AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.81
Data decisione, Autorità:
29.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.81
rs/sn
Lugano
29 aprile
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2002
di
contro
la decisione del 27 settembre 2002
emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
In materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 27 settembre 2002, con effetto 1° agosto 2002, la Cassa cantonale per
gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di
__________ tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a
favore della figlia __________ (5.5.1990).
A
motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che i
redditi superano le spese riconosciute (cfr. doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso 7 ottobre 2002 l'assicurata ha impugnato la decisione della
Cassa, argomentando:
"
(…)
Da diversi anni, causa problemi di salute, non mi è possibile
lavorare (v. certificati medici allegati) e sto aspettando il sussidio
d'invalidità.
In seguito a separazione da mio marito ricevo un mensile di
Fr.3220,
Vivo con mia figlia __________ di 12 anni che, come tutti gli
adolescenti del giorno d'oggi, ha diverse esigenze; il padre non si interessa
in nessun modo della bambina (potete informarvi presso lo studio legale
dell'avv. __________).
Devo assumermi molte spese, tra le quali affitto (fr.1300.-
mensili), costi sanitari (franchigie e 10% a mio carico), ecc. Inoltre devo
subire un intervento molto importante ai denti (v. preventivo annesso), spesa
non coperta dalla cassa malattia.
Accludo pure copia allestita dall'ufficio esecuzioni e fallimenti.
Mi sono rivolta all'assistenza sociale di __________, ma mi è
stato riferito che non possono aiutarmi.
Mi permetto dunque interpellavi affinché sia riesaminata la
pratica e possa ricevere l'assegno integrativo, così da risolvere almeno in
parte la mia situazione finanziaria." (doc. _)
1.3. Il TCA, il
15 gennaio 2003, ha assegnato all'amministrazione un ultimo termine perentorio
di 10 giorni per insinuare la risposta di causa (cfr. doc. _).
La Cassa,
con risposta del 14 gennaio 2003, ha proposto di respingere il gravame e ha
osservato:
" In
data 26.08.2002 la signora __________ ha inoltrato richiesta di assegno integrativo.
Nel formulario di richiesta ha indicato di trovarsi in una situazione molto
difficile dovendo far fronte a note di cura dentaria per trattamenti ai quali
si è sottoposta unitamente alla figlia. Ha allegato al riguardo una nota
d'onorario di fr. 961.- risalente all'ottobre 2000 ed un
preventivo di spesa per 3'450.- franchi.
Va subito precisato che la legislazione sugli assegni familiari
non prevede, allo stato attuale, la copertura di cure dentarie per cui nel
calcolo effettuato dell'assegno integrativo queste spese non vengono
considerate.
La Cassa ha proceduto alla verifica del diritto all'assegno
considerando da un lato il fabbisogno vitale, la pigione ed il premio cassa
malati e dall'altro gli alimenti percepiti e l'assegno familiare di base. Ne
sono risultati redditi per un ammontare di fr. 40'441.- e
fabbisogno totale per fr. 39'463.-.
In sede ricorsuale si è potuto rilevare che l'assegno di base
risulta essere ancora più elevato di quello computato dalla Cassa, fr. 245.- anziché fr. 150.-, ciò porterebbe
i redditi della ricorrente a fr. 41'581.- anziché fr. 40'441.-. Il pretore che ha stabilito l'onere alimentare a
carico del padre conferma che questo non è comprensivo dell'assegno di base.
Alla signora __________ non resta che rivendicare al datore di lavoro dei
marito il versamento di questo assegno familiare direttamente nelle sue
mani." (doc. _)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno
integrativo a far tempo dal 1° agosto 2002.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).
Il 1°
febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità
di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del
31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 7 marzo 2003 nella causa G., H
305/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; STFA del 23
gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110
consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame (decisione del 27 settembre 2002 con effetto dal 1° agosto 2002) si
riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della
Legge sugli assegni di famiglia, per cui vanno applicate le disposizioni della
LAF valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi
le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" 1 Il genitore domiciliato nel
Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se
cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
3 Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Il v.art.
27 LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" 1 Per l’accertamento ed il
calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI.
