AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.40
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00040
rs/cd
Lugano
4 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Raffaella
Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 marzo 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 7 marzo 2002 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia (di
seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo a favore dei
figli __________ (28.4.1995), __________ (10.2.1997), __________ (30.12.1997) e
__________ (7.4.1999) presentata da __________ (cfr. doc. _), in quanto la
moglie dell'assicurato risiede nel Cantone Ticino soltanto dal 24 luglio 2000.
La Cassa
al riguardo si è così espressa:
"
(…)
Secondo l'articolo 24 cpv. 1 LAF il genitore domiciliato nel
Cantone ha diritto all'assegno integrativo per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base
nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi
previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Nel presente caso risulta che risiede nel Canton Ticino
solo dal 24 luglio 2000.
La decisione di assegno integrativo è respinta poiché la
condizione prevista dall'articolo 24 LAF cpv. 1 lett. b) LAF non è
adempiuta."
(cfr. doc. _)
Con
ulteriore provvedimento del 9 marzo 2002 l'amministrazione ha pure negato il
diritto di __________ e di sua moglie __________ a un assegno di prima
infanzia, poiché non hanno entrambi il domicilio in Ticino da almeno 3 anni ai
sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF (cfr. doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso __________, tramite il Servizio consulenza giuridica per
persone con andicap, ha impugnato la decisione del 7 marzo 2002 emessa dalla
Cassa relativa al rifiuto di un assegno integrativo, postulando:
"
(…)
- Il ricorso è accolto e di conseguenza:
1.1. La decisione 7.3.2002 della Cassa
cantonale per gli assegni
familiari è annullata.
1.2. Gli atti sono ritrasmessi alla
Cassa affinchè determini
l'ammontare dell'assegno integrativo
al quale ha diritto la famiglia _________.
- Protestate spese e ripetibili." (cfr. doc. _)
A
motivazione del proprio gravame l'assicurato ha rilevato:
"
(…)
II. IN FATTO
In data 27.2.2002 __________ a, cittadino __________ beneficiario
di permesso C, ha presentato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari una
richiesta di assegno integrativo e di assegno di prima infanzia a favore dei
figli __________, nato il 28.4.1995, __________, nata il 10.2.1997, __________, nato il 30.12.1997 e
__________, nata il 7.4.1999.
Il signor __________ è entrato in Svizzera nel mese di marzo 1993
e beneficia attualmente di un permesso di domicilio C. La moglie del
richiedente risiede invece nel Cantone solo dal 24.7.2000 e beneficia di un
permesso di dimora B.
Il figlio maggiore è colpito sin dalla nascita da una grave forma
di sordità, mentre la figlia minore è nata cieca a causa di una grave e rara
forma di cataratta infantile ed è stata operata a pochi mesi dalla nascita
riuscendo così a recuperare un minimo di vista.
Con decisione 7.3.2002, intimata congiuntamente ad entrambi i
coniugi, la Cassa ha rifiutato la richiesta di assegno di prima infanzia in
quanto le condizioni previste all'art. 32 LAF devono essere adempiute da
entrambi i genitori. Nel caso di specie la signora __________ non può ancora
dimostrare il domicilio nel Cantone Ticino da almeno 3 anni, risiedendovi solo
dal 24.7.2000.
Parimenti, sempre con decisione 7.3.2002, intimata questa volta
solo alla moglie del richiedente, sebbene la domanda fosse stata interposta dal
marito, la Cassa ha pure respinto la richiesta di assegno integrativo,
motivando nuovamente che la signora non ha ancora il domicilio nel Cantone da
almeno 3 anni, conformemente all'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF.
Una precedente richiesta di assegno integrativo, postulata allora
dalla signora __________, era già stata precedentemente respinta con decisione
9.3.2001.
PROVE: decisione
7.3.2002 in merito alla richiesta di assegno integrativo (all. A)
decisione
7.3.2002 in merito alla richiesta di assegno di prima infanzia (all.
B)
richiesta
di assegno integrativo del 27.2.2002 (all. C)
decisione
9.3.2001 in merito alla richiesta di assegno integrativo (all. D)
richiamo
incarto Cassa
III. IN DIRITTO
-
Oggetto
della vertenza è unicamente il diritto all'assegno di famiglia integrativo.
-
L'assegno
di famiglia integrativo è una prestazione destinata alle famiglie con figli e
con reddito insufficiente. L'assegno integrativo copre il fabbisogno dei figli
che non hanno ancora compiuto i 15 anni, quando i genitori non hanno i mezzi
sufficienti per assicurare loro l'indispensabile. L'art. 24
cpv. 1 della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF), entrato in
vigore l'1.1.1997, disciplina le condizioni per poterne beneficiare:
"Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b)
ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il
reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonchè degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
L'art.
