AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1995.13
Data decisione, Autorità:
28.03.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
41.95.00013
AMF 8/93
DC/sc
Lugano
28 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Valerio Valsangiacomo,
impedito)
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo
sul ricorso del 28 ottobre 1993 di
__________,
rappr.
da: __________ ,
contro
la
decisione del 23 agosto 1993
emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna,
rappr.
da: Ufficio fed. assicurazione militare, 6500 Bellinzona,
in
materia di assicurazione militare federale.
ritenuto, in
fatto
1.1 __________, maestro artigiano
__________, nato nel 1953, si è annunciato all'assicurazione militare il 30
novembre 1987 (dopo un corso complementare militare terminato il 17 ottobre
1987), per una distorsione alla caviglia sinistra.
L'assicurazione militare
ha riconosciuto __________ quale paziente per il probabile aggravamento di
un'affezione preesistente alla caviglia sinistra.
A quel momento non fu
certificata nessuna inabilità lavorativa.
Dal 4 al 15 gennaio 1988
l'assicurato ha poi subito un intervento di plastica ligamentare alla caviglia
sinistra. Egli è stato totalmente inabile al lavoro fino al 10 aprile 1988 e
inabile al 50% fino al 30 giugno 1988. L'assicurato ha ripreso il lavoro il 1°
luglio 1988.
Il 24 ottobre 1989
__________ è stato riannunciato dal proprio medico all'assicurazione militare
per osteofite post-traumatica. Egli è stato operato (con degenza dal 2 al 7
ottobre 1989) sia per la caviglia sinistra, che per il ginocchio sinistro (non
assicurato dall'assicurazione militare).
L'incapacità lavorativa è
stata del 100 % dal 2 ottobre 1989 al 14 giugno 1990 e del 50 % dal 15 gennaio
al 28 gennaio 1990. L'assicurazione militare ha versato le indennità
giornaliere e ha coperto le spese di cura.
Il 19 novembre 1990 __________
ha subito un nuovo infortunio alla caviglia sinistra, assunto
dall'assicurazione LAINF.
1.2 Il 3 dicembre 1992
l'assicurato ha chiesto all'assicurazione militare il versamento di un’indennizzazione
per scapito economico a seguito di mancate promozioni nel periodo 17 ottobre
1987 - 19 novembre 1990.
Con decisione formale del
23 agosto 1993 l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (in seguito:
UFAM) ha respinto la domanda argomentando:
"
Dai chiarimenti esperiti e dagli atti in nostro possesso risulta
che il signor __________ avrebbe potuto ottenere una prima promozione per il 1°
gennaio 1997 in caso di salute, prestazioni professionali e comportamento
normali. Le premesse negative che determinarono la decisione di non promozione
risalgono quindi agli anni prima del 1° gennaio 1987. Poiché l'infortunio
militare è capitato il 17 ottobre 1987, ossia oltre 10 mesi dopo detta non
promozione, il provvedimento del datore di lavoro non può riguardare in alcun
modo il nostro Ente. Lo stesso dicasi per la mancata promozione al 1° gennaio
1988 in quanto in seguito all'infortunio del 17 ottobre 1987 non vi fu alcuna
inabilità lavorativa. L'infortunio militare rappresentava quindi una semplice bagatella,
praticamente sconosciuta al datore di lavoro. Tutte le assenze dal lavoro di
tutto il 1987, che hanno verosimilmente causato la non promozione, erano dovute
ad affezioni civili, non assicurate, quali la flebite e l'ernia inguinale
curate con interventi chirurgici. Se il datore di lavoro non ha concesso promozioni
per il 1° gennaio 1987 e 1988, la causa deve essere cercata evidentemente in
circostanze estranee all'infortunio militare.
Per quanto concerne
le possibili promozioni al 1° gennaio 1989 e seguenti vi furono dei periodi,
protrattisi per alcuni mesi, di incapacità lavorativa a carico
dell'Assicurazione militare in seguito agli interventi chirurgici alla caviglia
sinistra del 5 gennaio 1988 e del 3 ottobre 1989. Va precisato che quest'ultimo
intervento venne abbinato ad un'operazione al ginocchio sinistro non
assicurato.
