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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.57
Data decisione, Autorità:
27.11.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.57
dc/gm
Lugano
27 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 17 giugno 2002
interposto da
-
-
-
1, 2, 3
contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 19 agosto 2002 della
parte convenuta (cfr. Doc. _);
richiamato il verbale 27 novembre 2002 del
seguente tenore:
" La
signora __________ lavora per lo studio legale __________. Non è stato stilato
un contratto di lavoro nella forma scritta. Si occupa principalmente del
notariato e di preparare molto del lavoro di segretariato. Preferiamo che a
fare ciò sia una persona di formazione accademica. L'avv. __________ precisa
che all'interno dello studio il personale non è diviso, nel senso che parte
lavora per un avvocato e parte per l'altro, ma il personale lavora
indistintamente per l'uno o l'altro avvocato a seconda dei bisogni. Lo stipendio
ammonta a fr. 2700.- circa (c'è il foglio paga).
Il giudice delegato assegna
all'assicurata un termine di 10 giorni per produrre comprova del versamento del
salario.
Il giudice delegato chiede
all'avv. __________ di prendere posizione sul senso da dare al termine
"collaborano" contenuto all'art. 14 lett. c della LAF. L'avv.
__________ premette che l'argomento che ci occupa oggi non è stato affrontato
né al momento dell'adozione della nuova LAF, né al momento della prima
revisione. L'avv. __________, dopo avere ricordato che questo concetto deve
essere fatto risalire al messaggio del 1974 e che d'altra parte da allora le
concezioni sono cambiate, ritiene che oggi il termine vada interpretato nel
senso che non va assoggettato soltanto il datore di lavoro con il quale il
coniuge semplicemente collabora, deve essere invece assoggettato il datore di
lavoro che assume il coniuge con un contratto di lavoro.
Il giudice delegato chiede
all'avv. __________ come deve interpretare quanto appena detto rispetto alla
decisione formale e alla risposta di causa. L'avv. __________ precisa che
l'interpretazione fino ad ora seguita va fatta risalire al messaggio del 1974,
il quale significativamente citava l'esempio del marito che lavora nell'azienda
della moglie (ciò che l'avv. __________ definisce un falso indipendente).
L'avv. __________ precisa che nel contesto sociale e famigliare del tempo era
in realtà inusuale che il marito lavorasse realmente da dipendente della
moglie.
Sostanzialmente l'avv.
__________ sostiene che vi è un cambiamento di prassi dell'amministrazione. Al
proposito l'avv. __________, indipendentemente dalla soluzione del caso
concreto, l'amministrazione ha deciso di cambiare la prassi, nel senso di non
assoggettare soltanto coloro che collaborano nell'azienda del coniuge senza
contratto di lavoro. L'avv. __________ precisa pure che questo problema è sorto
dopo la prima revisione della LAF, in caso contrario sarebbe stato risolto in
questo senso nell'ambito della modifica legislativa.
Il giudice delegato chiede
all'avv. __________ di spiegare il senso della modifica apportata all'art. 14
lett. c LAF al momento in cui è stata elaborata la nuova legge sugli assegni di
famiglia. L'avv. __________ precisa che non vi è stata nessuna modifica, è
stato ripreso il tenore della legge del 1959.
Il giudice rileva che in
realtà il CdS nel suo messaggio non aveva apportato alcuna modifica. In realtà,
su iniziativa della Commissione della gestione (rapporto di maggioranza del
23.5.1996) è stato introdotto anche il termine "i coniugi". Questa
circostanza è stata peraltro riportata anche nella decisione impugnata (doc.
_).
L'avv. __________ risponde
che nella sostanza non è cambiato nulla. Il giudice delegato chiede comunque
perché è stato introdotto "i coniugi" e per quale scopo. L'avv.
__________ risponde che si voleva dire che se i coniugi fondano una propria
società e lavorano per la stessa, nessuno dei due ha diritto all'assegno.
Il giudice delegato assegna
alla Cassa un termine di 10 giorni per inoltrare documentazione in questo
senso.
Il giudice delegato constata
che di fatto l'amministrazione, con il ventilato cambiamento di prassi, è
disposta ad assoggettare lo studio legale __________ come datore di lavoro e a
prelevare i relativi contributi, versando nel contempo l'assegno alla signora
__________. Questa soluzione dipende in particolare dalla prova che
l'assicurata consegue effettivamente un salario ai sensi dell'AVS.
In simili condizioni il giudice delegato propone la
seguente soluzione transattiva:
-
la decisione impugnata è annullata.
-
gli atti sono ritrasmessi
all'amministrazione affinché verifichi nuovamente se l'assicurata è legata da
un contratto di lavoro.
-
l'assicurata rinuncia alle ripetibili.
Le parti accettano la seguente proposta transattiva.
La causa verrà stralciata dai ruoli."
(cfr. Doc. _)
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione alle parti.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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