2 Il reddito del lavoro è
computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella
misura di 1/15.
3 Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Il v.art.
33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.2. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il
v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC
il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al
31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi,
almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'683.--).
Dal 1°
gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente
fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie.
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, dal 1° gennaio 2001, di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
2.3. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto
l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.1.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata
(v.art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.4. L'assicurata,
nell'atto ricorsuale, sostiene in particolare di dover far fronte a molte
spese, fra le quali la pigione e i costi sanitari, più precisamente la
franchigia e la partecipazione del 10% a suo carico. Inoltre essa ha asserito
di doversi sottoporre a un intervento dentistico, il cui costo non è coperto
dalla cassa malati.
La
ricorrente ha infine allegato, documentando con un estratto dell'Ufficio
esecuzioni e fallimenti, di avere pendenti numerose procedure esecutive a causa
di fatture non pagate (cfr. consid. 1.2.).
Il
provvedimento contestato è stato emanato il 27 settembre 2002 e si riferisce al
periodo a decorrere dal 1° agosto 2002, per cui alla presente vertenza si
applicano i limiti del fabbisogno in vigore fino al 31 dicembre 2002 (cfr.
consid. 2.2.).
In
concreto, quindi, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene
conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. v. art. 24; 27, 32 LAF), il
fabbisogno vitale della famiglia dell'assicurata, composta dalla madre e dalla
figlia ________, ammontava a fr. 23'330.-- (fr. 15'280.-- + fr. 8'050.--), come
indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
L'insorgente
poi paga annualmente a titolo di pigione fr. 13'284.-, mentre le spese
accessorie, comprensive delle spese di riscaldamento e di acqua calda,
corrispondono a fr. 2'280.-- (cfr. doc. _).
Complessivamente
il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 15'564.--.
Questo
ammontare è più elevato del massimo riconosciuto (cfr. consid. 2.2.), perciò
rettamente l'amministrazione ha computato unicamente la somma di fr. 15'000.--
(cfr. doc. _).
2.5. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del
relativo regolamento.
Come
indicato al v.art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.1.), il premio per
l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale
(cfr. v.art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(v.art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. Il v.art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie la Cassa, nel calcolo relativo all'assegno integrativo, ha
computato un premio netto di fr. 1'133.--.
Il premio
di base nel 2002, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammontava a fr.
4'161.60.-- annui (fr. 267.80.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 79.--
premio mensile _________, cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi
annui erano di fr. 2'353.20 per l'assicurata e di fr. 676.-- per la figlia
(cfr. doc. _).
In simili
condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammontava effettivamente
a fr. 1'133.-- (fr. 4'161.60 - fr. 2'353.20 - fr. 676.--).
2.6. Il v.art 28
cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.1.) sancisce:
"
Il premio per l'assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazione nel calcolo."
La LAF
dunque esclude il computo delle spese mediche e dentistiche dal conteggio degli
assegni di famiglia, così come della franchigia prevista dall'assicurazione
malattia, essendo quella porzione di spese di cura e malattia a carico
dell'assicurato (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 della
Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994
relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag.
36).
Anche il
sistema delle prestazioni complementari all'AVS/AI non tiene conto di tali
spese nel calcolo delle PC, tuttavia prevede il rimborso delle spese di
malattia e invalidità per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura, nei
limiti di determinati importi (cfr. art. 3 lett. b LPC art. 3d LPC; art. 2
OMPC).
Nell'evenienza
concreta dunque la partecipazione ai costi delle cure mediche del 10%, la
franchigia e le spese per i trattamenti dentistici che deve sostenere
l'assicurata (cfr. consid. 1.2.; 2.4.) non possono essere conteggiati nel
calcolo dell'assegno integrativo.
A tutto
quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla
legge, si deve sopperire mediante l'importo destinato a coprire il fabbisogno
minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche,
acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N
74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Abbondanzialmente
va osservato che né la prima revisione della LAF, in vigore relativamente agli
assegni integrativi dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.1.), né la Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), in
vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag.
