Confiscation proceedings extinguished by limitation

40.2002.2Altro tribunale11 feb 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale of Bellinzona ruled on an objection to an independent confiscation order issued by the Federal Office of Communications. The office had sought forfeiture of illicit gains of CHF 160,000 plus procedural costs. The court held that the underlying contraventions had ended on 15 January 1997, and that no interrupting act had been taken against the company before the five-year confiscation limitation expired on 15 January 2002. The November 2001 correspondence was deemed merely interlocutory and insufficient to interrupt prescription. The confiscation proceeding was therefore extinguished, and no costs or compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 11 cpv. 1 LDPA; art. 59 n. 1 cpv. 3 CP; art. 72 n. 2 vCP; limitation of confiscation proceedings for administrative contraventions. The power to order confiscation is subject, by analogy, to the interruption rules of former art. 72 n. 2 CP: only investigative acts or judicial decisions directed against the offender interrupt prescription and cause a new period to run. Purely interlocutory correspondence with counsel does not constitute an interrupting act. Where no interrupting act occurs within five years from cessation of the offence, the confiscation proceeding is time-barred and must be terminated; costs may not be charged.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 40.2002.2

Data decisione, Autorità: 11.02.2003, PRPEN

Incarto n. 40.2002.2/AMM 01-2001-363

Bellinzona 11 febbraio 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire nella procedura di confisca a carico della

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

siccome

ritenuta colpevole di infrazione all'art. 57 cpv. 1 lett. c, d ed e della legge federale del 21 giugno 1991 sulle telecomunicazioni (vLTC);

per fatti avvenuti a __________ e a __________ tra il 1995 e il 15 gennaio 1997;

e meglio come all'ordine di confisca indipendente n. __________ di data __________ 2002 del Ufficio federale delle comunicazioni, __________, con cui si è proposto

– la confisca del guadagno illecito per fr. 160 000.–, e – il pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 1180.–;

vista l'opposizione interposta tempestivamente il 22 febbraio 2002 dall'accusata;

considerato che i reati contemplati dall'ordine di confisca in esame sono contravvenzioni a norma della Legge federale sul diritto penale amministrativo;

che secondo l'art. 11 cpv. 1 LDPA l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni;

che il diritto di ordinare la confisca si prescrive nondimeno in cinque anni (art. 59 n. 1 cpv. 3 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002);

che per l'art. 72 n. 2 vCP, in vigore fino al 30 settembre 2002, "la prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata dal procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione. In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

che tale norma si applica anche, per analogia, alla procedura di confisca giusta l'art. 59 CP (Baumann in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2003, n. 51 in fine ad art. 59 CP);

che in concreto i reati compiuti dall'interessata, per il tramite del suo direttore, sono cessati il 15 gennaio 1997 (ordine di confisca, pag. 6 in basso e pag. 7 in alto; cfr. anche act. IV, pag. 2 verso il basso);

che dopo di allora – e fino all'ordine di confisca del 24 gennaio 2002 – non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nei confronti della società, non essendo essa parte al procedimento penale a carico del proprio direttore (cfr. sentenza 23 marzo 2000 della Camera dei ricorsi penali, consid. 4, nell'inc. DT.__________ della Pretura della giurisdizione di __________ __________);

che le lettere del 2 e del 23 novembre 2001 fra l'Ufficio federale delle comunicazioni e il patrocinatore dell'accusata – di natura meramente interlocutoria – non configurano altresì "atti d'istruzione", né tanto meno "decisioni del giudice diretti contro l'agente" nel senso dell'art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP;

che il procedimento di confisca nei confronti dell'accusata si è dunque estinto per prescrizione relativa 5 anni dopo la cessazione dei reati, ossia il 15 gennaio 2002;

per questi motivi,

visti gli art. 72 n. 2 vCP, 11 cpv. 1, 66 segg. LDPA e 273 segg. CPP;

pronuncia: 1. La procedura di confisca nei confronti di __________ __________, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della decisione, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

  3. Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Ufficio federale delle comunicazioni, ______________________________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, – Procuratore generale della Confederazione, Berna.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

limitationconfiscationadministrative criminal lawinterrupting actsprocedural costscontravention

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the objection proceedings for confiscation were barred by limitation

Decisione estratta

Yes. The confiscation proceeding against the accused was extinguished because five years had elapsed since the offences ceased and no interrupting act was taken against the company.

Motivazione estratta

The offences were contraventions under the Federal Administrative Criminal Law; the penal action prescribed in two years, while the confiscation power prescribed in five years. By analogy with former Art. 72 n. 2 CP, only investigative acts or judicial decisions directed against the agent interrupt limitation. The letters exchanged in November 2001 were merely interlocutory and did not interrupt prescription. Limitation therefore expired on 15 January 2002.

Questione giuridica chiave

Whether court fees or costs should be charged

Decisione estratta

No. No court fees, expenses, or party compensation were awarded.

Motivazione estratta

Because the confiscation proceeding was extinguished by limitation, the court ordered no taxes, costs, or indemnities.

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