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Numero d'incarto:
41.1995.8
Data decisione, Autorità:
05.03.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
41.95.00008
AMF 5/93
DC/sc
Lugano
5 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Stefano Bernasconi (in sostituzione del giudice
Valerio Valsangiacomo, impedito)
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 agosto 1993 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 febbraio 1993 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna,
rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500
Bellinzona,
in materia di assicurazione militare federale.
ritenuto, in fatto
1.1 __________, nato nel 1969, di
professione meccanico d'auto, durante la scuola reclute (13 febbraio - 10
giugno 1989) e durante il successivo corso di ripetizione (7 maggio e 2 giugno
1990), ha lamentato l'insorgere di una sintomatologia algica alla colonna
vertebrale con disturbi minimi all'insorgenza e tendenza al progressivo
peggioramento.
Il caso, notificato per la
prima volta dopo il corso di ripetizione 1990, è stato assunto
all'assicurazione militare.
In data 8 novembre 1991 il
Prof. dott. __________ ha pure peritato l'assicurato (cfr. doc. _).
Il 12 febbraio 1993
l'Ufficio federale dell'assicurazione-militare, (in seguito: UFAM) ha stabilito
quanto segue:
"
Alla fine del Corso di ripetizione 1990 il Dott. med. __________
notificò all'Assicurazione militare il caso, per la prima volta, per lombalgia
e lombo-sciatalgia recidivante e successivamente si rivolse alla Clinica
__________ dove venne in seguito ricoverato dal 21 maggio al 15 giugno 1991.
Il medico in capo
dell'Assicurazione militare affermava, in data 12 giugno 1992, che l'affezione
lombare era con certezza medico-pratica preesistente al servizio.
L'aggravamento dovuto agli influssi della Scuola reclute 1989 e del Corso di
ripetizione 1990 non è ancora completamente eliminato.
La sindrome
dolorosa attuale non è unicamente dovuta a fattori di servizio. I fattori
estranei al servizio sono rilevanti.
Nel contesto di
applicabilità del concetto di relazione sancito dall'art. 5 LAM e tenendo in
considerazione quanto disposto dall'art. 41 LAM, e in ossequio al concetto di
sicurezza riteniamo indicata una equa riduzione della responsabilità. (...)
A decorrere dal 1.
settembre 1992 la responsabilità della Confederazione per i disturbi alla
colonna lombare, temporaneamente aggravati durante la Scuola reclute 1989 e il
Corso di ripetizione 1990, è fissata al 50 % e le prestazioni assicurative
riducibili vengono ridotte in questa proporzione." (Doc. _)
1.2 Contro questa decisione
l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore, dopo
avere sottolineato che __________ "non può sottoporsi a sforzi pesanti
come il suo lavoro richiede, in particolare spostare pneumatici di camion e
simili" e che i certificati medici attestano sempre un'incapacità
lavorativa del 50%, contesta la riduzione della responsabilità della
Confederazione al 50%, sottolineando:
"
L'impugnata decisione afferma che si tratta dell'aggravamento di
un'affezione preesistente al servizio.
Tuttavia (art. 5
cpv. 1 e 2 LAM) in questo caso la predisposizione non era di gravità tale da
giustificare una riduzione del 50%.
Al contrario, prima
della SR e poi del CR 1990 __________ non aveva mai sofferto di riduzione della
capacità lavorativa, e neppure di sintomi di malattia.
Inoltre, al momento
della SR nulla è stato intrapreso dalla competente autorità, che ha anzi
inviato __________ al successivo CR.
Lo stesso rapporto
interno AM dei dr. __________ lascia intendere che l'affezione è insorta
durante la SR e il CR. Sostenere il contrario sembra piuttosto audace.
Nel frattempo
__________ si è sottoposto a nuove cure, ma non vi è miglioramento. Da qui il
presente ricorso.
Va perciò
riconosciuta una responsabilità della Confederazione nella misura del 100%,
come già sino al settembre 1992."
1.3 Nella sua risposta del 13
settembre 1993 l'UFAM propone di respingere il ricorso e osserva:
"
Il patrocinatore nel suo ricorso non presenta alcun fatto nuovo
che non sia già stato ampiamente esaminato dell'AM. Il fatto che il paziente
debba sottoporsi a ulteriori cure (che sono comunque pagate al 100 %, senza
deduzione alcuna dall'AM ai sensi dell'art. 41 cpv. 3 LAM) non influisce
naturalmente sul grado di responsabilità della Confederazione.
Rinviamo pertanto
alle argomentazioni esposte nella decisione."
1.4 Il 17 settembre 1993, il
patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA un certificato del dottor
__________ attestante un'incapacità lavorativa del 50% dell'8 giugno 1993 (cfr.
Doc. _).
in diritto
2.1 Giusta l'art. 4 LAM (nel
tenore in vigore al momento in cui è stata emessa la decisione impugnata)
l'assicurazione copre ogni affezione che si manifesta ed è annunciata o è
altrimenti accertata durante il servizio. L'assicurazione militare non ê
responsabile qualora fornisca la prova che l'affezione è certamente anteriore
al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata da influenze
subite durante il servizio stesso (art. 5 cpv. 1 lett. a LAM) e che detta
affezione non è certamente stata aggravata da influenze subite durante il
servizio (art. 5 cpv. 1 lett. b LAM). Se l'assicurazione fornisce la prova
prevista alla lettera a, ma non quella menzionata alla lettera b, essa risponde
dell'aggravamento dell'affezione (art. 5 cpv. 2 1a frase LAMI).
