AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.65
Data decisione, Autorità:
04.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.65
rs/sn
Lugano
4 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2002 di
contro
la decisione del 1° luglio 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 26 luglio 1999, con effetto dal 1° aprile 1999, la Cassa
cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha accordato a
__________, a favore del figlio __________ (4.7.1990), un assegno integrativo
di fr. 470.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
L'importo
è stato elevato a fr. 488.-- a partire dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione), la Cassa, con provvedimento 1° luglio 2002, ha
rifiutato l'erogazione dell'assegno integrativo a decorrere dal 1° giugno 2002,
in quanto i redditi determinanti superano le spese riconosciute (cfr. doc. _).
1.3. In data 18
luglio 2002 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si
è così espressa:
"
(…)
In data 11 luglio 2002 la __________, datore di lavoro del figlio
apprendista __________, ha deciso di sciogliere il rapporto di lavoro a
decorrere dal prossimo 31 agosto 2002 (ved.doc. _).
Ne consegue che viene a mancare lo stipendio del figlio, l'assegno
familiare di fr. 183.-mensili e la riduzione del
contributo alimentare da parte dell'ex-marito.
La mia situazione dal 1. settembre diventerà precaria (in parte
già dal 1. giugno 2002 con la soppressione del precedente assegno integrativo).
Chiedo quindi di sospendere la decisione di rifiuto dell'assegno
integrativo dal 1. giugno 2002, durante l'attesa di un chiarimento della
prossima situazione economica." (Doc. _)
1.4. Con risposta
29 agosto 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Fino
al 31.05.2002 la ricorrente beneficiava di un assegno integrativo di fr. 488.-- mensili per il figlio __________. II figlio
__________, nato il 06.12.1983, non può beneficiare dell'assegno integrativo
perché ha più di 15 anni. Nel calcolo del fabbisogno vitale di questa famiglia monoparentale con 2 figli, il figlio __________ non è stato
considerato nel calcolo in ragione del fatto che tale situazione ne avrebbe
prodotto, dato il computo del reddito da tirocinio e degli alimenti dovuti per
questo figlio, un risultato peggiore circa il diritto all'assegno integrativo per
l'altro figlio.
Nel suo ricorso la signora __________ chiede di sospendere gli
effetti della decisione di rifiuto valida dal 01.06.2002 perché con il
31.08.2002 il figlio __________ ha deciso di sciogliere il contratto di
tirocinio con il conseguente peggioramento della situazione economica della
famiglia.
Sospendere gli effetti della decisione di rifiuto non è possibile
perché la situazione economica presente al 01.06.2002 è quella descritta dalla
tabella di calcolo allegata alla decisione contestata. II rifiuto dell'assegno
integrativo è dovuto ad un forte aumento del reddito da lavoro della signora
__________ (da fr. 15'504.- a fr. 24'351.-).
II figlio __________ non era e non è considerato nel calcolo dell'assegno
integrativo perché il suo inserimento non farebbe che peggiorare la situazione.
Cosa avverrà con il 01.09.2002 è tuttavia importante. Ci sarà la stipulazione
di un nuovo contratto di tirocinio? II figlio __________ si annuncerà in
disoccupazione? Invitiamo già sin d'ora la ricorrente ad informarci su quanto
avverrà dal 01.09.2002 affinché si possa eventualmente rivedere il calcolo
adeguandolo alla nuova condizione economica della famiglia.
Visto quanto precede la Cassa chiede a codesto lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso nella misura in cui chiede la sospensione del rifiuto dell'assegno
integrativo dal 01.06.2002." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno
integrativo a favore del figlio __________.
L'assicurata,
nell'atto di ricorso, ha postulato che la decisione impugnata venisse sospesa
in attesa di un chiarimento della propria situazione economica a partire dal 1°
settembre 2002.
A
motivazione della sua richiesta essa ha asserito che la sua situazione
finanziaria dal 1° settembre 2002 sarebbe diventata precaria, in quanto l'11
luglio 2002 suo figlio maggiore __________ ha ricevuto la disdetta del rapporto
di impiego quale apprendista a far tempo dal 1° settembre 2002. Sarebbe di
conseguenza venuto a mancare lo stipendio di _________, l'assegno di formazione
relativo al medesimo e il contributo alimentare del padre, dal quale
l'insorgente vive separata dal 1° febbraio 1999 ed è attualmente divorziata
(cfr. consid. 1.3.; doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dagli
atti di causa risulta che effettivamente il datore di lavoro di __________, con
scritto 11 luglio 2002, ha sciolto il contratto di tirocinio a decorrere dal 31
agosto 2002 (cfr. doc. _).
