AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.32
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00032
ZA/sc
Lugano
25 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2002 di
__________,
contro
la decisione del 20 febbraio 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 15 febbraio 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ (20
luglio 1993), __________ (11 aprile 1996) e __________ (26 ottobre 1998), un
assegno integrativo di fr. 599.-- con effetto dal 1° gennaio 1999 (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 27 novembre 2001, ha soppresso l'erogazione dell'assegno integrativo
a far tempo dal 1° maggio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) e
con decisone di stessa data ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo
di fr. 10'292.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 30
aprile 2001.
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" con
decisione del 15 febbraio 1999 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare
integrativo mensile di fr. 599.- con effetto 1. gennaio
1999 tenendo in considerazione il salario netto di fr. 47'404.-
percepito da suo marito (cfr. conteggio salario inviatoci il 12 ottobre 1998).
In data 27 febbraio 2001 le trasmettiamo il formulario per la
revisione degli assegni di famiglia che ci viene ritornato il 6 aprile 2001.
Dai conteggi salario ricevuti abbiamo rilevato che il signor
__________ ha percepito nell'anno 1999 un salario netto di fr. 50'351.-
e nell'anno 2000 di fr. 51'955.-. II salario annuo netto
per l'anno 2001 è invece di fr. 53'103.-.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone
che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare
tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 1. gennaio 1999 al 30 aprile 2001
ha percepito a torto l'importo di fr. 10'292.-
come da seguente conteggio:
Assegno integrativo
percepito:
dal 01.01.1999 al
31.12.2000/24 mesi a fr. 599.- fr. 14'376.-
dal 01.02.2001 al
30.04.2001/04 mesi a fr. 701.- fr. 2'804.- fr. 17'180.-
Assegno integrativo
di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.01.1999 al
31.12.1999/12 mesi a fr. 354.- fr. 4'248.-
dal 01.01.2000 al
31.12.2000/12 mesi a fr. 220.- fr. 2'240.-
dal 01.01.2001 al
30.04.2001/04 mesi a fr. 0.- fr. 0.- fr, 6'888.-
Totale assegno
integrativo a nostro favore fr. 10'292.-
========"
(Doc. _)
1.3. Il 19
dicembre 2001 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione).
Con
decisione 20 febbraio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha
rilevato:
"
(…)
Abbiamo esaminato la sua domanda di condono dell'importo chiestole
in restituzione.
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti:
il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la
restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta
alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non
ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo
conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento
dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a
torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhellí 15 a, 6500
Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione
o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo
obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite."
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci
ha annunciato tempestivamente l'aumento di salario di suo marito.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc.
_)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato, il 20 marzo 2002, un tempestivo
ricorso nel quale si è così espressa:
"
(…)
La decisione di inoltrare una domanda per l'ottenimento degli
assegni integrativi dal 1. settembre 1999 nasce dal fatto che, a seguito della
nascita della mia 3. figlia __________, ho dovuto interrompere la mia attività
lavorativa per dedicarmi alla medesima. Nell'economia famigliare sono venuti
dunque a mancare circa fr. 700.-- al mese con una bocca da
sfamare in più.
Gli aumenti registrati sulla busta paga di mio marito negli anni
1999, 2000 e 2001 sono dovuti a due fattori
meritocratici + fr. 100.-- lordo dal 1.
luglio 1999
-
fr. 100.-- lordo dal 1.
settembre 1999
-
fr. 100.-- lordo dal 1.
gennaio 1999
-
fr. 50.-- lordo dal 1.
gennaio 2000
-
fr. 100.-- lordo dal 1.
gennaio 2001
Gli aumenti "meritocratici" andavano a compensare una
accresciuta professionalità di mio marito registrata e confermata dal suo
datore di lavoro negli anni '90. Trattandosi però di anni di crisi
generalizzata, il meritato aumento era sempre stato rinviato di anno in anno.
Gli aumenti "contrattuali", specifica definizione,
andavano a mio modo di vedere a compensare solo in parte l'esplosione del costo
dei premi della cassa malati sempre degli anni '90 che ha inciso, e non poco,
nell'economia domestica di chi - sposato con 3 figli - già faticava nello
"sbarcare il lunario".
Nella mia percezione, sia per gli aumenti
"meritocratici" che per gli aumenti "contrattuali", il
mancato annuncio della variazione di salario di mio marito __________ era
quindi sorretto dalla completa mia (nostra) buonafede.
Mi rendo perfettamente conto che il mio agire, con il senno di
poi, non può essere protetto: proprio per questo motivo ho rinunciato ad
inoltrare un ricorso a codesto lodevole Tribunale contro il merito della
domanda di restituzione.
Sono rammaricata, non solo dal punto di vista finanziario ma anche
moralmente, del fatto che nel mio (nostro) agire l'autorità cantonale non abbia
considerato la buona fede nell'aver percepito una prestazione a torto.
L'Autorità cantonale, in assenza del presupposto della buona fede,
ha rinunciato verificare l'impossibilità di restituire la prestazione ricevuta
a torto (anche parzialmente).
La restituzione di fr. 10'292.-- costituisce
per la nostra famiglia un onere troppo gravoso.
Le spese mensili correnti, documentate all'Autorità cantonale, non
ci permettono - nemmeno a rate - di restituire detto importo alla Cassa
Cantonale di Compensazione per gli assegni famigliari.
Con il solo reddito di mio
marito, costretta dal 1. settembre 2001 a riprendere mio malgrado una attività
accessoria che porta in casa un ulteriore salario netto di fr. 659.90 in assenza della prestazione degli assegni integrativi, non siamo
in grado (tre figli) di restituire l'importo richiesto dalla Cassa Cantonale di
Compensazione per gli assegni figli.
