AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.33
Data decisione, Autorità:
10.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00033-34
rs/cd
Lugano
10 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 14 marzo 2002 di
__________,
2.
__________,
contro
le decisioni del 20 febbraio 2002 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni del 20 febbraio 2002, con effetto dal
1°
dicembre 2001, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa)
ha respinto la richiesta di __________ tendente al riconoscimento del diritto a
un assegno integrativo a favore del figlio __________ (10.03.1999) e a un
assegno di prima infanzia.
A
motivazione dei propri provvedimenti l'amministrazione ha precisato che i
redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.2. Con
tempestivi ricorsi del 14 marzo 2002 l'assicurata e il marito, __________,
hanno impugnato dinanzi al TCA le decisioni della Cassa. Essi si sono così
espressi:
" abbiamo
fatto richiesta per l'assegno di prima infanzia e per l'assegno
integrativo, ma purtroppo senza esito positivo.
Inizialmente ci siamo informati presso il Municipio di __________
per avere ragguagli rispetto alla poco dettagliata tabella di calcolo allegata
alla decisione, e in un secondo tempo abbiamo contattato direttamente l'Istituto
delle assicurazioni sociali per avere maggiore chiarezza.
Risultato: escludendo i premi per l'assicurazione malattia e i
costi della pigione, nessuna spesa importante della nostra economia domestica è
stata presa in considerazione.
Come è possibile non tenere conto delle spese scolastiche di mia
moglie quali spese indispensabili, vitali per lo sviluppo intellettuale, ma
soprattutto per l'equilibrio psichico, di una persona e della società nella
quale vive.
Come è possibile non tenere conto delle spese per l'asilo nido
quali spese che inevitabilmente gravano sul bilancio familiare di genitori che
lavorano e studiano a tempo pieno.
Perché l'intraprendenza di chi si vuole migliorare, nonostante le
mille difficoltà di ogni genere, viene sempre penalizzata o non sostenuta?
In conclusione, chiediamo (sempre che esista un margine di
discrezionalità) che la decisione sia rivalutata, tenendo conto di un
fabbisogno familiare più realistico, che consideri tutte le spese che sono
vitali, non solo quelle legate alla pura sopravvivenza. Inoltre, chiediamo di
tenere presente il fatto che la moglie, attualmente impegnata in studi a tempo
pieno, non ha nemmeno la possibilità di fare richiesta per una borsa di studio,
in quanto non risiede in Ticino da almeno 5 anni." (cfr. doc. _)
1.3. Con risposta
del 15 aprile 2002 la Cassa ha proposto di respingere i gravami e ha, in
particolare, osservato:
"
(…)
II problema sollevato dai ricorrenti riguarda la computabilità
delle spese di formazione e delle spese dell'asilo nido nella determinazione
del fabbisogno familiare. Gli elementi di calcolo considerati dalla Cassa non
sono per contro oggetto di contestazione.
I ricorrenti si interrogano se esiste un margine di
discrezionalità per il quale sia possibile tener conto anche delle spese di
formazione e delle spese dell'asilo nido.
La risposta alle perplessità ed agli interrogativi sollevati è
purtroppo negativa.
L'elenco delle spese delle quali si può tener conto è esaustivo e
non contempla né le spese per la formazione, né le spese per il collocamento
all'asilo nido del figlio. La Cassa ha considerato tutte le spese previste
dall'art. 3b, cpv. 1-3 LPC: questo elenco è vincolante e non lascia spazio ad
altre spese." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire se gli assicurati
possono avvalersi di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia.
I ricorrenti
chiedono che venga tenuto conto di un fabbisogno familiare più realistico. In
particolare postulano il computo delle spese scolastiche della moglie e dei
costi inerenti alla retta dell'asilo nido frequentato dal figlio __________
(cfr. consid. 1.2.).
2.3. L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazione nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.4. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF, relativo alle famiglie biparentali, prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
2 Al genitore che
non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale,
senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno
di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
3 Il reddito
ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
L'art. 33
LAF sancisce:
"
1 Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono
soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in
cui nasce il figlio.
2 Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Secondo
l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro
è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito
nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazione nel calcolo.”
2.5. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1°
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi,
almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione (comprese le spese accessorie) fino a concorrenza di un importo annuo
corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.6. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di
prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia
obbligatoria (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Gli
insorgenti, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), nell'atto di ricorso hanno
asserito di dover far fronte alle spese relative all'asilo nido frequentato dal
figlio.
L'art.
