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40.2002.6 ΓÇó Negligent tax endangerment: prescription rejected, fine reduced
40.2002.6Altro tribunale11 giu 2003Modified
The Bellinzona Pretura penale ruled on an opposition to a penal decree for negligent tax endangerment under the VAT Act. The accused argued that the prosecution was time-barred and, in any event, that the conduct did not meet the statutory offense. The court rejected the prescription objection, holding that no limitation period had elapsed and that the later amendment to limitation law did not assist the accused because the first-instance decision had already been rendered in time. It then confirmed guilt but reduced the fine from the amount proposed by the administration to CHF 1,000, while charging administrative and judicial costs to the accused.
Art. 11 cpv. 2 DPA; Art. 333 cpv. 5 CP; prescription of contraventions and effect of the amended limitation rules. For negligent endangerment of taxes, the limitation period is five years and is extended only within the statutory limits by interruption. Intervening interrupting acts prevent prescription if no five-year interval elapses. Under the transitional rule of Art. 333 cpv. 5 CP, the amended federal limitation regime applies to unmended special federal statutes; where the former limitation period exceeded one year, it is doubled. Moreover, if a first-instance judgment is rendered before expiry of the applicable limitation period, the action no longer becomes time-barred. The court may nevertheless reassess the penalty in light of the concrete circumstances and reduce the fine compared with the administrative proposal.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 40.2002.6
Data decisione, Autorità: 11.06.2003, PRPEN
Incarto n. 40.2002.6/AMM BU010831
Bellinzona 11 giugno 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1937, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, indipendente (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di messa in pericolo dell'imposta per negligenza, art. 86 cpv. 1 LIVA (61 cpv. 1 OIVA),
per avere omesso di tenere una contabilità conforme a quanto previsto dalle disposizioni legali (art. 86 cpv. 1 lett. c LIVA) e per non avere annunciato i differenti consorzi/società di cui la __________ __________ faceva parte (art. 86 cpv. 1 lett. a LIVA);
fatti avvenuti a __________ dal mese di gennaio 1995 agli inizi del 1997;
perseguito con decreto penale M , rispettivamente decisione penale BU del 4 aprile 2002 della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, che propone quanto segue:
__________ è riconosciuto colpevole di messa in pericolo dell'imposta commessa per negligenza all'interno della __________ __________ ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 lett. a, c LIVA.
In applicazione dell'art. 86 cpv. 1 LIVA e degli art. 6 e 8 DPA, egli è
condannato a una multa di almeno fr. 4800.–.
Le spese della procedura penale innanzi all'amministrazione pari a fr. 700.– sono addossate a __________ __________.
L'incasso della multa e delle spese della procedura penale innanzi all'amministrazione è di competenza esclusiva dell'AFC.
vista l’opposizione al decreto penale interposta dall'accusato il 22 ottobre 2001 e la domanda di essere giudicato da un tribunale del 10 aprile 2002;
indetto il dibattimento per l'11 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e __________ __________ per la divisione principale dell'IVA;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura della decisione penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti – l'autorità amministrativa, la quale chiede in sostanza la conferma della decisione penale;
– il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusato perché i fatti imputatigli non adempiono la qualifica giuridica dell'art. 86 cpv. 1 lett. a e c LIVA, rispettivamente per intervenuta prescrizione dell'azione penale; in subordine conclude perché l'eventuale pena sia commisurata alle circostanze particolari del caso concreto e segnatamente della situazione personale dell'imputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se l'imputato è autore colpevole di messa in pericolo dell'imposta per negligenza, art. 86 cpv. 1 lett. a e c LIVA, commessa nelle circostanze di cui sopra.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato.
Il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che la difesa e l'Amministrazione hanno dichiarato di rinunciare alla motivazione scritta della sentenza, l'Amministrazione postulando solo una breve considerazione inerente alla prescrizione dell'azione penale;
considerato sulla prescrizione dell'azione penale, che per l'art. 11 cpv. 2 DPA, se la contravvenzione consiste – come in concreto – nella messa in pericolo di tasse, il termine di prescrizione è di cinque anni; in caso d'interruzione della prescrizione il termine non può essere prolungato di più della metà;
che in concreto non è intervenuta nessuna prescrizione nel senso della predetta norma, il reato essendo cessato agli inizi del 1997 e non essendo nel frattempo intercorsi cinque anni fra un atto interruttivo e l'altro;
che non giova all'imputato neppure l'eventuale applicazione della modifica legislativa sulla prescrizione in vigore dal 1° ottobre 2002, ove appena si consideri che – per l'art. 333 cpv. 5 lett. b CP – nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, i termini di prescrizione per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati (in concreto da 5 a 10 anni) e che – per l'art. 333 cpv. 5 lett. d CP – l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza (com'è il caso per il decreto penale del 19 settembre 2001);
visti gli art. 86 cpv. 1 lett. a, c LIVA; 1 segg. e 73 segg. DPA; 333 cpv. 5 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di messa in pericolo dell'imposta per negligenza, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nella decisione penale BU__________del 4 aprile 2002;
condanna __________ __________
alla multa di fr. 1000.–,
al pagamento degli oneri della procedura amministrativa di fr. 700.–,
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.–;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le parti del diritto di richiedere, entro 10 giorni dalla notificazione dei dispositivi, la motivazione della sentenza e del diritto di ricorrere entro 20 giorni dalla comunicazione della motivazione scritta;
Intimazione a:
__________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 50.– tassa di giustizia
fr. 50.– spese giudiziarie
fr. 100.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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