AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
40.2003.3
Data decisione, Autorità:
13.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
40.2003.3
64.4.48010.251.97
(ex
P.41/17.97)
Bellinzona
1
luglio 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________,
prevenuto colpevole di 1. contravvenzione doganale,
art. 74 cifra 6 Legge federale sulle dogane (LD),
- infrazione ai divieti,
art. 76 cifra 1 LD,
per
aver fatto dichiarare all'importazione presso l'ufficio doganale di Chiasso
strada, il 19 febbraio 1997 e il 3 marzo 1997, in qualità di direttore della
divisione esportazioni presso la ditta __________ due invii di formaggio
Provolone P X 6 Dolce come conforme alle norme GATT alla voce di tariffa
0406.9039/esente, soggetto al permesso d'importazione, anziché come non
conforme alle norme GATT alla voce di tariffa 0406.9091/298.60, anche soggetto
al permesso d'importazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decisione
penale del 23 ottobre 2002 no. 64.4.48010.251.97 (ex P.41/17.97)
dell'Amministrazione federale delle dogane AFD, Direzione generale delle
dogane, Berna, con cui è stato deciso:
-
è condannato ad una multa di fr. 1'700.--.
- All'opponente
sono addossate le seguenti spese:
le spese di procedura del decreto penale (ridotte) fr. 100.--.
-
La
persona colpita dalla presente decisione può entro 10 giorni dalla
notificazione, chiedere alla Direzione generale delle dogane, 3003 Berna, di
essere giudicata da un tribunale.
-
La Direzione delle dogane,
Lugano è incaricata di riscuotere la multa e le spese di procedura.
preso atto della richiesta
di essere giudicato da un tribunale notificata tempestivamente dall’imputato in
data 29/30 ottobre 2002;
visto il rinvio a
giudizio di data 5 febbraio 2003 della Direzione generale delle dogane;
richiamate l'istanza 23
giugno 2003 dell'imputato, con la quale ha chiesto di essere esonerato dalla
comparsa al dibattimento ex art. 75 cpv. 5 DPA e la relativa decisione di
dispensa del 24 giugno 2003;
ammesso agli
atti il memoriale difensivo scritto 17 giugno 2003 dell'imputato;
indetto il
dibattimento 1° luglio 2003, al quale è intervenuta unicamente
l'Amministrazione federale delle dogane, Direzione generale delle dogane,
Berna, rappresentata dal signor __________, mentre il Procuratore pubblico del
Cantone Ticino Giovan Maria Tatarletti ed il Ministero pubblico della
Confederazione hanno rinunciato a presenziare;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura della decisione penale;
sentita l'autorità
inquirente, il cui rappresentante chiede la conferma integrale della decisione
penale impugnata, così come indicato nella richiesta di rinvio a giudizio del 5
febbraio 2003. A suo modo di vedere la pena è proporzionata all'infrazione
commessa, al fatto che sicuramente l'imputato ha commesso l'infrazione per
negligenza e non per dolo ed alle circostanze specifiche del caso concreto;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
- È il
signor __________ autore colpevole di:
1.1. Contravvenzione
doganale, art. 74 cifra 4 LD?
1.2. Infrazione
ai divieti, art. 76 cifra 1 LD?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere inflitta una pena
all’imputato?
