AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.70
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.70
rs/cd
Lugano
18 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2002
di
contro
la decisione del16 agosto 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 16 agosto 2002, con effetto dal 1° maggio 2002, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di
__________, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a
favore dei figli __________ (7.7.1990), __________ (4.1.1992) e __________
(4.7.1993).
A
motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che i
redditi superano le spese riconosciute (cfr. doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso 10 settembre 2002 l'assicurata ha impugnato la decisione
della Cassa, argomentando:
"
(…)
Questa decisione, mi lascia sconcertata per diversi motivi,
ragione per cui mi rivolgo a voi per presentare ricorso.
Qui di seguito vi elenco diversi motivi:
-
Secondo la
tabella di calcolo annessa alla decisione, il mio reddito per attività
dipendente, sarebbe di Fr 39'126.00 (/ 13 = 3'009. 69) mentre il mio salario
netto è di Fr 38'766.00 (/ 13= 2'982.00.) Se invece il calcolo fosse basato
sullo stipendio lordo, il totale sarebbe di Fr 43'940.00 (3'380.00 x 13) perciò
già qui i calcoli non sono corretti, o per lo meno a me non chiari (copia
conteggio paga allegato N° _). Che tra l'altro so che dovrebbe
essere calcolato lo stipendio dopo essere state fatte le deduzioni, ed in più
si calcolano le detrazioni sociali (AVS, AI, ecc.) nel fabbisogno, cosa che
secondo i miei calcoli non mi risulta che siano stati fatti.
-
I calcoli dei redditi alle voci 315 e 318 sono corretti.
-
Il conteggio
sul contributo per l'assicurazione malattia: tutto concorda ignorando gli
spiccioli (copia conteggio cassa malati allegato N° _). Questo se
nessuno si ammala mai, e non bisogna pagare ogni tanto alcune fatture dei
medici. (allegato N° _.)
-
Alle voci 111
e 134 (pigione lorda annua ammessa e non ammessa), vedendo questo, mi domando
come e dove si può trovare un appartamento per 1'250.00 Fr. al mese quando si
ha bisogno innanzitutto di 4 ½ locali,
per il fatto di avere due maschi in età adolescenziale ed una femmina piccola.
So bene io quanto ho cercato e quanti diversi prezzi mi sono sentita dire, e
credetemi, niente a che fare con quella cifra, tanto meno cercando di rimanere
vicino al lavoro e alla scuola media per evitare di gravare maggiormente le mie
spese, con i costi del trasporto del figlio più grande, (vi ricordo pure che a
questo si unisce il garage) (Fattura completa allegato N° _). C'é
anche in questo punto che secondo informazioni che ho ricevuto, vengono anche
ammesse le spese accessorie, non avendo io un documento per non averle ancora
ricevute, visto che è da poco che ho cambiato appartamento, non sono state
prese in considerazione.
-
La voce 130,
fabbisogno vitale, la parte che mi colpisce di più, cioè 3'062.33 Fr. al mese
per un adulto e tre bambini, forse in circostanze normali, per una donna che
non lavora, e che se ne sta in casa a fare da mangiare a mezzogiorno invece di
pagare la mensa scolastica, perché l'orario di lavoro non mi permette di
rientrare a casa, per occuparmi del pranzo dei miei figli.
Forse
per la stessa mamma che non lavora, e che alle 16.00 se ne sta in casa per
dargli la merenda e per restare con loro tutto il pomeriggio, sì.
Ma
siccome io non posso starmene a casa perché non si vive con 1'000 fr. al mese di alimenti, devo lavorare a tempo pieno e quasi
sempre oltre il normale orario di lavoro, e devo pagare la mensa scolastica dei
due piccoli (allegato _) per dieci mesi all'anno, e devo anche pagare la mamma
diurna per la merenda, e quelle ore che io devo ancora stare sul lavoro
(allegato _). Se facciamo la somma di queste, aggiungendo le prestazioni della
cassa malati (allegato _) più il 10 % delle fatture mediche, del servizio
telefonico (allegato _), di elettricità (allegato _) via cavo (allegato _),
assicurazione per la macchina (allegato _) senza contare la benzina, gli sport
che fanno i miei figli (o devo forse impedirglielo solo perché la mamma non se
lo può permettere?), e la cosa più importante: il mangiare e tutto quello che
rappresenta la pulizia e l'igiene della casa. Se facciamo i conti giusti è
impossibile sopravvivere con la cifra che l'ufficio delle assicurazioni
stabilisce come fabbisogno vitale.