13 segg.), alla quale la LAF rinvia per quanto concerne le modalità di calcolo
dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. consid. 2.1.), contemplano
il computo delle spese mediche nel conteggio degli assegni (cfr. art. 24 cpv. 1
lett. c. LAF; art. 8 Laps).
Giova
comunque segnalare, in relazione a eventuali problemi dentari della figlia
della ricorrente, che determinati disturbi ai denti sono considerati delle
infermità congenite ai sensi dell'art. 13 LAI, per la cui cura gli assicurati,
fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari
necessari dell'assicurazione per l'invalidità (cfr. art. 13 LAI, 3 OAI;
Ordinanza sulle infermità congenite, OIC).
2.7. Secondo
l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC (cfr. consid. 2.3.), applicabile agli assegni di
famiglia in virtù del rinvio di cui al v.art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito
determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Nel caso
in esame la Cassa ha dunque a ragione computato nel conteggio relativo
all'assegno di famiglia gli alimenti versati dal marito dell'assicurata dal
quale, vive separata dal 1998 (cfr. doc. _).
Dall'assetto
cautelare proposto dal Pretore di __________ e sottoscritto sia dalla
ricorrente, che dal coniuge il 25 settembre 1998 risulta che quest'ultimo si è
impegnato a versare, a titolo di contributi alimentari, l'importo di fr.
1'220.-- mensili per la figlia __________ e di fr. 2'000.-- al mese per
l'insorgente (cfr. doc. _).
L'assicurata,
nell'atto ricorsuale, ha confermato di ricevere a tutt'oggi dal marito la somma
di fr. 3'220.-- mensili quale onere di mantenimento (cfr. consid. 1.2.).
Nemmeno
l'ammontare di fr. 38'640.-- (fr. 3'220.-- X 12 mesi), considerato
dall'amministrazione nella decisione impugnata, presta pertanto fianco a
critiche.
2.8. Per quanto
riguarda gli assegni di base, va rilevato che il v. art. 45 LAF prevede:
"
Il genitore che per sentenza o convenzione è
tenuto a versare una pensione alimentare a favore di uno o più figli deve
pagare, se percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta a detta pensione."
Nel
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di
famiglia del 19 gennaio 1994 il Consiglio di Stato, commentando l'art. 42
(corrispondente al v. art. 45 in vigore fino al 31 dicembre 2002), ha
precisato:
"
La norma non lascia alcuno spazio alle parti od
al Giudice civile, nell'ambito di una causa di stato civile (separazione o
divorzio), di decidere della destinazione degli assegni di famiglia: il
genitore tenuto a versare una pensione alimentare in favore di uno o più figli
deve obbligatoriamente versare - naturalmente se lo percepisce - l'assegno di
famiglia in aggiunta a detta pensione." (cfr. Messaggio 19 gennaio 1994,
pag. 54)
Il v.
art. 45 LAF non corrisponde, tuttavia, a quanto contemplato all'art. 285 cpv. 2
Codice civile svizzero (CCS), che regola a livello federale la commisurazione
del contributo per il mantenimento del figlio, il cui tenore è il seguente:
"
Salvo diversa disposizione del giudice, gli
assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni
per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento,
sono pagate in aggiunta al contributo".
Di
regola, quindi, in ambito civile i contributi alimentari e le prestazioni
sociali, in particolare gli assegni di base, si sommano, a meno che il giudice
non abbia previsto una regolamentazione differente. E' possibile inoltre
derogare al principio del cumulo delle pensioni alimentari e delle prestazioni
sociali, allorché ciò appaia un abuso di diritto, ovvero quando, vista la
situazione economica delle parti, non si giustifica che il figlio riceva più
del suo fabbisogno (cfr. DTF 128 III 305 segg.).
Nel
Messaggio del 18 dicembre 2001 relativo alla prima revisione della legge sugli
assegni di famiglia il Consiglio di Stato ha conseguentemente proposto, ai fini
di una migliore interpretazione della LAF, di fare esplicito riferimento alla
succitata norma del diritto civile.
