AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.73
Data decisione, Autorità:
30.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00073
DC/cd
Lugano
30 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2001
di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 25 ottobre 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 25 ottobre 2001, con effetto dal 1° giugno 2001, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di
__________ o, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a
favore del figlio __________, nato il 24.12.1992 (cfr. doc. _ inc. 39.01.73).
A
motivazione della propria decisione l'amministrazione ha precisato che i
redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.2. Con tempestivo
ricorso 20 novembre 2001 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha impugnato
le decisioni della Cassa, argomentando:
"
(…)
- I coniugi __________ ed __________ hanno un'unica
partita fiscale.
il signor __________ ha lavorato fino al giugno 1998 presso la
macelleria __________.
La stessa è purtroppo fallita e l'attività si è conclusa alla fine
del 1998.
Dal giugno 1998 il signor __________ ha percepito un'indennità di
malattia di fr. 140.00 al giorno.
Nel 2001 ha percepito un'indennità di malattia soltanto per i mesi
di giugno e luglio 2001, e meglio come risulta dall'attestazione della Cassa di
compensazione AVS dei macellai 30 ottobre 2001.
Prove :
⇒documenti
⇒richiamo
documenti
- La moglie nel 1999 e 2000 non svolgeva nessuna attività.
Ha iniziato un'attività presso il Comune di __________, quale
ausiliaria, per lavori di pulizia a partire dal 1. gennaio 2001.
E' pertanto impossibile che le entrate dei coniugi siano state di
fr. 72'059.00 per il periodo assegno mensile 01.07.1999, di
fr. 75'633.00 "per il periodo assegno mensile"
1.06.2000 (recte: 01.01.2000), di fr. 94'151.00 addirittura per
il "periodo 01.01.2001", di fr. 78'851.00 per il periodo
01.06.2001.
Prove: c.s.
- Il signor __________ non ha nessuna entrata quale
attività di indipendente di fr. 48'000.00.
Il calcolo pertanto è completamente errato, e non può essere
considerata una somma di fr. 94'151.00 per il reddito.
Si chiede di conseguenza che vengano rivedute tutte le decisioni
per il periodo sopra indicato, e nel senso dei considerandi sopra esposti.
Prove: c.s.
- La signora __________ si trova in precarie condizioni
economiche, così pure il marito, ed hanno concretamente delle difficoltà ad
arrivare alla fine del mese.
Si chiede che alla stessa le venga concesso il beneficio
dell'assistenza giudiziaria." (cfr. doc. _)
1.3. Con risposta
31 gennaio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
d) periodo dal 1. giugno 2001
Nel mese
di giugno 2001 il signor _________ ha iniziato un provvedimento professionale a
carico dell'assicurazione invalidità. Si giustifica pertanto una correzione del
calcolo basandolo sull'effettiva indennità giornaliera percepita. Ulteriori
accertamenti hanno consentito di chiarire che l'indennità inizialmente prevista
per la durata di tre mesi (dal 18 giugno 2001 al 14 settembre 2001), è stata
pagata solo dal 18 giugno 2001 al 20 luglio 2001. Dal 21 luglio 2001 il signor
_______ è inabile al lavoro e non percepisce prestazioni. Questa situazione
conduce all'effettuazione di tre distinti calcoli per giugno, luglio e agosto
2001. I nuovi calcoli tengono conto delle entrate di giugno, luglio e agosto,
riportate su base annua, determinano la conferma del rifiuto dell'assegno
integrativo per giugno e luglio 2001 e il riconoscimento dello stesso dal 1.
agosto 2001 nella misura di
fr. 552.-
(= massimo erogabile).
Visto
quanto precede la Cassa chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere
i ricorsi nella misura in cui chiedono l'assegno integrativo prima del 31
luglio 2001 e di concederlo solo a contare dal 1. agosto 2001. " (cfr.
doc. _)
1.4. Il 15
febbraio 2001 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso a questa Corte un
certificato medico del 14 febbraio 2002 del Dr. med. _________ e ha rilevato:
" in
relazione alla risposta dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il
signor ________ tiene a precisare quanto segue, e ciò soprattutto
per il periodo 1. gennaio 2001 al 31 maggio 2001.
Non vi è stato nessun inizio di attività indipendente nel campo
della sicurezza. Non è stata concessa la necessaria autorizzazione da parte
della competente Autorità - Sezione dei permessi sig. __________.
Durante questo periodo non ha effettuato nessuna attività.
Il signor __________ tiene ancora a sottolineare che è inabile al
lavoro, purtroppo, dal 30 giugno 2001 e meglio come attestato dal dottor
__________ per la malattia, e che già in precedenza ha avuto gravi problemi di
salute.
