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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.76
Data decisione, Autorità:
14.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00076
DC/sc
Lugano
14 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 23 ottobre 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 23
ottobre 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha stabilito che
__________ non ha più diritto all'assegno integrativo, argomentando:
"
(…)
Dal 01.11.2001 non ha più diritto all'assegno
citato (fr. 976.--) poiché __________ e __________ compiranno 15 anni il
30.10.2001. (…)" (Doc. _)
1.2. Con un
tempestivo ricorso al TCA l’assicurata ha impugnato la decisione della Cassa,
chiedendo il ripristino dell’ammontare dell’assegno precedentemente erogato,
con le seguenti motivazioni:
"
In riferimento alla vostra lettera del
23.10.2001, alla sottrazione dell'assegno integrativo per i miei figli
__________ e __________.
Con la presente mi permetto di fare ricorso in
quanto __________ e __________ frequentano ancora la scuola obbligatoria.
Io svolgo un'attività a metà tempo e ricevo un
minimo di alimenti per i miei figli.
Le mie condizioni finanziarie sono al quanto
precarie." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 6 dicembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso,
argomentando:
"
(…)
a) Dal 10.11.1997 la signora __________
percepisce gli assegni familiari;
b) dal
01.11.1997 al 31.12.1997 l'assegno integrativo riguardava 3 figli e dal
01.01.1998, dopo il compimento dei 15 anni di __________, l'assegno integrativo
riguardava solo i gemelli __________ e __________
nati
il 30.10.1986.
c) il
30.10.2001 __________ e __________ hanno compiuto a loro volta i 15 anni.
(…)" (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F.,
U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la soppressione, con effetto dal 1. novembre 2001, dell’assegno
integrativo erogato a __________.
A
motivazione della riduzione la Cassa adduce il compimento del 15esimo anno di
età dei figli __________ e __________.
Secondo
l'art. 24 LAF
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per
il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia
del figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art.
25 LAF stabilisce che l’assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora
compiuto i quindici anni.
Secondo
l'art. 36 Reg. LAF, in relazione con l'art. 29 LAF, l'assegno integrativo è
soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali.
2.3. Nel caso
concreto, in virtù delle disposizioni esposte ai considerandi precedenti,
emerge chiaramente che il diritto del genitore (art. 2 cpv. 1 LAF) ad ottenere
un assegno integrativo per i figli è dato fintanto che essi non hanno compiuto
il quindicesimo anno di età (art. 25 LAF).
Di
conseguenza correttamente la Cassa, a seguito del compimento del 15esimo anno
di età dei figli __________ e __________, nati il 30 ottobre 1986, ha soppresso
l'assegno integrativo a decorrere dal 1° novembre 2001.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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