28 cpv. 1 Reg. LAF prevede che "è considerato
domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente
con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente", mentre al cpv. 2 dello
stesso articolo il Consiglio di Stato ha stabilito che "si considera
domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in
possesso del permesso di domicilio (permesso C)."
In
parecchie occasioni il TCA è già stato chiamato ad interpretare la nozione di
domicilio contenuta nell'art. 24 LAF, ed è giunto alla conclusione che per
poter beneficiare dell'assegno integrativo occorre avere costituito nel Cantone
Ticino il domicilio civile ai sensi dell'art. 23 CCS ed avervi inoltre la
propria dimora abituale da almeno tre anni. L'art. 28 Reg. LAF, allorquando prevede l'ulteriore condizione per gli
stranieri di essere in possesso di un permesso di domicilio della polizia degli
stranieri di tipo C, risulta contrario alla legge e non può essere applicato
(RDAT II-1998 pag. 32-50).
- Secondo
l'art. 24 cpv. 2 LAF "se entrambi i genitori hanno
la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno", e tocca
quindi alla madre adempiere le condizioni sopraccitate del
cpv.
1, tra cui quella del periodo di carenza di 3 anni.
Per
questo motivo la precedente richiesta di assegno del 12.1.2001 era stata
respinta con decisione 9.3.2001, non presentando la signora __________ un
periodo di domicilio di almeno 3 anni al momento della presentazione della
domanda di prestazioni. Potendo invece il signor ________
dimostrare un periodo di domicilio ben superiore a quanto previsto dall'art. 24
cpv. 1 lett. b LAF, in data 27.2.2002 è stata presentata una nuova richiesta di
assegno integrativo, questa volta a nome del padre.
Il
tema di discussione è quindi quello a sapere se l'art. 24
cpv. 2 LAF sia contrario all'art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale,
allorquando esclude il padre dal diritto all'assegno integrativo in caso di
custodia congiunta dei figli da parte dei genitori.
3.1. Tale
quesito ha già trovato risposta da parte di codesto Tribunale:
"Concretamente ciò significa
che il padre domiciliato e con la residenza abituale nel Cantone da almeno tre
anni, pur avendo la custodia del figlio o dei figli, non può (mai) avere
diritto all'assegno integrativo. Al contrario la madre nelle medesime
condizioni ha sempre diritto all'assegno.
Secondo questo Tribunale l'art. 24 cpv. 2 LAF, così formulato, viola l'art. 4 cpv. 2 della CF, in quanto riconosce alla sola
madre il diritto all'assegno, senza che la disparità sancita sia giustificata
da una differenza funzionale tra i due genitori che hanno in custodia il
figlio.
Visto il riserbo che il giudice, in
virtù delle sue funzioni, si deve imporre (cfr. DTF 117 V 318 seg., in
particolare
318-328), sta comunque al
legislatore cantonale trovare una soluzione che rispetti la Costituzione
federale e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 della
Costituzione della Repubblica e cantone Ticino del 14 dicembre 1997."
(RDAT II1998 pag. 30)
Il
TCA non ha quindi imposto alla Cassa, qualora la madre difetti del requisito
dei 3 anni di domicilio, di esaminare se il padre invece lo adempia, ma ha
invece ritenuto di dover attendere che il Gran Consiglio modifichi di propria
iniziativa o a seguito proprio di detta sentenza il disposto legislativo
contestato.
"Il
TCA ha stabilito che questa norma viola il principio costituzionale di
uguaglianza tra uomo e donna. Il giudice, visto il riserbo che si deve imporre
in virtù delle sue funzioni, non ha sanato direttamente l'incostituzionalità ma
ha respinto il ricorso e invitato il legislatore a trovare una soluzione che
rispetti la Cost. fed. e l'art. 7 cpv. 2 e
cpv. 3 della Cost.TI. Nel già citato Messaggio il Consiglio di Stato ha
proposto il riconoscimento della titolarità del diritto all'assegno integrativo
alla madre o al padre, se entrambi i genitori hanno la custodia del
figlio." (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in: RDAT I-2000, pag. 130)
3.2. Nel Messaggio del Consiglio di Stato del
10.11.1998 sulla prima modifica della LAF si prevedeva di sanare
l'incostituzionalità della norma citata modificando il cpv. 2 dell'art. 24 LAF
e conferendo la titolarità del diritto all'assegno integrativo alternativamente
alla madre o al padre.
