AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.78
Data decisione, Autorità:
14.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00078-79
ZA/sc
Lugano
14 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2001
di
__________,
contro
le decisioni del 14 novembre 2001 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni 14 novembre 2001, con effetto dal 1° maggio 2001, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di
__________, tendente al versamento di un assegno integrativo a favore dei figli
(gemelli) __________ e __________ (4 agosto 2000) e di un assegno di prima
infanzia.
A
motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i
redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.2. Con
tempestivo ricorso 27 novembre 2001 l'interessata ha impugnato le decisioni
della Cassa, chiedendo l'erogazione dei due tipi di assegno. Essa si è così
espressa:
"1.
Esposizione dei fatti
1.1 Il 10.4.1999
ho contratto matrimonio presso lo Stato civile del Comune di __________, (a cui
è seguita la cerimonia religiosa il 19.6.1999).
1.2 II 4.8.2000
sono nati i gemelli __________ e __________. A partire dal mese di ottobre 2000
non percepisco più alcun salario (v. tassazione intermedia 1999/2000 del
12.2.2001).
1.3 Redigendo la
dichiarazione fiscale 2001/2002 mi sono resa conto di conseguire (con mio
marito) un reddito imponibile molto modesto, che mi consente di richiedere gli
assegni di famiglia (API e AFI), così come esposto nel F.U. del 16.01.2001. La
mia richiesta è stata inoltrata il 21.5.2001 con un compendio di informazioni
il 9.9.2001.
1.4 In data 19
novembre 2001 ho ricevuto le decisioni di rifiuto dell'API e dell'AFI datate
14.11.2001, motivate dal fatto che il reddito determinante supera il limite
annuo fissato dalla legge.
1.5 Per quanto
riguarda la sostanza immobile preciso preliminarmente quanto segue:
-
vivo
con mio marito in uno stabile di proprietà del sig. __________, (versando regolare
pigione);
-
mio
marito detiene 1/6 della comproprietà ai mappali __________, il cui eventuale
reddito va a beneficio dei signori __________ e __________ in ragione ognuno
del 50%; come risulta dalla dichiarazione fiscale 2001/2002 ad ogni
comproprietario spetta 1/6 del reddito e delle relative deduzioni (in pratica
la loro differenza; attualmente con un saldo negativo), come pure a livello di
sostanza 1/6 dell'attivo lordo e del passivo (debito).
-
mio
marito detiene pure 1/3 della comproprietà al mappale __________, il cui
godimento è interamente a beneficio dell'usufruttuario __________, tassato
individualmente.
-
mio
marito è pertanto proprietario "virtuale" per il mapp. __________ e
proprietario solo ai fini della sostanza e non del reddito dei mapp.
__________.
- Motivazioni del ricorso
2.1 Oltre al
formulario ufficiale di richiesta per assegni di famiglia (in data 24.5.2001),
alla quale ho allegato abbondanzialmente la dichiarazione fiscale
2001/2002, è stato trasmesso il compendio informativo del 9.9.2001, come pure
si è fornito una piena collaborazione al perito immobiliare (sig. __________)
da voi incaricato, che ha esperito un sopralluogo in data 2 ottobre 2001.
In generale
2.2 La decisione
del Servizio prestazioni complementari e assegni familiari è basata su una
tabella i cui dati sono parzialmente errati o comunque imprecisi e quindi
contestati.
In particolare
2.3 Per quanto
attiene il sottocapitolo FABBISOGNO della tabella allegata rilevo quanto segue.
cifra
100/102/105 Non si è tenuto conto dell'importo da me annunciato e pure
inserito nella dichiarazione fiscale 2001/2002. Tali dati sono contestati.
Per la cifra 102 l'importo
considerato è nettamente inferiore a quanto da me indicato.
2.4 Per quanto
attiene il sottocapitolo SOSTANZA della tabella allegata rilevo quanto segue.
cifra 200/201/208/220 Cifre esatte come da me esposto.
cifra 206 L'importo
è decisamente esagerato. A tale cifra ho inserito il valore di stima ufficiale
dello stabile (mapp. __________., comproprietà = 1/6). Contesto la stima di
valore commerciale (anche perchè mancano gli estremi giustificativi).
cifra 222 L'importo
considerato è vago. Contesto tale cifra (anche perchè mancano gli estremi
giustificativi).
