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40.2002.3 ΓÇó Late objection against VAT penalty decree
40.2002.3Altro tribunale30 gen 2003Dismissed
A company objected to a VAT penalty decree for failure to submit the 2nd-quarter 1997 return. The Pretura penale held that the decree had been received on 16 February 1998 and that the objection of 3 September 1998 was clearly late under Art. 67 LDPA. The objection was therefore not entertained, the proceedings were struck from the roll, and the penalty decree became enforceable. In view of the company's poor financial situation, the court exceptionally waived fees and expenses. The file was remitted to the VAT division for further action within its competence.
Art. 67 LDPA; late objection against a penalty decree and enforceability of the decree. Objection must be filed within 30 days of notification. If no timely objection is lodged, the penalty decree is assimilated to an enforceable judgment. Proof of receipt by registered mail may establish notification; a party's mere allegation of illness or non-opening of mail does not neutralize the objective lateness absent timely filing. In exceptional circumstances, particularly where financial hardship is shown, the court may waive the levying of fees and costs (consid. 1-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 40.2002.3
Data decisione, Autorità: 30.01.2003, PRPEN
Incarto n. 40.2002.3/AMM BU 103556
Bellinzona 30 gennaio 2003
Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
richiamata l'opposizione del 3 settembre 1998 sollevata dalla
__________ __________ & __________. __________, __________
al decreto penale BU __________ di data 12 febbraio 1998 della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, con cui è stata proposta la condanna della prevenuta alla multa di fr. 300.–, così come al pagamento della tassa di decisione di fr. 100.– e delle tasse di stesura di fr. 10.–,
per avere omesso d'inoltrare il rendiconto concernente il 2° trimestre 1997, reato previsto dall'art. 61 cpv. 1 lett. a OIVA;
considerato che per l'art. 67 cpv. 1 LDPA contro il decreto penale l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione;
che in assenza di opposizione entro il termine legale il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 LDPA);
che in concreto il decreto penale del 12 febbraio 1998, intimato per raccomandata, è stato ritirato dalla prevenuta il 16 febbraio 1998, come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 30 novembre 1998 dall'ufficio postale di __________ (doc. 1, foglio 2);
che l'opposizione interposta dall'accusata, datata 3 settembre 1998 (doc. 2), è dunque manifestamente tardiva;
che l'interessata non ha mai negato del resto l'intempestività dell'opposizione, l'amministratrice unica limitandosi a far valere che "sono stata ammalata e non ho aperto la posta per parecchio tempo" (opposizione, pag. 1 in alto);
che nella sua richiesta di giudizio del 28 dicembre 1998 la prevenuta ha soggiunto come "abbiamo sempre lavorato duro per venti anni e credeteci, alla nostra età è difficile sopportare una situazione come la nostra (per questo non abbiamo provveduto tempestivamente a presentare il ricorso)" (doc. 4, pag. 2 in alto);
che a ragione la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, con decisione penale del 3 settembre 1998, non è quindi entrata nel merito dell'opposizione e ha ritenuto che il decreto penale fosse passato in giudicato;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza;
che data la precaria situazione finanziaria esposta dalla prevenuta nei memoriali del 3 settembre e del 28 dicembre 1998 si giustifica, in via eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 67 e 73 segg. LDPA,
decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto penale BU __________del 12 febbraio 1998 diventa esecutivo.
L'incarto è ritornato alla Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, per quanto di sua competenza.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
– __________ __________ & __________. __________, Via __________ __________ __________, __________; – Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________; – Ministero pubblico, __________; – Procuratore generale della Confederazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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