AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.24
Data decisione, Autorità:
24.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.24
rs/cd
Lugano
24 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2002
di
contro
le decisioni del 4 febbraio 2002 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 giugno 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr.
1'037.-- mensili a favore delle figlie __________ (6.4.1985) e __________
(29.6.1989), a decorrere dal 1° aprile 1999 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Il 6
aprile 2000 la figlia __________ ha compiuto 15 anni, per cui non poteva più
esserle riconosciuto un assegno integrativo (cfr. art. 25 LAF). L'importo
dell'assegno è di conseguenza stato ridotto a fr. 519.-- a partire dal 1°
maggio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 2001 l'ammontare dell'assegno è poi stato adeguato a fr. 537.-- (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Infine a
far tempo dal 1° marzo 2001 l'assegno ammontava a fr. 534.-- (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 4 febbraio 2002 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di
fr. 4'104.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi nel
periodo dal 1° giugno 2001 al 31 gennaio 2002 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
A motivazione
della richiesta la Cassa ha precisato che:
" con
decisione del 14 giugno 1999 la nostra Cassa le ha accordato un
assegno integrativo di fr. 1'037.- mensili a
decorrere dal 1. aprile 1999, in seguito diminuito a fr. 534.-.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 13 aprile 1999 ci
comunica di svolgere un'attività lucrativa a tempo parziale c/o __________ con un salario medio
annuo netto di fr. 23'739.-.
In data 27 dicembre 2001 le trasmettiamo il formulario per la
"Revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2002" che ci viene
ritornato nel corso del mese di gennaio 2002. Dallo stesso rileviamo che dal 1.
giugno 2001 esercita un'attività lucrativa c/o __________ con un salario mensile lordo di fr. 2'700.-, più indennità turni e ore supplementari.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il
beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su
ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 01.06.2001 al 31.01.2002 ha
percepito a torto l'importo di fr. 4'104.--
come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.06.2001 al 31.01.2002 8 mesi a fr. 534.-- fr. 4'272.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabella allegata):
dal 01.06.2001 al 31.01.2002 8 mesi a fr. 21.--
fr. 168.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 4'104.--"
(cfr. doc. _)
Inoltre,
con ulteriore decisione emanata il 4 febbraio 2002, l'amministrazione ha
riconosciuto all'assicurata il diritto a un assegno integrativo a favore della
figlia __________ di fr. 21.-- mensili a partire dal 1° febbraio 2002 (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.3. In data 20
febbraio 2002 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
si è così espressa:
" Con
la presente mi oppongo all'ordine di restituzione degli assegni
integrativi avanzato dall'Istituto delle Assicurazioni Sociali in
data 4 Febbraio 2002, nonché al nuovo valore dello stesso.
I motivi sono tanti e spero che alla fine di questa scrittura vi
risultino chiari.
Prima di tutto vorrei sottolineare che nessuno ha agito per fare
il furbo e speculare su questa somma mensile da voi versatami.
Non vi ho informato per tempo in quanto non ho ritenuto che la mia
situazione economica fosse cambiata di molto, anche perché, come forse sapete,
devo restituire la somma di circa 48000 frs al Cantone Ticino (v. allegato Nr.
_), con pagamento rateale mensile, per l'aiuto ricevuto quando vivevo al di
sotto dei minimi vitali, oltre che cercare di saldare alcuni precetti esecutivi
e l'annoso problema con la Cassa Malati __________, la quale non mi ha versato
alcun rimborso dei pagamenti delle fatture dei medici (v. allegato Nr. _) dal
1999, cosa che rende il fabbisogno famigliare più ingente poiché devo saldare
le fatture dei medici e le quote assicurative, che sono mitigate dal contributo
statale ma che giunge sempre con grosso ritardo (6 mesi). II fatto di avere
precetti mi impedisce di poter vivere in una propria economia domestica,
dividendo così le stanze nell'appartamento in cui viviamo in subaffitto. Grazie
all'aiuto dell'affittuario non viviamo sotto un ponte (v. allegato Nr. _).
I figli crescono ed occorrono più entrate per soddisfare i bisogni
essenziali (scarpe, vestiti, cibo e costi scolastici).
Non ricevendo alcun contributo da mio marito (v. allegato Nr. _),
ho sempre creduto che con l'assegno questo poteva essere compensato, visto che
ho a carico 2 figlie.
Senza tener conto della mia
situazione finanziaria che presenta come voi avete scritto 59 frs sul
conto.
Come potrei restituirvi questi
soldi?
Più di lavorare anche
eventualmente il sabato, come stabilisce il mio contratto e 8 ore al giorno
come potrei racimolare i soldi necessari?
Contesto nel contempo il valore
del nuovo assegno integrativo ed i calcoli da voi fatti riguardo il reddito da
attività dipendente perché la somma di 36038 frs non è corretta per i seguenti
motivi:
-
il salario lordo
mensile è di 2700 frs
-
i sabati ed i turni sono obbligatori da
contratto (v. allegato Nr. _) e quindi i calcoli si devono fare su questa cifra
e non su eventuali mesi dove si è ricevuto un "premio di lavoro"
aggiuntivo, solo grazie al proprio impegno sul lavoro.
Il fabbisogno minimo non ha tenuto
conto del conguaglio annuale delle spese
d'affitto che ammonta a 425
frs, poiché tutte le spese sono
divise a metà (v. allegato Nr. _).
Il totale dunque coincide a 35100 frs che sommati ai 4392 frs dell'assegno fa 39492
frs e non 40430 frs come voi ritenete.
Sottraendo al fabbisogno minimo, (Contributo ass. malattia
1081 frs + Pigione lorda annua 8220 frs
- Fabbisogno vitale 31380 frs + Conguaglio annuale 425 frs Totale 41106 frs)
41106 frs, 39492 frs, si ottengono 1614 frs il cui 1/12 coincide a 134.5 frs e non
vent'uno da voi calcolati." (cfr. doc. I)
1.4. Con risposta
21 marzo 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
La ricorrente contesta in particolare i seguenti punti:
a) il reddito
netto da lavoro di fr. 36'038.- non è corretto perché
secondo lei sarebbe di soli fr. 35'100.-;
b) il totale
del fabbisogno non sarebbe di fr. 40'681.- bensì di
fr. 41'106.- perché la Cassa non ha tenuto conto del conguaglio
annuale per il riscaldamento.
