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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.82
Data decisione, Autorità:
20.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.82
dc/gm
Lugano
20 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2002
di
contro
la decisione dell'8 ottobre 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. L'8 ottobre
2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha deciso quanto segue:
"
le comunichiamo che ai sensi dell'art. 33 cpv. 2
lett. c, della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) il diritto all'assegno di
prima infanzia si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio
compie i tre anni di età.
Dal 1° ottobre 2002 non ha più diritto
all'assegno citato (fr. 159.--) poiché __________ ha compiuto i 3 anni il
14.09.2002." (Doc. _)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espressa:
"
ricevo in data 8 ottobre '02, da parte della
cassa cantonale per gli assegni familiari, la notifica che, poiché mio figlio
ha compiuto tre anni, sarà dedotto dagli assegni la cifra di fr. 159.-.
Considerato che, per legge, ho diritto a
presentare ricorso a questa decisione, mi permetto di sottoporvi la mia
situazione.
Vivo da sola e ho due figli di 11 e 3 anni.
Lavoro part-time presso uno studio di fisioterapia e percepisco un salario
minimo.
Il padre della prima figlia, da quando la bambina
ha due anni, non mi riconosce nessun mantenimento malgrado abbia firmato una
convenzione alimentare. Questi soldi, che non percepisco, sono stati
conteggiati lo stesso nel calcolo per gli assegni integrativi della bambina.
Il padre del maschietto invece versa per lui un
contributo di fr. 650.- ma, malgrado sia stato compilata una bozza del
contratto di convenzione alimentare, non ha tutt'oggi ancora firmato e, avendo
perso il lavoro, contesta la cifra che deve versare. Confermo però che fino ad
oggi è sempre stato regolare nei pagamenti.
Il bambino ha compiuto tre anni ma le entrate non
sono certo aumentate, così come non sono diminuite le spese, anzi. A parte
affitto e cassa malati che sono all'ordine del giorno per ogni cittadino, il
piccolo comincerà a frequentare la scuola dell'infanzia e la primogenita ha
cominciato la scuola media. Credo che possiate ben conoscere quali sono le
varie spese da affrontare in questi casi.
Sicuramente la cifra di fr. 159.- vi potrà
sembrare irrisoria ma per noi sono il corrispettivo di una spesa a settimana, e
mi riferisco solo per ciò che riguarda i generi alimentari. Non approfondiamo
poi quello che riguarda le spese mediche e dentistiche.
L'impiegato dell'ufficio assegni e stato molto
gentile e mi ha spiegato che la possibilità di presentare ricorso è un "pro-forma",
in realtà la legge prevede che allo scadere dei tre anni l'assegno prima
infanzia, che serve per coprire il fabbisogno di una famiglia nei primi anni
del piccolo, non è più corrisposto. Ma toglietemi una curiosità, per il
cittadino quale significato assume la possibilità di presentare un ricorso se
non c'è modo di cambiare le cose? E comunque, secondo quale criterio, dopo i
tre anni di bambini "costano" di meno?
Permettetemi infine di aggiungere che ho sempre
provveduto da sola e con molta dignità a mantenere i miei figli e che, a 32
anni, dover scrivere una simile lettera per una simile cifra ad una persona
senza volto e senza nome mi fa sentire davvero poco dignitosa.
Vi prego comunque di perdonare questo sfogo
dovuto molto probabilmente alla rabbia e alla consapevolezza di essere
solamente un numero di riferimento in cima ad un foglio.
Mi rendo conto che non può essere diversamente,
vista la moltitudine di gente che oggi in Ticino si trova nella mia stessa
situazione, se non in una situazione peggiore." (cfr. Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 18 novembre 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
La ricorrente è beneficiaria dell'assegno integrativo e
dell'assegno di prima infanzia dal 1.09.2001. Le due prestazioni vengono
accordate tenendo conto della situazione economica riassunta nella tabella di
calcolo valida dal 1.09.2001. La ricorrente ha 2 figli, __________ e __________
nati rispettivamente il 20.04.1991 ed il 14.09.1999.
L'art. 33, cpv 2, lett c LAF stabilisce che
il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue al più tardi alla fine del
mese in cui il figlio compie i 3 anni d'età.
__________ ha compiuto i 3 anni il 14.09.2002 e pertanto con la
fine del mese di settembre 2002 si estingue il diritto all'assegno di prima
infanzia. La legge non prevede eccezioni a questa regola anche in presenza di
difficoltà economiche della famiglia. A titolo informativo si segnala che la
ricorrente percepisce l'assegno integrativo massimo possibile per 2 figli ossia
fr. 976.-- mensili.
Visto quanto precede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la
decisione impugnata." (cfr. Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il diritto all'assegno di prima infanzia si
estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di
età.
2.3. Nella
presente fattispecie il figlio dell'assicurata ha compiuto i tre anni il 14
settembre 2002 (cfr. Doc. _, punto 20). Sulla base della disposizione legale
citata (che non prevede nessuna eccezione) la Cassa ha giustamente soppresso il
diritto all'assegno a partire dal 1° ottobre 2002. La decisione impugnata deve
dunque essere confermata. La famiglia della ricorrente continuerà comunque a
beneficiare dell'assegno integrativo massimo (cfr. consid. 1.3.).