Dovrebbe verosimilmente anche essere operato al cuore."
(cfr. doc. _, inc. 39.01.70)
L'avv.
_________, il 21 febbraio 2002, ha inviato al TCA il certificato relativo alle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione concernente l'anno 2001
(cfr. doc. _ inc. 39.01.70).
1.5. Il 27
febbraio 2002 la Cassa ha informato questo Tribunale di non avere ulteriori
osservazioni da formulare, in merito al doc. _ (inc. 39.01.70), oltre a quanto
già comunicato con la risposta di causa del 31 gennaio 2002 (cfr. doc. _, inc.
39.01.70).
L'amministrazione,
il 1° marzo 2002, relativamente al doc. _ (inc. 39.01.70) ha dichiarato:
" abbiamo
ricevuto la vostra lettera del 26 febbraio 2002 e vi
informiamo che la nostra Cassa non ha ulteriori osservazioni da
formulare in quanto il calcolo dell'assegno integrativo tiene conto delle
indennità di disoccupazione percepite dal signor _________ (fino a maggio
2001)." (cfr. doc. _ inc. 39.01.70)
1.6. L'11 marzo
2002 il rappresentante dell'assicurata ha comunicato di non avere ulteriori
osservazioni da presentare (cfr. doc. _, inc. 39.01.70).
1.7. Il 7 giugno
2002 il TCA ha assegnato all'avv. _________ un termine di 10 giorni per
trasmettere il certificato municipale, per esaminare gli atti degli incarti e
per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _, inc. 39.01.70).
Questa
Corte, Il 21 giugno 2002, ha concesso al patrocinatore dell'assicurata la
proroga richiesta del termine fissato fino al 14 luglio 2002 (cfr. doc. _, inc.
39.01.70).
Il 26
luglio 2002 l'avv. _________ ha inviato il certificato municipale del Comune di
_________, secondo cui l'istanza tendente all'ammissione all'assistenza
giudiziaria non può essere accolta (cfr. doc. _, inc. 39.01.70).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a partire
dal 1° giugno 2001.
Preliminarmente
va rilevato che con sentenza emanata in data odierna questa Corte ha confermato
le due decisioni della Cassa che negano all'assicurata gli assegni integrativi
dal 1° luglio 1999, rispettivamente dal 1° gennaio 2000.
Il TCA ha
infatti appurato che, relativamente a questi periodi, i redditi della famiglia
_________ sono più elevati del suo fabbisogno (cfr. inc. 39.01.70 e 39.01.71).
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
" Il
genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per
il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia
del figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. A proposito
dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale
sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione
della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla
copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 1999 fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi,
almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr.
13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di
prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria
(cfr. consid. 2.2.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.5. Nell'atto di
ricorso l'assicurata contesta in modo generico il reddito computato dalla Cassa
nel calcolo dell'assegno integrativo, affermando che è impossibile che le sue
entrate siano state di fr. 78'851.-- per il periodo dal 1° giugno 2001 (cfr.
consid. 1.2.).
Secondo
l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo
degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di
regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il
reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della
sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli
assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge
federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli
organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di
calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può
rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la
prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli
da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o
2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi
annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla
prestazione.
L'art. 29
LAF enuncia inoltre:
" 1 L'assegno integrativo deve essere
aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile
dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno
del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
L'art. 35
Reg.LAF prevede:
" 1 Per cambiamento della composizione
della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla
base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Pertanto,
sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo
generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati
sulla base di un anno.
Infatti
se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi
determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli
per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si
dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue
e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo
la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,
cifra 7005).
2.6. Il marito
dell'assicurata, a partire dal mese di giugno 2001, ha iniziato un
provvedimento professionale a carico dell'assicurazione invalidità. Nella
decisione contestata è stato computato a titolo di indennità giornaliere
dell'assicurazione invalidità l'ammontare di fr. 50'370.-- (cfr. doc. _).
Tuttavia
__________ ha percepito delle indennità giornaliere di fr. 138.-- soltanto dal
18 giugno al 20 luglio 2001 (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).
Limitatamente
al mese di giugno 2001 al coniuge della ricorrente sono state dunque versate 13
indennità giornaliere, per complessivi fr. 1'794.--, che riportati su un anno
corrispondono a fr. 21'528.--, come del resto riconosciuto dalla Cassa nella
risposta di causa (cfr. consid. 1.3. e doc. _, 100 inc. 39.01.70).