-
A chi
devono essere caricati gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
che il 19 febbraio 1997
ed il 3 marzo 1997 la ditta di spedizione __________ SA, __________, ha
provveduto allo sdoganamento presso l'ufficio delle Dogane di Chiasso-Strada,
di due partite di formaggio Provolone P X 6 Dolce di lordi kg 1'455,4,
rispettivamente kg 239,5 provenienti dalla ditta __________ e destinate alla
ditta __________;
che
su indicazione del signor __________, allora responsabile dell'esportazione
della ditta __________, la casa di spedizione ha designato ai funzionari
doganali il formaggio in questione come "conforme GATT", indicando la
voce di tariffa 0406.9039/esente;
che,
a seguito di analisi effettuate dal competente ufficio dalla Direzione generale
delle dogane, Berna su dei campioni dei due carichi del Provolone importato, è
risultato che il tenore di acqua presente in quello del primo invio era del
60,1%, mentre in quello della seconda partita era del 58,6%;
che
per contro un formaggio Provolone con una percentuale di acqua superiore al 54%
deve essere considerato formaggio a pasta semi dura;
che
il Provolone in esame, per poter essere sdoganato alla voce tariffaria
0406.9039, avrebbe dovuto presentare le caratteristiche di un formaggio a pasta
dura (fino al 54% di tenore di acqua nel formaggio sgrassato), come richiesto
dalla Convenzione internazionale del 1 giugno/18 luglio 1951 sull'uso delle
designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi (Convenzione di
Stresa), elenco B;
che
di conseguenza il formaggio in questione avrebbe dovuto essere classificato
invece come altro formaggio a pasta semi dura, alla voce di tariffa 0406.9091,
e dunque assoggettato al dazio di fr. 298.60 per kg 100 di peso lordo, per
complessivi fr. 5'060.95 (fr. 298.60 x 1'694,9);
che
in occasione del suo interrogatorio del 2 aprile 1997, il signor __________ ha
dichiarato di essere il direttore d'esportazione della ditta __________ e di
essere il responsabile del settore amministrativo per quanto concerne
l'esportazione verso la Svizzera, nonché di essere a conoscenza delle
disposizioni relative al tenore di acqua ammesso per i formaggi a pasta dura e
del fatto che la dogana elvetica sdogana il formaggio sulla base della fattura
emessa dal venditore;
che
con scritto di data 18 giugno 1997 l'imputato è insorto contro la decisione di
accertamento del 22 maggio 1997 della Direzione delle dogane di Lugano/Servizio
inquirente (D IV), sostenendo che il Provolone è un formaggio a pasta semi
dura, per cui è da considerare conforme al GATT e da mandare esente da dazio.
In effetti il citato decreto aveva appurato e confermato che il Provolone
oggetto dei due invii, per poter essere sdoganato alla voce tariffa 0406.9039,
avrebbe dovuto presentare le caratteristiche di un formaggio a pasta dura come
richiesto dalla Convenzione di Stresa, elenco B. Poiché il tenore di acqua risultante
dagli esami non rientrava nei parametri, il Provolone in questione ha dovuto
essere inserito nella categoria "altri formaggi a pasta semi dura"
della voce di tassazione n. 0406.9091 e pertanto assoggettato al dazio di fr.
298.60/kg di peso lordo;
che
tale ricorso è stato respinto dalla Direzione generale delle dogane con
risoluzione del 24 settembre 1998, essendo stato nuovamente ribadito che il
Provolone è incontestabilmente un formaggio a pasta dura. Questa posizione è
stata pure confermata dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale
(CRD) il 27 gennaio 2000, in quanto chiamata dall'imputato ad esprimersi sul
tema, con impugnazione del 23 ottobre 1998. Tale decisione è infine cresciuta
in giudicato;
che
con decreto penale del 27 dicembre 2000 la Direzione generale delle dogane ha
ritenuto l'imputato colpevole di contravvenzione doganale e infrazione ai
divieti per negligenza e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr.
1'700.--, poi ridotta a fr. 1'000.-- con decisione penale di data 23 ottobre
2002 a seguito dell'opposizione del signor __________, oltre alle spese di
procedura;
che
in base all'art. 29 LD le persone soggette all'obbligo della denuncia doganale
devono prendere tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione del controllo
doganale stesso e per stabilire l'obbligo di pagare il dazio;
che
sono persone soggette a tale obbligo tutti coloro che trasportano merce oltre
il confine ed i loro mandanti, cioè le persone che hanno effettivamente
predisposto l'importazione dei prodotti in questione (DTF 107 Ib 198, 200 s.),
art. 9 LD;
che
dal 1995, anno di entrata in vigore del regime GATT, l'importazione di
formaggio è soggetta all'obbligo di permesso secondo l'art. 2 dell'Ordinanza
del 17 maggio 1995 sull'importazione di latte e latticini, di oli e grassi
commestibili (OILOC, attualmente art. 1 dell'Ordinanza concernente
l'importazione di prodotti agricoli, OIAgr);
che
infrazioni all'obbligo di ottenere il permesso per l'importazione di simili
prodotti devono essere perseguite sulla base della legislazione doganale,
