AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.89
Data decisione, Autorità:
23.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.89-90
rs/cd
Lugano
23 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2002
di
contro
le decisioni del 28 ottobre 2002 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 24 aprile 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in
seguito la Cassa) ha accordato a __________ un assegno integrativo a favore del
figlio __________ di fr. 488.-- mensili, con effetto dal 1° maggio 2001 (cfr.
doc. _).
L'8
luglio 2001 è nata la seconda figlia dell'assicurata, __________ (cfr. doc. _).
La Cassa
ha tenuto conto di questo cambiamento intervenuto nella situazione familiare
dell'assicurata, emettendo i provvedimenti del 26 ottobre 2001, con i quali le
ha attribuito un assegno integrativo di fr. 976.-- mensili e un assegno di
prima infanzia di fr. 46.-- al mese, a decorrere dal 1° agosto 2001.
L'amministrazione, al fine di determinare tali importi, ha computato, nei
calcoli relativi agli assegni, degli alimenti ipotetici per __________,
precisando che per poter procedere alla modifica o allo stralcio del contributo
alimentare, necessitava della copia della relativa convenzione alimentare o di
un documento della delegazione tutoria attestante l'inizio di una procedura nei
confronti del padre (cfr. doc. _).
Il 5
novembre 2001 la Cassa, visto che all'assicurata dall'11 settembre 2001 non
venivano più versate le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. _), ha adeguato l'ammontare sia dell'assegno
integrativo a fr. 1'342.-- (cfr. doc. _), che dell'assegno di prima infanzia a
fr. 1'519.--, a decorrere dal 1° ottobre 2001 (cfr. doc. _).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione del 28 ottobre 2002 ha ridotto l'ammontare dell'assegno di prima
infanzia a fr. 1'511.-- con effetto dal 1° novembre 2002 (cfr. doc. _).
Con
provvedimento emesso sempre il 28 ottobre 2002 ha, per contro, confermato
l'assegno integrativo di fr. 1'342.-- (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 26 novembre 2002 l'assicurata ha impugnato le due
predette decisioni dell'amministrazione, precisando quanto segue:
" inoltro
con la presente ricorso contro le decisioni sopra citate per il
fatto che nel calcolo del reddito, in entrambe le decisioni, mi
vengono considerati come alimenti ricevuti un importo di fr. 12'250.--.
In realtà nella convenzione sulle conseguenze accessorie della
separazione il mio ex marito è tenuto al versamento di fr. 350.-
al mese per il figlio __________ fra il 6.o e fino al 12.mo anno di età,
importo che mi viene anticipato dal l'Ufficio del sostegno sociale (fr. 362.10 al mese). Per la figlia __________ non ricevo nulla.
Chiedo quindi che le decisioni vengano riviste in base alle mie
entrate reali per quanto concerne gli alimenti." (cfr. doc. _)
1.4. Il TCA, il 2
aprile 2003, ha impartito alla Cassa un ultimo termine perentorio di 10 giorni
per insinuare la risposta di causa (cfr. doc. _).
L'amministrazione
ha emesso tale atto di causa il 10 aprile 2003, con il quale ha proposto di
respingere il ricorso e ha osservato:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti si evincono i seguenti punti:
a) la signora
__________ è madre di due figli, __________ e __________, nati
rispettivamente nel 1991 e nel 2001;
b) __________
è figlio del suo ex-marito __________, cittadino __________, mentre __________, secondo affermazioni della ricorrente, è figlia di un
cittadino marocchino residente in Francia;
c) in data
23.10.2002 la Pretura di __________ ha accolto la petizione del 21.01.2002
promossa dall'ex-marito per il disconoscimento di paternità nei confronti di
__________;
d) fino ad
oggi non è stata avviata azione di accertamento della filiazione paterna ex
art. 261 ss. CCS nei confronti del cittadino marocchino residente in Francia.
In sede ricorsuale la Cassa ha chiesto alla ricorrente l'avvio di
questa azione di riconoscimento di paternità. La risposta ottenuta è che
l'azione di riconoscimento non è attuabile in quanto il padre non può entrare
in Svizzera.
L'affermazione della ricorrente non trova giustificazione alcuna.
Contrariamente a quanto asserito, sussiste la possibilità di avviare un'azione
volta all'accertamento della paternità giusta l'art. 261
ss. CCS dalla Svizzera. La Cassa ritiene quindi computabile l'alimento
ipotetico di fr. 8050.- in mancanza dell'avvio dell'azione
di riconoscimento di paternità.
Si fa altresì rilevare che il computo di fr. 8050.-
non influisce sul diritto all'assegno integrativo in quanto viene riconosciuto
l'assegno integrativo di fr. 1342.- equivalente al massimo
erogabile. Tale computo influisce per contro sull'ammontare dell'assegno di
prima infanzia che può essere di soli fr. 1511.-."
(cfr. doc. _)
1.5. L'11 giugno
2003 l'assicurata ha comunicato al TCA:
"
(…)
1 Sono
in possesso di un manoscritto del padre di mia figlia in cui egli si dichiara
disposto a riconoscere la bambina in quanto ne è il padre naturale. (v. copia
allegata).
2 Non
ho intentato un'azione di riconoscimento di paternità in quanto i passi
intrapresi da me non hanno dato alcun frutto poiché al padre di mia figlia non
è concessa l'entrata in Svizzera per motivi a me sconosciuti e la legge sulla
protezione dei dati non mi consentiva di avere sue informazioni che ho cercato
tramite la polizia proprio per richiedere il riconoscimento di paternità.
