AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.85
Data decisione, Autorità:
04.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.85
rs/cd
Lugano
4 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2002
di
contro
la decisione del 11 ottobre 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell'11 ottobre 2002, con effetto dal 1° ottobre 2002, la Cassa
cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la
richiesta di __________ tendente al riconoscimento del diritto a un assegno
integrativo a favore dei figli __________ e __________.
A
motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che i
redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.2. Con
tempestivo ricorso dell'8 novembre 2002 l'assicurata ha impugnato dinanzi al
TCA la decisione della Cassa. Essa si è così espressa:
"
(…)
Esposizione concisa dei fatti:
dal 30.9.02 e fino a novembre 2005 seguo una formazione
specialistica per ottenere il diploma di Tecnico di __________ presso la Scuola
Cantonale Superiore __________ a __________. Nella mia attuale professione di
strumentista non qualificata questo diploma di qualificazione è necessario e
richiesto dalle attuali condizioni di mercato (apertura delle frontiere,
accordi bilaterali). Questo corso è per me di vitale importanza, si svolge
giornalmente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle 16.50 e la frequenza
è obbligatoria.
Sono dunque assente dal mio domicilio di __________ e non posso
accudire la mia famiglia dal lunedì al venerdì dalle 07.15 alle ore 17.45 ca..
Faccio inoltre presente che il Comune dove risiedo non dispone di
strutture pubbliche o private (mensa scolastica, servizi doposcuola) che
permettano la custodia dei miei bambini: __________, in età scolastica,
frequenta la prima elementare, e __________, al secondo anno di scuola
dell'infanzia.
In quanto famiglia monoparentale e senza
poter contare su di un aiuto regolare di parenti ne scaturisce dall'esposto di
cui sopra l'esigenza di assumere una ragazza alla pari che accudisca i miei
figli durante la mia assenza settimanale per detto corso di formazione.
II mio reddito annuo è quello indicato nella tabella di calcolo AF
(allegato 1) dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona, ossia di
Fr. 53'392.--.
Con le spese per la ragazza alla pari il fabbisogno totale supera
di gran lunga questo reddito indicato.
Infatti secondo la tabella di calcolo della scuola __________ (allegato
_) i costi per una ragazza alla pari sono nei primi 6 mesi di impiego di
Fr. 1'452.30 mensili, ossia Fr. 17'427.60 annui, ai quali vanno
aggiunti Fr. 50.-- al mese dopo 6 mesi di impiego (+ Fr. 300.--).
Unisco come allegato il contratto di impiego con l'attuale ragazza
alla pari.
Motivo:
in quanto famiglia monoparentale con due
bambini a carico in età prescolare e scolare (4½ e 6 anni) nel computo del
fabbisogno vitale non sono state contemplate le spese per la ragazza alla pari
che sono di Fr. 17'727.60 annui.
Questa somma pesa gravemente sul mio budget familiare annuo.
Mi permetto farle presente che nel Comune dove risiedo non c'è
alcuna struttura pubblica o privata (mensa scolastica, servizio dopo scuola,
ecc.) che permetta la custodia dei bambini durante la mia assenza per poter
frequentare i corsi di formazione professionale che attualmente seguo a Lugano,
e questo da ottobre 2002 a novembre 2005.
Conclusione:
chiedo dunque di riesaminare la mia pratica, di voler accogliere
favorevolmente il presente ricorso aggiungendo le suddette spese al calcolo del
totale fabbisogno (1) e concedermi gli assegni integrativi." (cfr. doc. _)
1.3. Con risposta
del 22 novembre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha, in
particolare, osservato:
"
(…)
La ricorrente, divorziata e madre di due figli, è iscritta alla
Scuola superiore __________ per la formazione triennale di tecnica di
__________.
Per l'anno scolastico 2002/2003 beneficia di un assegno per la
riqualificazione professionale sulla base dei costi minimi esistenziali.
L'Ufficio borse di studio e dei sussidi le ha stabilito un assegno di
riqualificazione di fr. 45'000.-- dei quali fr.
6'200.-- a copertura delle spese di formazione. La differenza di fr. 38'800.-- serve alla copertura delle spese vitali della
famiglia e tiene conto di disponibilità personali ammontanti a fr.
15'600.-- (fr. 9'600.-- di alimenti e fr. 6'000.-- di indennità mensili).
Da quanto precede si rileva che l'Ufficio borse di studio e dei
sussidi ha tenuto conto di un totale di spese minime esistenziali di
fr. 60'511.-- garantendo alla signora
__________ tutto quanto le mancava alla copertura di questo fabbisogno. Giova
pure precisare che nell'importo di fr. 32'111.-,
riguardante il canone di locazione, gli oneri sociali, le spese di
riscaldamento ed altre, sia stato tenuto conto anche delle spese relative alla
ragazza alla pari assunta dalla ricorrente.