(vecchio art. 16 OILOC, attualmente art. 175 Legge federale sull'agricoltura
Lagr);
che
l'Ordinanza federale sulle derrate alimentari (ODerr) distingue tra formaggi a
pasta dura e semi dura a dipendenza proprio del tenore di acqua nel formaggio
sgrassato, art. 55 cpv. 2 ODerr;
che
l'art. 76 cpv. 1 LD reputa colpevole di infrazione dei divieti chiunque
contravviene ai divieti o alle limitazioni vigenti per l'importazione,
l'esportazione o il transito ovvero ne pregiudica l'esecuzione in quanto fa
varcare il confine a merci vietate o sottoposte a limitazioni eludendo il
controllo doganale o effettuando dichiarazioni false o inesatte all'ufficio
doganale competente, oppure contravviene altrimenti a un divieto o a una
limitazione vigente per l'importazione, l'esportazione o il transito;
che
commette un'infrazione doganale pure chi froda il dazio o ne pregiudica la
determinazione dichiarando inesattamente delle merci soggette a dazio oppure
occultandole alla vista, art. 74 cifra 6 LD;
che pure la
negligenza è perseguibile, art. 75 cpv. 3 e art. 77 cpv. 4 LD;
che
non è più possibile in questa sede rimettere in discussione né la
classificazione del formaggio Provolone secondo la Convenzione di Stresa quale
formaggio a pasta dura (e pertanto l'interpretazione data dalle autorità
doganali alla decisione n. 7 con cui il Consiglio permanente per l'applicazione
di questo accordo internazionale ha deciso di inserire nell'elenco B la
denominazione protetta "Provolone"), né l'inserimento delle partite
in esame sotto la categoria tariffaria 0406.9091 invece che 0406.9039 e nemmeno
l'imposizione del dazio di fr. 298.60/kg di peso lordo, in quanto sono state
convalidate con la decisione della Commissione federale di ricorso in materia
doganale del 27.1.2000, ormai da tempo cresciuta in giudicato. La sedente
autorità penale non è pertanto l'istituzione competente per rimettere in
discussione simili dati ma si deve basare su quanto già accertato;
che
pertanto da un punto di vista penale ci si deve solo soffermare sull'esistenza
degli elementi oggettivi e soggettivi dell'art. 74 cifra 6 LD e dell'art. 76
cifra 1 LD;
che
i presupposti dell'art. 74 cifra 6 LD sono stati indubbiamente adempiti
dall'imputato che nella sua veste di direttore delle esportazioni deve essere
ritenuto responsabile per la dichiarazione inveritiera circa la natura del
formaggio importato nelle due occasioni all'origine della presente procedura,
secondo la quale esso avrebbe dovuto essere ritenuto appartenente ad una
categoria per la quale non è previsto dazio;
che
pure l'art. 76 cifra 1 LD risulta essere adempito dalle azioni imputabili al
signor __________;
che
comunque va confermato che l'accusato non ha agito con l'intenzione di frodare
il dazio doganale, ma semplicemente per negligenza, non avendo egli provveduto
a fare analizzare con la dovuta cura i due carichi di Provolone ed a
verificarne la compatibilità con le norme elvetiche, prima di far loro
attraversare il confine;
che,
essendo l'infrazione all'art. 74 LD più grave di quella all'art. 76 LD, è
necessario dare la precedenza alla pena comminata dalla prima, che prevede una
multa fino a 20 volte il dazio frodato (in casu fr. 5'060.95);
che
giusta l'art. 8 DPA le multe inferiori ai fr. 5'000.-- devono essere
commisurate alla gravità dell'infrazione e della colpa, senza che sia
necessario tenere conto di altri elementi;
che
ad ogni modo non può essere dimenticato che il signor __________ ha agito per
negligenza e che è trascorso ormai molto tempo dalla data delle infrazioni, per
cui la multa di fr. 1'000.-- appare equa;
che
le spese della procedura di fronte alle autorità doganali, così come quelle
della presente procedura devono essere caricate all'imputato, poiché ritenuto
colpevole dei reati imputatigli;
visti gli art. 74
cifra 6, 76 cifra 1 LD, 73 e ss. DPA; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ autore
colpevole di:
-
contravvenzione doganale,
art. 74 cifra 6 LD,
-
infrazione ai divieti, art.
76 cifra 1 LD,
per
i fatti compiuti a Chiasso il 19 febbraio 1997 e il 3 marzo 1997 nelle
circostanze descritte nella decisione penale no. 64.4.48010.251.97 (ex
P.41/17.97) del 23 ottobre 2002;
condanna __________,
-
alla multa di fr. 1'000.--;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi
fr. 150.--, oltre a quelle della procedura penale amministrativa di
complessivi 270.--;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
avverte le parti del diritto di
ricorrere tramite questo giudice, alla Corte di cassazione e revisione penale
entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza
motivata, presentando un memoriale in tre esemplari con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Intimazione a:
__________,
Amministrazione federale delle
dogane AFD, Berna,
Procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti, Lugano,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 1000.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 1150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster