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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.14
Data decisione, Autorità:
25.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00014
rs
Lugano
25 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2002
di
__________,
contro
la decisione del 21 gennaio 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
Ritenuto che, - con decisione 21
gennaio 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a
__________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal
1° aprile al 30 settembre 2001 (cfr. doc. _) e che con due provvedimenti di
medesima data ha negato all'assicurata l'assegnazione di un assegno integrativo
e di un assegno di prima infanzia a partire dal 1° ottobre 2001 (cfr. doc. _);
-
contro
l'ordine di restituzione l'assicurata è tempestivamente insorta postulandone il
condono (cfr. doc. _), mentre contro le decisioni di rifiuto dell'assegno
integrativo e dell'assegno di prima infanzia l'interessata non ha ricorso (cfr.
doc. _);
-
ai sensi dell'art.
44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.
La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in
parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e
se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);
-
nel caso
di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì
chiede che tale restituzione le sia condonata;
-
l'amministrazione
non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte
non può statuire.
Secondo l'art.
68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato
oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni
familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V
313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V
152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege,
pag. 44 in fine);
- pertanto
gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in
merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente
percepiti, contro la quale __________ potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla
relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è irricevibile.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca
sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto
dall'assicurata.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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