"Pertanto per l'assegno
integrativo, se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, sarà
sufficiente che uno dei due genitori (il padre o la madre) adempia la
condizione relativa al periodo di carenza, al contrario della normativa attuale
che conferisce il diritto unicamente alla madre." (Mess. 4807
punto 1.II.b)
Questo Messaggio è però rimasto pendente
presso la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio: si
inseriva in effetti nel pacchetto delle misure di risparmio decise dal
Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del preventivo per l'anno
1999. Nel frattempo invece è stato presentato dal Consiglio di Stato un nuovo e
più articolato Messaggio sulla prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia, che riguardo alla questione della titolarità dell'assegno integrativo
riprende in pratica l'indicazione del TCA e del precedente messaggio,
sostituendo quale unica novità il presupposto legale della custodia con quello
della coabitazione dei genitori con il figlio.
"Si propone quindi che, nel caso in
cui il figlio coabita (cioè vive) con entrambi i genitori, il diritto spetti al
padre o alla madre, a dipendenza di quale dei due adempie la condizione
relativa al periodo di carenza. Al deposito di una richiesta di assegno
integrativo - indipendentemente dal genitore che l'ha formulata - la Cassa
cantonale per gli assegni familiari dovrà quindi esaminare quale fra i due
genitori adempie tutte le condizioni per accedere al diritto all'assegno
integrativo e, conseguentemente, determinare la titolarità; ciò che non
esclude, ovviamente, che se entrambi i genitori adempiono i necessari
requisiti, possano entrambi essere titolari del diritto." (Mess. 5189 del 18.12.2001, punto 4.3.5)
Quest'ultimo messaggio e però appena stato presentato dal Consiglio di
Stato, deve ancora essere discusso nelle apposite Commissioni del Gran
Consiglio, dovrà venir approvato dal legislatore e non si conosce la possibile
data a partire dalla quale le modifiche legislative proposte potranno entrare
in vigore.
3.3. Nella sentenza 5.3.1998 pubblicata in RDAT
II-1998 pag. 28 seg. codesto Tribunale ha sanzionato l'art. 24
cpv. 2 LAF quale contrario alla Costituzione federale, ma ha lasciato al
legislatore cantonale il compito di trovare la soluzione adeguata, in analogia
a quanto statuito dal TFA in un'altra apparentemente analoga situazione (DTF
117 V 318). La fattispecie alla base della STFA del 17.12.1991 è però
estremamente più complessa e giustamente il TFA si è limitato all'esame
dell'incostituzionalità della norma cantonale, invitando il legislatore a trovare
una modifica che rispetti il principio di parità tra uomo e donna, ma che nel
contempo non generi nuove ingiustificate disparità di trattamento:
"Wie dem auch sei, fest steht
jedenfalls, dass die Herabsetzung des Pensionierungsalters beim System des Leistungsprimates
nicht nur leistungsseitig einem folgenschweren Eingriff gleichkommt, sondern
darüber hinaus eine eigentliche Umgestaltung der Finanzierungsgrundlagen und
-modalitäten der Vorsorgeeinrichtung erzwingt. Dies erfordert eine sofortige
Klärung komplexer Verhältnisse, die weit über den streitigen Leistungsanspruch
hinausgeht und im Rahmen fallbezogener richterlicher Beurteilung nicht zu
erbringen ist. Derart grundlegende, vorwiegend an Zweckmässigkeitsüberlegungen
auszurichtende und bezüglich ihrer Tragweite nur schwer erfassbare
Umgestaltungen können daher nicht dem Richter obliegen. (...) ... mit einem
richterlichen Eingriff, wie ihn das kantonale Gericht zur Durchsetzung des
verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes befürwortet hat, zwangsläufig
neue Rechtsungleichheiten geschaffen würden. Dieser Folge kann nur mittels
rechtsatzmässiger Normierung in rechtsstaatlich befriedigender Form begegnet
werden." (DTF 117 V 318 cons. 6b, 6c)
Nel caso dell'art. 24 cpv. 2 LAF si
tratta unicamente di riconoscere il diritto alle prestazioni anche al padre se
questi adempie il presupposto del periodo di carenza, qualora la madre invece
non lo adempia. La fattispecie appare pertanto più simile a quella alla base
della STFA del 23.8.1990 pubblicata in DTF 116 V 198, 216, dove il TFA ha
stabilito nei confronti di una cassa pensioni cantonale il diritto alla rendita
per vedovo alle stesse condizioni della rendita per vedove.