3 Per
quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 261 ss. CCS non ero al corrente,
né l'autorità tutoria mi aveva informata, della possibilità di agire anche se
il padre è all'estero." (Doc. _)
1.6. L'amministrazione,
il 26 giugno 2003, ha rilevato:
"
abbiamo letto quanto riferitovi dalla signora
__________.
La nostra Cassa ritiene di
potersi riconfermare nella risposta di causa in quanto nulla osta all'avvio
dell'azione di riconoscimento di paternità ed al conseguente obbligo
alimentare. Solo in possesso della relativa istanza sarà possibile stralciare
il contributo alimentare ipotetico dal calcolo dell'assegno di prima
infanzia." (Doc. _)
1.7. Il doc. _ è
stato trasmesso alla ricorrente per osservazioni (cfr. doc. _).
L'assicurata,
il 7 luglio 2003, ha richiesto che il Tribunale giudichi l'operato della Cassa
cantonale per gli assegni familiari (cfr. doc. _).
1.8. Il doc. _ è
stato inviato all'amministrazione per conoscenza (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. L'art. 72
del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al
diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,
prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando
sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad
altro giudice per ragione di materia;
b)
quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo
fatto o atto giuridico.
Nell'evenienza
concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal
medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la
connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure ricorsuali
sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF 128 V 194;
DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa C. e P. e P.,
H 93/01 + H 169/01; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P.
S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa
B., H 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se la Cassa ha a ragione o meno
computato degli alimenti ipotetici per __________ nel calcolo dell'assegno
integrativo e di prima infanzia (cfr. consid. 1.2., 1.3., 1.4.).
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002
nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994
pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame (decisioni del 28 ottobre 2002 con effetto dal 1° novembre 2002) si
riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della
LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e,
relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore
fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno
(integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la
custodia del figlio;
b) ha il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione
sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto
all'assegno.
3 Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione
complementare
all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della
prestazione."
Il v.art.
27 LAF prevede altresì che
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli
eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo
dell'assegno non può superare il limite del o
dei
figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è
versato se il suo importo annuo è
inferiore
all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Il v.art.
33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.3. L’assegno di
prima infanzia è regolato ai v.art. 31ss LAF.
Il v.art.
31 LAF, relativo alle famiglie monoparentali, prevede in particolare che
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa
oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%
c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui
il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali
obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett.
c)."
Da quanto
esposto al v.art. 31 lett. c LAF, che richiama il v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
Il v.art.
33 LAF sancisce:
"
1 Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono
soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in
cui nasce il figlio.
2 Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Secondo
il v.art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazione nel calcolo.”
2.4. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il
v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC
il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al
31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi,
almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'683.--).
Dal 1°
gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente
fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie.
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di
fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a
fr.
15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto l'intero
premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (v.art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1 gennaio 1998 e applicabile al
caso di specie in virtù del rinvio di cui al v.art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito
determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia (cfr.
consid. 2.5.).
Per la
lettera g dell'articolo succitato, inoltre, il reddito determinante comprende
pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In una
sentenza del 9 febbraio 1999 nella causa J. (39.1998.13), cresciuta in
giudicato, il TCA ha già stabilito che questa norma è applicabile anche per il
calcolo degli assegni integrativi.
In
materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il calcolo,
solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può
disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p.
154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden
1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).
E' quindi
rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far
fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa
situazione (DTF 115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. In particolare non è richiamabile
se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente
obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a
determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa
valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b)
o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a;
Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid.
5c).
In questi
casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi
dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994
p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza
dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g
LPC prevede infatti che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e
le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.
Di regola
la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato
articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione
adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari
non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita
dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di
sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b;
Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, inoltre, al coniuge avente diritto a pensioni
alimentari vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non
quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere
obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute
può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità
giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p.
52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando
la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure
procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1
p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore
di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta Corte in due sentenze
del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere
di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento
giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è
in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in
particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità
esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di
alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992
pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2).
2.7. Nell'evenienza
concreta dalle tavole processuali si evince che l'assicurata, il 19 gennaio
1991, si è unita in matrimonio con _________. Dalla loro unione è nato, il 12
dicembre 1991, il figlio _________.
Il 17
ottobre 1998 il Segretario Assessore della Pretura di _________ - Sezione
________ - ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra i coniugi
_________ e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie della
separazione (cfr. doc. _).
Da
quest'ultimo atto emerge che il figlio _______ è stato affidato per
l'educazione e le cure alla madre, la quale esercita sullo stesso l'autorità
parentale. Il padre si è impegnato a versare un contributo alimentare a favore
del figlio di fr. 350.-- mensili dal 6. fino al 12. anno di età, di fr. 450.--
dal 13. al 16. anno e di fr. 550.-- dal 17. anno di età fino alla maggiore età.
Tali importi non sono comprensivi degli assegni familiari e verranno adeguati
annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.
I coniugi
hanno rinunciato reciprocamente a un contributo alimentare, essendo in grado
entrambi di provvedere al proprio mantenimento (cfr. doc. _).
Il
matrimonio tra la ricorrente e __________ è poi stato sciolto definitivamente
per divorzio con sentenza della Pretura di _________ - Sezione ________ - del
26/27 settembre 2002 (cfr. doc. _).
L'8
luglio 2001 l'assicurata ha dato alla luce __________, che risulta essere
figlia di un cittadino marocchino residente in Francia (cfr. doc. _; consid.
1.4.).
Ritenuto,
tuttavia, che la nascita è avvenuta in costanza di matrimonio, la bambina è
stata iscritta nel registro dello stato civile come figlia di __________ (cfr.
doc. _).
Con
sentenza del 23 ottobre 2002 il Segretario Assessore della Pretura di ________
- Sezione _______ - ha accolto la petizione di __________ e pronunciato il
disconoscimento della paternità di questi nei confronti di __________ sulla
base dell'art. 256b cpv. 1 CCS, secondo il quale la contestazione di paternità
non deve essere ulteriormente provata se il figlio è stato concepito in un
momento in cui la comunione domestica era sospesa.