Va
inoltre rilevato che dalla documentazione allegata al certificato municipale
per l'ammissione all'assistenza giudiziaria emerge che l'Ufficio AI Ticino con
decisione del 27 maggio 2002 ha assegnato a _________ una rendita di invalidità
con effetto dal 1° luglio 1999 di fr. 2'717.--, comprensivi delle rendite
completive per il coniuge e per il figlio, e di fr. 2'784.-- a decorrere dal 1°
gennaio 2001 (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).
La
rendita AI per il 2001, di fr. 33'408.-- annui, è più elevata di quanto
percepito a titolo di indennità giornaliere durante il provvedimento di
integrazione, per cui, anche nel caso in cui il coniuge dell'assicurata avesse
avuto diritto soltanto alla rendita AI ad esclusione delle indennità
giornaliere, il computo di questo reddito non muterebbe l'esito della presente
vertenza.
Infatti,
come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.9.), già conteggiando l'importo
di fr. 21'528.--, relativo alle indennità giornaliere, la ricorrente non ha diritto
agli assegni integrativi.
Di
conseguenza questa Corte può esimersi dall'accertare se effettivamente
l'assicurazione invalidità ha versato al marito dell'assicurata delle
prestazioni arretrate e se esse sono state compensate con le indennità giornaliere
versategli da18 giugno al 20 luglio 2001.
Il
coniuge dell'insorgente risulta poi non più essere affiliato alla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dal 30 giugno 2001 (cfr. doc. _).
Pertanto, visto anche che nel mese di giugno 2001 ___________ stava svolgendo
un provvedimento professionale, a giusta ragione l'amministrazione nulla ha
computato a titolo di reddito da attività indipendente.
Il marito
dell'assicurata ha inoltre concluso il termine quadro per la riscossione delle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione il 20 maggio 2001 (cfr.
doc. _ inc. 39.01.70). Egli non ha dunque più diritto alle indennità
giornaliere.
2.7. Dagli atti
di causa relativi all'inc. 39.01.70 emerge che la ricorrente nel 2001 ha
continuato a lavorare presso una Scuola d'infanzia del Comune di __________,
dove aveva iniziato l'attività a partire dal 15 febbraio 1999 quale ausiliaria
di pulizia. Essa, poi, con effetto dal 1° gennaio 2001 è stata nominata
aiuto-cuoca al 65% (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).
Lo
stipendio mensile netto ammontava a fr. 2'095.--, al quale si deve aggiungere
l'importo per economia domestica di fr. 95.30 (cfr. doc. _ inc. 39.01.70).
L'ammontare
di fr. 26'285.-- computato dalla Cassa non presta il fianco ad alcuna critica (fr.
2'095.-- + fr. 95.30 X 12 mesi).
Va,
peraltro, segnalato che l'assicurata medesima nell'atto ricorsuale ha ammesso
di aver lavorato presso il Comune di __________ dal 1° gennaio 2001. Essa
inoltre non ha espressamente contestato il relativo guadagno annuo (cfr.
consid. 1.2.).
2.8. Per quanto
concerne gli assegni di base, va rilevato che nella decisione relativa al
periodo a partire dal 1° giugno 2001 è stato conteggiato un assegno annuale
intero di fr. 2'196.-- (cfr. doc. _ inc. 39.01.73).
L'assicurata
lavora però soltanto al 65% (cfr. consid. 2.7.; doc. _ inc. 39.01.70) e il
marito, avendo estinto il suo diritto alle indennità giornaliere
dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.6.), non percepisce
più l'assegno di base.
Nel calcolo
dell'assegno integrativo relativo al lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno
2001 va dunque tenuto conto unicamente di un assegno di base di fr. 1'427.--
(65% di fr. 183.-- x 12 mesi; cfr. doc. _ inc. 39.01.70).
2.9. Per il resto
la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle
singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nelle due
decisioni impugnate.
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più
volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua
portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della
causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo
2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I
76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato
come nel caso di specie l'assicurata - malgrado che ciò fosse senz'altro
esigibile - non ha portato elementi tali da inficiare i calcoli
dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle decisioni
della Cassa.
Infatti
malgrado il reddito da indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità e
l'importo dell'assegno di base vadano corretti, in quanto meno elevati di
quelli computati (cfr. consid. 2.6.; 2.8.), i redditi determinanti restano
superiori alle spese riconosciute (redditi di fr 49'240.-- e fabbisogno di
fr.
47'591.--).
In simili
condizioni dunque il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
2.10. A titolo
abbondanziale va segnalato che la Cassa non ha emesso delle decisioni
concernenti gli assegni integrativi per i mesi di luglio e agosto 2001.
Agli atti
risultano solamente dei calcoli informali (cfr. doc. _ inc. 30.01.70).