2.4. A titolo
abbondanziale va ricordato che la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia del 26 giugno 2002 (cfr. FU 2002 pag. 4752), che, su questo punto,
entrerà in vigore il 1° febbraio 2003, ha introdotto una nuova prestazione
nella LAF: il rimborso della spesa di collocamento del figlio.
I
relativi articoli hanno il seguente tenore:
" Articolo 47a (nuovo)
A. Definizione e genere 'E'
considerata spesa di collocamento del figlio quella che il
collocamento genitore o i
genitori devono sostenere per affidare il figlio alla
cura
di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.
2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è
affidato
a:
a)
un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto
conformemente
alla Legge per la protezione della maternità,
dell'infanzia,
della fanciullezza e dell'adolescenza;
b)
una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge per la
protezione
della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza.
Articolo
47b (nuovo)
B. Diritto al rimborso della
Spesa 'Hanno
diritto al rimborso della spesa di collocamento:
a)
i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima
infanzia
e che adempiono le condizioni legali ed economiche
per
ottenere un assegno di prima infanzia;
b)
i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di
prima
infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le
condizioni economiche per ottenere un assegno di prima
infanzia,
per la parte di spesa che supera il loro reddito
disponibile.
2
ll diritto al rimborso della spesa
di collocamento del figlio
presso
terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola
dell'infanzia
ma ai massimo fino all'anno in cui il figlio compie i
quattro
anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla
scuola
dell'infanzia in precedenza.
Articolo
47c (nuovo)
C. Spesa di collocamento 'La
spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge per
rimborsata la
protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza.
2
Per il calcolo è determinante la situazione economica dei
genitori
riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e
per
il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.
Articolo
47d (nuovo)
D. Procedura 'Chi
intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento
del
figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per
gli
assegni familiari.
2
La richiesta deve essere corredata da documenti che
comprovano:
a)
i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;
b)
la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del
figlio;
c)
l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di
collocamento
del figlio.
311 Regolamento di applicazione definisce i particolari.
Articolo
47e (nuovo)
E. Termini per chiedere il 1II rimborso della spesa di collocamento del figlio deve
essere
rimborso richiesto
entro un termine di tre mesi dall'emissione della
relativa
fattura di collocamento.
2Una restituzione del termine è accordata qualora
l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il
rimborso."
Al
riguardo il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 18 dicembre 2001 aveva
rilevato in particolare quanto segue:
" Il
rimborso della spesa di collocamento è garantito, di regola, fino al momento in
cui il figlio accede alla scuola dell'infanzia: ciò che può avvenire - al più
presto - dopo il compimento dei 3 anni di età: questa misura permette quindi di
mitigare gli effetti provocati dalla sospensione del diritto all'assegno di
prima infanzia che, come sappiamo, prevede una soglia di età rigida, fissata al
compimento del terzo anno di età, anche se il bambino non necessariamente a
questo momento può oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia.
Un esempio per migliore comprensione: se il bambino compie i 3
anni in gennaio, l'API sarà riconosciuto soltanto fino alla fine di questo
mese, anche se - nella migliore delle ipotesi - il bambino sarà ammesso alla
scuola dell'infanzia non prima del settembre dello stesso anno; nel caso in cui
il bambino possa oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia a questo
momento, la spesa per il collocamento sarà garantita fino alla fine del mese di
agosto.
Considerato che taluni bambini non vengono ammessi alla scuola
dell'infanzia, per mancanza di posti disponibili nelle strutture comunali
esistenti, la spesa di collocamento del figlio può essere eccezionalmente
rimborsata fino alla sua effettiva entrata alla scuola dell'infanzia, al
massimo nell'anno di compimento dei 4 anni." (Messaggio citato pag. 108)
(…)
" L'estensione
del diritto al rimborso della spesa di collocamento al di là della soglia
rigida dei tre anni applicata per l'API ha il pregio di costituire una soluzione ponte fra
questi due servizi dello Stato.
Da un Iato, gli orari praticati dalle scuole dell'infanzia non
necessariamente si conciliano con gli orari lavorativi dei genitori
(specialmente se presso il Comune di domicilio la scuola dell'infanzia non
offre la refezione): i genitori sono quindi costretti a ricorrere ad un
collocamento presso terzi nelle fasce orarie "scoperte"; d'altro
canto, la scuola dell'infanzia (come d'altronde tutte le altre scuole degli
altri livelli) restano chiuse durante le vacanze scolastiche, cosicché i
genitori che lavorano - e normalmente godono al massimo di 4 o 5 settimane di
vacanza all'anno - sono comunque tenuti a collocare il figlio presso terzi
durante questi periodi.
Pur coscienti di questi problemi, siamo del parere che la loro
soluzione debba essere ricercata nella legislazione scolastica o nella nuova
LMI." (Messaggio citato pag. 110)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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