Al
momento del concepimento di __________ la convivenza tra i coniugi _________
era effettivamente già cessata da parecchio tempo, più precisamente dal 1998, e
inoltre il marito dal 7 febbraio 1999 non risiedeva più a __________, essendo
partito per la _________ (cfr. doc. _).
vive con la madre, la quale detiene l'autorità parentale sulla medesima (cfr.
art. 298 CCS).
La Cassa,
rimproverando all'assicurata di non aver promosso, senza validi motivi,
l'azione di paternità contro il padre naturale di __________ e quindi di aver
rinunciato al versamento del contributo alimentare a favore della figlia, ha
computato nel calcolo relativo agli assegni di famiglia degli alimenti
ipotetici (cfr. consid. 1.2., 1.4.).
L'insorgente,
dal canto suo, in uno scritto alla Cassa del 10 marzo 2003, ha asserito che
l'azione di riconoscimento della paternità di _________ è per i prossimi anni
non attuabile, in quanto il padre naturale non può entrare in Svizzera (cfr.
doc. _).
L'11
giugno 2003 l'assicurata ha poi trasmesso al TCA un documento intitolato
"Attestation de reconnaissance" che risulterebbe redatto dal padre
naturale di __________ il 25 ottobre 2001, nel quale egli ha dichiarato di
voler riconoscere la figlia e darle il suo nome, oltre che di voler esercitare
sulla stessa l'autorità parentale (cfr. consid. 1.5.; doc. _).
2.8. Innanzitutto
occorre stabilire se l'atto del 25 ottobre 2001, prodotto dall'assicurata l'11
giugno 2003 (cfr. consid. 1.5., doc. _), deve essere considerato quale
riconoscimento di _________ da parte del padre naturale.
Il
sorgere della filiazione e la nozione di mantenimento di un figlio da parte dei
genitori si definiscono in generale secondo le norme del diritto civile (cfr.
DTF 100 V 50; SZS 2000 pag. 536).
Secondo
costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia è una premessa per il
diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del
caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88;
DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536).
Nel caso
in esame il padre naturale di _________ è un cittadino marocchino residente in
Francia, per cui il TCA è confrontato con una fattispecie che ha implicazioni
in ambito internazionale.
Di
conseguenza, al fine di stabilire quali norme civili nazionali tornano in casu
applicabili, si deve fare riferimento alla Legge federale sul diritto
internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP).
L'art. 71
LDIP prevede:
"
1 Sono competenti a ricevere il riconoscimento
le autorità svizzere del luogo di nascita o di dimora abituale del figlio,
nonché quelle del domicilio o del luogo di origine di un genitore.
2 Se avviene nell'ambito
di un procedimento giudiziario in cui la filiazione ha rilevanza giuridica, il
riconoscimento può essere ricevuto anche dal giudice adito.
3 I tribunali competenti
in materia di accertamento o contestazione della filiazione (art. 66 e 67) lo
sono anche per la contestazione del riconoscimento."
L'art. 72
LDIP enuncia:
"
1 Il riconoscimento in Svizzera può avvenire
giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o
giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore.
Determinante è il momento del riconoscimento.
2 La forma del
riconoscimento in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.
3 La contestazione del
riconoscimento è regolata dal diritto svizzero."
Giusta
l'art. 73 LDIP:
"
1 Il riconoscimento all'estero è riconosciuto in
Svizzera se valido giusta il diritto della dimora abituale o il diritto
nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale
di un genitore.
2 Le decisioni straniere
in materia di contestazione del riconoscimento sono riconosciute in Svizzera se
pronunciate in uno Stato di cui al capoverso 1."
In casu,
visto che il padre naturale di ____________ non può entrare in Svizzera, ex
art. 71 cpv. 1 LDIP sono competenti a ricevere il riconoscimento anche le
autorità del domicilio del genitore, ovvero le autorità francesi.
Il
riconoscimento del figlio all'estero è riconosciuto in Svizzera se risulta
valido giusta il diritto della dimora abituale del figlio o giusta il diritto
del domicilio di un genitore (cfr. art. 72 cpv. 1 LDIP).
Un
eventuale riconoscimento di __________ può, quindi, essere riconosciuto in
Svizzera se è conforme al diritto svizzero o al diritto francese.
Il
diritto svizzero prevede che il riconoscimento avvenga mediante dichiarazione
davanti all'ufficiale di stato civile o per testamento (cfr. art. 260 cpv. 3
CCS), mentre il diritto francese, contempla il riconoscimento dinanzi
all'ufficiale di stato civile o per atto pubblico (cfr. art. 335 Codice civile
francese).
Nel caso
di specie non si è confrontati né con una dichiarazione davanti all'ufficiale
di stato civile, né con un atto pubblico, per cui non si tratta di un vero e
proprio riconoscimento ai sensi di legge, bensì unicamente di una dichiarazione
di intenzione di riconoscere la bambina che tuttavia è rimasta, perlomeno fino
al mese di luglio 2003, lettera morta.
Pertanto
l'"Attestation de reconnaissance" del 25 ottobre 2001, già
indipendentemente dal fatto che comunque è stata redatta quando __________
aveva ancora un rapporto di filiazione con l'ex marito dell'assicurata e a
prescindere dai dubbi che potrebbero sorgere dall'esame dei motivi per cui la
ricorrente l'ha inviata soltanto a metà del 2003, non è valida come riconoscimento
né per il diritto svizzero, né per quello francese.
Di
conseguenza tale documento non ha nessuna valenza giuridica ed è irrilevante ai
fini del giudizio.