- Oltre alle
circostanze descritte sopra, aggiungo le circostanze non normali, che quando io
e mio marito ci siamo separati, ci portavamo dietro vecchi debiti che sono più
che normali per una famiglia di 5 membri che si trasferisce dall'estero dove le
cose non erano per niente facili. 4 anni fa siamo arrivati con soltanto le
valigie d'estate, senza risparmi, senza alcun riferimento e contando soltanto
sulle proprie forze, per incominciare da capo ad allevare una famiglia con tre
figli già grandini, e per cominciare da capo ci sono voluti parecchi sacrifici.
Questa situazione con il tempo risultò insopportabile, portandoci ad una
separazione, avvenuta due anni fa, poi per il bene dei bambini, avevamo deciso
di tentare di salvare il matrimonio, ma con risultati ben diversi di ciò che ci
aspettavamo, e ci siamo separati nuovamente.
Questo
ha portato a dividerci sia i mobili che i debiti, esempio le tasse per lui e
l'elettricità per me (allegato _), come anche per lui un debito che avevamo con
suo fratello e per me la carta di credito (allegato _), la quale avevamo usato
per comperare le camerette dei bambini e diversi mobili. Oramai sono cose che
devo pagare ogni mese un po' alla volta. Sommiamogli che ho dovuto cambiare
appartamento e questo rappresentava caparra e mobili, visto che mi ha lasciato
le camerette per i bambini e basta ed io non ho avuto nessun aiuto, anzi ho
dovuto fare un prestito di fr 5'000.- alla banca _________
(allegato _).
Insomma Signori, fatemi pure i conti in tasca e ditemi se dopo
tutto questo, devo ancora esporvi delle motivazioni e conclusioni.
Forse ho soltanto perso qualche ora del mio poco tempo libero per
redattore questa lunghissima ma esplicita lettera però di meglio non posso
fare, e così, almeno i miei figli sapranno che ho sempre cercato in tutte le
maniere e a tutti costi, di dargli più che posso specialmente quando è qualcosa
alla quale hanno il diritto."
(cfr. doc. _)
1.3. Con risposta
8 ottobre 2002 l'amministrazione ha proposto di respingere il gravame e ha
osservato:
"
(…)
Nel suo ricorso la signora __________ solleva diversi dubbi sulla
tabella di calcolo allegata alla decisione. Nel merito si può precisare quanto
segue:
a) la voce 130
che si riferisce al fabbisogno vitale di una famiglia monoparentale con tre
figli è stato fissato dal legislatore all'art. 24, cpv. 1, lett. c ed è un
valore che non può essere aumentato secondo le particolarità di ogni famiglia.
Va osservato che trattasi di un fabbisogno vitale al netto delle spese di
locazione e della cassa malati.
b) il reddito
del lavoro di fr. 39'126.- rappresenta il salario annuo al
netto dei contributi delle assicurazioni sociali federali obbligatorie. II
salario netto mensile, senza assegni familiari, ammonta a fr. 3002.35;
corrisposto 13 volte comporta un salario annuo netto di fr. 39'030.55
ai quali vanno aggiunti fr. 96.10 (= trattenuta del 2°
pilastro) deducibile solo 12 volte. La Cassa si riconferma pertanto
nell'importo di fr. 39'126.-.
c) per il
premio della cassa malati è stata considerata l'assicurazione cura medica e
medicamentosa obbligatoria: l'importo a carico della famiglia, fatta astrazione
delle assicurazioni facoltative sottoscritte, dopo deduzione dei sussidi
cantonali ammonta a fr. 3'291.- (importo arrotondato). La
Cassa non può neppure computare i costi di partecipazione alle cure mediche e
medicamentose perché ciò è espressamente escluso dalla legislazione vigente
(cfr. art. 28, cpv. 3, 2a frase LAF).