2.5 Per quanto
attiene il sottocapitolo REDDITO della tabella allegata rilevo quanto segue.
cifra 235 Coerentemente
con quanto sopra contesto tale cifra.
cifra 300 Se
si considera il salario netto, l'importo considerato è superiore. Contesto tale
importo.
cifra 311 A
tale cifra non ho esposto nessun importo in quanto non percepisco alcuna
entrata poiché i beneficiari dei mappali __________ sono, come detto sopra, i
signori __________ e: __________ (usufrutto). Per il mapp. __________ rimando a
quanto esposto sopra.
cifra 312 Cifra esatta come da me
esposta
cifra 318 Cifra esatta come da me
esposta.
Faccio presente che così come non
sono computabili le prestazioni dei parenti, le prestazioni dell'assistenza
pubblica e le altre prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale e le borse di studio e altri aiuti finanziari per la formazione
(v. punto 5 capitolo C a pag. 272 del F.U. 5/2001 del 16.1.2001)) anche
l'assegno di base non dovrebbe essere computato, essendo una forma
assistenziale da parte dello Stato.
- Domande conclusionali
Visto le inesattezze dei redditi computabili (v. capitolo
precedente), ritengo che il calcolo debba essere rivisto in modo particolare
per quanto attiene la sostanza immobiliare (cifra 102, 206, 311).
In via principale chiedo che le decisioni relative all'API e
all'AFI vengano annullate e ricalcolati in modo equo gli elementi di
computo FABBISOGNO - SOSTANZA - REDDITO.
In via subordinata chiedo che si attenda - per l'emissione di
nuove decisioni di merito - la notifica fiscale 200112002." (Doc. _)
1.3. Pendente
causa la Cassa, dopo aver richiesto gli atti notarili di donazioni delle tre
particelle e la dichiarazione d'imposta 2001/2002 relativa alla comunione
ereditaria cui partecipa il marito di __________ (cfr. doc. _), ha posto alcuni
quesiti all'assicurata:
"
(…)
Considerando che l'assegno integrativo e di prima infanzia è
richiesto per l'anno 2001 (dal 1. maggio) è necessario che ci trasmettiate la
documentazione relativa alla Comunione ereditaria (n. 705.40.055.M) dei mappali
__________e __________ dell'anno 2001. Vogliate avere la cura di distinguere
chiaramente i redditi provenienti dalla particella __________ rispetto alla
particella __________dal momento che la prima risulta gravata da usufrutto a
favore di __________ solo nella misura di __________ e la seconda è gravata da
usufrutto a favore di __________ (1929) solo sulla metà da lui donata ai figli
__________, __________ e __________.
Vogliate inoltre precisarci:
a) se il forte
incremento dei debiti ipotecari gravanti le particelle _______ e _______ è in
rapporto diretto con la riattazione della proprietà e quando questa è stata
eseguita;
b) perché
l'usufrutto a favore di __________ ed il contributo non fisso a favore di
__________ (si tratta del donante __________?) è stato quantificato in fr.
7'000.-, rispettivamente fr. 8'000.- cadauno, negli anni 1999 e 2000;
c) se il signor
__________ (oggi forse signor __________) ha proceduto all'iscrizione a
registro fondiario dell'usufrutto dei beni donati (50 % della particella __________
e 100 % della particella __________);
d) se nel caso
non l'avesse fatto, quale è stato il provento di queste due proprietà e a chi è
stato destinato;
e) se il signor
__________ (oggi forse __________) abita in una delle due proprietà donate;
Da ultimo vogliate comunicarci se il fisco ha accettato,
eventualmente in quale misura, la vostra personale dichiarazione d'imposta
2001/02." (Doc. _)
L'assicurata
ha risposto alla Cassa in data 21 gennaio 2002 (cfr. doc. _)
1.4. Con risposta
19 febbraio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti
motivazioni:
"
(…)
Prima di entrare nel merito delle varie contestazioni va precisato
che la Cassa deve accertare la situazione economica stato al 1. maggio 2001. In
questo senso la dichiarazione d'imposta 2001/2002 (= anni di computo 1999/2000)
è certo indicativa ma non determinante ai fini dell'eventuale diritto agli
assegni. Questa precisazione risponde alla ricorrente qualora pensasse che il
diritto agli assegni dipende dal reddito imponibile fiscale.