Orbene, visto che da quando codesto
Tribunale, tramite la sentenza del 5.3.1998, ha appurato che il cpv. 2
dell'art. 24 LAF è contrario alla Costituzione federale sono trascorsi oramai 4
anni, che nel frattempo il legislatore non ha ancora modificato la norma in
questione, che codesto Tribunale ha già richiamato in alcune sentenze la
possibilità di adottare un'altra soluzione qualora l'inazione del legislatore
si protrae troppo a lungo (v. D. Cattaneo, op.cit., pag. 130 nota 42), che la
soluzione di riconoscere la titolarità del diritto all'assegno integrativo ad
entrambi i genitori non genera nuove ingiustificate disparità di trattamento e
difficoltà di applicazione per la Cassa cantonale per gli assegni familiari, si
chiede che nella fattispecie venga riconosciuto al ricorrente il diritto
all'assegno integrativo, adempiendo lo stesso il periodo di domicilio di almeno
3 anni nel Cantone.
- Secondo quanto precede si ritiene che la
decisione di rifiutare alla famiglia _________ un assegno integrativo
sia arbitraria. Si chiede dunque che tale decisione venga annullata e che gli
atti siano ritrasmessi alla Cassa affinchè determini l'ammontare dell'assegno
integrativo." (cfr. doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 14 maggio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha
osservato:
"
(…)
Nel caso di una famiglia biparentale dove entrambi i genitori
hanno la custodia dei figli la legislazione vigente (art. 24, cpv. 2 LAF)
attribuisce il diritto alla madre. Da ciò discende che l'adempimento delle
condizioni del diritto all'assegno integrativo devono essere adempiute dalla
madre. Nel caso in esame è stato constatato che la signora _________
risiede nel Cantone Ticino solo dal 24.07.2000 e non adempie la condizione
dell'art. 24. cpv. 1 lett. b.
II ricorrente asserisce che l'art. 24, cpv. 2
LAF così come formulato viola l'art. 4, cpv. 2 della
Costituzione federale. Ricorda che questo lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni (in seguito TCA) ha più volte sancito l'incostituzionalità della
citata norma.
Quanto obiettato è pertinente e corrisponde a quanto di conoscenza
della Cassa. Non sono per contro condivisibili le conclusioni alle quali arriva
il ricorrente secondo le quali il diritto deve essere accordato al padre. Se è
vero da una parte che diverse sentenze hanno segnalato l'incostituzionalità
della norma dell'art. 24. cpv. 2 LAF, in nessuna occasione il TCA ha sanato la
situazione accordando il diritto al padre. II TCA ha per contro ritenuto, visto
il riserbo che si deve imporre in virtù delle sue funzioni, di lasciare al
legislatore il compito di porvi rimedio trovando una soluzione che rispetti la
Costituzione federale e l'art. 7, cpv. 2 e 3 della
Costituzione federale (recte: cantonale).
La Cassa è a conoscenza della volontà del legislatore di
modificare questa norma. Già il Messaggio del Consiglio di Stato del 10.11.1998
propone la modifica dell'art. 24, cpv. 2 LAF nel senso che il diritto
all'assegno integrativo, se la custodia dei figli è affidata ad entrambi i
genitori, può essere concesso anche se solo uno dei genitori adempie la
condizione del periodo di carenza (il padre o la madre). Questo Messaggio,
vista la sua collocazione nel pacchetto delle misure di risparmio decise dal
Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del Preventivo per l'anno
1999, non è mai stato votato dal Gran Consiglio. Oggi risulta tuttavia superato
dal Messaggio del 18.12.2001 che prevede una più ampia modifica della LAF dopo
4 anni dalla sua entrata in vigore. II nuovo Messaggio ripropone la modifica
dell'art. 24, cpv. 2 nel senso desiderato dal ricorrente.
