AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.45
Data decisione, Autorità:
11.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.45
ZA/cd
Lugano
11 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2002 di
contro
la decisione dell'8 aprile 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 20 ottobre 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore del figlio __________ (4
agosto 1997) un assegno integrativo di fr. 570.-- mensili e un assegno di prima
infanzia di fr. 812.--, entrambi con effetto dal 1° settembre 1999 (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
agosto 2000 l'assegno integrativo è stato fissato in fr. 561.-- e l'assegno di
prima infanzia in fr. 167.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
novembre 2000 l'assegno integrativo a favore dei figli __________ (a agosto
1997) e __________ (11 settembre 2000) è stato fissato in fr. 1'122.--, dal 1°
gennaio 2001 in fr. 1'159.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), dal
1° agosto 2001 al 30 settembre 2001 in fr. 534.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione) e dal 1° ottobre 2001 in fr. 647.-- (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito dell'usuale
procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 28
gennaio 2002, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr.
6'372.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 luglio
2001.
A motivazione
della richiesta la Cassa ha precisato che:
" con
decisione del 20 ottobre 1999 la nostra Cassa le ha accordato un
assegno integrativo di fr. 570.- e un assegno
di prima infanzia di
fr. 812.- a decorrere dal 1 settembre 1999.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 24 settembre 1999 ci
aveva notificato di essere salariata e il marito persona senza attività
lucrativa.
In data 25 giugno 2001 le trasmettiamo il formulario per la
revisione degli assegni di famiglia che ci viene ritornato il 16 luglio 2001.
Dallo stesso abbiamo rilevato che:
· dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000
il signor __________ ha lavorato presso la ditta __________ (salario netto su
base annua fr. 23'619.-);
· nel mese di gennaio 2001 né lei né suo
marito avete svolto un'attività lucrativa;
· dal mese di febbraio 2001 avete ripreso
le attività presso la __________ (salario netto su base annua fr.
30'752.-) e la ditta __________ (salario netto su base annua fr. 13'588.-).
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone
che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare
tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 1° ottobre 2000 al 31 luglio 2001
ha percepito a torto l'importo di fr. 6'372.- come
da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
Assegno
integrativo percepito:
dal
01.10.2000 al 31.10.2000/01 mese
a fr.
561.--
fr.
561.--
dal
01.11.2000 al 31.12.2000/02 mesi
a fr.
1'122.--
fr. 2'244.--
dal
01.01.2001 al 31.07.2001/07 mesi
a fr.
1'159.--
fr.
8'113.--
fr.
10'918.--
Assegno
integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate).
dal
01.10.2000 al 31.12.2000/03 mesi
a
fr. 0.--
fr.
0.--
dal
01.01.2001 al 31.01.2001/01 mese
a fr.
1'342.--
fr.
1'342.--
dal
01.02.2001 al 31.07.2001/06 mesi
a fr.
534.--
fr.
3'204.--
fr.
4'546.--
Totale
assegno integrativo a nostro favore
fr.
6'372.--"
(cfr. doc. _)
1.3. In data 12
febbraio 2002 l'interessata, ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la propria buona fede (dimenticanza) e una situazione economica
precaria:
"
(…)
Sono impiegata presso un ufficio di Lugano a tempo parziale con un
salario orario che comprende, oltre le prestazioni sociali, anche le vacanze,
la malattia e la tredicesima. Ciò determina una variabilità salariale mensile a
volte non indifferente (per esempio il dimezzamento dello stipendio quando
partiamo per due settimane di vacanza).
Nel settembre del 2000 ho avuto la mia secondogenita e ho di
conseguenza smesso di lavorare per quasi 5 mesi (dall'11 settembre 2000 al 2
febbraio 2001), periodo durante il quale ho percepito una liquidazione da parte
della mia ditta nei mesi di ottobre e novembre 2000 e poi più nulla fino allo stipendio
di marzo.
E' in questo particolare frangente che mio marito __________ ha cominciato a lavorare presso un suo amico,
sotto regolare contratto, malgrado il carattere accessorio e temporaneo
dell'impiego, essendo egli laureando in Scienze Biologiche presso l'Università
di __________.