I fattori
determinanti per le mancate promozioni possono però essere molteplici, quali le
malattie civili, le promozioni scaglionate, l'insufficienza professionale e di
comportamento ecc... Si può affermare che un datore di lavoro non rifiuta
normalmente una promozione meritata e già pianificata a causa dell'insorgere di
un, probabilmente temporaneo, impedimento al lavoro. Con probabilità
preponderante non è provato il fatto che il paziente non è stato promosso
individualmente a causa delle assenze dovute all'affezione assicurata. Per
quanto concerne una eventuale promozione in seguito a modifiche della
classificazione dei posti (ciò che in effetti viene rivendicato), una non
considerazione del paziente assumerebbe carattere di problema di diritto dei
funzionari. Promozioni collettive a favore di numerosi agenti non dipendono
ovviamente dallo stato di salute concreto di un singolo.
Nel presente caso
non è provato che una promozione già pianificata è stata rinviata o soppressa a
causa dell'affezione assicurata, ciò che sarebbe stato considerato con il
riconoscimento di un guadagno assicurato superiore durante il periodo
indennizzabile.
Va considerato pure
che sia la perizia __________ del 25 giugno 1991 sia quella del 7 ottobre 1991,
indicano come causa maggiore (überwiegende Ursache) dell'impedimento
professionale, l'affezione al ginocchio sinistro non assicurato dal nostro
Ente, evidentemente anche per gli anni 1988 e seguenti.
Inoltre l'art. 5
cpv. 1 LAM esclude il rimborso di danni indiretti quali appunto le pretese
mancate promozioni, le stagnazioni professionali come pure mancate assunzioni
sotto il titolo d'invalidità: decisive sono le possibilità professionali
dell'assicurato sul libero mercato del lavoro e non unicamente le possibilità nell'attività
concreta. Un diritto a una rendita d'invalidità non entrerebbe in linea di
conto, neanche se una non promozione a seguito di affezioni assicurate sarebbe
provata."
1.3 Contro questa decisione
l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva
in particolare:
"
Per quanto riguarda gli sviluppi della sua carriera
professionale, __________ avrebbe avuto diritto alla promozione dalla classe 10
alla classe 11, in base alle prescrizioni di promozione delle __________, a far
data 1.1.1987. La stessa fu però rinviata di un anno per prestazioni non
conformi alla aspettative, prestazioni poi migliorate e giustificanti la
promozione (v. lettere 20.12.91 e 11.2.93 della Direzione delle __________).
Senza le assenze imputabili all'infortunio, ___________ oggi sarebbe
classificato in classe 12. Richiesto di compensare la perdita di salario, l'AM
ha rifiutato, come alla decisione impugnata con il presente, tempestivo,
ricorso.
Sulla base
dell'art. 8 LAM è data la premessa per un indennizzo, trattandosi in tutto e
per tutto di una perdita di salario. La mancata promozione non può essere
considerata un danno indiretto, come invece sostiene l'Ufficio dell'AM nella
decisione impugnata.
Infatti, la cifra
025 del R 128.1 delle __________ (Condizioni richieste per le nomine e le
promozioni - v. allegato) stabilisce che il candidato "soddisfi sotto ogni
punto di vista, salute compresa". Nella pratica, questa norma trova
applicazione nell'esclusione della condidatura o nel rinvio della promozione
per colui che accusa un numero di giorni di assenza superiore alla media per la
sua categoria, negli anni immediatamente precedenti.
L'articolo 8
dell'ordinanza sull'assicurazione militare del 20 marzo 1964 precisa le
modalità di calcolo per la perdita di guadagno. Non v'è dubbio che nel presente
caso si sia di fronte ad una vera e propria perdita di guadagno calcolabile
secondo i disposti dell'art. 8 AM.
Una promozione
prevista dalle relative prescrizioni, anche se non è mai sicura al 100%, al
realizzarsi delle condizioni previste diventa sicuramente parte integrante di
quel "guadagno che l'assicurato avrebbe presumibilmente realizzato durante
il periodo in causa", come stabilito dal già citato art. 8 OAM.
Pertanto, posto che
il primo rinvio della promozione (l'1.1.88) è imputabile alle prestazioni
insufficienti e che la situazione da questo profilo si è normalizzata un anno
dopo, il rapporto di causa - effetto è chiaramente presente fra infortunio e
mancato guadagno dovuto all'ulteriore rinvio della promozione, quantomeno nel
periodo 1.1.1989 - 31.12.1990, supposto che la promozione all'1.1.88 sia
imputabile a cause estranee all'infortunio.