2.9. Si tratta,
dunque, di esaminare se il fatto che l'assicurata non abbia promosso l'azione
di paternità nei confronti del padre naturale di ___________ giustifica o meno
il computo di alimenti ipotetici per la figlia nel calcolo degli assegni di
famiglia.
L'art. 68
LDIP prevede:
"
1 Il sorgere, l'accertamento e la contestazione
della filiazione sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio.
2 Tuttavia, se nessuno dei
genitori è domiciliato nello Stato di dimora abituale del figlio, ma tutti e
tre hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune."
Giusta
l'art. 69 LDIP:
"
1 Il momento della nascita del figlio determina
il diritto applicabile al sorgere, all'accertamento e alla contestazione della
filiazione.
2 Per l'accertamento o la
contestazione giudiziale della filiazione, il momento determinante è tuttavia
quello in cui l'azione è proposta, sempreché un interesse preponderante del
figlio lo richieda."
Per
quanto riguarda gli effetti della filiazione, in particolare l'azione di
mantenimento, l'art. 82 LDIP enuncia:
"
1 I rapporti tra genitori e figlio sono regolati
dal diritto della dimora abituale del figlio.
2 Tuttavia, se nessuno dei
genitori è domiciliato nello stato di dimora abituale del figlio, ma ambedue ed
il figlio hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale
comune.
3 Sono fatte salve le
disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la
protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 90 a 95)."
L'art. 83
LDIP stabilisce:
"
1 L'obbligo di mantenimento tra genitori e
figlio è regolato dalla convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari.
2 in quanto non disciplini
le pretese della madre per il mantenimento e per il rimborso delle spese
insorte con il parto, la convenzione si applica per analogia."
La
Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 2
ottobre 1973, in vigore sia per la Svizzera che per la Francia dal 1° ottobre
1977, all'art. 4 prevede:
"
la legge interna della dimora abituale del
creditore di alimenti regge le obbligazioni alimentari di cui all'articolo 1.
In caso di cambiamento
della dimora abituale del creditore, la legge interna della nuova dimora
abituale s'applica dal momento in cui è intervenuto il cambiamento."
Ai sensi
dell'art. 5:
"
la legge nazionale comune si applica qualora il
creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in virtù della legge di cui
all'articolo 4."
L'art. 6
enuncia:
"
la legge interna dell'autorità adita si applica
qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in virtù delle
leggi di cui agli articoli 4 e 5."
Ex art.
10:
"
la legge applicabile all'obbligazione alimentare
determina segnatamente:
-
se, in quale misura e a
chi il creditore può chiedere gli alimenti;
-
chi è ammesso a
proporre l'azione alimentare e quali sono i termini per proporla;
-
i limiti
dell'obbligazione del debitore, qualora l'istituzione pubblica che ha fornito
alimenti al creditore domandi il rimborso della sua prestazione."
L'art. 11
infine stabilisce:
"
L'applicazione della legge designata dalla
Convenzione può essere omessa soltanto se manifestamente incompatibile con
l'ordine pubblico.
Tuttavia, anche se la
legge applicabile dispone altrimenti, nella determinazione dell'ammontare della
prestazione alimentare deve essere tenuto conto dei bisogni del creditore e
delle ricorse del debitore."
Alla luce
di queste disposizioni occorre concludere che, in linea di principio, sia per
quanto attiene all'accertamento della paternità, che per quanto concerne le
obbligazioni alimentari derivanti dal diritto di famiglia risulta applicabile
il diritto dello stato in cui dimora abitualmente il figlio, creditore degli
alimenti (cfr. art. 68 cpv. 1 e 69 cpv. 2 LDIP; art. 4 Convenzione dell'Aia del
1973).
abita stabilmente in Svizzera, per cui nel caso concreto trova applicazione il
diritto nazionale svizzero, e meglio il Codice civile svizzero (CCS).
2.10. Secondo
l’art. 252 CCS
" 1 Il
rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita.
2 Fra
il padre ed il figlio risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per
riconoscimento o per sentenza del giudice.
3
Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l'adozione."
L'art.
261 cpv. 1 CCS prevede:
"
Tanto la madre, quanto il figlio, possono
proporre l’azione d’accertamento della filiazione paterna."
In virtù
dell'art. 262 CCS:
" 1 La paternità è presunta quando il
convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al
centottantesimo giorno prima della nascita.
2 Questa presunzione vale anche se il figlio è stato concepito
innanzi il trecentesimo giorno o dopo il centottantesimo giorno prima della
nascita e il convenuto ha avuto concubito con la madre al tempo del
concepimento.
3 La presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è
esclusa o meno verosimile di quelle altrui.
L'art.
263 CCS sancisce:
1 L'azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più
tardi:
-
dalla madre, entro un anno dalla nascita;
-
dal figlio entro un anno dalla raggiunta
maggiore età.
2 Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l'azione
può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell'estinzione di
tale rapporto.
3 Scaduto il termine, l'azione è ammessa se il ritardo è scusato da
gravi motivi."
Per
l’art. 276 CCS:
" 1 I
genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese
d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.
2 Il
mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è
sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.
3 I
genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si
possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il
provento del suo lavoro o con altri mezzi."
Secondo
l’art. 279 CCS:
"
Il figlio può proporre azione contro il padre o
la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per
l’anno precedente l’azione.
L'art.
304 CCS stabilisce che:
"
1 I genitori rappresentano per legge il figlio
verso i terzi, nella misura dell'autorità parentale che loro compete.
2 Se ambedue i genitori
sono detentori dell'autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere
che ciascun genitore agisca con il consenso dell'altro.
3 Le disposizioni relative
alla rappresentanza del tutelato sono applicabili per analogia, eccettuate
quelle relative al concorso delle autorità tutorie."