Giova in
ogni caso osservare che l'assicurata non aveva diritto all'assegno integrativo
nemmeno nel mese di luglio 2001. Suo marito infatti ha percepito ancora, dal 1°
al 20 del mese, le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità per
complessivi fr. 2'760.-- (fr. 138.-- X 20 giorni; cfr. consid. 2.6.), che calcolati
su un anno equivalgono a fr. 33'120.--. I redditi dell'assicurata, quindi, a
prescindere dall'erogazione della rendita intera AI (cfr. consid. 2.6.), sono
pari a fr. 60'832.-- (fr. 33'120.-- + fr. 26'285.-- + fr. 1'427.--) a fronte di
un fabbisogno di fr. 47'591.--.
A
decorrere dal 1° agosto 2001, invece, la situazione economica dell'assicurata
si è ulteriormente modificata, in quanto al coniuge non sono state più versate
le indennità giornaliere per il provvedimento professionale.
Tuttavia,
come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), il 27 maggio 2002 l'UAI Ticino ha
assegnato a ___________ una rendita di invalidità con effetto dal 1° luglio
1999 di fr. 2'717.-- mensili fino al 31 dicembre 2000 e di fr. 2'784.-- al mese
dal 1° gennaio 2001, corrispondenti a fr. 33'408.-- annui.
Alla luce
di questo elemento la Cassa è invitata a verificare se realmente l'assicurata
ha diritto a un assegno integrativo dal
1° agosto
2001. Apparentemente infatti i redditi complessivi di
fr.
61'120.-- (fr. 26'285.-- + fr. 1'427.-- + fr. 33'408.--) sembrerebbero più
elevati del fabbisogno di fr. 47'591.--.
2.11. L'assicurata
nell'atto di ricorso ha pure chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.2.).
Il
Municipio di __________, nel mese di luglio 2002, ha espresso un preavviso
negativo alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _).
Secondo
la giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Serie:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”,
Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza
di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si
trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni
c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA
del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella
causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V
202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF
124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998
IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I.,
38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Il 30 luglio
2002 è entrata in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.).
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale, interpretando le norme di diritto federale relative
alle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio l'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS).
Il TCA,
chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto
il requisito dell'indigenza (cfr. STFA del 4 luglio 2001 nella causa H., U
374/00, 375/00; STFA del 23 agosto 2000 nella causa M., U 165/99).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi/F. Trezzini,
op. cit., ad art. 155, pag. 479, n. 20). L’obbligo dello Stato di accordare
l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento
derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in
linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far
capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art.
155, pag. 237, n. 20 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl.
succitata p. 3).
In una
recente sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una
richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente
sostenendo che l’istante non è indigente, perché può permettersi i costi e la
manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente
deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse
finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione
finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo
calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo
fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(cfr. Rep. 1990, 275).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La
sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del
processo o per lo meno dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo
alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Dal punto
di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la
situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a;
DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e
decisione è importante (cfr. anche Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 155,
pag. 485, n. 39. In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid.
3a; RDAT 1998-II, n.36; per un commento cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, op.cit.,
pag. 485-486, n. 39, 40 e 41 con relative note).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti che l'assicurata lavora tuttora presso l'asilo del
Comune di ___________ guadagnando circa fr. 2'200.-- netti al mese.
Il marito
inoltre percepisce una rendita AI di fr. 2'784.--.
Pertanto
il reddito complessivo della famiglia _________, formata dall'assicurata, dal
marito e da un figlio, ammonta a circa fr. 5'000.-- mensili.
La
ricorrente deve comunque far fronte mensilmente a diverse spese, fra le quali
fr. 1'900.-- (fr. 1'550.-- per i genitori + fr. 350.-- per il figlio)
corrispondenti all'importo base mensile. Tale ammontare comprende già le spese
di sostentamento, abbagliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri
domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio
2001).
Va poi
computato il canone di locazione di fr. 1'400.-- al mese e i premi
dell'assicurazione contro le malattie di fr. 600.-- mensili (cfr. doc. _). Si
ottiene così un onere globale di fr. 3'900.--, a cui vanno ancora aggiunte le
imposte.
L'insorgente
presenta, dunque, un'eccedenza mensile di circa fr. 800.-- (fr. 9'600.--
annui), per cui, anche tenendo conto, come sopra esposto, che il limite per
ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo,
essa non può essere considerata indigente.
In tali
circostanze l'assicurata deve essere ritenuta in grado di far fronte alle spese
legali.
Difettando
uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, il TCA
deve respingere l'istanza formulata con l'atto ricorsuale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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