Da ultimo, si fa
osservare che se ____________ non ha annunciato un'incapacità lavorativa al
termine del servizio militare nel 1987 va visto alla luce del fatto che è stato
degente in clinica per un altro intervento e la successiva convalescenza dal 19
ottobre al 31 dicembre 1987.
Pertanto si chiede
di voler giudicare:
-
Il presente
ricorso è accolto
-
La differenza
salariate verificatasi fra il 1.1.89 e il 31.12.90 è imputabile alle
conseguenze dell'infortunio occorso durante il CR 1987 e riconosciuta
dall'AM
-
La decisione
impugnata è annullata e l'AM è tenuta a versare un indennizzo
corrispondente."
1.4 Nella sua risposta del 15
novembre 1993 l'UFAM propone di respingere il ricorso e osserva:
"
Gli allegati B e C al ricorso non fanno che confermare in modo
inequivocabile che le mancate promozioni non furono conseguenza dell'infortunio
militare. Con lettera del 20 dicembre 1991 allegato B al ricorso, la Direzione
delle __________ afferma testualmente "- senza l'infortunio subito avrebbe
potuto accedere alla 12a classe di stipendio dal 1. gennaio 1987 ...".
In quella dell'11
febbraio 1993 allegato C al ricorso "... per cui avrebbe potuto ottenere
la promozione con il 1. gennaio 1988".
Prima della fine
del 1988 non vi fu nessuna assenza dal lavoro dovuta ad infortunio militare.
Non esiste neppure una sufficiente sicurezza che l'assicurato avesse in seguito
adempiuto tutte le altre condizioni per essere promosso.
In merito all'art.
8 cpv. 1 invocato dal ricorrente, lo stesso esclude inoltre il rimborso di
danni indiretti quali appunto le pretese mancate promozioni (STF in re __________
del 27.08.1992; STF in re __________ del 31.03.1962). Le pretese mancate
promozioni sono indicate dal datore di lavoro come possibili, non come
certezze, e hanno un valore di prova relativo assumendo carattere di attestato
(postumo) di compiacenza (Gefälligkeitszeugniss) che non impegnano minimamente
il datore di lavoro. Il diritto a una rendita d'invalidità non entrerebbe
pertanto in linea di conto, neanche se una mancata promozione fosse conseguenza
di assenze dovute ad affezioni assicurate ciò che non è il caso nella presente
vertenza."
1.5 Dopo alcuni solleciti del
patrocinatore dell'assicurato (cfr. Doc. _ e Doc. _), il giudice delegato ha
tenuto un'udienza l'11 luglio 1995.
In quell'occasione
l'assicurato ha allegato uno scritto di __________, capo delle __________, del
seguente tenore:
"
In base a quanto scritto l'assicurazione militare affermerebbe
che le promozioni per il 1. gennaio 1988 avrebbero dovuto già essere fissate
prima del 17.10.87.
A livello di
pianificazione delle promozioni, che diventano operative al 1. gennaio risp. 1.
luglio di ogni anno, ciò può corrispondere al vero, ma rendiamo attenti sul
fatto che singole promozioni possono essere spostate anche all'ultimo momento,
specialmente se, come nel caso del signor __________, si è manifestata una
lunga assenza per malattia di 57 giorni (dal 19.10.87 al 14.12.87, come risulta
dal dossier personale), che si è aggiunta ad altre di media durata (2 per
malattia e 1 per infortunio non professionale) avvenute nel corso dello stesso
anno.
La prassi di
differire promozioni a collaboratori assenti per malattia o infortunio è sempre
stata e viene tuttora applicata basandosi sul R 128.1 e relative istruzioni
sulla morbidità.
Come già comunicato
con il nostro scritto del 11.02.93 al signor __________ era stata rinviata la
promozione del 01.01.87 per motivi legati alle prestazioni.
Il miglioramento
delle qualifiche constatato nel periodo successivo avrebbe permesso una
promozione con il 01.01.88 se non fosse subentrata l'assenza sopracitata.
A partire dal
04.01.88 l'incapacità lavorativa manifestatasi in seguito all'infortunio
avvenuto durante il servizio militare, che ha causato assenze fino all'inizio
del 1990, e il successivo infortunio professionale hanno impedito qualsiasi
altra promozione.