Da quanto precede si evincerebbe il diritto ad un assegno
integrativo di fr. 134.50 e non di fr. 21.-
come calcolato dalla Cassa.
In ordine alle contestazioni la Cassa precisa quanto segue:
a) il reddito
netto da lavoro conseguito dalla signora __________ dal 01.06.2001 (inizio
della nuova attività lucrativa), riportata su base annua, è ammontato a fr. 36'038.- per effetto del versamento di uno stipendio lordo
di fr. 2'700.- mensili al quale vanno aggiunti ulteriori
redditi derivanti da ore straordinarie e indennità turni. Computare il reddito
lordo di fr. 2'700.- per 13 mensilità è sbagliato per due
motivi. II primo perché trattasi di reddito lordo mentre le disposizioni
indicano computabile un reddito netto, il secondo perché farebbe astrazione
delle indennità per ore supplementari e per indennità turni. La Cassa ribadisce
quindi l'esattezza del suo calcolo;
b) per quanto
attiene il maggior costo legato al conguaglio delle spese per il riscaldamento
va osservato che è la stessa legge sulle prestazioni complementari ad escludere
il computo. II fabbisogno totale è quindi da riconfermarsi in fr.
40'681.-.
Da quanto precede ne discende la legittimità della decisione che
ha ridotto l'assegno integrativo da fr. 534.- a fr. 21.-. Per quanto riguarda l'ordine di restituzione valgono
le stesse considerazioni: l'assicurata ha percepito indebitamente l'importo di fr. 4'104.- nel periodo 01.06.2001 / 31.01.2002.
II calcolo dell'ordine di restituzione non può essere modificato
come richiesto nel ricorso." (cfr. doc. _)
1.5. Pendente
causa il TCA ha posto i seguenti quesiti all'assicurata:
" 1.
con che mezzo di trasporto si reca dal suo domicilio di
__________ al luogo di lavoro a __________;
se, nel caso in cui utilizzi un veicolo privato, non potrebbe usufruire dei
mezzi pubblici;
con che frequenza effettua i turni, e meglio quale turno svolge più di
sovente;
quanti giorni alla settimana si reca sul posto di lavoro e se lavora tutti i
sabati;
-
quanto dura la pausa per i pasti;
-
dove effettua i suoi pasti;
-
se presso il datore di lavoro esiste una
mensa." (Doc. _)
Il 26
giugno 2002 __________ ha risposto:
" 1.
In fabbrica mi reco con mezzi pubblici, quali treno e autobus.
-
Non uso alcun
mezzo privato in quanto priva di qualsiasi tipo di patente.
-
I turni
vengono effettuati a settimane alterne, un turno settimanale al mattino 06.00 -
14.00 e l'altro sempre settimanale al pomeriggio 14.00 - 22.00.
-
Mi reco al
lavoro 5 giorni alla settimana più eventualmente il sabato come prevede il
contratto (vedi allegato _). Quest'anno non sono dovuta andare mai al sabato,
perché la produzione era sufficiente rispetto alle richieste del mercato. Come
potete vedere dall'allegato la Ditta fa sottoscrivere una disponibilità di
presenza al sabato in caso di insufficiente produzione, perciò non é
calcolabile come entrata extra, anche perché avviene poche volte all'anno, se
avviene.
-
La pausa dura 30 minuti.
-
I pasti
avvengono all'interno della fabbrica, portandomi cibo da casa, o presso i
ristoranti convenzionati con la Ditta.
-
Non esiste alcuna mensa presso la Ditta." (cfr. doc. _)
1.6. I doc. _ e _
sono stati inviati alla Cassa, alla quale è stato assegnato il termine di 10
giorni per presentare osservazioni scritte e per indicare per quali motivi, nei
nuovi conteggi concernenti l'assegno integrativo, ha computato a titolo di
pigione anche la metà dell'importo di fr. 600.-- relativo al parcheggio veicoli
(cfr. doc. _).
L'amministrazione,
l'11 luglio 2002, ha rilevato:
"
(…)
II reddito annuo netto dell'attività lucrativa è di fr.
36'038.-. Se dallo stesso vengono dedotte le spese di trasporto pari a fr. 504.- annui
(2 zone "Abbonamento Arcobaleno") il reddito
ammonterebbe a
fr. 35'534.-. Facciamo notare che
l'assicurata non ha mai rivendicato le spese per il conseguimento del reddito.
Per quanto concerne l'affitto, la Cassa ha effettuato il calcolo
sulla base della lettera dell'8 gennaio 2001 con la quale l'assicurata ci
comunicava che corrispondeva metà dell'affitto pari a fr. 685.-
mensili (x 12= 8'220.-). Dato che lo stesso è comprensivo dell'importo per il
parcheggio veicoli, la pigione annua è da rettificare in fr. 7'920.-.
Visto quanto sopra, l'importo dell'ordine di restituzione può
essere modificato in fr. 3'968.--,
come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.06.2001 al 31.01.2002 8
mesi a fr. 534.- fr. 4'272.
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabella allegata):
dal 01.06.2001 al 31.01.2002 8 mesi a fr.
38.- fr. 304.
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 3'968.-."
(cfr. doc. _)
1.7. L'assicurata,
il 17 luglio 2002, ha trasmesso al TCA alcuni documenti concernenti il
cambiamento di indirizzo avvenuto l'8 gennaio 2001 e le condizioni della
pigione (cfr. doc. _).
1.8. Il 16
settembre 2002 questa Corte ha richiesto all'interessata i certificati di
salario relativi alla sua occupazione presso la __________ dal mese di gennaio
2002 al mese di agosto 2002 (cfr. doc. _).
