra il capitato e il trapezoide rispettivamente alla base
del metacarpo 2 e metacarpo 3 (in corrispondenza alla dolenzia alla pressione).
Gli indici di
altezza con 0,5 e di scivolamento ulnare con 0,28 sono nei limiti della norma
quale espressione di una normalità del polso senza lussazioni o instabilità
importanti.
la anteversione del
IV. e del V. metacarpo é praticamente simmetrica.
Non parlerei di
instabilità del polso nella regione tra il capitato e le ossa più radiali (trapezoide
e navicolare) ma semplicemente di una artrosi di origine posttraumatica e di
conseguenza dell'incidente occorso nell'ottobre 1990."
Sulla base di tale
accertamento, i medici dott. __________ e PD dott. __________ (doc. _) hanno
valutato il grado di menomazione del 2,5%.
2.4. Il ricorrente reputa che la
valutazione dell'UFAM non abbia tenuto conto ch'egli svolge un lavoro manuale.
Egli riferisce che la limitazione del godimento della vita dev'essere
quantificata, considerando la sua attività professionale.
Va al proposito rilevato
che tutti i medici che hanno visitato l'assicurato riferiscono che i dolori
insorgono sotto sforzo e dopo un periodo di riposo scompaiono di nuovo.
La menomazione é dunque
riconosciuta proprio in considerazione del fatto che la professione
dell'assicurato gli impone di tanto in tanto degli sforzi da eseguire con la
mano sinistra.
La menomazione
dell'integrità é d'altra parte sì rilevante e durevole ai sensi dell'art. 48
cpv. 1 LAM, ma non é di entità tale da giustificare un grado del 10%, come
pretende l'assicurato.
Come ricorda l'UFAM
nell'atto di risposta al ricorso, il dott. __________ nel suo parere del 21
giugno 1996 (doc. _) aveva evidenziato che, secondo la prassi, é riconosciuta
di regola una menomazione del 5% in caso di rigidità completa
dell'articolazione del polso.
La valutazione dell'UFAM
può essere fatta propria dal TCA.
D'altra parte nel
settembre/ottobre 1990 lo stato invalidante non era ancora completamente
stabilizzato.
Infatti il ricorrente é
stato totalmente abile al lavoro per pochi giorni. Già i 9 settembre 1990 egli
era di nuovo in cura medica per un peggioramento dello stato invalidante.
Soltanto dopo il 16
dicembre 1991, dopo la definitiva chiusura della cura medica si può considerare
che lo stato di menomazione sia definitivo.
Comunque pure la data
assunta dall'UFAM non trova una giustificazione oggettiva concreta.
Infatti essa si fonda su
una supposizione teorica astratta.
La rendita per menomazione
deve dunque essere assegnata a far tempo dal 16 dicembre 1991.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
§) Di
conseguenza la rendita per una menomazione del 2,5% é assegnata a
contare dal 16 dicembre 1991.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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