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Numero d'incarto:
40.2003.4
Data decisione, Autorità:
16.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
40.2002.1
40.2003.4
Bellinzona
16
giugno 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, fu
__________ e fu __________, nato
a __________ il __________arzo 1936, domiciliato a __________, meccanico,
divorziato
(difeso dall'avv. __________
__________, __________)
accusato di contravvenzione alla LF sulle
case da gioco, per avere
– gestito, insieme con __________
__________, dal mese di gennaio fino al 15 giugno 2000, presso il ristorante
__________ di __________, un apparecchio automatico da gioco del tipo
__________ __________ utilizzandolo per i giochi d'azzardo,
reato previsto dall'art. 56
cpv. 1 lett. a, c LCG;
– gestito, insieme con __________
__________, dal mese di aprile 2000 e dal mese di luglio 2000 fino al 27
novembre 2000, presso il bar __________ di __________, due apparecchi
automatici da gioco del tipo __________ __________ utilizzandoli per i giochi
d'azzardo,
reato previsto dall'art. 56
cpv. 1 lett. c LCG;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito – per i fatti di __________,
con decisione penale ____________________ 2002 della Commissione federale
delle case da gioco, __________, che propone:
-
la condanna
dell'accusato al pagamento di una multa di fr. 2500.–,
-
la confisca
dell'importo di fr. 118.40 rinvenuto nell'apparecchio,
-
la condanna al
risarcimento di fr. 6875.– a titolo di confisca di valori patrimoniali non più
reperibili,
-
la confisca e
la distruzione dell'apparecchio automatico da gioco __________ __________ sequestrato
il 15 giugno 2000,
-
la condanna al
pagamento delle tasse di decisione e di stesura di complessivi fr. 2000.–;
– per i fatti di __________,
con decisione penale __________ del __________ __________ 2002 della predetta
Commissione, che propone:
-
la condanna
dell'accusato al pagamento di una multa di fr. 10 000.–,
-
la confisca
dell'importo di fr. 220.– rinvenuto nell'apparecchio,
-
la condanna al
risarcimento di fr. 12 500.– a titolo di confisca di valori patrimoniali
non più reperibili,
-
la confisca e
la distruzione degli apparecchi automatici da gioco __________ __________ sequestrati
il 27 novembre 2000,
-
la condanna al
pagamento delle tasse di decisione e di stesura di complessivi fr. 3250.–;
viste le richieste di giudizio di un
tribunale presentate dall'accusato il 3 aprile e il 2 luglio 2002;
indetto il dibattimento 16 giugno 2003,
al quale sono intervenuti l'accusato e il difensore avv. __________ __________;
disposta la riunione degli incarti
____________________ e ..__________;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura delle decisioni penali, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ritiene
che la fattispecie non rientri nel campo d'applicazione dell'art. 56 LCG ma –
tutt'al più – della legislazione cantonale; sulla confisca dei valori
patrimoniali, nega che gli apparecchi sequestrati abbiano reso le somme evocate
dalla CFCG (tanto meno al netto, come andrebbe calcolato il guadagno) e
contesta il metodo di calcolo comparativo di cui alla decisione penale; chiede
in definitiva il proscioglimento dell'accusato dall'imputazione e si oppone
alla confisca delle somme e dei valori patrimoniali; non si oppone invece alla
confisca e alla distruzione degli apparecchi, divenuti in seguito illeciti; in
via subordinata, postula una drastica riduzione della multa a un massimo di fr.
1000.–;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
-
se l'imputato è autore
colpevole di contravvenzione alla LF sulle case da gioco, art. 56 cpv. 1
lett. a, c LCG, commessa nelle circostanze di cui sopra,
-
in caso di risposta affermativa
al quesito n. 1, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
-
se dev'essere ordinata la
confisca delle somme di fr. 118.40 e di fr. 220.– ritrovate negli apparecchi
automatici sequestrati, così come degli importi di fr. 6875.– e di fr.