Tali
documenti sono pervenuti al TCA il 20 settembre 2002 (cfr. doc. _).
1.9. I bollettini
di salario del 2002 sono stati sottoposti alla Cassa per osservazioni,
rilevando in particolare che l'assicurata dal mese di gennaio 2002 non ha
effettuato ore straordinarie (cfr. doc. _).
L'amministrazione,
il 10 ottobre 2002, ha puntualizzato:
" con
lettera dell'11 luglio 2002 la nostra Cassa si era dichiarata
disposta a rettificare l'ordine di restituzione da fr.
4'104.- a fr. 3'968.-.
L'ordine di restituzione riguarda il periodo 01.06.2001 /
31.01.2002 ed è stato notificato perché la ricorrente non ci aveva mai
informato del fatto che aveva cambiato il lavoro dal 01.06.2001.
Ora veniamo informati che dal 01.01.2002 al 31.08.2002 la signora
__________ non ha più effettuato ore straordinarie come invece era successo nel
periodo 01.06.2001 / 31.12.2001.
Da quanto precede si può trarre la conclusione che dal 01.01.2002
la base salariale per il calcolo dell'assegno cambia producendo un'ulteriore
modifica dell'ordine di restituzione da fr. 3'968.- a
fr. 3'859.- (il diritto all'assegno passa da fr. 38.- a fr. 147.- per il mese di gennaio
2002) e l'erogazione di un assegno di fr. 170.- mensili
dal 01.02.2002 al 30.06.2002. Dal 01.07.2002 causa l'inizio dell'apprendistato
della figlia __________ l'assegno integrativo sarebbe nuovamente respinto.
In allegato troverete le tabelle di calcolo valide dal 01.01.2002
al 31.01.2002, dal 01.02.2002 al 30.06.2002 e la tabella valida dal
01.07.2002." (cfr. doc. _)
1.10. Il doc. _ è
stato trasmesso alla ricorrente il 16 ottobre 2002, assegnandole un termine di
5 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
L'interessata,
tuttavia, è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è da un lato la restituzione alla Cassa, da parte di __________, di
fr. 4'104.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° giugno
2001 al 31 gennaio 2002.
Dall'altro
il riconoscimento all'assicurata del diritto a un assegno integrativo di un
importo più elevato a partire dal 1° febbraio 2002.
A) Ricorso
contro l'ordine di restituzione
2.3. L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari
all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. Per
l’art. 29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in
caso di cambiamento del reddito disponibile dei
genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni
variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
2.5. Secondo
l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il
titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento
rilevante per il diritto all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
" Il
titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa
cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
" Il
titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le
Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le
Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni
utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei
contributi."
2.6. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle
disposizioni comuni prevede che
"
1 L'assegno
indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente
all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio
p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo
di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di
restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario
dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per
quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.7. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
2.8. A
motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che l'assicurata non
ha notificato tempestivamente l'inizio della sua nuova attività lavorativa, a
partire dal 1° giugno 2001 (cfr. consid. 1.2.; doc. III; V;).
La
ricorrente, dal canto suo, ha asserito di non aver informato l'amministrazione,
in quanto riteneva che la sua situazione non fosse cambiata in modo rilevante.
Infatti essa ha precisato che, oltre a dover far fronte al pagamento delle
fatture mediche che la Cassa malati __________ non le rimborsa dal 1999, deve
restituire la somma di fr. 48'000.-- all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento e ha pendenti diversi precetti esecutivi. Infine l'assicurata
ha affermato che non riceve nessun contributo alimentare dal suo ex-marito e
che le spese per i bisogni essenziali delle figlie aumentano (cfr. consid.
1.3.; doc. _).
In
proposito va ricordato che, in virtù dell'art. 41 LAF e dell'art. 70 Reg.LAF,
il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale sui
"cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.4.).
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti che effettivamente l'assicurata dal 1° giugno 2001
lavora presso la ___________ di ___________, in qualità di operaia, con uno
stipendio base mensile di fr. 2'700.-- lordi, oltre alla tredicesima (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione).
Considerando
anche la retribuzione versatale per le ore supplementari effettuate dal mese di
luglio al mese di dicembre 2001 (ad eccezione del mese di settembre 2001) e per
le indennità turni relative ai mesi da luglio a dicembre 2001 e riportando il
calcolo su un anno, il guadagno della ricorrente ammonta pertanto, a
differenza, come sarà esposto in seguito (cfr. consid. 2.9., 2.10., 2.11.), di
quanto ritenuto dalla Cassa nel nuovo conteggio da lei allestito (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione), a fr. 35'428.-- al netto dei contributi
sociali, delle imposte alla fonte e delle spese di trasferta.
E' pacifico
dunque che le entrate della famiglia ________, dal mese di giugno 2001, erano
superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno
integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale si era
basata su quanto l'assicurata percepiva dalla sua precedente attività presso la
_________, ovvero fr. 30'794.-- annui (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Di
conseguenza emerge chiaramente che essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dell'insorgente (cfr. art. 35 Reg. LAF;
consid. 2.4.), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al
nuovo reddito più elevato.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente, dal
profilo oggettivo, gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore
della figlia _________.
La Cassa
poteva perciò emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse
del riesame (cfr. consid. 2.7.).
2.9. Occorre ora
stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
L'assicurata
nell'atto ricorsuale ha contestato l'ammontare del reddito da attività
lucrativa e della pigione (cfr. consid. 1.3.).
Per
quanto concerne il reddito conseguito dalla ricorrente presso la _________, va
rilevato che l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo
generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), prevede che:
"
ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono
i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza
presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore
a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto
nel caso di specie correttamente il nuovo conteggio allestito dalla Cassa tiene
conto del guadagno percepito da ____________ nel 2001, calcolato su base annua.