A tale
proposito va tuttavia osservato che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STFA del
30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa
R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I
278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid.
1b e sentenze ivi citate).
Questa
Corte è pertanto chiamata a pronunciarsi sulla correttezza o meno del calcolo
effettuato dalla Cassa il 1° luglio 2002, per stabilire se l'assicurata può
avvalersi di un assegno integrativo a partire dal 1° giugno 2002, sulla base
dei fatti che sussistevano quando esso è stato emesso.
Con
l'emanazione della presente sentenza la domanda di sospendere il provvedimento
impugnato fino al chiarimento della situazione economica futura è inoltre
divenuta priva di oggetto.
2.3. Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
entrati invece in vigore il
1°
febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame (decisione del 1° luglio 2002 con effetto dal 1° giugno 2002) si
riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della
LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e,
relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore
fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per
il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia
del figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o
dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione
sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2002, al minimo per le persone sole, a fr. 15'280.-, per i coniugi,
almeno 22’920.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'050.- Per i due primi figli si prende
in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli
due terzi ciascuno (fr. 5'366.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'683.--).
Dal 1°
gennaio 2003 il fabbisogno è di fr. 15'700.--, fr. 23'550.-- rispettivamente fr.
8'260.-- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 20 settembre 2002).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di
fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a
fr.
15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo viene dedotto
l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata
(art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Nell'evenienza
concreta Immacolata ________ vive con i due figli __________, nato il 6
dicembre 1983, e _________, nato il 4 luglio 1990 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
La Cassa
ha effettuato il calcolo contestato tenendo conto unicamente dell'assicurata e
del figlio __________.
Giusta
l'art. 25 LAF l'assegno integrativo è riconosciuto per il figlio che non ha
ancora compiuto i 15 anni.
__________,
avendo compiuto 15 anni il 6 dicembre 1998, non ha quindi diritto agli assegni
integrativi.
Tuttavia,
per la determinazione dell’importo dell’assegno, secondo l'art. 34 Reg.LAF
(cfr. consid. 2.3.), vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni.
Secondo
l'art. 24 Reg.LAF è considerata formazione ai sensi dell'art. 21 lett. a) LAF:
a) la
formazione scolastica presso una scuola, pubblica o privata, in Svizzera;
b) la
formazione professionale presso una scuola, un centro o un istituto, pubblici o
privati, in Svizzera;
c) la
formazione empirica in Svizzera.
Il
diritto all'assegno sussiste unicamente se il figlio dedica alla formazione la
maggior parte del suo tempo durante un periodo determinato, ma al minimo per un
mese consecutivo (art. 24 cpv. 2 Reg. LAF). Giusta l’art. 24 cpv. 3 Reg. LAF
spetta al titolare del diritto attestare che il figlio segue una formazione,
producendo a tale scopo un certificato ufficiale.
Il figlio
maggiore dell'assicurata, il 29 agosto 2001, ha concluso con la ___________ un
contratto di tirocinio quale impiegato di vendita (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
L'apprendistato
scelto dal figlio della ricorrente costituisce una formazione professionale ai
sensi dell'art. 7 lett. a) della Legge federale sulla formazione professionale.
Esso è infatti compiuto in un'azienda privata frequentando nel contempo una
scuola professionale.
Pertanto
___________, allorché è stata emanata la decisione impugnata, era ancora in
formazione ai sensi della LAF (cfr. STCA del 12 marzo 2001 nella causa K.,
39.2000.59; STCA del 20 ottobre 1998 nella causa S., consid. 2.7., parzialmente
pubblicata in RDAT I-2000 pag. 384).
Visto poi
che aveva 18 anni compiuti, egli, in applicazione dell'art. 34 lett. b Reg.LAF,
per principio avrebbe dovuto essere considerato nel calcolo dell'assegno.