La nostra Cassa ha dovuto tenere conto di questa realtà
effettuando il calcolo dell'assegno integrativo. I redditi considerati di fr. 53'392.-- sarebbero da aumentare di fr. 6'000.--
non essendo state computate le indennità di fr. 6'000.- (5
x fr. 1'200.--) percepite nell'ambito della formazione.
Contrariamente al parere della ricorrente le spese per la ragazza alla pari non
sono conteggiabili fra le spese riconosciute nell'ambito della LAF per cui il
fabbisogno totale di fr. 50'627.-- va confermato. Ne
scaturisce un rifiuto dell'assegno integrativo da riconfermare.
A titolo informativo si osserva che parzialmente le spese per la
ragazza alla pari sono state coperte dall'Ufficio borse di studio e dei sussidi
per cui non è completamente vera l'asserzione che risulterebbero escluse
dall'intervento del citato ufficio." (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento a _________ del diritto a un assegno integrativo
a far tempo dal 1° ottobre 2002.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag.,. 13 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002
nella causa L., H 114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame (decisione dell'11 ottobre 2002 con effetto dal 1° ottobre 2002) si
riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della
LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e,
relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore
fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno
(integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la
custodia del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione
sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto
all'assegno.
3 Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione
complementare
all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della
prestazione."
Il v.art.
27 LAF prevede altresì che
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli
eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo
dell'assegno non può superare il limite del o
dei
figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è
versato se il suo importo annuo è
inferiore
all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" 1 Per l’accertamento ed il
calcolo sono applicabili per analogia le
disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
2 Il reddito del lavoro è
computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella
misura di 1/15.
3 Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le
malattie a
carico della famiglia è preso in considerazione nel
calcolo. Le
spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni
nel calcolo.”
Il v.art.
33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.3. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il
v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC
il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1°
gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr.
15'280.-, per i coniugi, almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli
che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per
i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni
altro figlio un terzo (fr. 2'683.--).
Dal 1°
gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente
fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie.
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di
fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a
fr.
15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. La decisione
impugnata è stata emessa l'11 ottobre 2002 e ha effetto a partire dal 1°
ottobre 2002, per cui a tale provvedimento vanno applicati i limiti validi fino
al 31 dicembre 2002.
Il
fabbisogno vitale della famiglia _________, formata dalla madre e da due figli,
è pari a fr. 31'380.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
La
pigione pagata dalla ricorrente ammonta a fr. 1'250.-- mensili. Il canone annuo
è pari, pertanto, a fr. 15'000.--, a cui si aggiungono fr. 900.-- annui a
titolo di spese accessorie (cfr. doc. _).
Visto che
la somma complessiva di fr. 15'900.-- è superiore al massimo riconosciuto (cfr.
consid. 2.3.), l'amministrazione ha correttamente computato unicamente
l'importo di fr. 15'000.-- (cfr. doc. _).
2.5. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto
l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.2.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (v.art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. L'insorgente,
nell'atto di ricorso, ha asserito di dover far fronte ai costi relativi a una
ragazza alla pari di circa fr. 17'428.-- annui nei primi sei mesi di impiego e
di fr. 17'728.-- annui in seguito. Frequentando il corso di tecnico di
__________ presso la Scuola Cantonale Superiore __________ a __________,
l'assicurata necessita, infatti, di qualcuno che accudisca i due bambini
durante la sua assenza (cfr. consid. 1.2.).
L'art.
11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. v.art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che:
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Inoltre
possono essere dedotte le spese per gli abiti professionali (cfr. Direttive
sulle prestazioni complementari, n. 2083).
Le spese
per la cura dei figli, per contro, non sono riconosciute quale deduzione dal
reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e quella cantonale
non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale costo (cfr. art. 26
LIFD; art. 25 LT).
Pertanto
a giusta ragione l'amministrazione non ha computato quale spesa per il
conseguimento del reddito i costi concernenti la ragazza alla pari (cfr. doc.
_).
Al
riguardo va inoltre rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del
calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr.
v.art. 24 cpv. 1 lett. c; v.art. 28, v.art. 36 LAF consid. 2.2.), è esaustiva
e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83).
Le spese
che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso
di specie, dunque, i costi menzionati dall'assicurata non possono essere
conteggiati quali spese specifiche.