Giusta
l'art. 308 CCS:
"
1 Se le circostanze lo richiedono l'autorità
tutoria nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella
cura del figlio.
2 L'autorità tutoria può conferire al curatore
speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne
il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle
relazioni personali.
3 L'autorità parentale può essere
corrispondentemente limitata."
Per
l’art. 309 CCS:
"
1 L'autorità
tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto,
nomina al nascituro o all'infante un curatore che provveda all'accertamento
della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle
circostanze.
2 L'autorità
tutoria prende la stessa misura qualora la filiazione sia stata tolta per
contestazione.
3 Se la
filiazione è stata accertata o se l'azione di paternità non è stata promossa
entro due anni dalla nascita, l'autorità tutoria, su proposta del curatore,
decide se di debba por fine alla curatela o ordinare altre misure per la
protezione del figlio."
Dal
tenore dei disposti di legge menzionati emerge che sia il figlio, che la madre
hanno un diritto proprio di proporre l'azione di accertamento della
paternità. Il diritto della madre non è comunque sussidiario a quello del
figlio.
Il
diritto del figlio è strettamente personale, però è esercitato dal
rappresentante legale fino a che il figlio non ha la capacità di discernimento.
Tuttavia se il figlio è sotto l'autorità parentale della madre, l'autorità
tutoria istituisce una curatela ai sensi dell'art. 309 cpv. 1 CCS, dato che la
madre non può agire a nome del figlio, a causa del conflitto di interessi
virtuale o reale (cfr. C. Hagnauer, op. cit., n. 9.06; P. Meier/M. Stettler,
Droit civil VI/1, L'établissement de la filiation, 2. Ed., Fribourg 2002, n.
142; Basler Kommentar, ad art. 261 CCS, Basel 2002, n. 5).
Se invece
il figlio è sotto tutela, egli è rappresentato dal tutore.
Per
avviare un'azione di riconoscimento di paternità è indispensabile che nessun
rapporto di filiazione esista con un altro uomo. Se il figlio è nato da una
madre sposata, il giudice non può entrare in materia di un'azione di paternità
prima che la presunzione di paternità del marito non sia contestata (cfr. P.
Meier/M. Stettler, Droit civil VI/1,…, n. 127; 150; C. Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 3. Ed., Berna 1990, N. 9.03).
Affinché
la madre possa proporre una procedura di accertamento della paternità non è poi
necessario che l'autorità tutoria rifiuti la nomina di un curatore al figlio
(cfr. art. 309 CCS) o l'inoltro di un'azione da parte del curatore (cfr. Berner
Kommentar ad art. 261 CCS, n. 40).
La madre
e il figlio, nell'ambito dell'azione di paternità, possono agire insieme o in
maniera indipendente; essi formano in ogni caso un litisconsorzio facoltativo
(cfr. C. Hegnauer, op. cit., n. 9.08).
Il
giudice, al fine di decidere nel merito di una tale azione, non è autorizzato a
tener conto del criterio dell'interesse del bambino, poiché secondo il
legislatore ogni figlio deve comunque avere, in linea di principio, un rapporto
di filiazione anche con suo padre (P. Meier/M. Stettler, Droit civil VI/1, ….,
n. 130; Basler Kommentar, ad art. 261 CCS, Basel 2002, n. 5; DTF 121 III 4).
Se la
madre è la detentrice dell'autorità parentale, può promuovere, contestualmente
all'azione di accertamento della paternità o successivamente a tale procedura,
un'azione di mantenimento a nome del figlio (cfr. art. 304 cpv. 1 CCS;
Berner Kommentar ad art. 261 CCS, n. 47 e ad art. 279 CCS, n. 21-22; C.
Hegnauer, op. cit., N. 21.03; Basler Kommentar, ad art. 279 CCS, n. 7).
Infatti,
benché il diritto di pretendere contributi di mantenimento spetti unicamente al
figlio, fino a quando costui, essendo minorenne, non ha l'esercizio dei diritti
civili ed è incapace di discernimento a causa della sua giovane età (cfr. art.
13, 16, 17 CCS), la relativa azione deve essere proposta dal rappresentante
legale a nome del bambino, ovvero dal genitore che detiene l'autorità parentale
(cfr. art. 304 cpv. 1 CCS; C.), rispettivamente dal tutore nel caso in cui il minore
non si trovi sotto la potestà parentale (cfr. art. 368; 407 CCS), o da un
curatore nominato a questo scopo quando lo esigono le circostanze (cfr. art.
308 CCS), ovvero in generale allorché il detentore dell'autorità parentale
omette di far valere la pretesa di mantenimento del figlio contro l'altro
genitore e un adeguato mantenimento non è garantito in altro modo (cfr. Berner
Kommentar, ad art. 279 CCS, n. 21 segg.; Hegnauer, op. cit., N. 21.03., STF del
26 settembre 2002 nella causa X c/ Y, 5C.42/2002).
L'esame
del merito di un'azione di mantenimento presuppone in ogni caso l'esistenza di
un rapporto di filiazione tra il figlio e il genitore contro il quale si agisce
(cfr. C. Hegnauer, op. cit., n. 21.02).
Va, per
inciso, osservato che l'azione di cui all'art. 279 CCS configura il mezzo
giuridico per fissare i contributi alimentari di genitori non sposati o sposati
ma non implicati in una procedura matrimoniale. In alternativa alle vie
giudiziarie, il creditore e il debitore hanno comunque la facoltà di concludere
una convenzione da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria (cfr.
P.Meier/M. Stettler, Droi civil VI/2, Les effets de la filiation, 2. Ed.,
Fribourg 2002, n. 558).
Se
quest'ultima attribuisce il compito di far valere il credito alimentare del
figlio al curatore, questi può cumulare l'azione alimentare con l'azione di
paternità (cfr. C. Hegnauer, op. cit., n. 9.07).
