Settlement approved in military insurance appeal

41.1996.4Altro tribunale28 nov 1997Settled

Sintesi

The appellant challenged a military insurance decision. During the cantonal appeal proceedings, the parties reached a settlement: UFAM agreed to pay a retroactive invalidity pension from 1 June 1995 onward under specified calculation parameters, and the appellant withdrew the appeal. The Ticino cantonal insurance court approved the settlement, struck the case from the docket as moot, imposed no court fee, placed costs on the State, and ordered UFAM to pay CHF 800 in compensation to the appellant.

Regest

Settlement approval in cantonal social-insurance proceedings; mootness and costs. Where the parties reach a direct settlement during appeal proceedings and the appellant withdraws the appeal, the cantonal court may homologate the agreement and strike the case from the docket as devoid of subject matter. The homologated settlement replaces the challenged administrative decision. In the absence of a contested merits judgment, no justice fee is levied; the court may allocate costs to the State and award party compensation according to the settlement or equitable assessment (consid. 1-2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 41.1996.4

Data decisione, Autorità: 28.11.1997, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 41.96.00004

FZ/nh

Lugano 28 novembre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 18 giugno 1996 interposto da

__________, rappr. da: __________,

contro

la decisione del 15 marzo 1996 emanata da

Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,

in materia di assicurazione militare federale

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 11 luglio 1996 della parte convenuta;

richiamato il verbale del 20 maggio 1997 ;

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

" 1. La decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996 è annullata e sostituita dalla presente transazione.

  1. L'UFAM verserà al signor __________ una rendita di invalidità retroattiva a partire dal 1° giugno 1995.

  2. La rendita di invalidità sarà calcolata come segue:

Dal 1° giugno al 31 dicembre 1995

Responsabilità della Confederazione: 100%

Salario annuo ipotizzabile in qualità

di istruttore militare: fr. 140'763.--

Salario effettivo: fr. 118'176.--

Tasso di indennizzo: 95%

Invalidità: 16%

Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.--

Rendita annua: fr. 18'010.80

Rendita mensile: fr. 1'500.90

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996

Responsabilità della Confederazione: 100%

Salario annuo ipotizzabile in qualità

di istruttore militare: fr. 140'058.--

Salario effettivo: fr. 118'275.--

Tasso di indennizzo: 95%

Invalidità: 16%

Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.--

Rendita annua: fr. 18'010.80

Rendita mensile: fr. 1'500.90

A partire dal 1° gennaio 1997 e per una durata indeterminata

Responsabilità della Confederazione: 100%

Salario annuo ipotizzabile in qualità

di istruttore militare: fr. 138'111.--

Salario effettivo: fr. 119'104.--

Tasso di indennizzo: 95%

Invalidità: 14%

Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 122'046.--

Rendita annua: fr. 16'232.10

Rendita mensile: fr. 1'352.70

  1. Il signor __________ ritira il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996.

  2. Le spese del signor __________ sono fissate dal Tribunale delle assicurazioni del canton Ticino."

(e meglio come alla transazione inviata in data 25 novembre 1997 al Tribunale dall'avv. ___________);

preso atto che le parti per quanto concerne le ripetibili si rimettono al giudizio del TCA, l'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.-;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

  1. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;

  1. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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