Dal
contratto di lavoro concluso con la ____________ il 17 maggio 2001 si evince
che lo stipendio mensile lordo dell'assicurata ammonta a fr. 2'700.-- lordi per
tredici mensilità (cfr. doc. _), che, dedotti gli oneri sociali, corrisponde a
fr. 2'420.30, ovvero fr. 31'523.-- annui comprensivi della tredicesima (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
A
differenza infatti di quanto sembra intendere la ricorrente (cfr. consid.
1.3.), ai sensi dell'art. 11a OPC lo stipendio viene conteggiato dalla Cassa al
netto dei contributi sociali.
Esaminando
i certificati di salario dal mese di giugno 2001 al mese di dicembre 2001
risulta poi che all'assicurata sono stati versati mensilmente degli importi per
ore supplementari e per indennità turni. In effetti la ricorrente ha
sottoscritto una dichiarazione di disponibilità a effettuare turni e a lavorare
il sabato redatta dal datore di lavoro (cfr. doc. _). Tuttavia dal contratto di
lavoro (cfr. doc. _) non emerge che lo stipendio di fr. 2'700.-- mensili
comprenda già anche la rimunerazione per queste incombenze, peraltro mutevoli
di mese in mese.
Più
precisamente l'insorgente durante il primo mese di lavoro non ha svolto né ore
supplementari, né turni, nel mese di luglio 2001 ha effettuato 14 ore
supplementari, corrispondenti a fr. 271.45 e ha percepito un'indennità turni di
fr. 260.80, nel mese di agosto 2001 ha svolto 8 ore supplementari, pari a fr.
155.10 e ha ricevuto un'indennità turni di fr. 296.45, nel mese di settembre
2001 non ha effettuato ore supplementari, ma le è stata versata un'indennità
turni di fr. 174.--, nel mese di ottobre 2001 ha svolto 8 ore supplementari,
corrispondenti a fr. 155.10 e ha percepito un'indennità turni di fr. 280.--,
nel mese di novembre 2001 ha lavorato per 16 ore supplementari, pari a fr.
310.20 e ha ricevuto un'indennità turni di fr. 335.20 e infine nel mese di
dicembre 2001 ha svolto 16.50 ore supplementari percependo fr. 319.90 e le è
stata bonificata un'indennità turni di fr. 310.40 (cfr. doc. _).
Soltanto
nel mese di giugno 2001 quindi l'assicurata non ha compiuto ore supplementari e
non ha percepito indennità turni (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Questi
importi, avendo aumentato regolarmente il reddito dell'assicurata,
permettendole di disporre di entrate più elevate, devono essere computati nel
calcolo relativo alla fissazione dell'ammontare di assegni integrativi da
restituire.
Del resto
dai certificati di salario risulta che i turni e le ore supplementari vengono
effettuati dall'assicurata piuttosto regolarmente.
Complessivamente
l'assicurata ha guadagnato a titolo di indennità turni e di retribuzione per le
ore supplementari
fr.
2'634.20 netti che, riportati su base annua, corrispondono a
fr.
4'515.-- (fr. 2'634.20 : 7 mesi X 12 mesi; cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Il
reddito annuo da attività lavorativa al netto dei contributi sociali
dell'assicurata ammonta dunque, per il periodo da giugno a dicembre 2001,
a fr. 36'038.-- (fr. 31'523.-- + fr. 4'515.--; cfr. tabella allegata a doc. _).
La
ricorrente ha però asserito di non aver svolto ore straordinarie nel 2002 (cfr.
consid. 1.5., doc. _). Ciò è del resto confermato dagli attestati di salario
dal mese di gennaio al mese di agosto 2002, dai quali emerge che nel 2002
l'insorgente ha ricevuto unicamente l'indennità per turni.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA del 30 settembre 2002 nella
causa SECO c/ N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00;
STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella
causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000
pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non
pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V
93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141
consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi
quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA del 28 giugno 2001 nella causa
G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio
1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente, il giudice
può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192
consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R.
consid. 2.6.).
Nel caso
di specie i certificati di salario dei mesi da febbraio ad agosto 2002 sono
stati emessi posteriormente all'emanazione della decisione impugnata. Essi
tuttavia permettono di acclarare la situazione economica dell'assicurata nel
periodo rilevante ai fini della determinazione dell'importo da restituire, per
cui essi vanno considerati nel presente giudizio.
Nel mese
di gennaio 2002 l'indennità turni lorda versata alla ricorrente è pari a fr.
377.--. Relativamente a questo lasso di tempo quindi l'indennità per turni,
dedotti gli oneri sociali, calcolata su un anno, è pari a fr. 4'151.-- (fr.
377.-- X 12 mesi - oneri sociali).
Di
conseguenza il guadagno annuo netto della ricorrente per il mese di gennaio
2002 corrisponde a fr. 35'674.-- (fr. 31'523.-- + fr. 4'151.--).
2.10. Dai
bollettini di salario 2001 e 2002 si evince inoltre che l'assicurata è
assoggettata a una trattenuta di imposta alla fonte ai sensi dell'art. 104
Legge Tributaria.
L'amministrazione
delle contribuzioni ha in effetti chiesto anche alla Cassa di procedere alla
trattenuta dell'imposta alla fonte sugli assegni di famiglia versati alla
ricorrente (cfr. doc. _).
In una
decisione del 15 settembre 2000 nella causa D. (P. 34/99), Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito, confermando una sentenza di questo
Tribunale del 10 maggio 1999 nella causa D., che nel calcolo volto alla
determinazione della prestazione complementare all'AVS/AI deve essere computata
una pensione di vecchiaia estera al netto degli oneri fiscali se tali
contributi sono sottratti al potere di disporre del beneficiario della
prestazione pensionistica.
Il TFA,
in particolare, ha rilevato:
"
3.- Nella fattispecie non è controverso che ai
fini del calcolo della prestazione complementare spettante a D.________ i
redditi determinanti comprendano anche la pensione percepita dall'Italia.
