Incomplete assessment of income value; remand for new valuation

40.2006.13Altro tribunale17 ott 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The owner challenged a revised official valuation of parcel no. 1775. The appellate expropriation tribunal found that the valuation office had completely omitted any income-value assessment and had not explained the choice. Because the statutory scheme requires both metric and income value for built property, and because the defect could not be cured at second instance, the court allowed the appeal, annulled the office’s decision, and remanded the file for a new decision after further investigations. The office was ordered to pay the CHF 500 court fee.

Massima Omnilex

Art. 16 cpv. 2, 18 cpv. 1–3 Lst.; Art. 26 cpv. 1, 38 cpv. 1, 3 and 4 Lst.; Art. 59 and 65 LPamm; where the statutory valuation of built land requires consideration of both metric value and income value, an authority that excludes the income value altogether must at least state concise reasons for that choice. Failure to determine a legally relevant valuation component and failure to motivate the omission constitute a manifestly incomplete establishment of the facts and a breach of the duty to give reasons. Such a defect is not cured by full appellate review if the lower authority never examined the point; the matter must be remanded for new decision. Cost consequences follow the outcome and may be charged to the losing authority.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 40.2006.13

Data decisione, Autorità: 17.10.2006, TE

Titolo: accertamento della fattispecie incompleto per mancata determinazione del valore di reddito

Incarto n. 40.2006.13 LUGANO

Lugano 17 ottobre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Gianfranco Sciarini arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 9/10 gennaio 2006 da

RI 1 rappr. dall’ RA 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 14 dicembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,

relativamente al mappale no. 1775 RFD di __________,

esperito il sopralluogo in data 27 luglio 2006,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

1.2. Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3 Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

  1. Per la part. no. 1775 RFD di RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 1'087'368.—.

Il reclamo interposto in data 19 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con decisione del 14 dicembre 2005.

L’autorità di prima istanza, anche a seguito dell’esperimento di un sopralluogo, ha confermato la propria decisione in merito a tutte le censure sollevate dal reclamante, in particolare per ciò che riguarda il valore cubimetrico esposto per gli edifici, i costi accessori e il valore metrico del terreno, ribadendo che le argomentazioni elencate nel reclamo sono già state adeguatamente considerate.

  1. Con ricorso 9 gennaio 2006 RI 1 é insorto innanzi a questo Tribunale, postulando una riduzione della stima complessiva del mappale in oggetto a fr. 799'100.--. Ciò poiché, a mente del ricorrente, la determinazione del valore metrico degli edifici e del terreno non rispetta i criteri di prudenzialità previsti dalle nuove normative di legge.

  2. In sede di sopralluogo esperito il 27 luglio 2006 il Tribunale ha constatato che l’edificio è composto da un piano semi-interrato parziale, comprendente un garage, una lavanderia e una cantina sotto la terrazza sul fronte nord, e da due ulteriori piani così strutturati:

  • il piano terreno presenta nella parte sud, spazi giorno con soggiorno, sala da pranzo-salotto con cucina attrezzata, un atrio e un wc, e nella parte nord, una camera con bagno-doccia-wc (rifatti nel 2005) e cameretta;
  • il piano superiore è invece composto da un soggiorno, un vano cucina non utilizzato, tre camere, un vestibolo, due bagni e wc. L’abitazione presenta pure un solaio. Lo stato delle finiture e di conservazione generale è da ritenere buono. Il Tribunale ha potuto inoltre constatare che la parte del mappale posta ad est (versante lago) denota dei cedimenti di terreno con conseguente spostamento verso valle del muro di sostegno.
  1. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1 proprietario dell’oggetto stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).

6.1. I fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

A seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2. Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.

6.3. Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento, sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).

Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto, l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

6.4. Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

  1. In concreto, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e ritornare gli atti all’autorità di prima istanza per nuovo giudizio.

Ciò poiché l’UCS ha tralasciato di determinare il valore di reddito, escludendolo completamente dal calcolo della stima, senza peraltro fornire alcuna concreta spiegazione in merito. A fronte dei contenuti inequivocabili dell’art. 16 cpv. 2 Lst. l’omissione appare del tutto inspiegabile oltre che errata. L’estimo deve infatti corrispondere al principio basilare secondo cui un bene immobiliare vale quanto rende (cfr. Messaggio 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova Lst., ad art. 19).

Ora, anche se il Tribunale di espropriazione, che non è vincolato dalle domande dei ricorrenti (art. 38 cpv. 3 Lst.), giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.), la lacuna non è invero sanabile in questa sede, ritenuto che oltre a ciò l’autorità di prima istanza non è nemmeno entrata nel merito delle motivazioni che l’hanno portata ad operare una tale scelta.

Pertanto, ai sensi degli art. 59 e 65 LPamm., applicabili alla fattispecie concreta in virtù del rinvio generale contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst, ritenuto che l’autorità di prima istanza ha accertato la fattispecie in modo palesemente incompleto tralasciando di determinare il valore di reddito e omettendo di motivare perlomeno succintamente le ragioni concrete che l’hanno indotta in questa sua scelta, violando così l’art. 26 cpv. 1 LPamm., la causa deve esserle rinviata per nuovo giudizio. Diversamente i ricorrenti si vedrebbero ingiustamente preclusa un’istanza di giudizio.

8.1. Di conseguenza, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UCS affinché, effettuati i necessari accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

8.2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la decisione 14 dicembre 2005 è annullata e l’incarto è rinviato all’Ufficio cantonale di stima affinché, esperiti i dovuti

accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

  1. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.

  2. La presente decisione è definitiva.

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

official valuationincome valuemetric valueremandduty to reasonincomplete fact-findingcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the official valuation was unlawful because the income value was not determined

Decisione estratta

Yes. The valuation authority omitted an essential component of the valuation method and gave no concrete reasons for excluding it.

Motivazione estratta

For built land, the law requires consideration of both metric value and income value. The lower authority left income value out entirely, did not explain why, and thus failed to establish the facts completely.

Questione giuridica chiave

Whether the appellate court could cure the defect itself

Decisione estratta

No. The factual lacuna and lack of reasoning were not curable on appeal, since the lower authority had not examined the issue at all.

Motivazione estratta

Because the first-instance authority did not investigate or motivate the exclusion of income value, a remand was necessary to preserve a full instance of review.

Questione giuridica chiave

Who bears the court fee

Decisione estratta

The cantonal valuation office must bear the CHF 500 court fee as the losing party.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome and are charged to the unsuccessful authority.

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