Per questi motivi, richiamato
l'intero incarto dell'Ufficio cantonale preposto, mi permetto chiedere
Ø l'accoglimento
del presente ricorso ravvisata la mia (nostra) buona fede nell'aver percepito
una indennità a torto
Ø la
restituzione all'Autorità cantonale della mia domanda di condono per una
verifica della medesima accertato l'onere troppo gravoso per un rimborso anche
parziale." (Doc. _)
1.5. Con risposta
15 aprile 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:
a) con
decisione del 15 febbraio 1999 la Cassa riconosceva alla ricorrente un assegno
integrativo di fr. 599.- a contare dal 1. gennaio 1999;
b) la tabella
di calcolo indicava un reddito netto da attività lucrativa di fr.
47'404.- documentata da un conteggio salario che attestava a fr. 4'200.- lordi mensili la retribuzione del marito della
ricorrente;
c) in data 27
febbraio 2001 fu avviata una revisione periodica del diritto all'assegno
integrativo;
d) dalla
documentazione pervenuta il 6 aprile 2001 si è potuto evidenziare che la
retribuzione del marito era stata fortemente aumentata;
e) l'istruttoria
sugli aumenti intervenuti ha consentito di rilevare cinque aumenti di stipendio,
più precisamente quattro aumenti di fr. 100.- mensili il
- gennaio 1999, il 1. luglio 1999, il 1. settembre 1999 e 1. gennaio 2001 e un
aumento di fr. 50.- mensili il 1. gennaio 2000;
f) di questi
cinque aumenti la ricorrente non ha mai dato tempestivo riscontro;
g) gli
aumenti dal 1. gennaio 1999 al 1. gennaio 2001 hanno prodotto un adeguamento
dello stipendio facendolo passare dai fr. 4'200.- mensili
conosciuti dalla Cassa ai fr. 4'650.- effettivi.
Da quanto precede è ravvisabile un comportamento che non può
essere compatibile con il riconoscimento della buona fede. La ricorrente ha
reiteratamente omesso di comunicare aumenti del reddito familiare ottenendo in
tal modo prestazioni non più dovute. AI riguardo si ricorda che le decisioni emanate
dalla Cassa avvertono i beneficiari delle conseguenze delle loro
omissioni." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 10'292.-- che a mente della
Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni
integrativi per il periodo dal 1°gennaio 1999 al 30 aprile 2001.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno
integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito
disponibile dei genitori.
3 Il
cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una
modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 Reg.LAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili
le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i
superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,
applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui
all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti
della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nel caso in
esame l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere
dalla Cassa.
Dagli
atti di causa risulta che la ricorrente non ha comunicato gli aumenti di
salario del marito _________ intervenuti negli anni 1999, 2000 e 2001 per un
totale di fr. 450.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E'
pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia __________ dal 1°
gennaio 1999 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del
calcolo dell'assegno integrativo, la quale si era basata su un reddito da
attività dipendente di fr. 47'404.--, l'assegno di base di fr. 6'588.-- e gli
interessi del conto deposito di fr. 5.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), il
calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più
elevato.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli __________,
__________ e __________. Essi vanno così restituiti.
2.8. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996
pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nel caso in
esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato
tempestivamente l'aumento di salario del marito, che tra l'altro ha avuto un
incremento proprio dall'inizio dell'erogazione dell'assegno integrativo (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione). Questa circostanza avrebbe permesso di
procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'interessata
sostiene che non ha comunicato l'aumento poiché riteneva che gli incrementi non
avrebbero inciso sul calcolo dell'assegno integrativo e che questi inoltre
andavano a compensare "la perdita del potere d'acquisto (carovita)"
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il 5
aprile 2001 l'assicurata ha comunque trasmesso alla Cassa il formulario di
revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), munito di tutto l'incartamento dal quale si evince che
il reddito del marito è aumentato dal 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
. Come
menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che
ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza
concreta con la decisone del 15 febbraio 1999 trasmessa alla ricorrente, che le
ha accordato l'assegno integrativo a favore dei figli __________, __________ e
__________, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito
espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere
informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in
quanto autorità competente.
2.11. Va, inoltre
segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La
Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification
d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou
aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention.
C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en
mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de
"dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission
d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente
de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être
qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nel caso
di specie l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di conseguenza
la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente
esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa. L'aumento del resto è
avvenuto già dal gennaio 1999. Pertanto l'assicurata avrebbe dovuto, già solo
per questo fatto, rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava rivisto:
l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere
utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente
la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in
parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di
prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125).
2.12. La
ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70
Reg.LAF, non ha dunque comunicato fino al mese di aprile del 2001, quando ha
inviato alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione), l'aumento del reddito del marito.
Pertanto essa, dalla ricezione della decisione del 15 febbraio 1999, sulla
quale era espressamente indicato il dovere di comunicare alla cassa ogni
cambiamento di reddito, ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare
l'amministrazione.
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa
avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di
informare l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una
negligenza grave, per cui la buona fede non deve essere ammessa per il periodo
dal febbraio 1999 al 30 aprile 2001.
La
decisione impugnata deve dunque essere confermata.
A titolo
abbondanziale va rilevato che, secondo la prassi dell'amministrazione, qualora
la restituzione di una determinata somma dovesse creare a un assicurato delle
ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi prevede di verificare
mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste
un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il
credito viene dichiarato irrecuperabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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