Litigiose in sede federale sono per contro, in primo luogo, le modalità di
computazione di detta rendita estera. Mentre il Tribunale cantonale ha posto a
fondamento del suo giudizio la pensione annua netta erogata dall'INPS nel 1998,
corrispondente all'importo di Lit. 7 308 170 versato dopo deduzione della
trattenuta e dell'addizionale IRPEF [(imposta di diritto italiano sul reddito
delle persone fisiche) (Lit. (129 070 x 12 me- si) + 129 080 (tredicesima) + 45
340 (addizionale solo sul- la tredicesima)], la Cassa è dell'avviso che la
prestazione italiana debba essere considerata al lordo della trattenuta IRPEF,
quest'ultima costituendo un'imposta che, in quanto tale, per legge non è
deducibile.
4.- a) L'art. 3b LPC non considera le imposte tra
le spese riconosciute. La norma parte dalla constatazione che nell'importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale conformemente al cpv. 1 lett. a
della stessa disposizione sia già stato considerato il carico fiscale interno.
Nulla è detto su imposte e trattenute estere prelevate alla fonte su rendite,
pensioni e altre prestazioni periodiche costituenti redditi determinanti giusta
l'art. 3c cpv. 1 lett. d LPC.
b) La legge è da interpretare in primo luogo
procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non
sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di
appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
con- duca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la
vera por- tata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,
nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel suo contesto (DTF 125 II 196 consid. 3a, 244 consid. 5a, 125 V
130 consid. 5, 180 consid. 2a e riferimenti).
c) In concreto, dal silenzio della legge non è
possibile dedurre direttamente se trattenute fiscali alla fonte siano da
riprendere nella rendita computabile ai fini della determinazione di una
prestazione complementare. Ora, alla quantificazione dei dati numerici ex art.
3a cpv. 1 LPC non vanno posti a fondamento redditi puramente teorici di cui il
richiedente non può di fatto disporre (Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Soziale Sicherheit,
pag. 33, cifra marginale 108).Se è vero che, dal profilo dogmatico, il debito
fiscale è sempre tale, a prescindere dal suo pagamento volontario o coatto -
come nell'ipotesi del suo prelievo alla fonte - non può essere negato che in
termini attuativi la situazione è ben diversa. Infatti, nel primo caso, il
reddito determinante è versato nella sua interezza al lordo da trattenute e il
debitore fiscale è libero di pagare o di privilegiare altre scelte. Nel secondo
invece il prelevamento alla fonte priva il destinatario del diritto di disporre
altrimenti di tale importo per far fronte al suo fabbisogno vitale.La
distinzione, pur dogmaticamente discutibile trattandosi in entrambi i casi di
crediti fiscali, è già stata operata in termini pragmatici in sede di computo
del minimo vitale agli effetti del diritto esecutivo, in conformità dell'art.
93 LEF, istituto non dissimile - per gli obiettivi sociali che si prefigge -
dal fine perseguito dalla disciplina sulle prestazioni complementari. In DTF 90
III 33 segg. il Tribunale federale ha infatti evidenziato che per la
determinazione dell'ammontare pignorabile si deve tener conto del salario
effettivamente versato al debitore, atteso come il salario netto determinante
non comprenda la somma globale dedotta dal datore di lavoro, indipendentemente
dalla volontà del debitore e destinata al pagamento delle imposte sul reddito
(cfr. in senso convergente Staehlin/Bauer/- Staehlin, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, pag. 950, nota
33 ad art. 93; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, Zurigo 1997, pag. 476, nota 31 ad art. 93). Questa Corte
ritiene che siffatta soluzione non può non valere - mutatis mutandis - anche
nel campo delle
prestazioni complementari, avuto riguardo alle
affinità dei due istituti. Ne discende che a ragione i primi giudici hanno
reputato che in concreto la pensione di vecchiaia italiana debba venir
computata al netto degli oneri fiscali (trattenuta IRPEF sugli importi mensili
e addizionale IRPEF sulla tredicesima) et similia (contributo ex-ONPI e quota
associativa coatta al sindacato), dal momento che tali tributi sono sottratti al
potere di disporre del beneficiario della prestazione pensionistica."
(cfr. STFA del 15 settembre 2000 nella causa D., P. 34/99)
Il TFA si
è confermato nella propria giurisprudenza in un'altra sentenza del 19 giugno
2001 nella causa P., P 15/99.
In quell'occasione
l'Alta Corte ha ribadito che:
"
(…)
4.- E' vero che l'art. 3b LPC non considera
le imposte tra le spese riconosciute, partendo la norma dalla constatazione che
nell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale conformemente al
cpv. 1 lett. a della stessa disposizione sia già stato considerato il carico
fiscale interno. Nulla è poi detto su imposte e trattenute estere prelevate
alla fonte su rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche costituenti
redditi determinanti giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. d LPC.
a) In una recente sentenza, questa Corte ha
già avuto modo di pronunciarsi sulla questione litigiosa (sentenza del 15
settembre 2000 in re D., P 34/99). In quell'occasione, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha rilevato che dal silenzio della legge non è possibile
dedurre direttamente se trattenute fiscali alla fonte siano da riprendere nella
rendita computabile ai fini della determinazione di una prestazione
complementare. Tuttavia, allacciandosi alla giurisprudenza sviluppata
nell'ambito del diritto esecutivo per la determinazione dei redditi pignorabili
(art. 93 LAF; DTF 90 III 33 segg.), questa Corte ha osservato che per il
calcolo dei redditi determinanti non possono essere presi in considerazione
elementi puramente teorici di cui il richiedente non può di fatto disporre,
aggiungendo che nell'ipotesi di prelievo del debito fiscale alla fonte - come è
qui il caso -, il destinatario è privato del diritto di disporre altrimenti di
tale importo per fare fronte al suo fabbisogno vitale (Erwin Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, pag. 33, cifra marginale 108).Il Tribunale federale
delle assicurazioni è quindi giunto alla conclusione che la pensione di
vecchiaia italiana debba venire computata al netto degli oneri fiscali
(trattenuta IRPEF) et similia (quota associativa coatta al sindacato, ecc.),
essendo tali tributi sottratti al potere di disporre del beneficiario della
prestazione pensionistica (sentenza citata del 15 settembre 2000, consid. 4c).