Va però
rilevato che giusta l'art. 3a cpv. 6 LPC, applicabile per analogia al
calcolo dell'assegno integrativo (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF; consid. 2.2.), per
il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli
i cui redditi determinanti superano le spese riconosciute.
Inoltre l'art. 8 cpv. 2
OPC prevede che conformemente all'articolo 3a capoverso 6 LPC, non è tenuto
conto, nel calcolo della prestazione complementare annua, dei figli che possono
pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese
riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si
confrontano i redditi determinanti e le spese riconosciute dei figli suscettibili
di essere eliminati dal calcolo.
Nelle "Direttive
federali sulle prestazioni complementari all'AVS e AI", valide dal 1°
gennaio 1998, l'UFAS in merito ai figli di cui non si tiene conto (cfr.
marginali 2055; 2056) ha precisato:
" Per
stabilire di quali figli non bisogna tener conto si deve procedere a calcoli
comparativi (inglobando ed escludendo il figlio in questione). Se dal calcolo
globale (inglobando il figlio) risulta una PC più elevata, si tiene conto di
questo figlio. Se invece includendo il figlio la PC diminuisce, questo figlio
non dev'essere preso in considerazione. Se per la soppressione si devono tenere
in considerazione due o più figli, si deve procedere a calcoli comparativi
successivi per ognuno di questi figli.
Procedendo al calcolo comparativo - nella
variante che non tiene conto del figlio né dei suoi redditi e delle sue spese
-, come pure in caso di esclusione del figlio dal calcolo della PC, le rendite
per figli, analogamente alle rendite per orfani, non devono o non devono più
essere computate ai genitori."
__________, presso la
___________, conseguiva un reddito da attività lucrativa dipendente e riceveva
una retribuzione mensile che, durante il 1° anno, ammontava a fr. 1'050.--
lordi (cfr. doc. _ agli atti).
Effettuando due conteggi,
di cui il primo considera solo la madre e _________, mentre il secondo tiene
conto dell'assicurata e dei due figli, emerge che nel secondo calcolo, in
rapporto al conteggio allestito computando due persone, i redditi determinanti
aumentano maggiormente rispetto all'incremento delle spese riconosciute.
Infatti
nel primo conteggio, i cui importi considerati, come verrà esposto in seguito,
sono corretti (cfr. consid.2.11.), i redditi ammontano a fr. 31'958.--, mentre
le spese riconosciute corrispondono a fr. 31'631.-- (cfr. doc. _).
Nel
secondo calcolo, per contro, i redditi sono pari a fr. 50'954.-- (fr. 31'958.--
- fr. 11'630.--, stipendio netto annuo di __________ quale apprendista + fr.
5'400.-- contributo alimentare annuo per __________ + fr. 2'196.-- assegno di
formazione annuo per __________; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) e
le spese riconosciute ammontano a fr. 45'600.-- (fr. 31'631.-- + fr. 2'075.--
premio cassa malati per __________ + fr. 3'840.-- 1/3 della pigione complessiva
relativa alla quota parte di __________ + fr. 8'050.-- fabbisogno vitale di
__________, cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Nel caso
del calcolo comprendente l'assicurata e i due figli, dopo aver fatto fronte al
fabbisogno, resterebbe, dunque, a disposizione della famiglia __________ un
importo di fr. 5'354.-- (fr. 50'954.-- - fr. 45'600.--) che è più elevato di
quello che rimarrebbe se non si considerasse __________, ovvero fr. 327.-- (fr.
31'958.-- - fr. 31'631.--).
E' vero
che in entrambi i casi i redditi superano le spese riconosciute, tuttavia il
calcolo corretto è comunque quello effettuato dalla Cassa che non tiene conto
del figlio __________ ancora in formazione.
2.7. La decisione
impugnata è stata emanata il 1° luglio 2002 e si riferisce al periodo a partire
dal 1° giugno 2002, per cui a tale provvedimento vanno applicati i limiti in
vigore fino al 31 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.4.).
Il
fabbisogno vitale di Immacolata _________ e del figlio _________, è pari a fr.
23'330.--, come indicato dalla amministrazione (cfr. doc. _).
La
pigione pagata dalla ricorrente ammonta a fr. 900.-- mensili. Il canone annuo è
pari, pertanto, a fr. 10'800.--, a cui si aggiungono fr. 720.-- annui a titolo
di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La somma
complessiva corrisponde quindi a fr. 11'520.--.
