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Numero d'incarto:
41.1995.6
Data decisione, Autorità:
18.04.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
41.95.00006
AM 7/93
DC/es
Lugano
18 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
visto
il ricorso del 13 settembre 1993 interposto da
__________,
rappr.
da: avv. __________,
contro
la
decisione del 12 marzo 1993
emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna,
rappr.
da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona,
in
materia di assicurazione militare federale.
letti
ed esaminati gli atti;
vista
la risposta 7 ottobre 1993
della parte convenuta;
richiamato
il verbale 17 aprile 1996
del seguente tenore:
" preso atto che l'UFAM
è ora disposto a riconoscere la perdita di guadagno dovuta all'impossibilità
per l'assicurato di esercitare l'attività di fotografo il giudice delegato
propone di fissare il reddito da non invalido in Fr. 73'608.-- (Fr. 20'000.--
quale fotografo + Fr. 53.608.-- che l'assicurato avrebbe potuto ottenere
lavorando come venditore a tempo pieno e con rendimento completo).
Il reddito da
invalido, tenuto conto anche della giurisprudenza del TCA relativa ai redditi
da applicare in attività leggere adeguate, viene fissato in Fr. 39''750.--
(pari al 75% di Fr. 53'608.-- per tener conto degli impedimenti quale
venditore).
Il grado
d'invalidità è dunque del 45%, fissato su un guadagno assicurato di Fr.
73'608.--.
Conformemente
alla giurisprudenza federale l'UFAM provvederà ad una revisione del grado
d'invalidità in caso di miglioramento duraturo del reddito da invalido.
Il grado di IMI
viene confermato al 5%.
Le parti accettano
seduta stante la proposta transattiva per cui la causa sarà stralciata dai
ruoli. "
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva
di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V
175-176; DTF 104 V 162);
viste
le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai
ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
-
non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato;
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con
l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in
caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle
assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di
ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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