(…)." (cfr. STFA del 19 giugno 2001 nella
causa P., P. 15/99, consid. 4a)
Visto che
la LAF rinvia in modo generale alla LPC (cfr. art. 28 e 47 LAF), nel caso
concreto si deve applicare per analogia la giurisprudenza appena esposta e
quindi dedurre dall'importo del reddito da attività lavorativa al netto dei
contributi sociali conseguito dall'assicurata gli oneri fiscali trattenuti alla
fonte.
Per il
periodo dal mese di giugno al mese di dicembre 2001, dallo stipendio della
ricorrente è stata dedotta un'imposta alla fonte totale di fr. 53.25 (cfr. doc.
_), che conteggiata su un anno corrisponde a fr. 106.50.
Di
conseguenza per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2001 il
reddito annuo, al netto dei contributi sociali e degli oneri fiscali, da
attività dipendente dell'assicurata è di fr. 35'932.-- (fr. 36'038.-- - fr.
106.50; cfr. consid. 2.9.).
Per il
mese di gennaio 2002 invece l'onere fiscale è stato di fr. 7.50.--, che
riportato su scala annuale è pari a fr. 90.--.
Lo
stipendio netto annuo da considerare ammonta pertanto a fr. 35'584.-- (fr.
35'674.-- - fr. 90.--; cfr. consid. 2.9.)
2.11. L'art. 11a
OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che:
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua
conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un
reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono
considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108
V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen,
Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo
1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Secondo
l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo
di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta
l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del
19 dicembre 2000 (RDAT II 1993 no. 6t p. 401).
Secondo
l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo”
Per
l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una
deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc,
targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili
(cpv. 2).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno
a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti
consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."
Secondo
l’art. 4
" 1 Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente
quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa
deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale,
la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a
domicilio.
2 La deduzione è
stabilita come segue:
a) se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale
consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa;
b) se il
contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana,
per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale
a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze
sussistono tutto l'anno.
3 Se i pasti sono
in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se
quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste
dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.50 il
giorno o fr. 1'400.-- l'anno, rispettivamente fr. 19.50 il giorno o fr.
4'200.-.- l'anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha
palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per
quel pasto."
(La
sottolineatura è del redattore; cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992,
no. 12t p. 198).
Oltre
alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per
esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non
consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo
la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata
deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata
sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al
domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione
è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli
permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei
contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali
optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per
la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.
In genere
se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto
di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio
per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del
TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle
spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere
almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del
TA no. 47 del 20.2.85).
Infine
dev'essere ancora rilevato che sia in ambito LPC che LAF, a titolo di spese per
il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari
per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro,
dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel
fabbisogno. Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in
particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono
pari a fr. 8.-- (STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).
Di
conseguenza, poiché l'importo computato a titolo di fabbisogno tiene già conto
dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno
considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno
(fr. 13.--
Nel caso
di specie l'assicurata abita a ____________ e lavora a ___________. Essa si
reca al posto di lavoro utilizzando i mezzi pubblici (cfr. consid. 1.5.; doc. _).
Di conseguenza, a titolo di spese di trasferta, dal reddito da attività
lavorativa può essere dedotto il costo dell'abbonamento Arcobaleno 2 zone, pari
a
fr.
504.--.
La Cassa
ha peraltro riconosciuto questa deduzione nel suo scritto dell'11 luglio 2002
(cfr. consid. 1.6.; doc. _).
Per
quanto riguarda, per contro, le spese per i pasti fuori casa, emerge dagli atti
che la ricorrente, usufruendo di una pausa di trenta minuti, pranza in fabbrica
portandosi il cibo da casa o presso ristoranti convenzionati con la ditta.
Infatti talvolta il datore di lavoro ha distribuito dei buoni mensa (cfr. doc.
_ agli atti dell'amministrazione, art. 4 cpv. 3 Decreto esecutivo del 19
dicembre 2000).
L'assicurata
deve perciò provvedere soltanto alle spese usuali per i pasti fuori casa.
Visto poi
che la somma di fr. 8.-- per pasto è già compresa nell'ammontare relativo al
fabbisogno, nei conteggi volti a determinare gli importi degli assegni
integrativi a cui la ricorrente aveva effettivamente diritto, non va applicata
la deduzione supplementare per i pasti fuori casa.
In simili
condizioni, nel nuovo calcolo relativo al periodo dal 1° giugno al 31
dicembre 2001, a titolo di reddito da attività dipendente, va computato,
dedotte le spese di trasferta, l'importo di fr. 35'428.-- (fr. 35'932.-- - fr.
504.--; cfr. consid. 2.10.).
Nel
conteggio concernente il mese di gennaio 2002, invece, va tenuto conto
di un reddito da attività lavorativa di fr. 35'080.-- (fr. 35'584.-- - fr.
504.--; cfr. consid. 2.10.).
2.12. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1°
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i
coniugi, almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio
un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Poiché la
decisione impugnata concerne gli assegni erogati per il 2001 e il mese di
gennaio 2002, alla presente vertenza si applicano i limiti adeguati il 1°
gennaio 2001.
In
concreto quindi, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene
conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. art. 24; 27; 32 LAF; consid.
2.3.), il fabbisogno vitale della famiglia __________, formata dalla madre e
dalle due figlie, è pari a fr. 31'380.--, come indicato dalla Cassa nella
tabella di calcolo allegata alla decisione impugnata e nei conteggi allestiti
pendente causa (cfr. doc. _).
Per
inciso va osservato che la figlia maggiore, ___________, benché abbia compiuto
15 anni e quindi non abbia più diritto agli assegni integrativi, viene
considerata nel calcolo dell'assegno integrativo giusta l'art. 34 Reg.LAF (cfr.
consid. 2.3.). Essa infatti ha 17 anni ed è ancora in formazione.
Ecco
perché alla madre viene erogato, oltre a un assegno di base per _________, un
assegno di formazione secondo l'art. 21 LAF.