La mancata tempestiva comunicazione all'ufficio degli assegni
famigliari non è stata mala fede ma pura dimenticanza, poichè invero il Vostro
istituto delle assicurazioni sociali è stato avvisato (cassa cantonale di
compensazione e ufficio dell'assicurazione malattia).
Non è mai stata nostra intenzione nascondere l'attività lucrativa
di mio marito, peraltro sempre regolarmente denunciata all'amministrazione
cantonale.
Inoltre, pur comprendendo la necessità di adottare metodi di
calcolo standardizzati e approssimativi devo sottolineare che i nostri guadagni
annui non corrispondono ai Vostri calcoli: per esempio a Voi risulta che la mia
famiglia ha avuto un reddito da attività dipendente nel 2000 pari a Fr.
53'022.--, quando in realtà il guadagno è stato di Fr. 36'773.-e ancora, nel
2001 il nostro reddito ammonta a Fr. 37'298.-- e non a Fr. 44'341.-- come da
Voi stimato (l'intera documentazione è in possesso della Signora
__________)."
(cfr. doc. _)
1.4. In data 22
marzo 2002 la Cassa, in risposta allo scritto 12 febbraio 2002 dell'assicurata
(cfr. doc. _), ha precisato:
" ci
riferiamo alla sua lettera del 12 febbraio 2002 e la informiamo che
l'articolo 23 dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI (applicabile per analogia al calcolo degli assegni di famiglia -
assegno integrativo e prima infanzia), prevede che:
• di regola,
per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi
determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della
sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (cpv. 1);
• per gli
assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC
possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi
esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodi di calcolo,
quello su cui si base l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è
subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (cpv.
2);
• il
calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo
conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 3c
cpv. 1 lett. d) LPC) (cpv. 3);
• se la
persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile
nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi
redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti
nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 e 2, occorre
fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e
sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
Confermiamo pertanto il calcolo
del reddito di suo marito effettuato per i mesi da ottobre a dicembre 2000 (reddito
netto percepito
fr. 5'904.98 : 3 mesi x 12 mesi = fr. 23'619.91).
La invitiamo a comunicarci se
dobbiamo trasmettere la sua lettera del 12 febbraio 2002 al Tribunale cantonale
delle assicurazioni considerandola quale ricorso contro l'ordine di restituzione
del 28 gennaio 2002.
La informiamo che la risposta
alla domanda di condono sarà decisa in seguito." (cfr. doc. _)
1.5. Con
decisione 8 aprile 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha
rilevato:
" Gli
assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il
rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede
e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3
LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona
tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della
richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere
da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione,
nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari
versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per
assegni di famiglia citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni
cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento
delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle
assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o
la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite".
Nel presente caso la buona fede
non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'inizio
dell'attività lucrativa di suo marito presso la ditta __________.
Mancando la prima condizione
cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella
dell'onere troppo grave.
Per questi motivi, le
comunichiamo che la sua domanda di condono è respinta." (cfr. doc.
_)
1.6. Contro
questa decisione l'assicurata, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espressa:
" Percepisco
un assegno integrativo famigliare e di prima infanzia dal
novembre del 1997.
Sono impiegata presso un ufficio di __________ a tempo parziale
con un salario orario che comprende, oltre le prestazioni sociali, anche le
vacanze, la malattia e la tredicesima. Ciò determina una variabilità salariale
mensile a volte non indifferente (per esempio il dimezzamento dello stipendio
durante le vacanze).
Nel settembre del 2000 ho avuto la mia secondogenita e ho di
conseguenza smesso di lavorare per quasi 5 mesi (dall'11 settembre 2000 al 5
febbraio 2001), periodo durante il quale ho percepito una liquidazione da parte
della mia ditta nei mesi di ottobre e novembre 2000 e poi più nulla fino allo stipendio
di marzo.
E' in questo frangente che mio marito __________ ha cominciato a
lavorare presso un suo amico, sotto regolare contratto, malgrado sia laureando
in Scienze Biologiche presso l'Università di __________.