A tali
costi, si deve sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno
minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche,
acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Di
transenna e a titolo informativo è comunque utile segnalare che nell'ambito
della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia è stato previsto ai
nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio,
tuttavia unicamente fintanto che il figlio non accede alla scuola
dell'infanzia, ma al massimo fino all'anno in cui questi compie 4 anni.
Queste
disposizioni, a differenza delle modifiche delle norme relative agli assegni di
base e di formazione, rispettivamente agli assegni integrativi e di prima
infanzia (cfr. consid. 2.2.), non sono comunque entrate in vigore né il 1°
gennaio 2003, né il 1° febbraio 2003, bensì entreranno in vigore
simultaneamente alla nuova legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di
protezione dei minorenni (legge per le famiglie, cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato del 25.6.2002; cfr. p.to II cpv. 2 della Disposizione transitoria
della LAF; BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 495, 496; BU 3/2003 del 31
gennaio 2003 pag. 33).
Gli
articoli attinenti al rimborso della spesa di collocamento del figlio hanno il
seguente tenore:
" Articolo 47a (nuovo)
A. Definizione e genere 'E'
considerata spesa di collocamento del figlio quella che il
collocamento genitore o i
genitori devono sostenere per affidare il figlio alla
cura
di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.
2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è
affidato
a:
a)
un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto
conformemente
alla Legge per la protezione della maternità,
dell'infanzia,
della fanciullezza e dell'adolescenza;
b)
una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge per la
protezione
della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza.
Articolo
47b (nuovo)
B. Diritto al rimborso della
Spesa 'Hanno
diritto al rimborso della spesa di collocamento:
a)
i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima
infanzia
e che adempiono le condizioni legali ed economiche
per
ottenere un assegno di prima infanzia;
b)
i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di
prima
infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le
condizioni economiche per ottenere un assegno di prima
infanzia,
per la parte di spesa che supera il loro reddito
disponibile.
2
ll diritto al rimborso della spesa
di collocamento del figlio
presso
terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola
dell'infanzia
ma ai massimo fino all'anno in cui il figlio compie i
quattro
anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla
scuola
dell'infanzia in precedenza.
Articolo
47c (nuovo)
C. Spesa di collocamento 'La
spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge per
rimborsata la
protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza.
2
Per il calcolo è determinante la situazione economica dei
genitori
riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e
per
il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.
Articolo
47d (nuovo)
D. Procedura 'Chi
intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento
del
figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per
gli
assegni familiari.
2
La richiesta deve essere corredata da documenti che
comprovano:
a)
i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;
b)
la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del
figlio;
c)
l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di
collocamento
del figlio.
311 Regolamento di applicazione definisce i particolari.
Articolo
47e (nuovo)
E. Termini per chiedere il 1II rimborso della spesa di collocamento del figlio deve
essere
rimborso richiesto
entro un termine di tre mesi dall'emissione della
relativa
fattura di collocamento.
2Una restituzione del termine è accordata qualora
l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il
rimborso."
Al
riguardo il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo
alla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha rilevato in
particolare quanto segue:
" Il
rimborso della spesa di collocamento è garantito, di regola, fino al momento in
cui il figlio accede alla scuola dell'infanzia: ciò che può avvenire - al più
presto - dopo il compimento dei 3 anni di età: questa misura permette quindi di
mitigare gli effetti provocati dalla sospensione del diritto all'assegno di
prima infanzia che, come sappiamo, prevede una soglia di età rigida, fissata al
compimento del terzo anno di età, anche se il bambino non necessariamente a
questo momento può oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia.
Un esempio per migliore comprensione: se il bambino compie i 3
anni in gennaio, l'API sarà riconosciuto soltanto fino alla fine di questo
mese, anche se - nella migliore delle ipotesi - il bambino sarà ammesso alla
scuola dell'infanzia non prima del settembre dello stesso anno; nel caso in cui
il bambino possa oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia a questo
momento, la spesa per il collocamento sarà garantita fino alla fine del mese di
agosto.
Considerato che taluni bambini non vengono ammessi alla scuola
dell'infanzia, per mancanza di posti disponibili nelle strutture comunali
esistenti, la spesa di collocamento del figlio può essere eccezionalmente
rimborsata fino alla sua effettiva entrata alla scuola dell'infanzia, al
massimo nell'anno di compimento dei 4 anni." (Messaggio citato pag. 108)
(…)
" L'estensione
del diritto al rimborso della spesa di collocamento al di là della soglia
rigida dei tre anni applicata per l'API ha il pregio di costituire una soluzione ponte fra
questi due servizi dello Stato.
