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39.2002.64 ΓÇó Appeal struck out after reconsideration and withdrawal
39.2002.64Altro tribunale13 nov 2002Dismissed
The appellant challenged a family allowances decision of 19 June 2002 before the Ticino Cantonal Insurance Court. Before the court sent its response, the Cassa cantonale assegni familiari reconsidered the matter and issued new decisions on 5 November 2002 fully upholding the appellant's requests. Counsel then withdrew the appeal. The president held that the case had become moot, struck it from the docket, ordered no court fees or costs, and granted CHF 800 in party compensation against the authority.
Art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; riesame dell'atto impugnato e sopravvenuta carenza d'oggetto del ricorso. L'autorità amministrativa può riesaminare la decisione impugnata fino all'invio della risposta. Se, a seguito del riesame, essa emana nuove decisioni che accolgono integralmente le conclusioni del ricorso e la parte ricorrente ritira il gravame, il procedimento diviene privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli. In tal caso, la disciplina delle spese segue il principio dell'assenza di tasse e spese, con eventuale attribuzione di ripetibili alla parte ricorrente (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2002.64
Data decisione, Autorità: 13.11.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n. 39.2002.64
dc/gm
Lugano 13 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 19 luglio 2002 interposto da
rappresentata da: __________
contro
la decisione del 19 giugno 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 5 novembre 2002 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
richiamato lo scritto 8 novembre 2002 dell'avv. __________ del seguente tenore:
" Le due nuove decisioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali, datate 5.11.2002 relative all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia per la famiglia __________, sono corrette.
Con il ritiro del ricorso il procedimento emarginato può quindi venire stralciato, con protesta di spese e ripetibili." (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
la Cassa cant. assegni familiari verserà alla parte ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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