Sintetizzando,
dunque, giusta l'art. 261 CCS, la madre ha un diritto proprio di proporre
l'azione di paternità contro il padre naturale del figlio che può essere
esercitato parallelamente a quello del figlio, rappresentato dal curatore ex
art. 309 CCS. Inoltre essa, nel caso in cui detenga l'autorità parentale sul
figlio, ai sensi dei combinati art. 279 e 304 CCS, può, quale rappresentante
legale del figlio minorenne e incapace di discernimento, contestualmente
all'azione di accertamento della paternità o comunque una volta accertato il
rapporto di filiazione con il padre tramite una sentenza giudiziaria,
promuovere, a nome del bambino un'azione di mantenimento nei confronti del
padre (cfr. STF dell'11 settembre 2001 nella causa X. c/ Y., che agisce tramite
la madre Z., 5C.91/2001 e STF dell'11 settembre 2001 nella causa X. c/ Y. che
agisce tramite la madre Z., 5P.108/2001).
2.11. Nel caso in
esame dalla documentazione agli atti non risulta che dopo il disconoscimento
della paternità di ___________ nei confronti di __________, per la quale era
stato designato un curatore, pronunciato dalla Pretura di ________ il 23 ottobre
2002 (cfr. consid. 2.7.), l'autorità tutoria abbia nominato un curatore al fine
di accertare la filiazione paterna e conseguentemente salvaguardare il diritto
al mantenimento della bambina ai sensi degli art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 2 CCS
(cfr. consid. 2.9.; STCA del 12 aprile 2000 nella causa L., 39.1999.27).
La
procedura di accertamento della paternità di _________ non è stata avviata
neppure dalla ricorrente.
Al
riguardo va osservato che la Cassa a più riprese ha invitato l'assicurata a
promuovere una tale causa, specificando che una volta in possesso dell'istanza
relativa all'azione di paternità e della richiesta di alimenti, nell'attesa
della decisione, avrebbe stralciato il contributo alimentare ipotetico dal
conteggio degli assegni di famiglia (cfr. doc. _).
Tuttavia
l'insorgente non ha dato seguito a quanto indicatole dall'amministrazione.
Questo
comportamento dell'assicurata le ha così impedito fino ad oggi di richiedere,
in qualità di rappresentante legale della figlia (cfr. consid. 2.10.), effetto
dell'autorità parentale che detiene sulla stessa (cfr. art. 304 CCS; consid.
2.7.), un contributo alimentare al padre, a nome di __________. In effetti,
come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), l'esame del merito di un'azione di
mantenimento presuppone comunque che sia stabilito un rapporto di filiazione
tra il figlio e il genitore contro cui si agisce.
A tale
proposito giova segnalare che ex art. 263 cpv. 2 CCS se già esiste rapporto di
filiazione con un altro uomo, l'azione di paternità, sia della madre che del
figlio, può in ogni caso essere proposta entro un anno dal giorno
dell'estinzione di tale rapporto.
Questa
norma configura, in un certo qual modo, una restituzione dei termini per i casi
di estinzione dell'esistente rapporto di filiazione con un altro uomo.
Nell'eventualità, infatti, in cui tale precedente rapporto di filiazione venga
estinto, l'azione di paternità deve essere comunque ammessa, anche se i
relativi termini stabiliti all'art. 263 cpv. 1 CCS sono scaduti. Il cpv. 2 dell'art.
263 CCS concede ai titolari dell'azione di paternità un nuovo termine di un
anno a decorrere dall'estinzione del rapporto di filiazione esistente. Per la
madre il cpv. 2 è applicabile solo quando, a causa dell'esistenza del
precedente rapporto di filiazione, il termine ordinario previsto al cpv. 1, di
un anno dalla nascita del figlio, è scaduto al momento dell'estinzione del
precedente rapporto di paternità, oppure è ormai inferiore a un anno.
Nei
confronti del figlio, invece, il nuovo termine torna applicabile qualora il
primo rapporto di filiazione si estingua dopo il raggiungimento della sua
maggiore età. Se, per contro, ciò avviene prima, il figlio per agire contro il
padre naturale ha ancora a disposizione il termine stabilito dal cpv. 1, che si
estende dalla sua nascita fino a un anno dopo la maggiore età (cfr. Berner
Kommentar ad art. 263 CCS, n. 12-21; P.Meier/M. Stettler, Droit civil VI/1, …,
n. 149, 153).
Nel caso
concreto __________ è nata l'8 luglio 2001, quindi, dato che il disconoscimento
della paternità di ____________ è stato deciso il 23 ottobre 2002, il termine
per l'azione di paternità della madre scadrà il 23 ottobre 2003 in virtù
dell'art. 263 cpv. 2 CCS. Quella di __________, sulla base dell'art. 263 cpv. 1
CCS, sarà perenta al compimento del suo 19° anno di età.
La
circostanza di non aver promosso l'azione di paternità da parte della madre,
come visto, deve essere ritenuta causale per il mancato inoltro dell'azione di
mantenimento a nome di __________.
Tenendo
poi in considerazione che le azioni o omissioni dell'assicurata, in quanto
rappresentante legale della figlia, esplicano effetti diretti nei confronti di
__________, quest'ultima deve sopportare le conseguenze del mancato inoltro, a
suo nome, dell'azione di mantenimento ex art. 279 CCS da parte della madre
(cfr. consid. 2.10.).
Alla
rappresentanza legale infatti si applicano per analogia le disposizioni
inerenti alla rappresentanza volontaria di cui agli art. 32 segg. CO (cfr.
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,
7. ed., Zurigo 1998, n. 1306 segg. (1323); Gauch/Schluep/Tercier, Partie
générale du droit des obligations, Vol. I, Zurigo 1982, n. 959).