Nell'allestimento dalla domanda di assegni come pure nell'allegata
dichiarazione d'imposta la signora _________ ha indicato che, il marito
partecipa a una comproprietà immobiliare: sono stati precisati i valori di
stima, i debiti, i redditi immobiliari nonché gli oneri ipotecari. Trattandosi
di particelle (_______, ______ e ______) che non servono da abitazione primaria
ai ricorrenti, la Cassa ne ha ordinato la perizia per conoscere il valore
commerciale. In seguito ad ulteriori accertamenti e dopo aver ottenuto le
perizie, la Cassa ha notificato le due decisioni contestate.
Nell'atto ricorsuale per la prima volta la ricorrente segnalava
che le comproprietà alle quali partecipava suo marito erano gravate da
usufrutto a favore di terzi (padre e zio). La Cassa chiese quindi l'invio degli
atti notarili di donazione dai quali l'usufrutto non risulta completo de jure
ma lo è di fatto. Questa situazione comporta un radicale cambiamento della
tabella di calcolo contestata. Le disposizioni vigenti consentono lo stralcio
di tutti gli elementi di calcolo riferibili alla sostanza immobiliare: in tal
senso sono quindi da stralciare le voci 100, 102, 206, 221, e 311.
In calcolo rettificato di presenta nel modo seguente:
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia 6132
111 Pigione lorda annua 15600
134 Pigione ammessa 15000
130 Fabbisogno vitale 39020
TOTALE FABBISOGNO (1) 60152
SOSTANZA
200 Libretti di risparmio e di deposito 41889
201 Titoli 83833
208 Altri fattori della sostanza 15000
222 Parte sostanza non computabile 70000
TOTALE SOSTANZA (2) 73722
REDDITO
235 Sostanza computabile (1/15 di 73722) 4914
300 Reddito da attività dipendente
61751
312 Interessi da libretti risparmio e deposito 802
318 Assegno di base 4392
TOTALE REDDITO (3) 71859
CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE
importo massimo erogabile per anno: 11708
Assegno annuo: 60152 (1) - 71859 (3):
0
Assegno mensile dal 01.05.2001 (1/12 assegno annuo):
0
Per quanto attiene gli altri elementi contestati si precisa quanto
segue:
a) il contributo
all'assicurazione malattia di fr. 6'132.- annui riguarda l'assicurazione
obbligatoria ed è corretto secondo i certificati d'assicurazioni inviatici;
b) il reddito
del lavoro netto corrisponde a fr. 63'177.- annui dai quali si sono dedotte le
spese di trasporto per recarsi al lavoro di fr. 1'425.60: per queste spese si è
tenuto conto dei quattro viaggi giornalieri per 220 giorni lavorativi all'anno
(km 2.7 x 4 x 220 x 0.60 cts.);
c) la cifra 222
di fr. 70'000.- rappresenta la franchigia di sostanza non computabile per una
famiglia di quattro persone;
d) l'assegno di
base di fr. 4'392.-, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, è
computabile nei redditi del nucleo familiare.
Visto quanto precede si chiede a codesto lodevole Tribunale di
voler respingere i ricorsi così come proposto dalla Cassa in quanto la famiglia
_________ dispone di redditi per fr. 71'859.- all'anno a fronte di un
fabbisogno di fr. 60'152.-." (Doc. _)
1.5. Il doc. _ è
stato sottoposto all'assicurata, alla quale è stata data la possibilità di
esprimersi in merito (cfr. doc. _). Ella è tuttavia rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima
infanzia.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il
figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione
sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in
considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in
considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie."
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 LAF).
2.3. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, al minimo per
le persone sole, a fr. 14’690.--, per i coniugi, almeno 22’035.-- franchi e per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, a fr. 7’745.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'164.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'582.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è fissato a fr. 15'280.-- al minimo e fr. 16'880.--
al massimo, fr. 22'920.-- al minimo e fr. 25'320.-- al massimo, rispettivamente
fr. 8'050.-- al minimo e fr. 8'850 al massimo (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000; Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 6 dicembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31
dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. In concreto
quindi il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata dalla
madre, dal padre e da due figli, è pari a fr. 39'020.--, come indicato dalla
Cassa.
La
pigione pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta a fr. 1'100.-- mensili. Il
canone annuo è pari, pertanto, a fr. 13'200.--, a cui si aggiungono fr.
1'800.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione). Visto che la somma complessiva di fr. 15'000.--
corrisponde al massimo riconosciuto, la Cassa ha pure correttamente computato l'importo
lordo della pigione effettiva.
2.6. Per
stabilire l'ammontare degli assegni vanno inoltre computate secondo l’art. 3b
cpv. 3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, ai
fini del calcolo dell'assegno integrativo va computato unicamente il premio
relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3
LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b
cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie il premio di base, ammonta a fr. 6'132.-- annui (fr. 231.30.--
premio mensile per l'assicurata, fr. 132.90.-- premio per il marito; fr.