Da un Iato, gli orari praticati dalle scuole dell'infanzia non
necessariamente si conciliano con gli orari lavorativi dei genitori
(specialmente se presso il Comune di domicilio la scuola dell'infanzia non
offre la refezione): i genitori sono quindi costretti a ricorrere ad un
collocamento presso terzi nelle fasce orarie "scoperte"; d'altro canto,
la scuola dell'infanzia (come d'altronde tutte le altre scuole degli altri
livelli) restano chiuse durante le vacanze scolastiche, cosicché i genitori che
lavorano - e normalmente godono al massimo di 4 o 5 settimane di vacanza
all'anno - sono comunque tenuti a collocare il figlio presso terzi durante
questi periodi.
Pur coscienti di questi problemi, siamo del parere che la loro
soluzione debba essere ricercata nella legislazione scolastica o nella nuova
LMI." (Messaggio citato pag. 110)
2.7. Per quanto riguarda il computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che,
come indicato al v.art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.2.), il premio per
l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto,
relativamente alla modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia,
la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr.
v.art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(v.art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. Il v.art. 28 cpv. 3 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie la Cassa, nel calcolo relativo all'assegno integrativo, ha
computato un premio di fr. 4'247.-- (cfr. doc. _).
Alla luce
della documentazione agli atti tale importo risulta corretto (cfr. doc. _).
2.8. Per il resto
la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle
singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nella decisione
impugnata.
In
proposito va osservato che i redditi determinanti sono costituiti degli
alimenti ricevuti per ________ e ______ dal padre di fr. 10'200.-- annui (cfr.
doc. _), degli assegni di base di fr. 4'392.-- (cfr. Convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, pag. 3, doc. _) e della parte dell'assegno
per la riqualificazione professionale versato all'assicurata dall'Ufficio borse
di studio e sussidi corrispondente alle spese minime esistenziali dedotte le
spese vive di formazione di fr. 38'800.-- (fr. 45'000.-- assegno totale per la
riqualificazione professionale - fr. 6'200.-- spese vive di formazione, cfr.
doc. _).
Le spese
riconosciute sono invece composte del contributo della cassa malati di fr.
4'247.-- (cfr. consid. 2.7.), della pigione di fr. 15'000.-- (cfr. consid.
2.4.) e del fabbisogno vitale di fr. 31'380.-- (cfr. consid. 2.4.).
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145), il Tribunale
federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non
sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del
9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa
M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V
195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato
come nel caso di specie l'assicurata - malgrado che ciò fosse senz'altro
esigibile - non ha portato elementi tali da inficiare in modo sostanziale il
calcolo dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalla
decisione della Cassa.
I redditi
determinanti della ricorrente sono, infatti, superiori alle sue spese
riconosciute (redditi di fr. 53'392.-- e fabbisogno di fr. 50'627.--; cfr. doc.
_).
In simili
condizioni dunque il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
2.9. Relativamente
al fatto che la Cassa nel conteggio dell'assegno integrativo ha computato, nei
redditi, unicamente la parte dell'importo dell'assegno per la riqualificazione
professionale erogato all'assicurata dall'Ufficio borse di studio e sussidi
equivalente alle spese minime esistenziali dedotte le spese vive di formazione
pari a fr. 38'800.-- (cfr. consid. 2.8.), questa Corte, a titolo abbondanziale,
rileva che rettamente l'amministrazione non ha tenuto conto della componente
dell'assegno per la riqualificazione professionale riguardante le spese vive di
formazione di fr. 6'200.--, a differenza di quanto sembra sostenere la Cassa
stessa nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3.).
Infatti i
costi di formazione non sono considerati nelle spese riconosciute (cfr. consid.
2.6.), per cui i relativi sussidi non devono essere utilizzati per la copertura
del fabbisogno minimo, bensì intervengono parallelamente agli assegni
integrativi.
Del resto
anche la LPC, alla quale la LAF rinvia per il calcolo dell'assegno integrativo
e di prima infanzia (cfr. v.art. 28 cpv. 1 e 36 cpv. 1 LAF), all'art. 3c cpv. 2
lett. e prevede che le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione
non sono computati come redditi determinanti.
La nuova
Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps),
applicabile al calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia dal 1°
febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), dal canto suo, indica espressamente l'ordine
di priorità di intervento: i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica
che coprono la perdita di guadagno, essendo parzialmente finanziati dalla
Confederazione, devono intervenire prima degli assegni integrativi e di prima
infanzia. I sussidi di formazione destinati a coprire spese di formazione non
comprese nel fabbisogno possono invece essere assegnati parallelamente a
qualsiasi altra misura (cfr. art. 2 e 13 Laps; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003
pag. 30, Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1°.7.1998,
n. 4773 pag. 11).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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