Secondo
l'art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998 e applicabile agli assegni
di famiglia (art. 28 cpv. 1 LAF)
" quando
appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal
calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole
persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non
sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua
(cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito
in parti uguali” (cpv. 2)
A
proposito di questa disposizione il commento dell’UFAS pubblicato in Pratique
VSI 1998 p. 35 stabilisce che
" Le 1er
alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il
s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de
personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas
davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque
l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera
partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le
propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le
montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes
les personnes.
Le 2e alinéa
indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par
têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des
dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en
principe"."
La
disposizione suesposta è conforme alla legge (cfr. DTF 127 V 10 = SVR 2001 EL
Nr. 6) e ha in pratica codificato quanto stabilito dalla giurisprudenza
federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere ripartito
in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC
1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio
1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato
ad una sola persona (ZAK 1974 p. 556).
Lo stesso
vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i
genitori (ZAK 1977 p. 245).
Una
deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa
con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte
dell’abitazione.
Un’eccezione
è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione
un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. E.
Carigiet/U. Koch, op. cit., pag. 86, n. 223; Pratique VSI 2001 pag. 234; DTF
105 V 273).
In
quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti
uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di
locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente
delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso
contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano
quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di
riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).
In
concreto, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), ____________ non va
considerato nel calcolo dell'assegno integrativo.
Pertanto
la pigione totale di fr. 11'520.-- deve essere conteggiata soltanto nella
misura dei 2/3, corrispondenti alle parti inerenti all'assicurata e al figlio
minore _________.
La somma
di fr. 7'680.-- (2/3 di fr. 11'520.--) è inferiore al massimo riconosciuto per
le persone con figli di fr. 15'000.--.
La Cassa
ha quindi correttamente computato questo importo nel calcolo degli assegni
integrativi (cfr. doc. _).
Di
transenna va rilevato che nel precedente provvedimento con il quale la Cassa
aveva accordato alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 488.-- a partire
dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione),
l'amministrazione aveva tenuto conto, a titolo di pigione, di fr. 3'680.--,
ossia dei 2/3 dell'importo di fr. 5'520.--, ottenuto deducendo dal canone di
locazione complessivo di fr. 11'520.-- il guadagno annuo di fr. 6'000.--
percepito dall'assicurata come capocasa dello stabile casa Noce di Ascona nel
quale abita (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Tale modo
di procedere era errato, poiché l'entrata relativa all'occupazione di custode
concerne unicamente l'insorgente e non poteva dunque essere ripartita anche tra
i figli. Infatti dai redditi dell'assicurata computati nel calcolo dell'assegno
integrativo non doveva essere escluso 1/3 del suo salario conseguito come
capocasa, deducendolo dalla parte di pigione di __________. Pertanto a ragione
la Cassa nella decisione contestata ha modificato l'ammontare della pigione
(cfr. doc. _).
Al
riguardo occorre osservare che l'Alta Corte in una decisione non pubblicata del
10 settembre 1996 nella causa S., K 174/95, concernente un altro ambito ma
sempre in materia di assicurazioni sociali, ha rilevato che "(…) A torto
l'opponente sembra considerare poi che ogni atto concludente da parte dell'amministrazione,
come può esserlo il riconoscimento in passato di prestazioni assicurative nella
stessa situazione, conduca alla tutela della buona fede. In realtà, come
rettamente rileva la ricorrente, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
avuto modo di giudicare che ciò non è necessariamente ravvisabile neanche
quando, immutata la situazione giuridica, in precedenza le prestazioni sono
state assegnate indebitamente (sentenza inedita del 27 settembre 1993 in re C.,
K 124/92). (…)." (cfr. STFA del 10 settembre 1996 nella causa S. K 174/95,
consid. 3c).
2.8. Per quanto
attiene al computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che, come
indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.3.), il premio per
l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale
(cfr. art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 3 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie la Cassa, nel calcolo volto a stabilire quale assegno integrativo
l'assicurata avrebbe dovuto percepire, ha conteggiato un premio al netto dei
sussidi di fr. 621.-- (cfr. doc. _).