d) per quanto
attiene la pigione la Cassa è consapevole di non aver potuto computare
l'importo effettivamente pagato dalla ricorrente. La ragione risiede nel fatto
che è stato dedotto l'importo di fr. 15'000.- equivalente
al massimo deducibile secondo la legislazione federale sulle prestazioni
complementari alla quale rimanda l'art. 28, cpv. 1 LAF.
e) le spese,
pur effettive, documentate agli allegati 6, 7, 8 (limitatamente alle
assicurazioni LCA), 9, 10, 11 e 12 non fanno parte delle spese computabili ai
fini della determinazione del diritto all'assegno integrativo." (cfr. doc.
_)
1.4. Il 21
ottobre 2002 l'assicurata ha precisato:
" con
la presente intendo ribadire il fatto che non sono d'accordo con la
sentenza delI'Istituto delle Assicurazioni sociali, in materia di
assegni familiari.
Ho ricevuto in data 12 ottobre la risposta inoltratami da voi, e
grazie a questa mi sono chiari molti più punti che in precedenza; ma resta
comunque il fatto che alla dicitura e i miei allegati non parlavano affatto di
premi d'assicurazione malattia, a parte l'allegato _.
In effetti, gli allegati _ si riferiscono alla mensa scolastica e
alla mamma diurna. So che nel mese di giugno è stata presentata una richiesta
di modifica al Gran Consiglio, e che questa non è stata ancora decisa,
riguardante diversi punti, tra cui uno che parla proprio del rimborso delle
spese per l'affidamento dei figli a terzi, per permettere al genitore di
continuare il suo lavoro.
A questo punto mi chiedo perché continuo a lavorare, visto che a
conti fatti guadagnerei di più standomene a casa, e potrei così occuparmi dei
miei figli. Sì signor Presidente, contando sui soldi della disoccupazione, del
sussidio della cassa malati, degli assegni familiari (che riceverebbe mio
marito, ma che spettano a me), sarei al di sotto del minimo vitale, e a questo
punto riceverei pure i soldi dell'assegno integrativo,(è un diritto che spetta
ai miei figli) che sommandoli a tutto il resto, avrei effettivamente più soldi
che lavorando; siccome non mi piace stare in disoccupazione per il momento non
lo faccio, ma se mi vedo costretta......
Concludo signor Presidente chiedendo ancora una volta di far
revisionare la mia richiesta." (cfr. doc. _)
1.5. Il doc. _ è
stato trasmesso alla Cassa per conoscenza con facoltà di presentare eventuali
osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).
L'amministrazione
è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno
integrativo a far tempo dal 1° maggio 2002.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame (decisione del 16 agosto 2002 con effetto dal 1° maggio 2002) si
riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della
LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e,
relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore
fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno
(integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la
custodia del figlio;
b) ha il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione
sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto
all'assegno.
3 Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione
complementare
all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della
prestazione."
Il v.art.
27 LAF prevede altresì che
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli
eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo
dell'assegno non può superare il limite del o
dei
figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è
versato se il suo importo annuo è
inferiore
all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Il v.art.
33 del Regolamento LAF (Reg.LAF) prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.3. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia il
v.art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC
il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al
31 dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi,
almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'683.--).
Dal 1°
gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente
fr. 8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie.
Per quanto
riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di
fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a
fr.
15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto
l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (v.art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.5. L'assicurata,
nell'atto ricorsuale, contesta l'ammontare del reddito da attività lucrativa
computato dalla Cassa nel calcolo relativo all'assegno integrativo, come pure
l'importo del fabbisogno e della pigione. Essa ha inoltre asserito di dover far
fronte a una serie di spese non conteggiate dall'amministrazione, e meglio la
retta della mensa scolastica, la retribuzione per la mamma diurna che si occupa
dei suoi figli, la partecipazione alle spese mediche, i costi telefonici,
l'elettricità, la via cavo, l'assicurazione dell'automobile, i costi connessi
agli sports praticati dai figli. Infine la ricorrente sostiene di avere
contratto un mutuo di fr. 5'000.-- con una banca e di dover estinguere dei
debiti concernenti alcune fatture dell'elettricità e della carta di credito rimaste
insolute (cfr. consid. 1.2.).