2.13. Per quanto
riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione - comprese le spese accessorie - fino a concorrenza di un importo annuo
corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le
persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Nel caso
di specie l'assicurata e le due figlie vivono in un appartamento in subaffitto
con il conduttore. La ricorrente fa fronte alla metà della pigione e delle
spese. Dal contratto di locazione emerge che la pigione annua è di fr.
13'680.--, mentre le spese accessorie ammontano a fr. 2'160.-- annui (cfr. doc.
_).
Complessivamente
il canone annuo è pari a fr. 15'840.--. La parte a carico dell'insorgente
corrisponde quindi a fr. 7'920.-- (cfr. consid. 1.6.; doc. _).
La Cassa
nel conteggio allegato al provvedimento contestato ha tenuto conto di una
pigione di fr. 8'220.-- (cfr. consid. III), poiché ha considerato anche la metà
delle spese di locazione di un parcheggio di fr. 600.-- (cfr. doc. _).
Tuttavia
le spese di garage non sono riconosciute quali spese accessorie (cfr. Direttive
sulle prestazioni complementari emanate dall'UFAS, n. 3026). Infatti l'art. 3b
cpv. 1 lett. b LPC, applicabile agli assegni integrativi in virtù del rinvio
generale di cui all'art. 28 LAF, prevede quale spesa riconosciuta soltanto la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie.
In casu
oltretutto l'assicurata nemmeno utilizza un mezzo privato perché non ha la
patente (cfr. consid. 1.5.; doc. _),
Per
stabilire l'ammontare degli assegni integrativi a cui l'assicurata aveva
diritto non va pertanto conteggiata la somma di fr. 300.--.
Va infine
rilevato che in caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC; E. Carigiet/U. Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 86-87).
Pertanto
non può essere dato seguito alla richiesta dell'assicurata di tener conto del
conguaglio annuale delle spese accessorie alla locazione (cfr. consid. 1.3.;
doc. _).
Di
conseguenza, dato che la somma di fr. 7'920.-- è inferiore al massimo
riconosciuto, a titolo di pigione va computato questo importo, come d'altronde
ammesso dalla Cassa medesima (cfr. consid. 1.6.; doc. _).
2.14. Per il resto
la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio
allestito dalla Cassa per stabilire l'ammontare di assegni integrativi da
restituire.
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più
volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua
portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della
causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo
2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I
76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato
come nel caso di specie l'assicurata - malgrado che ciò fosse senz'altro
esigibile - non ha portato elementi tali da inficiare ulteriormente il calcolo
dell'amministrazione, occorre concludere che per il periodo 1° giugno 2001 -
31 dicembre 2001, tenuto conto del reddito da attività dipendente meno
elevato (cfr. consid. 2.9., 2.10., 2.11.) e del minor importo della pigione
(cfr. consid. 2.13.), l'assicurata aveva diritto a un assegno integrativo di
fr. 47.-- (spese riconosciute di fr. 40'381.-- - redditi di fr. 39'820.-- : 12
mesi), al contrario di quanto stabilito dalla cassa (cfr. doc. _).
Per il
mese di gennaio 2002, computando un reddito da attività lucrativa di fr.
35'080.-- (cfr. consid. 2.11.), l'assicurata aveva diritto a un assegno
integrativo di fr. 76.-- (spese riconosciute di fr. 40'381.-- - redditi di fr.
39'472.-- : 12 mesi).
Alla luce
di quanto esposto, l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso
che l'importo da restituire è pari a fr. 3'867.--[fr. 4'272.--, assegni
integrativi percepiti, - fr.405.--, assegni integrativi di diritto (fr. 47.-- X
7 mesi + fr. 76.--)] per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 gennaio 2002.
Pertanto
il ricorso contro l'ordine di restituzione è parzialmente accolto.
2.15. A titolo
abbondanziale va osservato che l'assicurata nell'atto ricorsuale ha asserito di
dover fra fronte al pagamento di fatture mediche (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
Al
riguardo va osservato che l'art. 28 cpv. 3 LAF sancisce:
"
Il premio per l'assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni nel calcolo."
La LAF
dunque esclude il computo delle spese mediche e dentistiche dal conteggio degli
assegni di famiglia, così come della franchigia prevista dall'assicurazione
malattia, essendo quella porzione di spese di cura e malattia a carico
dell'assicurato (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 della
Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994
relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag.
36).
Anche il
sistema delle prestazioni complementari all'AVS/AI non tiene conto di tali
spese nel calcolo delle PC, tuttavia prevede il rimborso delle spese di
malattia e invalidità per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura nei
limiti di determinati importi (cfr. art. 3 lett. b LPC art. 3d LPC; art. 2
OMPC).
Va infine
segnalato che a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi
speciali previsti dalla legge, si deve sopperire mediante l'importo destinato a
coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono
e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),
Basilea 1998).
B) Ricorso
contro la decisione di riconoscimento di un assegno integrativo di fr. 21.-- a
decorrere dal 1° febbraio 2002.
2.16. Quando nel
mese di febbraio 2002 la Cassa ha emanato la decisione impugnata relativa al
riconoscimento di un assegno integrativo a decorrere dal 1 ° febbraio 2002,
essa ha agito nell'ambito della revisione periodica degli assegni di famiglia
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Essendo
intervenuto nella situazione economica dell'assicurata un notevole cambiamento,
ovvero l'inizio della sua nuova attività lavorativa dal 1° giugno 2001 (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione), essa ha proceduto ad adeguare gli
assegni alla nuova situazione (cfr. art. 29 LAF e 35 Reg.LAF; consid. 2.4.).
Come
menzionato precedentemente (cfr. consid. 2.9.), sulla base dell'art. 25 cpv. 1
lett.c OPC determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.
Pertanto
tra i redditi deve essere computato il guadagno percepito dalla ricorrente
presso la ____________. Il salario base, riportato su base annua, ammonta al
netto, come visto sopra (cfr. consid. 2.9.), a fr. 31'523.--.