La Cassa ritiene che la modifica legale sia prossima e che
pertanto non si giustifichi la concessione di un diritto che non rispetti la
legislazione vigente." (cfr. doc. _)
1.4. Il 27 maggio
2002 il Servizio di consulenza giuridica per persone con andicap ha precisato:
" mi
riferisco alla risposta di causa dello scorso 14 maggio al ricorso
sopraccitato, nella quale la Cassa cantonale per gli assegni
familiari riconosce in fondo le argomentazioni ricorsuali, in particolare che l'art. 24 cpv. 2 LAF sia contrario all'art. 8 cpv. 3 della Costituzione
federale, allorquando esclude il padre dal diritto all'assegno integrativo in
caso di custodia congiunta dei figli da parte dei genitori. La Cassa invita
però codesto lodevole tribunale a lasciare nuovamente al legislatore il compito
di porre rimedio alla situazione trovando la soluzione confacente. Soluzione
prevista nel nuovo messaggio 18.12.2001 del Consiglio di Stato sulla revisione
della LAF, che propone di accordare il diritto all'assegno al padre o alla
madre, nel caso in cui il figlio viva con entrambi i genitori, a dipendenza di
quale dei due adempie la condizione relativa al periodo di carenza. Si tratta
quindi di una soluzione semplice, simile a quella adottata dal TFA nella
sentenza pubblicata in DTF 116 V 198, e che potrebbe pertanto essere facilmente
imposta dal TCA nella presente fattispecie.
L'affermazione della Cassa che ritiene che la modifica legale sia
prossima, e che pertanto non si giustifichi la concessione di un diritto che
non rispetti la legislazione vigente, non può assolutamente essere condivisa.
In effetti il messaggio sopraccitato è appena stato presentato e non è ancora
stato discusso dall'apposita commissione del Gran Consiglio (Commissione della
legislazione) e tantomeno è all'ordine del giorno delle sue prossime sedute.
Non si sa quindi ancora quando il legislatore discuterà la modifica legislativa
prevista e tantomeno se questa verrà adottata.
Ritengo quindi che non si possa
affermare che "la modifica legale sia prossima" e quindi visto che
l'inazione del legislatore si sta protraendo oramai da più di 4 anni (v. STCA
5.3.1998) mi sembra che si giustifichi ampiamente che codesto tribunale adotti
una propria soluzione, pena il continuare a giustificare una prassi palesemente
anticostituzionale." (cfr. doc. _)
1.5. La Cassa, il
5 giugno 2002, ha comunicato:
"
la Cassa ha preso nota delle ulteriori
osservazioni fattevi dal
patrocinatore degli assicurati e non ha nulla da
aggiungere a quanto riferito nella risposta di causa.
Aspettiamo quanto deciderà questo Lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni." (cfr. doc. _)
1.6. Pendente
causa questa Corte ha posto all'avv. __________ i seguenti quesiti:
"
1.- quando è prevista la discussione in Gran
Consiglio della
revisione
della legge sugli assegni di famiglia (LAF);
2.- quando entrerà in vigore la prima
revisione della LAF." (Doc. _)
Il 5
luglio 2002 la Capo del Servizio amministrazione dell'Istituto delle
assicurazioni sociali ha risposto:
"
(…)
-
la
discussione in Gran Consiglio della prima revisione della legge sugli assegni
di famiglia era prevista per la sessione del 24 giugno 2002 e la revisione è
stata accettata;
-
la data
probabile dell'entrata in vigore della prima revisione LAF è il 1 gennaio 2003,
comunque non è ancora stabilita: la competenza è del Consiglio di Stato."
(cfr. doc. _)
1.7. Il Servizio
di consulenza giuridica per persone con andicap, il 12 luglio 2002, ha
puntualizzato:
" mi
riferisco alla vostra comunicazione del 10 luglio scorso e prendo
atto che la revisione della LAF è stata accolta dal Gran Consiglio
nella seduta estiva del 24 giugno 2002. In particolare è stata accettata la
modifica dell'art. 24 cpv. 2 LAF che accorda il diritto all'assegno al padre o
alla madre, nel caso in cui il figlio viva con entrambi i genitori, a
dipendenza di quale dei due adempie la condizione relativa al periodo di
carenza. Come ribadito nell'atto ricorsuale e nelle osservazioni 27.5.2002, si
tratta della soluzione più semplice (simile a quella adottata dal TFA nella
sentenza pubblicata in DTF 116 V 198), che si imponeva vista
l'anticostituzionalità della vecchia normativa e non ha abbisognato di una
particolare valutazione da parte del Gran Consiglio.
Il fatto comunque che la revisione della LAF entrerà in vigore
molto probabilmente solo a partire dall'1.1.2003 significa che
l'anticostituzionalità del vecchio art. 24 LAF perdurerà ancora svariati mesi.