E' stato
pure precisato che nella dottrina e nella prassi giudiziaria non vi è
concordanza circa la questione a sapere se gli assegni familiari debbano essere
computati nel reddito del genitore che ne è titolare del diritto, allo scopo di
determinare l'importo della pensione alimentare del genitore obbligato al
pagamento. Una parte della dottrina ritiene si debba distinguere a seconda se
il figlio vive con il genitore titolare del diritto o meno; altri ritengono che
l'importo dell'assegno familiare debba essere preso in considerazione soltanto
se il reddito del genitore tenuto al mantenimento è medio-elevato, ma non in
caso di reddito modesto; altri ancora sono del parere che l'assegno familiare
debba essere preso in considerazione nel reddito del genitore obbligato al
pagamento; per taluni altri questo principio è applicabile limitatamente al calcolo
del contributo di mantenimento per il figlio e non di quello dell'altro
genitore.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale di Appello, l'assegno familiare viene di regola
dedotto dal fabbisogno del figlio e, quindi, il contributo dovuto dal genitore
obbligato al pagamento, si intende già comprensivo degli assegni familiari
(cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.2.12 pag. 35-36).
Il Gran
Consiglio ha fatto propria l'impostazione indicata dall'Esecutivo cantonale.
Il nuovo
art. 45 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha dunque il seguente tenore:
"
Riservato l'art. 285 cpv. 2 CCS, il genitore che
per sentenza o convenzione è tenuto a versare una pensione alimentare a favore
di uno o più figli deve pagare, se percepito, l'assegno di famiglia in aggiunta
a detta pensione."
Nell'evenienza
concreta quando, il 25 settembre 1998, è stato stabilito l'assetto cautelare,
nulla è stato indicato in merito agli assegni di base. Infatti il Pretore ha
unicamente proposto il versamento da parte del padre di un contributo
alimentare per la figlia di fr. 1'220.-- mensili (cfr. doc. _).
In virtù
dell'art. 285 cpv. 2 CCS, come visto, se il giudice non dispone diversamente,
gli assegni di famiglia sono pagati in aggiunta agli alimenti, per cui in casu
gli assegni percepiti dal marito della ricorrente dal Cantone Zurigo devono
essere corrisposti alla figlia quale supplemento all'onere di mantenimento.
Nella
risposta di causa la Cassa ha, in effetti, precisato che il Pretore di
__________ ha confermato che il contributo alimentare a favore di __________
non è comprensivo degli assegni di base (cfr. consid. 1.3.).
Tale
allegazione non è stata del resto contestata dall'assicurata.
Dall'atto
ricorsuale si evince tuttavia che l'assicurata riceve dal marito soltanto i
contributi alimentari (cfr. consid. 1.2.).
Per la
lettera g dell'art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.3.), il reddito determinante
comprende pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato.
In una
sentenza del 9 febbraio 1999 in re B.J, cresciuta in giudicato, il TCA ha già
stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni
integrativi.
In
materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il
calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di
cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I
1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen,
Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).
E' quindi
rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far
fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa
situazione (DTF 115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. In particolare non è richiamabile
se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato
e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a determinate
entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa valere le sue
pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) o se, per motivi
di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività
lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p.
225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c).
In questi
casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi
dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994
p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza
dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g
LPC prevede infatti, come menzionato sopra, che i redditi determinanti
comprendono anche le entrate e le parti di sostanza cui l’assicurato ha
rinunciato.
Di regola
la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato
articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione
adeguata, ribadendo più volte che il sistema delle prestazioni complementari
non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita
dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di
sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b;
Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Nel caso
di specie l'assicurata, fino perlomeno alla risposta di causa, non ha fatto
valere il suo diritto agli assegni di base a favore della figlia versati al marito,
per cui la mancata riscossione degli stessi deve essere considerata una
rinuncia.
Di
conseguenza a ragione nel calcolo relativo all'assegno integrativo la Cassa ha
conteggiato pure gli assegni di base.
Per
inciso va rilevato che gli art. 45 LAVS e 12a LPC, applicabili a titolo
suppletorio agli assegni di famiglia (cfr. v.art. 47 LAF; art. 47 LAF in vigore
dal 1° gennaio 2003, BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 32), prevedono che il
Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti il pagamento a terzi
per garantire un uso conforme allo scopo.