Nel 2002
l'insorgente non ha effettuato ore straordinarie (cfr. consid. 2.9.), per cui
non ha ricevuto indennità a questo titolo, bensì unicamente indennità per
turni. Nel periodo dal mese di febbraio al mese di agosto 2002 la ricorrente ha
percepito complessivamente fr. 1'714.-- quali indennità turni (cfr. allegati a
doc. _), che calcolati su un anno e dedotti gli oneri sociali corrispondono a
fr. 2'703.--.
Di
conseguenza per il lasso di tempo a decorrere dal mese di febbraio 2002 lo
stipendio netto annuo dell'assicurata è stato di fr. 34'225.-- (fr. 31'523.-- +
fr. 2'703.--).
Anche nel
2002 l'insorgente è stata imposta alla fonte. Dai relativi certificati di
salario risulta che dal mese di febbraio al mese di agosto 2002 l'onere fiscale
totale ammontava a fr. 28.--, pari a fr. 52.-- annui.
Tale
onere va dedotto dal reddito da attività lavorativa al netto dei contributi
sociali (cfr. consid. 2.10.), per cui l'assicurata ha guadagnato annualmente al
netto dell'imposta alla fonte fr. 34'173.-- (fr. 34'225.-- - fr. 52.--).
Di
conseguenza nel calcolo relativo all'assegno integrativo con effetto a partire
dal mese di febbraio 2002 va computato, a titolo di reddito da attività
dipendente, dedotte le spese di trasferta di fr. 504.-- per recarsi dal
domicilio di _____________ al posto di lavoro di ____________ (cfr. consid.
2.11.), l'importo di fr. 33'669.-- (fr. 34'173.-- - fr. 504.--).
2.17. Per quanto
riguarda l'importo del fabbisogno e della pigione, vale quanto esposto in
merito al ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. consid. 2.12., 2.13.).
Pertanto
anche nel conteggio relativo al lasso di tempo dal mese di febbraio 2002 va
considerato il fabbisogno per una famiglia costituita da un genitore e da due
figlie pari a fr. 31'380.-- e una pigione, comprensiva delle spese accessorie,
di fr. 7'920.--.
2.18. Alla luce di
quanto esposto, tenendo conto delle modifiche intervenute nel calcolo a seguito
del reddito da attività dipendente e della pigione meno elevati rispetto a
quelli ritenuti dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. _, consid.
2.16, 2.17.), risulta che il reddito determinante è diminuito a fr. 38'061 (fr.
33'669.-- + fr. 4'392.--), mentre le spese riconosciute ammontano a fr.
40'381.--.
Di
conseguenza alla ricorrente deve essere erogato, a far tempo dal mese di
febbraio 2002, un assegno integrativo di fr 193.-- mensili.
2.19. Di transenna
va segnalato che la Cassa, nel suo scritto 10 ottobre 2002 (cfr. consid. 1.9.;
doc. _), ha indicato che dal 1° luglio 2002 l'assicurata non avrebbe comunque
più diritto a un assegno integrativo, in quanto a seguito dell'inizio
dell'apprendistato da parte della figlia __________, i redditi supererebbero le
spese riconosciute.
A tale
proposito va osservato che l'amministrazione non ha emesso un provvedimento
formale concernente l'assegno integrativo a partire dal mese di luglio 2002.
Agli atti
risulta soltanto un calcolo informale (cfr. doc. _).
Di
conseguenza tale questione esula dalla presente vertenza, poiché secondo l'art.
68 LAF l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in
presenza di una decisione emessa da una Cassa per gli assegni familiari (cfr.
RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V
51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23
marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege,
pag. 44 in fine).
Va in
ogni caso rilevato che giusta l'art. 3a cpv. 6 LPC, applicabile per
analogia al calcolo dell'assegno integrativo (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF; consid.
2.2.), per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto
dei figli i cui redditi determinanti superano le spese riconosciute.
Inoltre l'art. 8 cpv. 2
OPC prevede che conformemente all'articolo 3a capoverso 6 LPC, non è tenuto
conto, nel calcolo della prestazione complementare annua, dei figli che possono
pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese
riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si
confrontano i redditi determinanti e le spese riconosciute dei figli
suscettibili di essere eliminati dal calcolo.
Nelle "Direttive
federali sulle prestazioni complementari all'AVS e AI, valide dal 1° gennaio
1998, l'UFAS in merito ai figli di cui non si tiene conto (cfr. marginali 2055;
2056) ha precisato:
" Per
stabilire di quali figli non bisogna tener conto si deve procedere a calcoli
comparativi (inglobando ed escludendo il figlio in questione). Se dal calcolo
globale (inglobando il figlio) risulta una PC più elevata, si tiene conto di
questo figlio. Se invece includendo il figlio la PC diminuisce, questo figlio
non dev'essere preso in considerazione. Se per la soppressione si devono tenere
in considerazione due o più figli, si deve procedere a calcoli comparativi
successivi per ognuno di questi figli.
Procedendo al calcolo comparativo - nella
variante che non tiene conto del figlio né dei suoi redditi e delle sue spese
-, come pure in caso di esclusione del figlio dal calcolo della PC, le rendite
per figli, analogamente alle rendite per orfani, non devono o non devono più
essere computate ai genitori."
L'amministrazione dovrà
quindi tener conto di queste disposizioni nella determinazione dell'eventuale
diritto agli assegni integrativi dell'assicurata successivamente all'inizio
dell'apprendistato di ____________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
contro l'ordine di restituzione è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che __________ è tenuta a
restituire l'importo di fr. 3'867.--.
2.- Il ricorso
contro la decisione con la quale è stato riconosciuto all'assicurata il diritto
a un assegno integrativo di fr. 21.-- a partire dal 1° febbraio 2002 è accolto.
§ Il
provvedimento contestato è annullato e riformato nel senso che a __________ è
attribuito un assegno integrativo di fr. 193.-- a decorrere dal 1° febbraio
2002.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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