Nel caso in esame, dove la richiesta di assegni integrativi è stata inoltrata
il mese di febbraio 2002, l'inazione del legislatore (durata a partire dalla
STCA 5.3.1998) non deve portare pregiudizio. Mi sembra quindi che si
giustifichi ampiamente che codesto tribunale adotti una propria soluzione,
comunque identica a quella approvata or ora dal Gran Consiglio, pena il
continuare a giustificare verosimilmente fino al 31.12.2002 una prassi
palesemente anticostituzionale." (cfr. doc. _)
1.8. Il doc. _ è
stato sottoposto alla Cassa per conoscenza con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).
L'amministrazione
è rimasta silente.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo.
L'art. 24
LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e
stabilisce quanto segue:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del
figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una
prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo
della prestazione."
L'art. 28
Reg.LAF prevede
"
E' considerato domiciliato nel Cantone il
titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente.
Si considera domiciliato
il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del
permesso di domicilio (permesso C)."
In
diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa B.,
pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg.) questo Tribunale ha avuto modo di
stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg.LAF, nella misura in cui definisce il
concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di
polizia (di tipo C) è contrario alla legge.
Preso
atto di questa giurisprudenza, la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2
luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1°
gennaio 2003 (cfr. consid. 1.6.), prevede che le relative norme del Reg.LAF
dovranno essere oggetto di adattamento (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001
sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.4.3.).
L'art. 29
del Reg.LAF stabilisce che:
" Il
titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si
considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco
di un anno.
In caso di
interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
2.2. Riguardo
alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17
maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110), il TCA ha
precisato:
" Nella
presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare
l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia
dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con
il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi
interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio
civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni
familiari RVJ 1999 pag. 108-100).
Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G.
è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede
effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per
ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran
lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo
cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera
interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a
giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella
causa M., P 44/97).
A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno
integrativo.
Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato
dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere
ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni."
2.3. La Cassa, nell'evenienza
concreta, ha rifiutato all'assicurato il diritto all'assegno integrativo,
fondandosi sull'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF. L'amministrazione ritiene che il
requisito del domicilio nel cantone da almeno tre anni non sia realizzato, in
quanto la moglie del ricorrente, ___________, risiede in Ticino soltanto dal 24
luglio 2000. Nella fattispecie è infatti applicabile l'art. 24 cpv. 2 LAF che
prevede che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, solo la madre
ha diritto all'assegno (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).
L'insorgente
dal canto suo sostiene che il TCA debba riconoscere la titolarità dell'assegno
integrativo a entrambi i genitori, visto che questa Corte con una sentenza
pubblicata in RDAT II-1998 pag. 30 ha stabilito che l'art. 24 cpv. 2 LAF,
violando il principio di uguaglianza tra uomo e donna, è contrario alla
Costituzione federale e che il legislatore non ha ancora modificato tale norma
o perlomeno che l'incostituzionalità perdurerà ancora svariati mesi.
Di
conseguenza egli ha asserito che, ossequiando il requisito del periodo di
carenza di tre anni in Ticino, ha diritto all'assegno integrativo (cfr. consid.
1.2.; 1.4.; 1.7.).
A tale
proposito va ricordato che effettivamente in numerose sentenze questo Tribunale
ha già dichiarato la disposizione legale in questione contraria alla
Costituzione federale e a quella cantonale.
In
particolare nella già citata sentenza del 9 marzo 1998 nella causa B.,
pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg., questo Tribunale si è così espresso:
" Ci
si deve dunque porre il quesito se il padre può essere escluso dal diritto
all'assegno.
In particolare
occorre stabilire se l'art. 24 cpv. 2 LAF, secondo cui "se entrambi i
coniugi hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno"
rispetta o no l'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale che recita:
"Uomo e
donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura
l'uguaglianza
soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e
donna hanno diritto a una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore."
La norma
costituzionale citata proibisce, di principio, ai legislatori cantonali di
emanare norme che contengano una disparità di trattamento fra uomo e donna: un
trattamento differenziato fra uomo e donna è ammissibile soltanto se la
differenza biologica o funzionale fra i due sessi esclude assolutamente una
parità di trattamento (DTF 108 Ia 29 consid. 5a; DTF 114 Ia 331, ZBL 1987 pag.
170 e pag. 308 consid. 3a).
Ogni modifica
legislativa cantonale deve, dunque, tener conto di questo imperativo ancorato
nell'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.
In ogni caso,
secondo costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato
nell'art. 4 Cost. fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.
Sotto questo profilo
violano l'art. 4 Cost. fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un
motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che
fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna
corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina normativa
vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle
distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma
impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione
inammissibile (DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114
consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b).