Alla luce
della documentazione agli atti tale importo risulta corretto (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
2.9. Per quanto
concerne il reddito da attività dipendente conseguito dalla ricorrente, va
osservato che secondo l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche
all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di
cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare
sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e
lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può
rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la
prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli
da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o
2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi
annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla
prestazione.
Dagli
atti si evince che l'insorgente, lavorando a ore presso lo studio medico del
Dr. med. ___________, nel 2001 ha guadagnato fr. 18'351.-- al netto degli oneri
sociali (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
L'assicurata
nulla ha sollevato in merito a un'eventuale considerevole diminuzione del suo
salario nel 2002, per cui vanno considerate le entrate relative al 2001, ovvero
all'anno precedente a quello per il quale sono domandati gli assegni.
Inoltre
essa, svolgendo la funzione di capocasa presso il suo stabile, percepisce fr.
500.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), che corrispondono
a fr. 6'000.-- annui.
Pertanto
l'ammontare computato dalla Cassa di fr. 24'351.-- (fr. 18'351.-- + fr. 6'000.--)
è corretto (cfr. doc. _).
2.10. Come rilevato
al consid. 2.5., giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, il reddito determinante
comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Nella
fattispecie la Cassa a ragione, dunque, ha conteggiato nel calcolo relativo
all'assegno integrativo gli alimenti versati dall'ex marito dell'assicurata al
figlio ________ (cfr. doc. _).
__________,
al momento dell'emissione del provvedimento contestato, bonificava mensilmente
l'importo di fr. 900.-- per i due figli (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), pari a fr. 10'800.-- annui.
Visto che
nel conteggio non va tenuto conto del figlio ___________ (cfr. consid. 2.6.),
anche l'importo computato dall'amministrazione di fr. 5'400.-- (fr. 10'800.-- :
2 figli), quali alimenti ricevuti per _________, non presta il fianco a
critiche.
2.11. Per quanto
concerne gli assegni di base, spettanti al salariato per il figlio fino al
compimento del quindicesimo anno di età (cfr. art. 6 segg.LAF), va rilevato che
nella decisione impugnata è stato conteggiato un assegno intero per _________
di fr. 2'196.-- (cfr. doc. _).
Tuttavia
dal certificato di salario relativo al 2001, rilasciato dal Dr. med.
__________, emerge che a titolo di assegni di base sono stati versati fr.
4'302.-- per i due figli (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), ovvero
fr. 2'151.-- per ciascun figlio.
In casu
la questione a sapere quale dei due importi (fr. 2'196.-- o fr. 2'151.--) debba
essere considerato può rimanere irrisolta, in quanto comunque la computazione
nel calcolo relativo all'assegno integrativo di un importo di assegni di base
inferiore non muterebbe l'esito della vertenza. I redditi determinanti di fr.
31'913.-- (fr. 24'351.-- + fr. 5'400.-- + fr. 11.-- + fr. 2'151.--). sarebbero
infatti in ogni caso più elevati delle spese riconosciute di fr. 31'631.--
(cfr. doc. _).
Alla luce
di quanto esposto, il TCA deve concludere che il calcolo relativo all'assegno
integrativo eseguito dalla Cassa con effetto a partire dal 1° giugno 2002 è
corretto.
Di
conseguenza la decisione del 1° luglio 2002 che rifiuta l'erogazione di un
assegno integrativo a decorrere dal 1° giugno 2002 deve essere confermata.
2.12. Per quanto
attiene alle allegazioni dell'assicurata relative al fatto che dal 1° settembre
2002 la sua situazione economica sarebbe diventata problematica a seguito del
licenziamento del figlio ____________ (cfr. consid. 1.3., 2.2.; doc. _), va abbondanzialmente
rilevato che l'insorgente non ha in ogni caso documentato né alla Cassa, né
dinanzi a questo Tribunale un peggioramento delle sue condizioni finanziarie.
Inoltre
va segnalato che nel caso in cui il figlio maggiore non dovesse effettivamente
più svolgere l'apprendistato, questa circostanza non comporterebbe nessuna
modifica ai fini del calcolo dell'assegno integrativo.
Infatti
se ___________ non fosse più in formazione, avendo già compiuto 18 anni, non
potrebbe comunque essere considerato nel relativo conteggio (cfr. art. 34
Reg.LAF, consid. 2.6.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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