Ora l'ufficio degli assegni integrativi mi chiede la restituzione
di
Fr. 6'372.-- per non aver tempestivamente annunciato all'Istituto
delle assicurazioni sociali l'inizio di questa attività lucrativa, nel
frattempo terminata nell'ottobre del 2001.
L'attività lucrativa di mio marito non è mai stata occultata, ma
sempre regolarmente denunciata all'amministrazione cantonale: la mancata tempestiva
comunicazione all'ufficio degli assegni famigliari non è da considerarsi
mala fede (come pure non comunicai la temporanea cessazione della mia attività
lucrativa), poichè invero all' Istituto delle
assicurazioni sociali fu notificata l'attività nel febbraio 2001 (presso la
cassa cantonale di compensazione).
Non conoscendo la struttura e l'organizzazione interna
dell'Istituto non sono stata evidentemente in grado di informare chi di dovere
e ne ho preso atto per il futuro.
A seguito del non riconoscimento della mia buona fede in riguardo
al caso sopraindicato chiedo pertanto quanto segue:
- Il
riconoscimento della buona fede e il condono della restituzione di Fr.
6'372.--.
In via sussidiaria:
la) Una riduzione dell'ammontare dovuto.
lb) Una restituzione rateale di al massimo
Fr. 300.-- al mese." (cfr. doc. _)
1.7. Con risposta
27 maggio 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso ed in particolare ha
osservato che:
"
(…)
Dagli atti si può rilevare che l'indebito versamento degli assegni
integrativi è stato causato dalla mancata comunicazione della ripresa
lavorativa del marito nel mese di ottobre 2000.
Solo nell'ambito della revisione periodica, avviata d'ufficio il
25 giugno 2001 e pervenutaci il 16 luglio 2001, la Cassa fu informata di questo
importante cambiamento.
La ricorrente sostiene che non c'è stata volontà di nascondere
l'attività svolta dal marito. Precisa che nel febbraio 2001 il datore di lavoro
ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione la distinta dei salari dei
dipendenti per cui riteneva l'attività svolta dal marito a conoscenza della
Cassa.
Questo argomento non è per nulla pertinente in quanto ogni
decisione notificata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari indica
esplicitamente che l'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione
personale o economica deve essere assolto nei confronti dei Servizio
prestazioni complementari e assegni familiari dell'IAS.
Nella presente fattispecie la ripresa lavorativa del marito ha
comportato l'aumento del reddito del lavoro della famiglia. Su base annua si è
passati dai fr. 32'116.- (= redditi della moglie) a fr. 53'022.- (= reddito di entrambi i coniugi).
Dagli atti è pure rilevabile un altro elemento che non depone
certamente a favore della ricorrente. Nel mese di novembre 2000 (esattamente il
20 novembre 2000) la ricorrente chiese un riesame della prestazione a seguito
della nascita di __________. In quell'occasione notificò un cambiamento della
composizione della famiglia ma non fece cenno alcuno alla ripresa lavorativa
del marito intervenuta dal mese di ottobre 2000." (cfr. doc. _)
1.8. In data 7
giugno 2002, l'assicurata ha osservato quanto segue:
" A
seguito della risposta dell'Istituto delle assicurazioni sociali vorrei
ribadire che non fu il datore di lavoro che nel mese di febbraio
2001 notificò alla Cassa cantonale di compensazione l'attività lavorativa di
mio marito ma bensì la sottoscritta __________. Ribadisco inoltre che l'unico
mio errore è stato di ritenere che gli uffici della Cassa cantonale di
compensazione AVS e della Cassa cantonale per gli assegni familiari fossero
sostanzialmente gestite dalle medesime persone. Al riguardo allego tre lettere
dell'attuale mio funzionario incaricato Signora __________, che in tre recenti
occasioni mi scrive con intestazioni diverse (sia "in nome" della
Cassa per gli assegni, sia della Cassa di compensazione), ma pur sempre
riferendosi agli assegni familiari.