Dapprima
va rilevato che la separazione dell'assicurata dal coniuge è avvenuta nel mese
di giugno 2002. Infatti la transazione giudiziale sottoscritta dinanzi al
Pretore di __________, nella quale è indicato che i coniugi _________ sono
stati autorizzati a sospendere l'economia domestica comune, risale al 5 giugno
2002. E' stato pure stabilito che gli alimenti per i figli, di fr. 1'000.--
mensili, sarebbero stati versati la prima volta nel mese di giugno 2002 (cfr.
doc. _).
Inoltre
l'assicurata ha concluso il nuovo contratto di locazione, relativo
all'appartamento di ___________ con effetto dal 1° giugno 2002 (cfr. doc. _).
Precedentemente a tale data essa viveva con i figli e il padre di questi,
sempre a ________ in via _________ (cfr. doc. _).
Pertanto
nel mese di maggio 2002 si era ancora confrontati con una famiglia biparentale.
Di
conseguenza il TCA deve concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa, la
quale ha tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nella famiglia della
ricorrente dal 1° giugno 2002 già a partire dal 1° maggio 2002, non
corrisponde, per il mese di maggio 2002, alla effettiva situazione personale ed
economica dell'assicurata.
Per
quanto attiene al periodo dal 1° al 31 maggio 2002, il ricorso dell'assicurata
deve quindi essere accolto e l'incarto rinviato alla Cassa affinché stabilisca
l'eventuale diritto di __________ all'assegno integrativo, tenendo conto delle
spese riconosciute e dei redditi determinanti di una famiglia composta dalla madre,
dal padre e da tre figli.
2.6. A far tempo
dal 1° giugno 2002 per contro la Cassa, a giusta ragione, ha considerato una
famiglia monoparentale, costituita dall'assicurata e dai figli ________,
_______ e _______.
Per
quanto concerne i redditi determinanti, la ricorrente, come visto (cfr. consid.
2.5.), ha criticato l'importo ritenuto dall'amministrazione a titolo di reddito
dall'attività dipendente.
Secondo
l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui al v.art. 28 cpv.
1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua
può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede
la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a
quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai
capoversi 1 o 2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti,
convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge
il diritto alla prestazione.
Nel caso
concreto la situazione economica dell'assicurata, dal 1° giugno 2002, è mutata,
visto che a seguito della separazione dal marito non può più contare anche sul
guadagno di quest'ultimo. Correttamente dunque è stato considerato lo stipendio
percepito mensilmente dall'insorgente nel 2002 convertito su base annua (art.
23 cpv. 4 OPC AVS-AI).
Il
salario mensile lordo versato all'assicurata dalla __________ ammontava a fr.
3'380.--, corrispondenti a fr. 39'126.-- annui al netto dei contributi sociali
e comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _).
Questo
importo è pari a quello conteggiato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr.
doc. _).
2.7. Il
provvedimento contestato è stato emanato il 16 agosto 2002 e si riferisce a
tale anno, per cui alla presente vertenza si applicano i limiti del fabbisogno
adeguati il 1° gennaio 2001 e in vigore fino al 31 dicembre 2002 (cfr. consid.
2.3.).
In
concreto, quindi, il fabbisogno vitale della famiglia dell'assicurata è pari a
fr. 36'748.-- (fr. 15'280.-- + fr. 8'050.-- + fr. 8'050.-- + fr. 5'367.--),
come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
La
ricorrente sostiene che l'ammontare ritenuto dalla Cassa a titolo di fabbisogno
vitale non sia sufficiente a far fronte alle spese del proprio sostentamento e
di quello dei figli (cfr. consid. 1.2.).