L'art. 76
OAVS, valido anche per le prestazioni complementari (cfr. art. 22a OPC),
enuncia che quando l'avente diritto non impiega la rendita per il sostentamento
delle persone a suo carico, la cassa di compensazione può effettuare il
pagamento o parte di esso nelle mani di una terza persona qualificata o di
un'autorità sulla base di queste disposizioni
L'assicurata
può dunque richiedere che gli assegni di base a favore di ________ le vengano
corrisposti direttamente.
Per
quanto concerne l'importo dell'assegno di base da computare, va osservato che
nella decisione contestata è stato considerato un assegno di fr. 1'800.-- annui
(cfr.doc. _).
La Cassa,
nella risposta, puntualizza che esso è in realtà più elevato, ossia
corrisponderebbe a fr. 2'940.-- (cfr. consid. 1.3.).
Questa
Corte può tuttavia esimersi dall'accertare a quanto ammonta precisamente
l'assegno di base percepito dal marito dell'insorgente, visto che, già
computando una somma di fr. 1'800.--, i redditi determinanti (fr. 40'441.--;
cfr. doc. _) sono in ogni caso più elevati delle spese riconosciute (fr.
39'463.--; cfr. doc. _).
2.9. L'insorgente,
per documentare i molti debiti contratti, ha allegato al ricorso un estratto
dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti (cfr. doc. _).
Al
riguardo il TCA osserva che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai
redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC). Poiché la sostanza computabile di
proprietà della ricorrente è uguale a zero, la deduzione dei debiti non ha, in
casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.
Neppure
gli ammortamenti possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista
esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF (cfr.
consid. 2.3.).
Inoltre,
secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono
essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b
LPC; consid. 2.3.).
Di
transenna va osservato che la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps), che dal 1° febbraio 2003 si applica al
calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.1.;
2.6.), stabilisce anch'essa che i debiti sono deducibili unicamente dalla sostanza.
Tale normativa prevede, tuttavia, il computo nella spesa vincolata degli
interessi maturati sui debiti ammessi in deduzione dall'art. 32 cpv. 1 lett. a
Legge tributaria (LT). Gli interessi passivi sui debiti privati vengono
riconosciuti fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.--, mentre per i
debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale viene ammesso
l'importo effettivo degli interessi (cfr. art. 6; 8 Laps; BU 3/2003 del 31
gennaio 2003 pag. 13 segg.).
2.10. Alla luce di
tutto quanto precede, il TCA, pur comprendendo la difficile situazione della
ricorrente, deve concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa il 27
settembre 2002 è corretto e che di conseguenza l'assicurata non ha diritto
all'assegno integrativo a decorrere dal 1° agosto 2002.
La
decisione impugnata non può dunque che essere confermata.
In
riferimento a quanto sostenuto dall'assicurata relativamente al fatto che
l'assistenza sociale non può aiutarla (cfr. consid. 1.2.), va infine precisato
che le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario sono
sussidiarie alle prestazioni delle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 2 Legge
sull'assistenza sociale; art. 2 Legge sull'assistenza sociale in vigore dal 1°
febbraio 2003).
Anche
un'eventuale prestazione assistenziale propriamente detta di tipo finanziario
ordinaria viene determinata sulla base di un conteggio che tiene conto dei
redditi e delle spese del richiedente (cfr. v. art. 18; 22 Legge
sull'assistenza sociale). In particolare dal 1° febbraio 2003 il calcolo delle
prestazioni assistenziali si basa sul reddito computabile e la spesa vincolata
stabiliti secondo le modalità previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps), riservate le eccezioni contemplate dalla
Legge sull'assistenza sociale stessa (cfr. art. 22 Legge sull'assistenza
sociale in vigore dal 1° febbraio 2003; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003, pag. 39
segg.). Va comunque segnalato che la soglia d'intervento, in deroga all'art. 10
Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla
Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (cfr. art. 19 Legge
sull'assistenza sociale in vigore dal 1° febbraio 2003; BU 3/2003 del 31
gennaio 2003, pag. 39 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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