Per quel che riguarda la notifica nel mese di novembre 2000 della
nascita di mia figlia __________, è vero che non menzionai un cambiamento della
situazione finanziaria, poichè lo stipendio di mio marito compensava la
completa assenza del mio. Solo a partire dal mese di marzo 2001 abbiamo
percepito un doppio salario. Farei peraltro notare che nel mese di gennaio 2001
il nostro nucleo famigliare non ricevette nessuno stipendio (io perchè ancora
in maternità, mio marito perchè senza lavoro in quel mese) e anche in questo
caso non avvisai l'IAS.
A rigore, la mia variabilità salariale dovrebbe comportare
adeguamenti continui più volte l'anno, ma, come ebbi occasione di discutere con
al Signora __________, ciò non è evidentemente e ragionevolmente
possibile." (cfr. doc. _)
In data
18 giugno 2002 la Casa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da
aggiungere (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 6'372.-- che, a mente della
Cassa, sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni
integrativi per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 luglio 2001.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno
integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito
disponibile dei genitori.
3 Il
cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una
modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 Reg.LAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1 L'assegno
indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,
applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui
all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti
della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. L'assicurata
sostiene di essersi dimenticato di avvisare la Cassa, ma che l'Istituto delle
assicurazioni sociali (per la precisione la Cassa cantonale di compensazione e
l'Ufficio dell'assicurazione malattia) sarebbe stato prontamente avvisato delle
mutate condizioni salariali del marito. La ricorrente non ravvisa quindi in
questo suo comportamento nessuna malafede.
Dagli
atti di causa, verificati dal TCA, risulta che il marito della ricorrente
(________ nel mese di ottobre 2000) ha iniziato la propria attività lavorativa
presso la società _________ con un salario netto su base annua di fr. 23'619.--
per il 2000 (fr. 5'904.98 : 3 x 12; cfr. doc. _). Nel mese di gennaio entrambi
i coniugi non hanno percepito salario, mentre dal mese di febbraio 2001 il
marito ha percepito un salario calcolato su base annua di fr. 13'588.-- (cfr.
doc. _). Per contro __________ da febbraio 2001 ha percepito un salario
calcolato su base annua di fr. 30'752.-- (cfr. doc. _).
Questi
aumenti del reddito della famiglia __________ sono stati comunicati alla Cassa
in data 16 luglio 2001 con il formulario di revisione degli assegni familiari
(cfr. doc. _).
E'
pacifico, pertanto, che le entrate della famiglia dell'assicurata dal mese di
ottobre 2000 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo, la quale si era basata su quanto percepito
sino a tale data (cfr. doc. _).
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo
dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili
condizioni e considerando che l'aumento del reddito disponibile è stato
importante, ha infatti provocato una modifica degli assegni di più di fr.
500.-- all'anno (cfr. consid. 1.1. e 2.3.), l'assicurata ha dunque
effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi per un importo
complessivo di fr. 6'372.-- (cfr. doc. _). Essi vanno così restituiti.
2.8. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona
fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di
coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se,
nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di
fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Come
ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede
espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni
familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nel caso
di specie, la ricorrente ha sostenuto a più riprese la propria buona fede,
sottolineando il fatto di avere sempre trasmesso all'amministrazione tutta la
documentazione necessaria, informando l'Istituto delle assicurazioni sociali
(per la precisione la Cassa cantonale di compensazione e l'Ufficio
dell'assicurazione malattia) circa ogni cambiamento della sua situazione
finanziaria (cfr. doc. _).
Il TCA constata che la Cassa, nelle citate
decisioni che hanno fissato l'importo dell'assegno integrativo corrisposto a
__________ (cfr. doc. _), ha segnalato, in neretto, l'obbligo degli assicurati
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica. Infatti,
nelle decisioni in questione è espressamente indicato quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa doveva essere
informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in
quanto autorità competente.
Di conseguenza, l'assicurata avrebbe dovuto
informare la Cassa delle mutate condizioni salariali del marito (cfr. doc. _).
Visto tutto quanto precede, non è in particolare
possibile ritenere che l'assicurata non fosse a conoscenza dell'obbligo di
informare l'amministrazione di ogni cambiamento della sua situazione personale
o economica.
Pertanto, dato che la ricorrente non ha
tempestivamente avvisato la Cassa dei mutamenti intervenuti nella situazione
economica della famiglia, occorre concludere che ella non ha agito in buona
fede.