Tuttavia,
come menzionato sopra, è la legge medesima che impone di tener conto degli
importi minimi previsti dalla LPC per la copertura del fabbisogno vitale (cfr.
v. art. 24; 27; 32 LAF; consid. 2.2.).
Tali
importi si riferiscono al costo delle necessità primarie ed essenziali degli
assicurati, per cui essi si applicano a tutti indipendentemente dalle reali
spese.
Pertanto
la censura sollevata dalla ricorrente non trova alcun valido fondamento nella
legge.
La
pigione annua pagata dall'insorgente, a decorrere dal 1° giugno 2002, ammonta a
fr. 15'480.--, mentre le spese accessorie corrispondono a fr. 2'400.-- annui.
Complessivamente
il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 17'880.-- (cfr. doc. _).
Tale
ammontare è più elevato del massimo riconosciuto (cfr. consid. 2.3.), perciò
rettamente l'amministrazione ha computato unicamente la somma di fr. 15'000.--
(cfr. doc. _).
L'assicurata
ha asserito che non sono state conteggiate le spese per il garage (cfr. consid.
1.2.).
A tale
proposito va segnalato che questi costi, anche nel caso in cui la pigione
effettiva fosse inferiore all'importo massimo previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC,
non sono riconosciuti quali spese accessorie (cfr. Direttive sulle prestazioni
complementari emanate dall'UFAS, n. 3026). Infatti l'art. 3b cpv. 1 lett. b
LPC, applicabile agli assegni integrativi in virtù del rinvio generale di cui
al v.art. 28 LAF, prevede quale spesa riconosciuta soltanto la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie.
Va infine
rilevato che in caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC; E. Carigiet/U. Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 86-87).
2.8. Il v.art 28
cpv. 3 LAF sancisce:
"
Il premio per l'assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazione nel calcolo."
La LAF
dunque esclude il computo delle spese mediche dal conteggio degli assegni di
famiglia, così come della franchigia prevista dall'assicurazione malattia,
essendo quella porzione di spese di cura e malattia a carico dell'assicurato
(cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 della Commissione della
gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994 relativo
all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 36).
Anche il
sistema delle prestazioni complementari all'AVS/AI non tiene conto di tali
spese nel calcolo delle PC, tuttavia prevede il rimborso delle spese di
malattia e invalidità, per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura nei
limiti di determinati importi (cfr. art. 3 lett. b LPC art. 3d LPC; art. 2
OMPC).
Nell'evenienza
concreta dunque la partecipazione ai costi delle cure mediche del 10% e la
franchigia che deve sostenere l'assicurata non possono essere conteggiate nel
calcolo dell'assegno integrativo.
Per
inciso va rilevato che né la prima revisione della LAF, in vigore per quanto
attiene agli assegni integrativi dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), né
la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps), in vigore anch'essa dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio
2003 pag. 13 segg.), alla quale la LAF rinvia per il calcolo dell'assegno
integrativo e di prima infanzia, contemplano il conteggio delle spese mediche
nel calcolo degli assegni (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c. LAF; art. 8 Laps).
2.9. L'insorgente,
come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), nell'atto di ricorso ha affermato di
dover far fronte alle spese relative alla mensa scolastica e alla mamma diurna
che si occupa dei suoi figli dopo la scuola.
L'art.
11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. v.art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che:
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Inoltre
possono essere dedotte le spese per gli abiti professionali (cfr. Direttive
sulle prestazioni complementari, n. 2083).
Le spese
per la cura dei figli, per contro, non sono riconosciute quale deduzione dal
reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e quella cantonale
non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale costo (cfr. art. 26
LIFD; art. 25 LT).
Pertanto
a giusta ragione l'amministrazione non ha computato i costi per la mensa scolastica
e per la mamma diurna quali spese per il conseguimento del reddito.
A titolo
abbondanziale giova comunque segnalare che la prima revisione della legge sugli
assegni di famiglia (cfr. consid. 2.2.) ha previsto ai nuovi art. 47a segg. LAF
il rimborso della spesa di collocamento del figlio. Queste nuove disposizioni
tuttavia non sono entrate in vigore né il 1° gennaio 2003, né il 1° febbraio
2003. Esse, infatti, entreranno in vigore successivamente, e meglio
simultaneamente alla modifica della legge per la protezione della maternità,
dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza (cfr. p.to II della
Disposizione transitoria della LAF; BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 495).