Per
quanto riguarda la rappresentanza volontaria va abbondanzialmente osservato che
per costante giurisprudenza gli assicurati portano le conseguenze delle azioni
o omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i
propri diritti (cfr. DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 Ib 222).
Di conseguenza
il fatto che l'insorgente, a seguito della sua decisione di non procedere
giudizialmente all'accertamento della paternità della figlia, non ha promosso
nei confronti del padre naturale di __________ l'azione di mantenimento, a nome
della figlia, deve, in virtù degli effetti della rappresentanza legale, essere
imputato a quest'ultima, titolare del diritto di pretendere contributi
alimentari dal padre (cfr. consid. 2.10.), quale rinuncia a determinate entrate
ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (cfr. consid. 2.6.).
2.12. L'assicurata
ha giustificato il fatto di non aver proposto l'azione di paternità, sostenendo
che il padre naturale della figlia è all'estero e non può entrare in Svizzera
(cfr. doc. _).
Tale
motivazione è comunque ininfluente ai fini della presente vertenza.
L'art. 66
LDIP prevede:
"
per le azioni di accertamento o contestazione
della filiazione sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del
figlio o del domicilio di un genitore."
L'art. 67
LDIP enuncia:
"
Ove i genitori non siano domiciliati in Svizzera
ed il figlio non vi dimori abitualmente, per le azioni di accertamento o
contestazione della filiazione sono competenti i tribunali del luogo di origine
svizzero di un genitore se è impossibile proporre l'azione nel domicilio di un
genitore o nella dimora abituale del figlio ovvero non lo si possa
ragionevolmente pretendere."
Giusta
l'art. 79 LDIP:
"
1 Per le azioni concernenti i rapporti tra
genitori e figlio, segnatamente per l'azione di mantenimento del figlio, sono
competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio ovvero quelli
del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del genitore
convenuto.
2 Sono fatte salve le
disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la
protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 86 a 89)."
Ex art.
80 LDIP:
"
Se né il figlio né il genitore convenuto hanno
il domicilio o la dimora abituale in Svizzera ed uno di loro è cittadino
svizzero, sono competenti i tribunali del luogo di origine."
Come
visto, secondo gli art. 66 e 79 LDIP, per le azioni di accertamento della
filiazione e di mantenimento è competente il tribunale svizzero della dimora
della figlia, e dunque, abitando la piccola __________ a _________, la Pretura
del distretto di __________.
L'impossibilità
di entrare in Svizzera non impedisce di promuovere una procedura contro il
padre naturale residente in Francia.
Infatti
l'art. 254 CCS prevede:
"
La procedura di accertamento o di contestazione
della filiazione è stabilita dal diritto cantonale riservate le seguenti norme:
-
il
giudice esamina d'ufficio la fattispecie e valuta liberamente le prove;
-
le
parti e i terzi devono cooperare agli esami necessari al chiarimento della discendenza,
sempreché non pericolosi per la salute."
Secondo
l'art. 8 della Legge cantonale di applicazione del CCS (LACC) la procedura per
le azioni di accertamento e contestazione della filiazione è stabilita dal
Codice di procedura civile (CPC), osservate le norme del diritto federale.
L'art. 40
CPC stabilisce che le parti compaiono personalmente o per mezzo di un
patrocinatore. La parte deve comparire in persona se la legge o il giudice
gliene fanno obbligo.
La
presenza in Svizzera del padre naturale di _________ non è quindi assolutamente
indispensabile ai fini di una procedura giudiziaria. Va inoltre puntualizzato
che gli atti istruttori possono essere eseguiti per via rogatoriale in Francia.
Per il
resto l'assicurata nulla ha sollevato in merito a eventuali difficoltà
finanziarie del padre di __________ che gli impedirebbero in ogni caso di far
fronte al versamento di un contributo alimentare a favore di sua figlia.
Di
conseguenza, non potendo escludere a priori che il padre di ___________ sia in
grado di provvedere al sostentamento della piccola, questa Corte non può
concludere che le pensioni alimentari dovute dal padre sarebbero comunque
irrecuperabili (cfr. consid. 2.6.).
In questo
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento
di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la
decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una
circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr. STFA del 7 dicembre 2001
nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113;
G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali.
Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.",
atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8).
Alla luce
di tutto quanto esposto, a mente del TCA il computo da parte della Cassa di
alimenti a titolo ipotetico a favore di ___________ ai fini del calcolo degli
assegni integrativi e di prima infanzia non presta fianco ad alcuna critica.
Di
transenna va rilevato che la presente fattispecie si differenzia da un caso
analogo deciso da questa Corte con sentenza del 12 aprile 2000 nella causa L.
(39.1999.27).
In
quell'occasione il TCA aveva stabilito che nel caso concreto il fatto che la
madre non si fosse avvalsa del diritto all'azione di paternità non configurava
una rinuncia, anche se solo indiretta, a dei beni e che quindi non appariva
giustificato computare nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia
degli alimenti a titolo ipotetico, in quanto la mancata collaborazione
nell'accertamento della filiazione paterna da parte della madre era dovuta a
motivi estremamente gravi. Inoltre anche se si fosse voluto conteggiare tale
reddito, difficilmente il padre avrebbe versato alcunché, poiché egli non
voleva saperne del bambino, faticava a mantenere gli altri figli e per di più
aveva minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio,
nell'ipotesi in cui avesse intentato una causa. L'avvio di una procedura
avrebbe quindi potuto rivelarsi particolarmente gravoso e rischioso per il
bambino e la madre.
In casu
invece dagli atti non si evincono lati della personalità del padre naturale di
___________ e suoi atteggiamenti che inducano a credere che l'inoltro di una
procedura civile contro lo stesso costituisca verosimilmente un grave pericolo
per l'assicurata e la figlia.