2.11. A motivazione
del rifiuto della domanda di condono presentata dalla ricorrente la Cassa ha
sostenuto che ____________ non ha notificato tempestivamente l'inizio
dell'attività lucrativa di suo marito presso la ditta __________ (cfr. doc. _).
La
ricorrente per contro ha asserito di avere sempre informato l'amministrazione
cantonale circa tutti i cambiamenti della propria situazione personale. Non
conoscendo la struttura e l'organizzazione interna dell'Istituto delle
Assicurazioni Sociali non sarebbe stata in grado di informare chi di dovere
(cfr. doc. _).
A tal
proposito, occorre osservare che la Cassa cantonale di compensazione e
l'Ufficio dell'assicurazione malattia, come del resto altri servizi, fanno
parte del Dipartimento della sanità e della socialità. Tuttavia, gli uffici
sono distinti e hanno compiti differenti.
Giusta
l'art. 54 cpv. 1 lett.a LAF è in effetti alla Cassa che compete il calcolo e il
pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia.
L'art. 70
Reg.LAF (cfr. consid. 2.3.) prevede poi che ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente alla Cassa. Tale
obbligo è d'altronde espressamente indicato sulle decisioni concernenti gli
assegni familiari emanate dalla medesima.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998
nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad
un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e di
conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:
"
b) A rivendicazione della sua buona fede B.
adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione
dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era
noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS,
quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a
dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata
dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno
1989.
Ora, come hanno già
concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza
di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità
competente per la concessione della rendita vedovile.
Innanzitutto, l'assunto
ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la
ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i
versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte
dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il
relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si
vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la
reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita
avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata
27.8.1973 in re Z., H 28/73).
Ma a prescindere da queste
constatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa
di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che
potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia
esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi
presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle
prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire
sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare
seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e
significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di
informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non
pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88,
16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)."
Pertanto
nel caso di specie è ininfluente che la Cassa cantonale di compensazione e
l'Ufficio dell'assicurazione malattia fossero al corrente del fatto che le
entrate della famiglia ___________ sono aumentate grazie all'inizio
dell'attività del marito presso la __________, in quanto tali uffici non erano
tenuti a comunicare tali dati alla Cassa, né questa doveva informarsi in merito
presso i menzionati servizi. Trattandosi di amministrazioni distinte, con
compiti diversi, non spettava alla Cassa cantonale di compensazione e
all'Ufficio dell'assicurazione malattia fornire informazioni circa le
condizioni finanziarie dell'assicurata, ma tale compito incombeva direttamente
e personalmente a ____________.
E' dunque
soltanto la Cassa, e non un servizio ad essa vicino, che deve venire a
conoscenza di un fatto rilevante ai fini del calcolo degli assegni di famiglia,
come peraltro espressamente specificato sulle decisioni ricevute dalla
ricorrente (cfr. doc. _).
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente violato l'obbligo di
informare l'amministrazione di ogni cambiamento della sua situazione personale
o economica. Così facendo essa ha percepito indebitamente gli assegni
integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli ________ e ________.
Essi vanno così restituiti.
2.12. La
ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70
Reg.LAF, non ha dunque comunicato alla Cassa, organo amministrativo competente,
l'inizio dell'attività del marito presso la ditta __________. Pertanto essa ha
senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione, sin
dall'ottobre 2000 (cfr. doc. _).
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa
avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di
informare l'organo competente (cfr. doc. _), configura inoltre una negligenza
grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
2.13. In simili
condizioni occorre concludere che l'importo di fr. 6'372.-- chiesto in
restituzione dalla Cassa (cfr. doc. _), dovrà in ogni caso essere restituito,
dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr.
consid. 2.10.), primo presupposto per ottenere il condono.
A titolo
abbondanziale va segnalato che l'assicurata nel suo ricorso ha indicato che,
per quanto concerne una restituzione rateale, essa può versare un importo
massimo di fr. 300-- mensili (cfr. consid. 1.6).
Al
riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze
della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è
comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad
occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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