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Numero d'incarto:
39.2002.54
Data decisione, Autorità:
12.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00054
dc/gm
Lugano
12 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2002 di
__________,
contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto che, - con decisione 15
maggio 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a
__________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente
dal 1° luglio 1999 al 30 settembre 2001 (cfr. doc. _);
- contro l'ordine
di restituzione l'assicurata è tempestivamente insorta, e si è così espressa:
"
Con riferimento alla vostra decisione datata
15.5.2002 mi permetto inoltrare domanda di condono per essere liberata
dall'obbligo di restituire gli assegni di famiglia relativi al periodo compreso
tra l'1.7.1999 e il 30.9.2001 di fr. 4'941.-.
Tenuto conto della mia situazione economica il
provvedimento sopra menzionato mi costituirebbe un onere troppo grave.
Attualmente sopporto le seguenti spese:
§
rimborso di fr. 300.-/mensili alla Spettabile
__________ relativo ad un prestito personale in origine di fr. 12'000.-;
§
rimoborso di fr. 50.-/mensili alla Spettabile
ditta __________ del Signor __________ relativo al debito costituito per poter
arredare l'appartamento in seguito al divorzio;
§
fr. 270.-/mensili leasing automobile VW Polo;
§
imposte, cassa malati, affitto, figlia di sette
anni,…
Vorrei precisare di aver agito in buona fede, in
quanto la Spettabile __________, per ogni figlio di dipendenti, un contributo
in soldi; non essendo mai stata informata a quanto ammontava questo importo,
pensavo che nella cifra che percepivo mensilmente non era compreso anche
l'assegno di famiglia.
Inoltre durante il 1998 è avvenuto il cambiamento
della legge relativa ai divorzi, anno in cui mi sono separata/divorziata dal
Signor __________." (cfr. Doc. _)
-
l'assicurata
ha inoltrato la domanda di condono direttamente all'amministrazione in data 5
giugno 2002 (cfr. Doc. _);
-
ai sensi dell'art.
44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.
La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in
parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e
se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);
-
nel caso
di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì
chiede che tale restituzione le sia condonata;
-
l'amministrazione
non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte
non può statuire.
Secondo l'art.
68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato
oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni
familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V
313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V
152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege,
pag. 44 in fine);
- pertanto
gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in
merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente
percepiti, contro la quale potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla relativa
ricezione, al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è irricevibile.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca
sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto
dall'assicurata.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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