Property valuation appeal granted; remand for missing income valuation

40.2005.165Altro tribunale10 apr 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed against the cantonal valuation of parcel no. 1946 after the Office of cantonal valuation partially accepted the objection and fixed the official value at CHF 578,200. The Tribunal of expropriation held a site inspection and found the factual situation consistent with the plans. It allowed the appeal because the lower authority had entirely omitted the income-value assessment without explanation and had also failed to motivate why it only partially reduced the building volume. The decision was annulled and the case remanded for a new assessment; costs were imposed on the Office of cantonal valuation.

Massima Omnilex

Art. 16 cpv. 2 Lst.; art. 38 Lst.; art. 26 cpv. 1 LPamm.; omission of mandatory income-value assessment and inadequate reasoning in property valuation proceedings justify annulment and remand. Where the first-instance authority has established the facts incompletely and has not set out the concrete grounds for partially granting the claim, the defect cannot be cured on appeal if doing so would deprive the parties of one level of jurisdiction. In such a situation, the appellate authority must remit the file for a new decision; costs follow the losing party under art. 38 cpv. 4 Lst.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 40.2005.165

Data decisione, Autorità: 10.04.2006, TE

Titolo: Decisione annullata ed incarto rinviato all'UCS per un nuovo giudizio: omessa determinazione ed applicazione del valore di reddito, carenza di motivazione, preclusione di un'istanza di giudizio.

Incarto n. 40.2005.165


Lugano 10 aprile 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Ferruccio Robbiani ing. Eraldo Pianetti

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 23/24 agosto 2005 da

RI 1,

contro

la decisione su reclamo emessa il 29 luglio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,

relativamente al mappale no. 1946 RFD di __________,

esperito il sopralluogo in data 17 febbraio 2006,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto e in diritto

1.1.

Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

1.2.

Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

  1. Per la part. no. 1946 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 608'200.-.

Il reclamo interposto in data 29 agosto 2004 da RI 1 è stato parzialmente accolto dall’UCS con decisione 29 luglio 2005.

L’autorità di prima istanza ha ridotto la volumetria dell’edificio principale sub. AB da 1'599 a 1'492 mc confermando per il resto la propria decisione. L’UCS ha in particolare ribadito che nella fattispecie concreta è stata tralasciata integralmente la valutazione a reddito ed è stata eseguita una stima “solo metrica”, ossia “una valutazione sulla base della volumetria ridotta mediante fattori correttivi determinati dall’Autorità (art. 18 RALst.)”.

Il valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 578'200.-

  1. Con ricorso del 23/24 agosto 2005 RI 1 sono insorti innanzi a questo Tribunale postulando la riduzione della volumetria dell’edificio principale sub. AB da 1'492 a 1'317 mc e, meglio, come risulta dai piani e dal conteggio prodotti, con conseguente adeguamento del valore ufficiale di stima.

  2. Nel corso del sopralluogo esperito il 17 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato che i piani prodotti dai ricorrenti e le relative misure corrispondono alla situazione effettiva. L’edificio principale, abitato unicamente dai proprietari, presenta uno stato di conservazione e delle finiture che si possono definire buone.

  3. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietari dell’oggetto stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande dei ricorrenti e può riformare la decisione anche a loro danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.1.

I fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

A seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2.

Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.

6.3.

Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento, sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).

Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto, l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

6.4.

Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

  1. In concreto, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e ritornare gli atti all’autorità di prima istanza per nuovo giudizio.

Ciò poiché l’UCS ha tralasciato di determinare il valore di reddito, escludendolo completamente dal calcolo della stima, senza peraltro fornire alcuna concreta spiegazione in merito. A fronte dei contenuti inequivocabili dell’art. 16 cpv. 2 Lst. l’omissione appare del tutto inspiegabile oltre che errata.

Ora, anche se il Tribunale di espropriazione, che non è vincolato dalle domande dei ricorrenti (art. 38 cpv. 3 Lst.), giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.), la lacuna non è invero sanabile in questa sede, ritenuto che oltre a ciò l’autorità di prima istanza non è nemmeno entrata nel merito delle motivazioni che l’hanno portata a ridurre unicamente in misura parziale la volumetria dell’edificio principale sub. AB e quindi ad accogliere solo parzialmente le richieste di giudizio.

Pertanto, ai sensi degli art. 59 e 65 LPamm., applicabili alla fattispecie concreta in virtù del rinvio generale contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst, ritenuto che l’autorità di prima istanza ha accertato la fattispecie in modo palesemente incompleto tralasciando di determinare il valore di reddito e ha altresì omesso di motivare le ragioni concrete che l’hanno indotta ad accogliere solo parzialmente il reclamo, violando così l’art. 26 cpv. 1 LPamm., la causa deve esserle rinviata per nuovo giudizio. Diversamente i ricorrenti si vedrebbero ingiustamente preclusa un’istanza di giudizio.

8.1.

Di conseguenza, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UCS affinché, effettuati i necessari accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

8.2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la decisione 29 luglio 2005 è annullata e l’incarto è rinviato all’Ufficio cantonale di stima affinché, esperiti i dovuti

accertamenti, proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

  1. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.

  2. La presente decisione è definitiva.

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the official valuation had to include an income value assessment and whether its omission justified annulment.

Decisione estratta

The valuation was unlawful because the income value was completely omitted without a concrete explanation.

Motivazione estratta

Art. 16 cpv. 2 Lst. requires a mixed valuation based on metric and income value; the omission was unexplained and erroneous.

Questione giuridica chiave

Whether the case could be cured by the appellate court despite incomplete fact-finding and insufficient reasoning by the lower authority.

Decisione estratta

No; the defect could not be cured on appeal and the matter had to be remanded for a new decision.

Motivazione estratta

The lower authority had incompletely established the facts and failed to state the concrete reasons for only partially upholding the complaint, thereby depriving the appellants of one instance of review.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs.

Decisione estratta

Court costs were charged to the Office of cantonal valuation as the losing party.

Motivazione estratta

The respondent lost the case, so justice fees were imposed on it.

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