73.40-- mensili per ciascuno dei due figli; cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione). Il calcolo effettuato dalla Cassa è pertanto corretto.
2.8. Per quanto
concerne gli assegni di base, giusta l'art. 8 LAF, essi sono attribuiti ai
salariati in caso di infortunio o di malattia, cessato il diritto al salario,
per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo
dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente
assicuratore.
L'importo
dell'assegno è di fr. 183.-- mensili per figlio (cfr. art. 16 LAF).
La Cassa
ha dunque correttamente computato la somma di fr. 4'392.-- a titolo di assegni
di base per i figli _______ e ________.
L'importo
dell'assegno di base, secondo gli art. 24 cpv. 1 lett. c LAF (cfr. consid. 2.2)
e 32 cpv. 1 lett. c LAF (cfr. consid. 2.3) deve essere infatti conteggiato tra
i redditi per determinare il diritto ad eventuali assegni integrativi e di
prima infanzia.
2.9. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Per
l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa
disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno
integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le
condizioni legali."
Infine
l'art. 59 Reg.LAF sancisce che:
"
In caso di modifica dell'assegno integrativo ai
sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è
conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso."
Pertanto,
sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo
generale (cfr. art. 28 e 46 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati
sulla base di un anno.
Infatti
se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi
determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli
per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si
dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue
e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo
la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,
cifra 7005).
2.10. Nel caso
concreto il reddito da attività dipendente conseguito nel 2001 corrisponde a
fr. 63'177.-- annui (61'642.50 + 1'535 quale reddito per la gestione della
comunione ereditaria, cfr. doc. _ e _ agli atti dell'amministrazione) dal quale
la Cassa ha dedotto (in sede di risposta) fr. 1'425.60 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione) quali spese di trasferta.
Per
quanto concerne i costi relativi all'automobile va rilevato che l’art. 11a OPC
al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF) prevede che:
" il
reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo
le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.”
Secondo
la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai
costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono
direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione.
Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che
hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate
tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221
consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo
di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese
supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980
p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono
spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte
(“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono
essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un
autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a
disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza
della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo,
op. cit., p. 52 e 53).
Nel
Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta
l'autorità fiscale si fonda sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27
ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo
l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il
contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie
al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta
con quest’ultimo”
Per
l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite come segue:
a) per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva”
" Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) é ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le
motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e
fino a 60 cts. il km per le automobili” (cpv. 2).
" La
deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni
caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa” (fr.
13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3).
Nel caso
concreto il calcolo operato dalla Cassa è corretto poiché rispecchia i
parametri fissati dalla legge (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione e
art. 3b cpv. 3 lett. a LPC, consid. 2.6).
2.11. L’art. 3c
cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1998
"1) La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata
secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta
del Cantone di domicilio.
-
Se tali regole non esistono, la sostanza computabile deve essere
valutata secondo le regole stabilite per le persone morali dalla legislazione
sull'imposta federale diretta.
-
I Cantoni possono considerare quali determinanti le regole che la
legislazione sull'imposta federale diretta stabilisce per le persone morali.
-
La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o
a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere
computata al valore corrente."
Se la
sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1 dell'art.
17 OPC, secondo il quale la valutazione della sostanza computabile deve essere
effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
Inoltre,
con effetto dal 1 gennaio 1999 i capoversi 2 e 3 dell’art. 17 sono stati
abrogati, mentre sono stati aggiunti i capoversi 5 e 6, del seguente tenore
" In
caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore
venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a
elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il
valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire
un immobile a un valore inferiore.
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
In
concreto, la Cassa, dopo gli accertamenti effettuati pendente causa che hanno
definito che la comproprietà del marito era gravata da usufrutto (cfr. doc. _ e
gli atti dell'amministrazione), ha stralciato gli elementi di calcolo
riferibili alla sostanza immobiliare.
Questo
TCA dopo attento esame della documentazione agli atti, non ha motivo di
discostarsi dalla valutazione della Cassa.
2.12. In
conclusione visto che il reddito complessivo di fr. 71'859-- (cfr. consid. 1.4)
è comunque più elevato rispetto al fabbisogno (fr. 60'152.--), il TCA non può
che confermare le decisioni impugnate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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