Per ammettere una
violazione dell'art. 4 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal
legislatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che
appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 4
Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà,
che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due
fattispecie, per trattarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli
elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (STF
19.11.1986 in causa C.L.P., non pubblicata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.).
Il Consiglio di Stato,
nel suo Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di
famiglia ha ricordato che la precedente legge sugli assegni familiari del 24
settembre 1959, secondo il Tribunale federale, era incompatibile con l'art. 4
della Costituzione federale, nella misura in cui concedeva al solo padre il
diritto all'assegno.
Per questo a cifra
9.2. esso ha sottolineato che:
"Il disegno di
legge attua il principio della parità uomo-donna".
A commento dell'art.
12 del Disegno di legge (l'attuale art. 11 LAF che regola l'assegno di base) il
Consiglio di Stato ha poi precisato:
" Il
capoverso 1 enuncia le casistiche possibili nel caso in cui entrambi i
genitori abbiano la custodia del figlio. Si evidenzia in particolare la lett.
a, che concede prioritariamente il diritto all'assegno alla madre, nel caso in
cui entrambi i genitori abbiano un'attività salariata a tempo pieno o a tempo
parziale e con pari grado di occupazione: la norma non intende certo creare
disparità di trattamento fra uomo e donna, bensì definire in modo chiaro ed
univoco una delle due opzioni possibili." (cfr. Messaggio, pag. 46)
Questa
disposizione della legge è stata dichiarata dal TCA conforme alla Cost. fed.
in una sentenza del 22 gennaio 1998 nella causa S.C. (per una diversa
soluzione, cfr.: Pratique VSI 1997, pag. 275 relativa ad un Cantone in cui la
legge attribuiva prioritariamente al marito il diritto all'assegno. Il
Tribunale delle assicurazioni di quel Cantone ha instaurato la soluzione che
prevede il diritto di libera scelta dei coniugi).
A
proposito dell'assegno integrativo, e precisamente riguardo all'art. 24 LAF, il
Consiglio di Stato ha invece categoricamente stabilito che "nel caso in
cui entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto
all'assegno è la madre". (cfr. Messaggio citato, pag. 50).
Concretamente ciò
significa che il padre domiciliato e con la residenza abituale nel Cantone da
almeno tre anni, pur avendo la custodia del figlio o dei figli, non può (mai)
avere diritto all'assegno integrativo. Al contrario la madre nelle medesime
condizioni ha sempre diritto all'assegno.
Secondo questo
Tribunale l'art. 24 cpv. 2 LAF, così formulato, viola l'art. 4 cpv. 2 della
Cost. fed., in quanto riconosce alla sola madre il diritto all'assegno, senza
che la disparità sancita sia giustificata da una differenza funzionale fra i
due genitori che hanno in custodia il figlio.
Visto il riserbo che
il giudice, in virtù delle sue funzioni, si deve imporre (cfr. DTF 117 V 318
seg., in particolare 318-328), sta comunque al legislatore cantonale trovare
una soluzione che rispetti la Costituzione federale e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3
della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre
1997."
Questa
giurisprudenza è stata successivamente confermata.
Il TCA in
alcune sentenze ha tuttavia ribadito che stava al legislatore trovare una
soluzione adeguata al problema (cfr. STCA del 9 aprile 2002 nella causa I.G.,
inc. 39.2001.51-52; STCA del 20 aprile 2000 nella causa C., inc. 39.2000.5;
STCA del 1° febbraio 2000 nella causa D.L., inc. 39.1999.35; STCA del 1° aprile
1999 nella causa B.; D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 130). Questo Tribunale si
è limitato a segnalare il seguente passaggio di una sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 117 V 326:
" Zwar
liesse sich fragen, ob diese Zurückhaltung angesichts der Schwere des durch die
Verfassungswidrigkeit entstehenden Rechtsnachteils einerseits und der
überlangen gesetzgeberischen Untätigkeit anderseits noch geboten sei (KÄLIN,
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, 1987, S.168 ff.: grundlegend
BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht, Basler Diss. 1991, S. 452 ff., 464, 468
ff.). Solche Zweifel wären umso begründeter, als sich der Gesetzgeber durch
einen fallbezogenen, einleuchtend begründbaren Eingriff des Richters keine wegs
am Erlass einer neuen Ordnung gehindert sähe, die den Schranken der
Bundesgesetzgebung und den Grundrechten ebenso Rechnung tragen würde wie den
allgemeinen verfassungsrechtlichen Prinzipien (BGE 116 V 216; vgl. auch BGE 99
Ia 637), hingegen den Rechtsuchenden im streitigen Einzelfall kaum mehr zu
erfassen vermöchte (ZBI 87/1986 S. 406).