12 500.– a titolo di valori patrimoniali non più reperibili,
-
se dev'essere ordinata la
confisca e la distruzione degli apparecchi automatici da gioco __________
__________ sequestrati il 15 giugno () e il 27 novembre 2000
(),
-
il giudizio sugli oneri
processuali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che nel corso del 2000 la
Commissione federale delle case da gioco ha avviato due indagini distinte a
carico di __________ __________, sospettato di avere gestito in un esercizio
pubblico di __________ e in uno di __________, da gennaio a novembre 2000, tre
apparecchi automatici da gioco del tipo __________ __________ utilizzandoli per
i giochi d'azzardo;
che esperite le inchieste, con
decreti penali del 23 novembre 2001 e del 28 marzo 2002 la Commissione federale
delle case da gioco ha riconosciuto __________ __________ colpevole di
violazione dell'art. 56 cpv. 1 LCG e ha proposto la condanna dell'imputato al
pagamento di due multe di fr. 2500.– e fr. 10 000.–, alla rifusione di
complessivi fr. 19 375.– a titolo di "confisca di valori patrimoniali
non più reperibili", al pagamento di oneri amministrativi di fr. 3750.–, e
ha prospettato inoltre la confisca di fr. 338.40 rinvenuti negli apparecchi da
gioco, così come la confisca e la distruzione degli apparecchi medesimi;
che, in esito alle opposizioni
presentate dall'accusato il 18 dicembre 2001 e il 24 aprile 2002, con decisioni
penali del 28 marzo e del 27 giugno 2002 la Commissione federale delle case da
gioco ha confermato sostanzialmente i predetti decreti penali, ponendo a carico
dell'accusato ulteriori oneri amministrativi di fr. 1500.–;
che con lettere del 3 aprile e
del 2 luglio 2002 __________ __________ ha chiesto di essere giudicato da un
tribunale;
considerato in diritto:
che la CFCG ha ravvisato in
concreto la violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. a e c LCG, per avere
l'accusato gestito tre apparecchi automatici da gioco del tipo __________
__________ utilizzandolo per i giochi d'azzardo;
che la difesa ritiene invece
che la fattispecie non rientri nel campo d'applicazione dell'art. 56 LCG ma –
tutt'al più – della relativa legislazione cantonale la quale non è però oggetto
dell'attuale procedimento;
che l'apparecchio __________
__________, come rilevato sia dalla CFCG sia dalla difesa, è stato autorizzato
dall'amministrazione federale con risoluzione del 2 dicembre 1997 come
apparecchio automatico per i giochi di intrattenimento, non sottoposto alla
legislazione federale sulle case da gioco;
che tale autorizzazione è stata
invero revocata con decisione del 28 febbraio 2001, la CFCG avendo accertato
come l'apparecchio in rassegna veniva regolarmente utilizzato per giochi
d'azzardo;
che nel periodo dei fatti
rimproverati all'accusato (gennaio-novembre 2000), l'apparecchio __________
__________ non configurava tuttavia – di per sé – un "apparecchio per il
gioco d'azzardo";
che, come giustamente
sottolineato dalla difesa, all'accusato non può dunque essere rimproverato di
avere "installa[to], allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi
automatici per i giochi d'azzardo" nel senso dell'art. 56 cpv. 1
lett. c LCG;
che, per quanto attiene all'art.
56 cpv. 1 lett. a LCG (per altro ravvisato solo nel decreto penale relativo ai
fatti di __________), invano si cercherebbe nel fascicolo processuale qualsiasi
elemento atto a far ritenere che l'accusato abbia organizzato o gestito giochi
d'azzardo per mestiere;
che l'imputato deve in
definitiva essere prosciolto da ogni addebito;
che, ciò posto, decade anche la
prospettata confisca delle somme sequestrate negli apparecchi – non essendo
esse provento di reato – così come la confisca di valori patrimoniali non
reperibili per complessivi fr. 19 375.–, sul cui ammontare non basta per
altro la stima realizzata dal Canton __________ riguardo a un non meglio
precisato "ricavo mensile di un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo";
che gli apparecchi automatici
devono essere per converso confiscati e distrutti a norma dell'art. 58 CP –
indipendentemente dalla commissione di un reato – giacché divenuti illeciti in
seguito alla già citata risoluzione del 28 febbraio 2001;
per questi motivi,
visti gli art. 56 cpv. 1 lett. a, c
LCG; 58 seg. CP; 73 segg. DPA; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'accusa di contravvenzione
alla LF sulle case da gioco, per i fatti avvenuti ad __________ nelle
circostanze descritte decisione penale __________ __________ 2002 e ad
__________ nelle circostanze descritte nella decisione penale __________
__________ del ____________________ 2002;
ordina la confisca e la distruzione
degli apparecchi automatici da gioco __________ __________ sequestrati il 15
giugno 2000 ad __________ e il 27 novembre 2000 ad __________;
soprassiede al prelievo di tasse e spese
amministrative e giudiziarie;
avverte le parti del diritto di
ricorrere, tramite questo giudice, alla Corte di cassazione e revisione penale
entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza
motivata, presentando un memoriale in tre esemplari con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Intimazione a:
__________ __________,
__________,
avv. __________ __________,
__________,
Commissione federale delle case
da gioco, __________,
Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti,
__________,
Procuratore pubblico Claudia Solcà,
__________,
Procuratore pubblico della
Confederazione, __________,
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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