2.13. Relativamente
all'asserzione dell'assicurata di non essere stata al corrente della
possibilità di agire contro il padre di ___________ anche se questi è
all'estero e di non essere stata informata al riguardo dall'autorità tutoria
(cfr. consid. 1.5.), occorre ribadire che secondo la giurisprudenza federale
dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (cfr.DLA 2002 pag.
113 (115), DLA 2000 pag. 98 seg.; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H
5/02; STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L. contro CPCAD e TCA, C 366/99,
consid. 2 pag. 3, DTF 124 V 215, consid. 2b)aa), pag. 220-222 e la
giurisprudenza ivi citata).
Il CCS,
inoltre, non sancisce alcun obbligo generale di informazione da parte
dell'autorità tutoria, rispettivamente diritto delle persone ad essere
informate.
In ogni
caso va segnalato che un eventuale errore da parte dell'autorità tutoria non è
comunque suscettibile di sopperire alle mancanze dell'assicurata. Infatti,
essendo la titolare di un diritto proprio di proporre l'azione di paternità
(cfr. consid. 2.9.), la ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti del padre
di _____________ senza l'intervento dell'autorità tutoria (cfr. per analogia
STFA del 16 giugno 2003 nella causa C.G., C 130/02; DLA 1998 pag. 234
concernenti la mancanza della buona fede nell'ambito di una domanda di condono
della restituzione di prestazioni percepite indebitamente).
2.14. Per quanto
concerne l'importo di fr. 8'050.-- conteggiato quale contributo alimentare
ipotetico a favore di Mélanie, va osservato che esso corrisponde al limite
minimo per il primo e il secondo figlio secondo la legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI destinato proprio alla copertura del
fabbisogno vitale. Esso, in virtù del rinvio di cui al v. art. 24 cpv. 1 lett.
c LAF, viene conteggiato anche nel calcolo degli assegni integrativi e di prima
infanzia (cfr. consid. 2.4.).
Questo ammontare
è peraltro inferiore al fabbisogno per bambini dal 1. al 6. anno di età,
calcolato sulla base delle Raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in vigore dal 1° gennaio 2000
e valide fino al 31 dicembre 2002 (tabella pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372;
una nuova tabella è in vigore dal 1° gennaio 2003), a cui fanno capo le istanze
giudiziarie civili per stabilire l'onere di mantenimento dei genitori (cfr. E.
Epiney-Colombo, Prime esperienze nel nuovo diritto del divorzio, CFPG, Lugano
2002, pag. 12-13; Rep. 1998 pag. 175; DTF 120 II 285 consid. 3).
Infatti
tenendo conto che all'assicurata è stato affidato anche il figlio ________
(1991), per cui per determinare il fabbisogno di __________ vanno considerati i
dati concernenti famiglie con due figli, e che la ricorrente, non esercitando
alcuna attività professionale, presta in natura la cura e l'educazione ai suoi
figli (cfr. art. 276 cpv. 2 CCS; consid. 2.10.), il fabbisogno della bambina è
valutato in fr. 1'040.-- mensili (fr. 1'580.-- - fr. 540.-- per la cura e
l'educazione), equivalenti a fr. 12'480.-- annui.
In simili
condizioni, dunque, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene corretto
l'importo di fr. 8'050.-- considerato dalla Cassa.
In
conclusione quindi il TCA, vista la correttezza del computo degli alimenti
ipotetici e della relativa quantificazione, deve confermare le decisioni del 28
ottobre 2002.
2.15. A titolo
abbondanziale giova inoltre segnalare che nell'ambito della prima revisione
della legge sugli assegni di famiglia è stato espressamente previsto il computo
di una pensione alimentare ipotetica per il figlio nel calcolo dell'assegno
integrativo e di prima infanzia nel caso in cui la madre abbia rinunciato ad
introdurre l'azione di paternità senza giustificati motivi.
In
particolare l'art. 30d LAF, relativo all'assegno integrativo, enuncia:
"
1 Se la madre ha rinunciato ad introdurre
l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo
dell'assegno integrativo è computabile una pensione alimentare ipotetica per il
figlio.
2 L'importo della pensione
alimentare ammonta al limite di reddito applicabile al primo figlio
conformemente alla presente legge."
Secondo
l'art. 32 Reg.LAF
"
1 La cassa cantonale per gli assegni familiari
determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono
giustificati motivi ai sensi della legge.
2 Sono considerati in
particolare giustificati motivi ai sensi della legge:
a) qualsiasi situazione
che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della
madre e/o del figlio;
b) qualsiasi situazione
che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un
altro nucleo familiare."
Gli art.
37d LAF e 46 Reg.LAF, concernenti l'assegno di prima infanzia, hanno il
medesimo tenore dei disposti appena menzionati.
Queste
disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.).
2.16. Per quanto
concerne gli assegni integrativi va comunque osservato che anche non computando
gli alimenti ipotetici di fr. 8'050.-- l'esito della vertenza non muterebbe,
come indicato anche dalla cassa nella risposta di causa ( cfr. consid. 1.4.).
Infatti
giusta il v. art. 27 cpv. 2 LAF l'importo dell'assegno integrativo non può
superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e
corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito
dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'eventuale assegno di base
effettivamente percepito (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo
all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio
1994, pag. 16-17 e 51, v.art. 27 cpv. 1 LAF; STCA del 21 settembre 2001 nella
causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).
In concreto
l'importo massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo ammonta a fr.
16'100.-- (fr. 8'050.-- X 2 figli; cfr. consid. 2.4.), in quanto l'assicurata,
non lavorando, non percepisce l'assegno di base.
La Cassa
ha già riconosciuto tale ammontare con il provvedimento impugnato.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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