Il fatto che
l'assenza di 57 giorni sia stata dovuta a malattia può servire
all'assicurazione militare per escludere un rapporto di causalità diretta con
l'infortunio e quindi per non riconoscere risarcimenti, non cambia però la
posizione del sig. ____________ nei confronti del datore di lavoro e della
relativa applicazione della normative riguardanti le promozioni.
Riteniamo quindi
che il caso del sig. __________ sia stato trattato in modo corretto e nel
rispetto dei vigenti regolamenti delle __________."
(Doc. _)
1.6 Il 14 febbraio 1996 il nuovo
giudice delegato ha posto alcuni quesiti al signor __________, che ha risposto
il 28 febbraio 1996 (cfr. Doc. _).
Copia di questa
documentazione è stata subito trasmessa alle parti (Doc. _).
in
diritto
2.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1
LAM (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 1993) sono coperte
dall'assicurazione, conformemente alle disposizioni della medesima legge, solo
le conseguenze pecuniarie dirette di un danno alla salute fisica o
mentale dell'assicurato (vedi pure art. 8 cpv. 1 OAM "la perdita di
guadagno corrisponde alla differenza tra il guadagno che l'assicurato avrebbe
presumibilmente realizzato durante il periodo in causa se ne fosse stato
impedito dalla malattia assicurata, e quello che egli ha effettivamente attuato
durante questo lasso di tempo"). Ciò vale in particolar modo in caso di
scemata possibilità di avanzamento economico quale elemento dell'invalidità
(STFA 1968 pag. 88 segg.). Al riguardo, corrispondendo l'invalidità
all'incapacità di guadagno permanente o di lunga durata, la valutazione della
stessa deve essere operata tenendo conto pure delle possibilità di avanzamento
professionale che l'assicurato avrebbe normalmente raggiunto se non ne fosse
stato privato.
Per ammettere tale ipotesi
debbono tuttavia esistere concreti elementi di riferimento secondo i quali
l'assicurato effettivamente avrebbe realizzato un avanzamento professionale con
rispettivo incremento del reddito se non fosse divenuto invalido. Semplici
dichiarazioni di intenzione non sono sufficienti; l'intenzione di progredire
professionalmente deve invece già essere evidenziata mediante iniziative
concrete quali la frequenza di corsi, l'inizio di studi, ecc. (DTF 96 V 30;
STFA 1968 pag. 93; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht pag.
356 seg.).
In una sentenza del 27
agosto 1992 nella causa B.P., il Tribunale federale delle assicurazioni ha
respinto il ricorso di un assicurato, operatore presso il centro cantonale di
informatica, che voleva diventare istruttore militare, rilevando in
particolare:
"
Se fino al 1983 i presupposti materiali non erano dati, deve pur
essere ammesso che egli aveva al termine della scuola reclute del 1986, in cui
occasione pagava il grado di capitano, ottenuto qualifiche positive. Ciò
significa che l'assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe adempiuto i
presupposti per essere assunto come candidato istruttore se, comunque, avesse
superato un esame psicotecnico, e sempre che il capo dell'istruzione,
nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, avesse dato parere positivo.
Tuttavia, il
candidato istruttore è in seguito tenuto a frequentare con successo i corsi
presso il __________ ed è sottoposto a prova. Ora, nell'evenienza concreta
possono se del caso essere riconosciuti i presupposti - salvo lo stato uditivo
del ricorrente - per ottenere la qualifica di candidato istruttore. Come
rettamente hanno posto in rilievo i primi giudici, non esiste invece affidante
sicurezza che l'assicurato avesse in seguito adempiuto tutte le altre
condizioni per essere assunto in forma stabile quale istruttore, né che nella
scelta dei candidati validi tra tutti quelli rispondenti ai requisiti sarebbe
stato privilegiato."
2.2 Nella fattispecie il R. 128.1
delle __________ che regola "le condizioni richieste per le nomine e le promozioni"
alla cifra 025 prevede testualmente:
"
Ove trattasi di giudicare se un collaboratore, possa essere
promosso, oppure di scegliere la persona che occupi un posto, sono
determinanti, soprattutto le capacità, le prestazioni, la condotta e l'esperienza.