Il
Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla prima revisione della legge
sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001 aveva precisato che in materia
di assegni di famiglia, oltre alle prestazioni di complemento già previste
(assegni integrativi e assegni di prima infanzia), si potevano sostenere misure
di appoggio per i genitori, in vista del collocamento dei figli durante il
tempo di lavoro (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to 4.3.8.5.).
La
proposta del Consiglio di Stato è stata approvata prima dalla Commissione della
gestione e delle finanze (cfr. Rapporto dell'11 giugno 2002 sul messaggio 18
dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia p.to 2.4.1.3.) e poi dal Gran Consiglio.
In
particolare il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a un
nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per la
protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza o a una famiglia diurna riconosciuta ai sensi sempre della
Legge appena menzionata (cfr. nuovo art. 47a cpv. 2 LAF).
Inoltre
hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento sia i genitori che
beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le
condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, che
i genitori che non hanno diritto a un assegno integrativo o di prima infanzia e
che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere
un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito
disponibile (cfr. nuovo art. 47b cpv. 1 LAF).
2.10. L'assicurata
ha poi affermato di dover sostenere diversi ulteriori costi relativi alle
fatture del telefono, dell'elettricità, della via cavo, oltre che
all'assicurazione per l'automobile e agli sports praticati dai figli (cfr.
consid. 1.2.; 2.5.).
Al
riguardo va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo
della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. v.art.
24 cpv. 1 lett. c; v.art. 28, v.art. 36 LAF consid. 2.2.), è esaustiva e
che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83).
Le spese
che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso
di specie, pertanto, i costi menzionati dall'assicurata non possono essere
conteggiati quali spese specifiche.
A tali
costi, così come alle spese mediche (cfr. consid. 2.8.) e a quelle per la mensa
scolastica e la mamma diurna (cfr. consid. 2.9.), si deve dunque sopperire
tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare:
vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr.
E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),
Basilea 1998).
2.11. Per quanto
riguarda i debiti concernenti le fatture non pagate sia dell'elettricità che
della carta di credito e il mutuo bancario di fr. 5'000.-- che la ricorrente ha
contratto con la __________ (cfr. consid. 1.2., 2.5.; doc. _), il TCA osserva
che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (cfr. art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC). Poiché la sostanza computabile di proprietà della
ricorrente è uguale a zero, la deduzione dei debiti non ha, in casu, nessuna
rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.
Neppure
gli ammortamenti possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista
esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.
Inoltre,
secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono
essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b
LPC).
Abbondanzialmente
va osservato che la Laps che, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), si applica
al calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia a partire dal 1°
febbraio 2003 stabilisce anch'essa che i debiti sono deducibili unicamente
dalla sostanza. Tale normativa prevede tuttavia che nella spesa vincolata sono
compresi gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione dall'art. 32
cpv. 1 lett. a Legge tributaria (LT). Gli interessi passivi sui debiti privati
vengono riconosciuti fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di fr. 3'000.--, mentre per i
debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale viene ammesso
l'importo effettivo degli interessi (cfr. art. 6; 8 Laps; BU 3/2003 del 31
gennaio 2003 pag. 13 segg.).
In simili
condizioni questa Corte, per il periodo a partire dal 1° giugno 2002, non può
che confermare il calcolo effettuato dalla Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione del 16 agosto 2002 relativa all'assegno integrativo è annullata per
il periodo dal 1° al 31 maggio 2002 e l'incarto è rinviato alla Cassa affinché
stabilisca l'eventuale diritto all'assegno integrativo di _________ con effetto
dal 1° al 31 maggio 2002, tenendo conto di un famiglia biparentale.
§§ La
decisione del 16 agosto 2002 relativa all'assegno integrativo è confermata per
il lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2002.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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