Nella fattispecie cui si
riferiscono gli art. 4/5 LAM il nesso di causalità adeguata fra influenze
subite durante il servizio e affezione è presunto; esso nesso può essere negato
soltanto quando sia fornita la prova certa dell'assenza del medesimo. Secondo
la giurisprudenza la certezza richiesta da questo profilo non dev'essere intesa
in senso teorico e scientifico, ma nell'accezione empirica. Simile requisito
della certezza è da considerare adempiuto quando venga stabilito essere secondo
l'esperienza medica praticamente esclusa l'influenza di fattori invalidanti in
relazione con il servizio (DTF 111 V 146 consid. 4 in initio, 105 V 230 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 111 V 372 consid. 1b).
2.2 Secondo l'art. 41 cpv. 1 LAM
le prestazioni dell'assicurazione sono equamente ridotte, se l'affezione
assicurata è stata cagionata solo parzialmente dalle influenze subite durante
il servizio (art. 5 e 6). Esse sono inoltre proporzionatamente scemate:
a. se l'affezione
assicurata ha per conseguenza soltanto una parziale incapacità al
guadagno;
b. qualora una
contravvenzione inescusabile all'obbligo di notificare l'affezione ha
per conseguenza un aumento delle spese dell'assicurazione.
L'art. 41 cpv. 3 LAM
prevede invece che la riduzione o la privazione parziale delle prestazioni
dell'assicurazione previste nella presente legge non concernono ma la cura
dell'affezione, le indennità suppletive nè le indennità per spese funerale, ma
soltanto le altre prestazioni in denaro.
2.3 Nella fattispecie
correttamente l'assicurazione militare ha continuato a versare le proprie
prestazioni dopo il 1° giugno 1992.
Gli atti medici
dell'incarto non permettono infatti di concludere con certezza che
l'aggravamento durante il servizio militare delle affezioni preesistenti sia
ormai scomparso (cfr. perizia Prof. __________, Doc. _; rapporto del medico in
capo dell'assicurazione-militare, Doc. _).
Contestata da parte
dell'assicurato è invece la riduzione della responsabilità della Confederazione
al 50%, per quel che concerne l'indennità giornaliera (cfr. art. 41 cpv. 3
LAM), in quanto l'affezione annunciata sarebbe stata cagionata solo
parzialmente dalle influenze subite durante il servizio (cfr. art. 41 cpv. 1
LAM).
Nel suo referto peritale
del 7 febbraio 1992, il Prof. dott. __________, primario del servizio di
neurochirurgia dell'0spedale __________, ha in particolare sottolineato quanto
segue:
"
V DIAGNOSI.
Sindrome lombovertebrale
su insufficienza lombare di grado I con ripercussioni sull'articolazione sacro-iliaca
sin. e disturbo statico consistente in una scoliosi lombare
sinistro- convessa e piede piatto bilaterale
con valgismo.
VI CAUSALITA'
CON EVENTUALI INFLUSSI SUBITI DURANTE IL SERVIZIO MILITARE:
Secondo quanto
possiamo dedurre dal racconto anamnestico, dall'esame obiettivo e dalle
indagini radiologiche possiamo puntualizzare i seguenti
aspetti:
a) L'A.
presenta un disturbo statico di natura costituzionale consistente
in una anomalia dell'appoggio plantare, una scoliosi
costituzionale, con ripercussioni principali a carico dell'articolazione
sacro-iliaca di sin. Inoltre presenta una instabilità
lombosacrale, di entità moderata comportante una sindrome
vertebrale lombare. Tutte patologie sopradescritte sono
preesistenti all'inizio dell'assoluzione del servizio militare.
b) La comparsa
dei disturbi al termine della scuola reclute ha comportato
un carico fisico non molto superiore a quello già svolto
nella vita quotidiana dell'A. L'apparizione quindi di disturbi
proprio durante il periodo della scuola reclute non ha nessuna
vera relazione con l'attività svolta, considerato il substrato
patologico preesistente, che fino a quel momento non
aveva manifestato i suoi segni, manifestandosi casualmente
in concomitanza.
Sulla base
di queste considerazioni il rapporto di causalità con la scuola
reclute è da ritenersi soltanto possibile (möglich).
VII AGGRAVAMENTO
DELL'AFFEZIONE PREESISTENTE A CAUSA DEL SERVIZIO MILITARE:
Secondo quanto
abbiamo esposto al punto VI riteniamo che la sindrome si apparsa nel
periodo della scuola reclute senza una relazione con l'attività
fisica svolta in questa fase. Per quanto riguarda
il corso di ripetizione precisiamo che l'A. era stato esonerato
dall'esecuzione di attività fisica pesante, mentre l'affezione
proseguiva indipendente il proprio decorso.
In conclusione
si tratta di un'affezione preesistente al servizio che ha avuto la prima
apparizione durante la scuola reclute, assumendo
successivamente una tendenza alla cronicizzazione, con
risposta parziale alle cure conservative intraprese." (Doc. _)
Commentando questa perizia
il medico in capo dell'assicurazione militare ha in particolare rilevato:
"
Nicht allein dienstliche Faktoren sind für das heute geklagte lumbale
Schmerzsyndrom verantwortlich. Der Anteil der dienstfremden Faktoren ist erheblich."
(Doc. _)
Alla luce della perizia
del Prof. __________ che ha accertato la notevole influenza dell'affezione
preesistente al servizio, secondo questo Tribunale, la decisione impugnata che
ha ridotto del 50% la responsabilità della Confederazione (cfr. Doc. _), sulla
base dell'art. 41 cpv. 1 LAM, sfugge a ogni censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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