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41.1996.4 ΓÇó Settlement approved in military insurance appeal
41.1996.4Altro tribunale28 nov 1997Settled
The appellant challenged a military insurance decision. During the cantonal appeal proceedings, the parties reached a settlement: UFAM agreed to pay a retroactive invalidity pension from 1 June 1995 onward under specified calculation parameters, and the appellant withdrew the appeal. The Ticino cantonal insurance court approved the settlement, struck the case from the docket as moot, imposed no court fee, placed costs on the State, and ordered UFAM to pay CHF 800 in compensation to the appellant.
Settlement approval in cantonal social-insurance proceedings; mootness and costs. Where the parties reach a direct settlement during appeal proceedings and the appellant withdraws the appeal, the cantonal court may homologate the agreement and strike the case from the docket as devoid of subject matter. The homologated settlement replaces the challenged administrative decision. In the absence of a contested merits judgment, no justice fee is levied; the court may allocate costs to the State and award party compensation according to the settlement or equitable assessment (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1996.4
Data decisione, Autorità: 28.11.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.96.00004
FZ/nh
Lugano 28 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 18 giugno 1996 interposto da
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 marzo 1996 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 11 luglio 1996 della parte convenuta;
richiamato il verbale del 20 maggio 1997 ;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1. La decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996 è annullata e sostituita dalla presente transazione.
L'UFAM verserà al signor __________ una rendita di invalidità retroattiva a partire dal 1° giugno 1995.
La rendita di invalidità sarà calcolata come segue:
Dal 1° giugno al 31 dicembre 1995
Responsabilità della Confederazione: 100%
Salario annuo ipotizzabile in qualità
di istruttore militare: fr. 140'763.--
Salario effettivo: fr. 118'176.--
Tasso di indennizzo: 95%
Invalidità: 16%
Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.--
Rendita annua: fr. 18'010.80
Rendita mensile: fr. 1'500.90
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
Responsabilità della Confederazione: 100%
Salario annuo ipotizzabile in qualità
di istruttore militare: fr. 140'058.--
Salario effettivo: fr. 118'275.--
Tasso di indennizzo: 95%
Invalidità: 16%
Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 118'491.--
Rendita annua: fr. 18'010.80
Rendita mensile: fr. 1'500.90
A partire dal 1° gennaio 1997 e per una durata indeterminata
Responsabilità della Confederazione: 100%
Salario annuo ipotizzabile in qualità
di istruttore militare: fr. 138'111.--
Salario effettivo: fr. 119'104.--
Tasso di indennizzo: 95%
Invalidità: 14%
Massimo guadagno annuo assicurato: fr. 122'046.--
Rendita annua: fr. 16'232.10
Rendita mensile: fr. 1'352.70
Il signor __________ ritira il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione dell'UFAM del 15 marzo 1996.
Le spese del signor __________ sono fissate dal Tribunale delle assicurazioni del canton Ticino."
(e meglio come alla transazione inviata in data 25 novembre 1997 al Tribunale dall'avv. ___________);
preso atto che le parti per quanto concerne le ripetibili si rimettono al giudizio del TCA, l'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.-;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
L'UFAM verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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