Darüber
braucht hier nicht abschliessend entscheiden zu werden. Selbst wenn nämlich ein
richterliches Eingreifen nicht bereits aus Gründen verschiedener
Regelungsmöglichkeiten im Verein mit den andern erwähnten Gesichtspunkten
entfiele, setzt hier die beschränkte funktionelle Eignung des Richters, einen
Regelungsbereich grundlegend (neu) zu normieren, eine unüberwindbare
Schranke." (DTF 117 V 326)
Già nel
Messaggio dell’11 novembre 1998 relativo ad una modifica della legge sugli
assegni di famiglia dell’11 giugno 1998, il Consiglio di Stato aveva proposto
di sanare l’incostituzionalità della norma modificando l’art. 24 cpv. 2 LAF nel
senso che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del
diritto è il padre o la madre.
In
occasione della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata
dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752
segg.) e che entrerà in vigore, come affermato dalla Capo del Servizio amministrativo
dell'IAS, probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 1.6.), la proposta
appena menzionata è stata rivista. Il nuovo assetto legislativo non prevede più
la custodia (bensì la coabitazione con il figlio ) quale condizione del diritto
all'assegno integrativo e di prima infanzia. Il nuovo art. 24 cpv. 2 LAF
prevede inoltre che nel caso in cui il figlio coabita (cioè vive) con entrambi
i genitori, il diritto all'assegno integrativo spetti al padre o alla madre, a
dipendenza di quale dei due ossequia la condizione relativa al periodo di
carenza. Ciò non esclude che se entrambi i genitori adempiono i necessari
requisiti, possano entrambi essere titolari del diritto (cfr. Messaggio del 18
dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to
4.3.5.; nuovo art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 del disegno di legge concernente
la modifica della LAF).
E' stata
pure mantenuta la condizione relativa al periodo di carenza di tre anni di
domicilio nel cantone Ticino (cfr. p.to 4.3.4. del Messaggio).
Il
"periodo di interruzione" della residenza abituale ammesso è stato
comunque portato da 3 mesi a 12 mesi (cfr. consid. 2.1.). Esso è indipendente
dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa non dovrà
più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere un'assenza
superiore ai 3 mesi (forza maggiore, malattia del richiedente); quale
contropartita il termine di 12 mesi dovrà essere estremamente rigido e sarà una
soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza dovrà essere in ogni caso
considerato interrotto (cfr. p.to 4.3.4.3.4. del Messaggio, nuovo art. 25a
LAF).
2.4. Nella
presente fattispecie, considerato che, come emerge dall'accertamento effettuato
dal TCA presso l'Istituto di assicurazioni sociali, la prima revisione della
LAF entrerà in vigore fra pochi mesi, ovvero il 1° gennaio 2003 (cfr. consid.
1.6.) e che un'applicazione anticipata di tale normativa, tramite
l'annullamento della decisione impugnata, creerebbe delle disparità di
trattamento nei confronti di casi analoghi sui quali questa Corte si è
pronunciata nel corso del 2002 (cfr. STCA dell'11 settembre 2002 nella causa
M., 39.2002.22-23; STCA del 21 maggio 2002 nella causa S. e S., 39.2001.63-64
STCA del 9 aprile 2002 nella causa G., 39.201.51-52; relativamente al principio
dell'uguaglianza di trattamento cfr. DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53,
DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V
359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR
2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180), torna
applicabile il diritto tuttora vigente.
Ritenuto
quindi che la moglie di __________ risiede nel Cantone Ticino dal 24 luglio
2000 (cfr. doc. _), essa non può far valere un periodo di residenza abituale di
almeno tre anni nel nostro Cantone e beneficiare dell'assegno integrativo (cfr.
STCA dell'11 settembre 2002 nella causa M., 39.2002.22-23; STCA del 21 maggio
2002, 39.2001.63-64; STCA del 9 aprile 2002 nella causa G., 39.2001.51-52).
Secondo
la LAF attualmente in vigore, il diritto all'assegno integrativo potrà essere
rivendicato dal ricorrente solo a partire dal mese di agosto 2003, allorché
__________ avrà adempiuto il periodo di carenza giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. b
LAF e l'art. 29 Reg.LAF, evidentemente se le condizioni economiche previste
dalla legge lo consentono.
La
decisione emanata dalla Cassa relativa al rifiuto dell'assegno integrativo va
di conseguenza confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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