11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che:
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Inoltre
possono essere dedotte le spese per gli abiti professionali (cfr. Direttive
sulle prestazioni complementari, n. 2083).
Le spese
per la cura dei figli, per contro, non sono riconosciute quale deduzione dal
reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e quella cantonale
non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale costo (cfr. art. 26
LIFD; art. 25 LT).
Pertanto
a giusta ragione l'amministrazione ha computato quale spesa per il
conseguimento del reddito unicamente i costi di trasporto sostenuti da
__________ per recarsi dal suo domicilio di __________ al luogo di lavoro a
__________ (cfr. doc. _).
A titolo
abbondanziale giova comunque segnalare che la prima revisione della legge sugli
assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002
del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1°
gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di
un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), prevede
ai nuovi art. 47a segg. LAF il rimborso della spesa di collocamento del figlio.
Il
Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla prima revisione della legge
sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2001 aveva infatti precisato che in
materia di assegni di famiglia, oltre alle prestazioni di complemento già
previste (assegni integrativi e assegni di prima infanzia), si potevano
sostenere misure di appoggio per i genitori, in vista del collocamento dei
figli durante il tempo di lavoro (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 p.to
4.3.8.5.).
La
proposta del Consiglio di Stato è stata approvata prima dalla Commissione della
gestione e delle finanze (cfr. Rapporto dell'11 giugno 2002 sul messaggio 18
dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia p.to 2.4.1.3.) e poi dal Gran Consiglio.
In
particolare il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a un
nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per la
protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza o a una famiglia diurna riconosciuta ai sensi sempre della
Legge appena menzionata (cfr. nuovo art. 47a cpv. 2 LAF).
Inoltre
hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento sia i genitori che
beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le
condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, che
i genitori che non hanno diritto a un assegno integrativo o di prima infanzia e
che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere
un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito
disponibile (cfr. nuovo art. 47b cpv. 1 LAF).
2.8. I coniugi
__________ hanno poi allegato di dover sostenere le spese concernenti gli studi
che la moglie sta effettuando presso l'istituto superiore interpreti traduttori
di Como (cfr. consid. 2.2.; 1.2.; 9B; 9D).
Al
riguardo va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo
della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 24
cpv. 1 lett. c; art. 28, art. 36 LAF consid. 2.3.; 2.4.), è esaustiva e
che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo
2000, p. 83).
Le spese
che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso
di specie, pertanto, i costi relativi alla scuola frequentata dall'assicurata,
come del resto la retta dell'asilo nido (cfr. consid. 2.7.), non possono essere
computati quali spese specifiche.
A tutto
quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla
legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il
fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse
telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea
1998).
Di
transenna va rilevato che l'art. 19 della Legge della scuola del 1° febbraio
1990 prevede che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e
professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione
professionali con la concessione di assegni e di prestiti di studio per
l’assolvimento di un tirocinio, per la continuazione degli studi nelle scuole
pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori e di istituti
specializzati per il perfezionamento e la riqualificazione professionali, se il
richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato.
Tuttavia,
per poter beneficiare di un assegno o di un prestito, devono essere adempiute
delle precise condizioni. Giusta l'art. 20 della citata legge, infatti, gli
assegni e i prestiti di studio sono concessi a ticinesi e confederati
domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque
anni. Inoltre secondo l'art. 21 cpv. 2 gli assegni e i prestiti di
studio sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità
economiche del richiedente e della sua famiglia.
Nel caso
di specie i ricorrenti medesimi hanno riconosciuto che __________ non ha
diritto a una borsa di studio, in quanto non risiede nel cantone Ticino da 5
anni ai sensi dell'art. 20 della Legge della Scuola (cfr. consid. 1.2.), bensì
soltanto dal 13 ottobre 1998 (cfr. doc. _).
2.9. Per il resto
gli insorgenti non hanno sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio
delle singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nelle due
decisioni impugnate.
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati dal giudice (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145), il Tribunale
federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non
sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa
W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5
giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V
263; DTF 117 V 282).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 18 settembre 2001
nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00;
STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti).
Osservato
come nell'evenienza concreta i coniugi __________ non hanno portato elementi
tali da inficiare i calcoli dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per
scostarsi dalle decisioni della Cassa.
I redditi
determinanti dei ricorrenti sono, infatti, superiori alle loro spese
riconosciute (redditi di fr 52'207.-- e fabbisogno di fr. 45'584.--).
In simili
condizioni dunque il TCA non può che confermare le decisioni impugnate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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