Per i posti che presuppongono un'attività di capo, bisognerà porre particolare
attenzione all'attitudine a dirigere il personale. Ci si deve comunque poter
aspettare che il collaboratore soddisfi sotto ogni punto di vista, salute
compresa, le esigenze poste dalla nuova funzione.
A parità di
attitudini dimostrate dai vari candidati, bisognerà pure considerare la
formazione, gli anni di servizio e l'età.
La nomina ad un
posto attribuito ad una classe di stipendio più elevata, nei tre anni che
precedono il momento normale del pensionamento, dev'essere limitata a casi
eccezionali, che la giustifichino.
L'autorità di
nomina ha la facoltà di subordinare la nomina in questione, oppure la
promozione, al risultato di un esame, di un periodo di prova o di pratica.
Il fatto di avere
il numero di anni di servizio e d'età richiesti per ottenere una promozione, o
di essere al massimo della classe di stipendio corrispondente alla sua
funzione, non dà diritto, al collaboratore, di venir promosso.
Se la promozione è differita,
se ne devono spiegare i motivi al collaboratore. All'occorrenza, il servizio
del personale verrà interessato al caso."
(Doc. _)
Dagli atti dell'incarto
emerge poi che l'assicurato, a partire dal 1° gennaio 1987, non è stato
promosso, non per motivi di salute, ma per le sue prestazioni insoddisfacenti
(cfr. Doc. _).
In uno scritto dell'11
febbraio 1993 il capo __________, __________ ha poi precisato che le qualifiche
dell'assicurato "si erano complessivamente migliorate durante buona parte
del 1987, per cui avrebbe potuto ottenere la promozione con il 1° gennaio
1988" (cfr. Doc. _).
In realtà l'assicurato non
ha ottenuto nessuna promozione a partire dal 1° gennaio 1988. Inoltre, durante
l'anno 1987, non ha fatto registrare nessuna assenza del lavoro a seguito delle
affezioni in relazione causale con il servizio militare.
Il patrocinatore di
__________ sostiene però che il mancato avanzamento a partire dal 1° gennaio
1989 è imputabile esclusivamente alle sue condizioni di salute e in particolare
all'assenza dal lavoro totale e poi parziale nel periodo gennaio - giugno 1988,
riconosciuta dall'assicurazione-militare (cfr. consid. 1.1).
Al fine di chiarificare
questo aspetto il TCA ha interpellato il capoufficio __________.
Egli ha precisato che
l'assicurato non è stato promosso al posto di maestro artigiano nella sezione
"falegnami, classe di stipendio 12, a partire dal 1° gennaio 1988 avendo
accumulato 83 giorni di assenza per malattia".
Alla domanda del TCA che
chiedeva "se la promozione, in caso di buone condizioni di salute e di
prestazioni sufficienti, è di regola automatica o è pure determinata di altri
fattori", __________ ha così risposto:
"
La promozione, con buone prestazioni, comportamento adeguato e
assenze nella norma avviene di regola a ritmo biennale fino al
raggiungimento della classe finale prevista per il posto di lavoro
occupato." (Doc. _)
Preso atto di queste
risposte ed alla luce degli atti dell'incarto il TCA ritiene di poter
concludere, valutando le prove in applicazione del criterio della probabilità
preponderante, caratteristica del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF
121 V 6, DTF 119 V 9, DTF 117 V 360, DTF 115 V 142-143, DTF 110 V 312, Th. Locher,
"Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 331-332;
J.L. Duc, "Les assurances sociales en Suisse pag. 829), che l'assicurato,
a causa dei problemi di salute per i quali l'assicurazione militare è tenuta a
fornire le sue prestazioni, non ha potuto essere promosso alla classe di
stipendio 12 a partire dal 1° gennaio 1989.
In simili condizioni,
richiamata la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.1), poiché ci
troviamo in presenza di conseguenze pecuniarie dovute al danno alla salute
fisica dell'assicurato, l'assicurazione militare verserà le sue prestazioni
nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, tenendo conto del salario
che __________ avrebbe potuto conseguire nella classe di stipendio 12.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto e la decisione dell'UFAM del 23 agosto 1993 è annullata.
§) Di
conseguenza l'UFAM indennizzerà l'assicurato per lo scapito economico nel
periodo 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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